Incarto n.
60.2022.9

 

Lugano

12 ottobre 2022/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

gli ordini di sequestro, per i rilevamenti segnaletici, di prelievo campione DNA e per l’allestimento del profilo DNA emanati il 30.12.2021 dal procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio e sommossa;

 

 

richiamate le osservazioni 25/26.1.2022 e la duplica 28/29.3.2022 del magistrato inquirente;

 

vista la replica 7/8.3.2022 di RE 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

                                 a.   In data 29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________ a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).

 

                                       Alcuni dei manifestanti si sarebbero infatti anche introdotti all’interno dell’immobile ed altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe dunque intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che si trovavano nell’edificio sono state portate presso gli uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).

 

Al termine del suo interrogatorio del 30.12.2021, il magistrato inquirente ha emanato un ordine di sequestro degli oggetti rinvenuti in suo possesso (tra cui una smerigliatrice, un coltellino, una chiave inglese, un trapano, dei guanti da lavoro e numerosi altri arnesi) (AI 2). In conclusione al verbale (AI 12) l’imputato è stato sottoposto ai rilevamenti segnaletici (art. 260 cpv. 2 CPP) ed al prelievo del DNA da parte della polizia (art. 255 cpv. 2 CPP). Il procuratore pubblico ha inoltre emanato un ordine per l’allestimento del profilo DNA ai sensi dell’art. 255 cpv. 1 CPP.

 

 

                                 b.   Con gravame 5/10.1.2022 RE 1 insorge contro gli ordini di cui sopra, postulando il dissequestro dei suoi oggetti personali e la distruzione dei rilevamenti dattiloscopici (reclamo 5/10.1.2022, p. 4). Egli afferma che tali provvedimenti, ed in particolare i rilevamenti segnaletici, sarebbero sproporzionati rispetto ai presunti reati a lui imputati. Per quanto concerne gli oggetti sequestrati il reclamante ribadisce “(…) l’inadeguatezza, in quanto sia per la presunta sommossa, che per la violazione di domicilio, non si comprende cosa tali attrezzi potrebbero apportare come prova per il prosieguo del procedimento (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

 

 

                                 c.   Nelle sue osservazioni 25/26.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che i rilevamenti segnaletici sarebbero stati, a suo dire, necessari alfine di procedere all’identificazione e all’agire dell’imputato nella notte tra il 29 ed il 30.12.2021. Per quanto attiene agli oggetti sequestrati il procuratore pubblico ha osservato che questi ultimi “(…) possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio (…)”.

 

 

                                 d.   In data 25.3.2022 il magistrato inquirente ha ordinato il dissequestro degli oggetti di pertinenza di RE 1 (AI 130).

 

 

in diritto

 

                                 1.   1.1.

                                       In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

 

                                         1.2.

                                         Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

 

                                         1.3.

                                       Come si è detto, il 25.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato tutti gli oggetti di pertinenza di RE 1 (AI 130).

 

                                         Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022 in merito all’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021.

 

                                         La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1 su tale ordine.

 

                                         1.4.

                                         Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

 

                                         1.5.

                                         Si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

 

                                         1.5.1.

                                         Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

 

                                         Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

 

                                         Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

 

 

                                         1.5.2.

                                         Nel caso in esame il materiale (tra cui pure una smerigliatrice) trovato in possesso di RE 1 al momento del suo fermo potrebbe essere considerato atto a perpetrare il reato di violazione di domicilio: sussiste dunque una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Anche le ulteriori condizioni del sequestro (base legale, presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e proporzionalità) erano, nel caso in esame, rispettate.

 

                                         RE 1 sarebbe dunque risultato soccombente con il reclamo in oggetto (in merito al sequestro), ma tuttavia, visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

                                         1.6.

L’ordine della polizia in merito al prelievo di un campione di DNA giusta l’art. 255 CPP, può essere impugnato direttamente con reclamo (sentenza TF 1B_324/2013 del 24.1.2014). RE 1 quale imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro il rilevamento ed il prelievo del suo DNA così come contro l’ordine per l’allestimento del profilo DNA, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                       Ci si potrebbe chiedere se, con la presentazione del suo gravame contro l’ordine per i rilevamenti segnaletici, RE 1 abbia violato il principio della buona fede processuale (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), avendo adottato un comportamento contradditorio (“venire contra factum proprium”) e meglio per non essersi opposto in modo chiaro e univoco, al momento del suo interrogatorio avvenuto il 30.12.2021 (AI 12), a tale provvedimento, limitandosi a “prendere atto” e rifiutandosi di firmare il formulario della polizia cantonale [“mi rifiuto di firmare” (AI 42)], impugnando tuttavia tale decreto con il presente gravame.

 

                                       Si rileva innanzitutto che al momento del suo interrogatorio il qui reclamante non era patrocinato; inoltre dalla lettura del gravame emerge che egli non intende contestare la misura in quanto tale, ma la sua proporzionalità.

 

Si deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato violato.

 

                                         Il presente gravame, inoltrato il 5.1.2022 a questa Corte, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro tali provvedimenti effettuati il 30.12.2021, è tempestivo e proponibile.

 

                                   2.   2.1.

                                         Il reclamante contesta l’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo di un campione di DNA ordinato dalla polizia, così come l’ordine di allestimento del profilo DNA emanato dal magistrato inquirente, essendo, a suo dire, provvedimenti sproporzionati rispetto ai reati a lui imputati (reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

 

2.2.

                                       Giusta l’art. 255 cpv. 2 lit. a CPP la polizia può disporre il prelievo di campioni su persone, se non invasivo. Tale norma si riferisce in particolare al prelievo di uno striscio della mucosa orale, ciò in considerazione del suo carattere esiguamente invasivo. La polizia è competente non soltanto per disporre il prelievo di questo tipo di campione bensì anche per eseguirlo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 255 n. 12; BSK StPO – C. FRICKER / S. MAEDER, op. cit., art. 255 n. 27; DTF 141 IV 87). L’art. 255 cpv. 2 CPP prevede dunque una competenza eccezionale della polizia, nell’ambito delle sue competenza di cui all’art. 306 cpv. 2 lit. a CPP.

                                      

                                        2.3.

                                       Giusta l’art. 260 CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo (cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).

 

                                       Il rilevamento segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè "senza tener conto della gravità della violazione rappresentata dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324 del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF 145 IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).

 

                                       I rilevamenti segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani, delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J. NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).

 

                                       Il rilevamento consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi, occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1).

 

                                       Queste misure possono perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una fattispecie penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una persona e a creare materiale comparativo per la valutazione delle prove raccolte; d'altra parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere quello di permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati; in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).

 

                                       Quando vengono imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li giustifica (lit. d).

 

                                       2.4.

                                       Giusta il principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.), la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico (la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I 107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021, TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

 

                                       Affinché i criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità (sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021).

 

                                       Nell’ambito della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

 

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

                                                                                                                        

                                         Per quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

 

                                       2.5.

Da quanto emerge dal suo verbale di interrogatorio del 30.12.2021 (AI 12) RE 1 sarebbe stato fermato quello stesso giorno alle ore 05.25 da alcuni agenti della polizia cantonale presso il sedime __________. Egli è quindi stato interrogato quale imputato per titolo di sommossa e violazione di domicilio. Dal suo verbale di interrogatorio e dall’ordine per i rilevamenti segnaletici e l’ordine di prelievo del campione DNA (cfr. AI 12), emerge che l’imputato ne avrebbe “preso atto”, rifiutandosi però di firmare l’ordine della polizia cantonale.

 

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito ai reati di sommossa e di violazione di domicilio, ci si può chiedere se le misure ordinate rispettino il principio di proporzionalità.

A dire del procuratore pubblico le misure ossequierebbero tale principio in quanto all’imputato sarebbero stati sequestrati, quel giorno, diversi oggetti “(…) per i quali [RE 1] (…) non ha voluto fornire spiegazioni di sorta (…). Attrezzi che possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio e che si dovrà verificare da chi sono stati utilizzati (prelievo DNA e confronti di tracce papillari) (…)” (osservazioni 25.1.2022, p. 3).

 

Per quanto concerne il prelievo del DNA e l’ordine per l’allestimento di un profilo DNA di RE 1 da parte della polizia cantonale rispettivamente del ministero pubblico, non si comprende l’utilità di tali provvedimenti, anche perché dagli atti non emerge che si sia provveduto alla raccolta sul sedime __________ e al suo interno di materiale per un eventuale confronto. Il magistrato inquirente afferma, nelle sue osservazioni al presente reclamo, che “(…) l’ordine di prelievi segnaletici e del DNA non risulta affatto sproporzionata. Basti ricordare che al reclamante sono stati sequestrati oggetti (…) per i quali il reclamante non ha voluto fornire spiegazioni di sorta (…). Attrezzi che possono essere considerati necessari per scardinare porte, cancelli e che diventano, così, mezzi di prova per quanto attiene al reato di violazione di domicilio e che si dovrà verificare da chi sono stati utilizzati (prelievo DNA e confronti di tracce papillari) (…)” (osservazioni 25.1.2022, p. 3).

 

Tutti gli oggetti sono stati tuttavia dissequestrati il 25.3.2022 (cfr. AI 130) e dagli atti non risulta che sugli stessi siano stati eseguiti dei rilevamenti. Inoltre appare più che verosimile se non certo, che sul materiale trovato nello zainetto di RE 1 via siano le sue impronte papillari ed il suo DNA.

 

La misura appare dunque sproporzionata ed il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

 

Per contro si può ammettere la necessità di effettuare le fotografie segnaletiche al fine di confrontarle con le immagini video raccolte e, se del caso, identificare il reclamante.

 

 

                                 3.   Il gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è parzialmente accolto.

Il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

 

                                       Ritenuto che parte delle censure di RE 1 sono state accolte, mentre altre (in parte divenute prive di oggetto per i motivi di cui al consid. 1.5) sono/sarebbero state respinte, non si prelevano tassa di giustizia e spese, rispettivamente non si assegnano ripetibili, ma le rispettive pretese vengono compensate (art. 442 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 197, 255, 260, 382, 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è parzialmente accolto.

 

Il campione di DNA, il profilo DNA così come le impronte papillari di RE 1 devono essere distrutti.

 

 

                                 2.   Tassa di giustizia, spese e ripetibili compensate.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 4.   Intimazione:

 

-        

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera