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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 28.2./1.3.2022 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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il decreto 22.2.2022 del procuratore pubblico Anna Fumagalli nell’ambito del procedimento inc. MP 2021.6671 promosso a carico di __________, __________, e di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per aggressione; |
richiamati gli scritti 7/8.3.2022 di PI 1 – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 11.3.2022 e 29/30.3.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame – e 24/25.3.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel contesto del procedimento penale inc. MP 2020.8718 promosso nei confronti, tra l’altro, di __________ per segnatamente reati contro il patrimonio, il 18.6.2021 è stato interrogato PI 1 quale persona informata sui fatti. Egli ha riferito in particolare che nel periodo febbraio/marzo 2020 si sarebbe trovato presso il centro commerciale __________, __________: in quell’occasione avrebbe incontrato per caso __________, che – unitamente ad un’altra persona ignota – l’avrebbe ripetutamente colpito facendogli perdere i sensi (p. 6, AI 1, inc. MP 2021.6671).
E’ quindi stato aperto il procedimento penale inc. MP 2021.6671 a carico di __________ e di ignoto per titolo di aggressione.
b. __________, sentito il 3.9.2021, ha contestato la versione di PI 1. Ha addotto che il 3.3.2020 si sarebbe recato presso il centro commerciale perché quest’ultimo, tramite un terzo, l’avrebbe minacciato che, se non si fosse presentato, sarebbe stato raggiunto a casa sua. PI 1 sarebbe comparso con quattro persone. __________ si sarebbe presentato con RE 1. Ha affermato che avrebbe gestito la situazione tirandogli una sberla. PI 1 sarebbe scappato sbattendo contro le porte automatiche (p. 14, AI 5, inc. MP 2021.6671).
c. Il 9.12.2021, nell’inc. MP 2021.6671 (AI 25), è stato interrogato RE 1 quale imputato per aggressione per i citati fatti.
L’imputato ha asserito che qualche giorno prima del 3.3.2020 __________ gli avrebbe raccontato che persone residenti in Polonia o nella Repubblica Ceca l’avrebbero chiamato minacciandolo e dicendogli che l’avrebbero voluto incontrare per discutere una situazione che coinvolgeva PI 1 (il quale sarebbe stato debitore di queste persone rispettivamente creditore di __________). RE 1, che sarebbe stato creditore, per Euro 400'000.00, della __________ (riconducibile a PI 1), avrebbe dunque accompagnato __________. Arrivati all’entrata del centro commerciale, __________ si sarebbe messo “faccia a faccia” con PI 1. Quest’ultimo avrebbe dato uno spintone a __________, che – in risposta – gli avrebbe sferrato una sberla. PI 1 sarebbe scappato verso l’entrata sbattendo contro la porta di vetro del centro commerciale.
d. Il 22.2.2022 si è svolto un verbale di confronto tra PI 1, RE 1 e __________ (AI 56, inc. MP 2021.6671).
1.
All’inizio dell’audizione il segretario giudiziario interrogante ha chiesto a RE 1 se permetteva che il suo telefonino venisse trattenuto per poter effettuare una copia forense.
RE 1 non ha acconsentito a tale modo di procedere.
L’interrogante ha dunque affermato che avrebbe segnalato la questione al magistrato inquirente, che si sarebbe espresso sulla necessità di sequestrare il telefonino, ritenuto che esso avrebbe potuto essere utilizzato quale mezzo di prova perché: “(…) nel corso dell’istruttoria è stato asserito come in data 03.03.2020, ossia il giorno dell’aggressione avvenuta al Centro commerciale __________ di __________ nei confronti di PI 1, __________ mi avrebbe chiamato, dicendomi di presentarmi al __________, poiché dovevamo incontrare il PI 1. Il sequestro e la rispettiva copia forense del mio telefono cellullare permetteranno, infatti, se del caso di accertare l’avvenuta effettiva telefonata fatta da __________ a me, rispettivamente di capire se in data 03.03.2020 io mi trovavo effettivamente al __________ o nei pressi dello stesso.” (verbale 22.2.2022, p. 5, AI 56, inc. MP 60.2021.6671).
Il legale di RE 1, preso atto di quanto indicato, ha acconsentito a che la polizia effettuasse la copia forense del telefonino; ha chiesto che essa venisse posta sotto sigillo. Esso è stato consegnato all’interrogante [il telefono cellulare è stato restituito a RE 1 il 24.2.2022 (AI 58, inc. MP 2021.6671)].
2.
Sui fatti le parti si sono confermate nelle rispettive dichiarazioni.
PI 1 non ha riconosciuto in RE 1 la persona che sarebbe stata con __________ in data 3.3.2020.
__________ ha addotto che il 3.3.2020 avrebbe chiamato RE 1 con l’applicazione __________, per cui la telefonata non sarebbe risultata dal tabulato telefonico. Ha domandato che venisse richiesto all’operatore telefonico di rilevare la posizione gps dell’apparecchio telefonico di RE 1 il 3.3.2020.
3.
Al termine dell’interrogatorio è intervenuto il procuratore pubblico, che ha confermato il sequestro del telefono cellulare.
e. Dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il segretario giudiziario rispettivamente il magistrato inquirente in merito al momento in cui procedere alla cernita, in presenza dell’imputato, di quanto contenuto nella copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al procuratore pubblico il legale ha indicato, in particolare, che: “In occasione del verbale 22.02.2022 è stato chiesto il suggellamento della copia forense. L’imputato non ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files contenuti nella copia forense suggellata, procedura che permette eventualmente di evitare all’Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento. Per questo motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra conversazione telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla CRP contro la misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la difesa di RE 1 mantiene la misura di suggellamento sull’integrale copia forense, rifiutando quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la propria posizione nell’eventuale procedura di dissuggellamento dinnazi al GPC. Ne consegue che domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto annullato.” (AI 60).
Il pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di cernita concordato per quel giorno. L’ha invitato a voler in futuro possibilmente comunicare le sue intenzioni sin dal principio, onde evitare inutili dispendi di tempo.
Il legale ha preso posizione il 7/8.3.2022 (AI 67), postulando l’abbandono del procedimento penale a carico di RE 1.
f. Con gravame 28.2./1.3.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, l’ordine di sequestro 22.2.2022 sia annullato e sia fatto ordine al Ministero pubblico di distruggere la copia forense del telefono cellulare, posta sotto sigilli.
Il reclamante adduce che contro di lui non ci sarebbe alcuna denuncia. Non sarebbe chiaro su quali basi si fonderebbe il procuratore pubblico per imputargli il reato di aggressione. Il magistrato inquirente non disporrebbe di alcuna informazione che avrebbe giustificato l’apertura del procedimento penale a suo carico ed il provvedimento di sequestro. Addirittura la presunta vittima PI 1 l’avrebbe scagionato. Quest’ultimo si sarebbe presentato all’ospedale lamentando di essere stato vittima di aggressione da parte di “una persona nota” (non due persone). PI 1, il 18.6.2021, a verbale, avrebbe indicato che l’autore dell’aggressione sarebbe stato __________. Il reclamante conoscerebbe PI 1. Questi non lo identificherebbe nondimeno quale altro autore della presunta aggressione. Il nome del reclamante sarebbe emerso per la prima volta nel corso dell’audizione di __________, che avrebbe riferito che RE 1 l’avrebbe accompagnato al centro commerciale. Nessun verbale o elemento figurante all’inchiesta permetterebbe di ritenere, anche solo a livello di indizio o sospetto, che il reclamante abbia avuto un ruolo penalmente reprensibile. Nel corso dell’audizione 9.12.2021 egli avrebbe spiegato le ragioni della sua presenza con __________. Quest’ultimo avrebbe confermato tali dichiarazioni.
Di per sé, all’inizio del verbale di confronto si sarebbe potuto comprendere la volontà di sequestrare il telefono cellulare per verificare, senza ancora sapere l’esito del confronto, se effettivamente RE 1 fosse presente il 3.3.2020 e quindi se potesse essere la seconda persona che avrebbe aggredito PI 1 (secondo la versione resa da quest’ultimo su quanto occorso). Sarebbe in ogni caso noto a tutti che non esisterebbe un telefonino che mantiene un registro delle chiamate per oltre due anni; l’iphone in questione non registrerebbe e monitorizzerebbe gli spostamenti con gps. Sennonché, sarebbe incomprensibile la decisione del procuratore pubblico di confermare il sequestro al termine dell’interrogatorio per gli stessi motivi indicati in precedenza. La posizione del reclamante, nel corso dell’audizione, sarebbe infatti stata ampiamente chiarita; sarebbe stato completamente scagionato da tutte le parti coinvolte, ovvero __________ e PI 1. Dal verbale di confronto 22.2.2022 risulterebbe che sarebbe esclusa/o qualsiasi sua/o partecipazione e/o coinvolgimento nella colluttazione tra PI 1 e __________.
Per il reclamante, dunque, cadrebbe completamente qualsiasi indizio di infrazione a suo carico. Al termine del citato confronto non ci sarebbero quindi stati i presupposti per ordinare il sequestro.
Il provvedimento cautelare costituirebbe una ricerca di prove illecita (fishing expedition) e completamente immotivata ab origine, con la conseguenza che andrebbe immediatamente annullato.
g. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
1. In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. 2.1.
Si deve anzitutto determinare la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul gravame presentato contro l’ordine 22.2.2022 del magistrato inquirente, che disponeva il sequestro del telefono cellulare rispettivamente della copia forense del medesimo, che è stata posta sotto sigilli in seguito alla richiesta di RE 1.
2.2.
2.2.1.
L’art. 246 CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1141).
2.2.2.
Il detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142), istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP n. 2). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 248 CPP n. 2).
Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2), sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248 cpv. 1 CPP).
2.2.3.
Secondo la giurisprudenza (decisioni TF 1B_102/2020 dell’8.3.2021 consid. 1.1.; 1B_389/2019 del 16.1.2020 consid. 2.1.; DTF 144 IV 74 consid. 2.4.) il procuratore pubblico, se vuole esaminare dati contenuti in un telefono cellulare fisicamente trattenuto, deve procedere con la procedura di dissigillamento qualora l’interessato chieda la messa sotto sigilli dell’apparecchio.
2.2.4.
Se l’autorità non presenta entro venti giorni [termine imperativo (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ma: DTF 139 IV 246 consid. 3.3.)] una domanda di dissigillamento [che deve essere motivata (decisione TF 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 2.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).
2.2.5.
In applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese [termine d’ordine (decisioni TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.; 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 3.2.; 1B_332/2013 del 20.12.2013 consid. 6.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare [che si attiene al principio dell’utilità potenziale degli atti (decisione TF 1B_180/2019 dell’11.9.2019 consid. 2.1.)]; b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.
2.2.6.
L’apposizione dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (decisione TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 6). Un parallelo reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non è ricevibile.
Spetta infatti al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisione TF 1B_487/2020 del 2.11.2020 consid. 3.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi, che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza, deve pronunciarsi, secondo la giurisprudenza, per ragioni di economia procedurale e non solo, su tutte le censure contro il provvedimento (decisione TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2./3.4.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40).
Il giudice del dissigillamento si deve perciò esprimere su censure inerenti alla mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura, all’illiceità dell’ordine (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61) oppure al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.4.).
Il reclamo ex art. 393 CPP entra in considerazione soltanto se le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2.; 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.1.2.) o se il procuratore pubblico rifiuta di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione – di fatto e nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice (decisione TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.).
Al momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro; la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 62).
2.3.
Nel corso dell’interrogatorio 22.2.2022, ritenuto che – a giudizio dell’interrogante – si imponeva il sequestro del telefono cellulare di RE 1, quest’ultimo – tramite il suo legale – ha acconsentito a che la polizia ne effettuasse una copia forense; ha domandato che essa venisse posta sotto sigilli.
Come anticipato, dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il segretario giudiziario ed il procuratore pubblico in merito al momento in cui procedere alla cernita, in presenza dell’imputato, di quanto contenuto nella copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al magistrato inquirente il legale ha indicato, in particolare, che: “In occasione del verbale 22.02.2022 è stato chiesto il suggellamento della copia forense. L’imputato non ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files contenuti nella copia forense suggellata, procedura che permette eventualmente di evitare all’Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento. Per questo motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra conversazione telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla CRP contro la misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la difesa di RE 1 mantiene la misura di suggellamento sull’integrale copia forense, rifiutando quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la propria posizione nell’eventuale procedura di dissuggellamento dinnazi al GPC. Ne consegue che domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto annullato.” (AI 60).
Il pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di cernita concordato per quel giorno.
In queste circostanze, ritenuto che la copia forense del telefono cellulare di RE 1 è sotto sigilli come da lui postulato, in considerazione della finalità della procedura dei sigilli, ovvero la tutela della sfera segreta e della sfera privata da ingiustificati interventi statali, al caso concreto è applicabile questa procedura, che prevale sul reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.
L’impugnativa deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile.
3. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera