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Incarto n. 60.2023.11 60.2023.71 60.2023.73
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sui reclami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10), 23.1.2023 (inc. 60.2023.11), 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) presentati da
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RE 1, , patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, , (inc. 60.2023.10/73)
e
, , patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, __________, (inc. 60.2023.11/71) |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), e di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________), per titolo di amministrazione infedele e riciclaggio di denaro (NLP 129/2023) [inc. 60.2023.10/11];
e
il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 del magistrato inquirente nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), e di __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), per titolo di amministrazione infedele e riciclaggio di denaro (NLP 700/2023) [inc. 60.2023.71/73]; |
richiamate, per gli inc. 60.2023.10/11, le osservazioni 3.2.2023 e 11/12.12.2023 (dupliche) di PI 1 – che ha postulato la reiezione dei gravami –, 6/7.2.2023 e 30.11./1.12.2023 (dupliche) di PI 2 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento delle impugnative – e 16.3.2023 (repliche) della RE 1 e della __________ – che si sono confermate nelle loro argomentazioni –;
richiamati inoltre, per gli inc. 60.2023.71/73, gli scritti 27/28.3.2023 e 29/30.3.2023 del pubblico ministero – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 14/17.4.2023 di __________ – che, osservato, ha domandato la reiezione dei reclami – e 17/18.4.2023 di __________ – che, osservato, ha pure postulato il non accoglimento dei gravami –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 25/26.1.2021 (AI 1) la __________ ha denunciato __________ – asseritamente fondatore, amministratore ed alter ego della __________, già in __________, società attiva nella consulenza finanziaria – ed ignoti per truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro rimproverando loro, postosi il denunciato in sottaciuto conflitto di interessi, di averla indotta, ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte connessa a __________, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita, ulteriori rilevanti redditi (segnatamente retrocessioni), con la conseguenza di averle provocato perdite per circa Euro 40 mio.
La __________ si è costituita accusatrice privata.
La denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597.
b. Con esposto 28.6.2021 (AI 51A) la RE 1 ha denunciato __________ ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia presentata dalla __________.
La RE 1 si è costituita accusatrice privata.
c. Con decreto 24.8.2021 (AI 72), interrogato segnatamente __________ (AI 56), il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento a carico dell’imputato e fissando un termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
d. Con istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono, hanno proposto l’assunzione di prove.
e. Con decreto 12.10.2021 (AI 82) il pubblico ministero ha respinto le predette istanze siccome mezzi di prova inutili per il caso.
f. Con pronuncia 12.10.2021 (ABB 1392/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale dipendente dalle denunce della __________ e della RE 1.
g. Con gravami 25.10.2021 (inc. 60.2021.324/325) le denuncianti hanno contestato il predetto decreto di abbandono.
h. Con giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 questa Corte, per quanto ricevibili, ha accolto le citate impugnative annullando il decreto di abbandono 12.10.2021 (ABB 1392/2021) e ritornando gli atti al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
i. Il 5.9.2022 (AI 144) è stato interrogato __________.
j. Nel procedimento inc. MP 2021.597 sono stati sentiti, quali persone informate sui fatti (art. 178 lit. d CPP), PI 1 (verbale 22.9.2022, AI 152) e PI 2 (verbale 27.9.2022, AI 155).
k. Con scritto 26.9.2022 (AI 153) la RE 1 e la __________, con riferimento all’audizione di PI 1, hanno anzitutto censurato le modalità superficiali con cui si sarebbe svolto l’interrogatorio. Hanno rilevato che con la denuncia (ripetutamente sollecitata) sarebbe stato chiesto di sequestrare le note interne del fiduciario PI 1 intese all’accertamento del suo aspetto soggettivo in relazione ai reati denunciati. Hanno domandato di perquisire gli uffici di PI 1 con il fine di recuperare le istruzioni pervenutegli da __________ e sodali, con riferimento sia alla questione degli storni milionari transitati dai conti da lui amministrati sia alla corrispondenza intercorsa con la __________. Hanno domandato i medesimi atti nei confronti del fiduciario PI 2. Hanno evidenziato che PI 1 avrebbe dovuto essere concretamente sospettato di complicità nei reati prospettati, perlomeno con dolo eventuale. E questo in conseguenza dell’evidente reticenza dimostrata, essendo assolutamente inverosimile che non si sia interessato di conoscere l’origine del denaro e la primaria attività di consulente finanziario di __________, tenuto conto dei suoi rapporti con la __________ (che non sarebbero ancora stati istruiti nel procedimento penale).
Hanno ricordato che la denuncia avrebbe riguardato __________ e terzi ignoti, con responsabilità da accertare da parte dell’autorità inquirente, che – a quel momento, sul coinvolgimento di terzi – non avrebbe istruito, né sarebbe sembrato voler istruire.
l. Con scritto 29.9.2022 (AI 158A) la RE 1 e la __________ hanno indicato che l’interrogatorio di PI 2 del 27.9.2022 avrebbe permesso di individuare altri ignoti menzionati nella denuncia, ossia coloro che avrebbero supportato oggettivamente e consapevolmente __________ in relazione ai reati, tra i quali perlomeno __________ e __________, oltre allo stesso PI 2, concretamente sospettati e denunciati di complicità, da citare nel procedimento come imputati. Hanno ribadito la richiesta di sequestro delle note interne di PI 2 e di PI 1, atto istruttorio inteso anche alla verifica del loro aspetto soggettivo. PI 2, grazie alle sue straordinarie competenze, non avrebbe potuto oggettivamente non sapere di cosa si occupassero __________, __________ e __________ oppure quale fosse l’origine del denaro transitato sui conti della società da lui amministrata.
m. Il 30.11.2022 (AI 168), nell’inc. MP 2021.597, è stato interrogato __________ quale persona informata sui fatti.
n. Il 2.12.2022 il procuratore pubblico ha aperto l’inc. MP 2022.10374 nei confronti di PI 1 e di PI 2 con riferimento agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid. k./l.) della RE 1 e della __________.
Ha inoltre aperto, sempre il 2.12.2022, l’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________ e di __________ con riferimento allo scritto 29.9.2022 (consid. l.) delle denuncianti.
o. Il 5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il magistrato inquirente ha comunicato a PI 1 (AI 3) rispettivamente ad PI 2 (AI 4) che la RE 1 e la __________, con scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per quanto comprensibile)” per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Ha fissato loro un termine per esprimersi.
Sempre il 5.12.2022, il procuratore pubblico ha inviato un analogo scritto a __________ (AI 2, inc. MP 2022.10375), chiedendogli di prendere posizione sulle accuse delle denuncianti.
PI 2 si è pronunciato il 13/14.12.2022 (AI 5, inc. MP 2022.10374). PI 1 si è espresso il 20.12.2022 (AI 6, inc. MP 2022.10374). __________ si è pronunciato il 20/21.12.2022 (AI 3, inc. MP 2022.10375). Tutti hanno contestato le accuse mosse nei loro confronti dalle suddette denuncianti.
p. __________, nel procedimento inc. MP 2021.597, è stato interrogato il 16.1.2023 quale persona informata sui fatti (AI 179).
q. Il 17.1.2023 il procuratore pubblico, nell’inc. MP 2022.10375, ha comunicato a __________ (AI 4) che la RE 1 e la __________, con scritto 29.9.2022, l’avevano denunciato “(per quanto comprensibile)” per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Ha fissato un termine per esprimersi.
__________ si è pronunciato il 25/26.1.2023 (AI 6, inc. MP 2022.10375) contestando le accuse mosse a suo carico.
r. Con decreto 17.1.2023 (AI 180), nell’inc. MP 2021.597, il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione a carico di __________ prospettando la promozione dell’accusa per truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro e fissando un termine per eventuali istanze probatorie.
s. Il 17.1.2023 (NLP 129/2023, inc. MP 2022.10374) il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere a favore di PI 1 e di PI 2 in relazione agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Il magistrato inquirente, ricordate le denunce 25/26.1.2021 della __________ e 28.6.2021 della RE 1 contro __________ e ignoti, atti che facevano parte dell’inc. MP 2021.597, ha indicato che – da quello che si era potuto ricostruire in quell’inchiesta – __________ era (allo stesso tempo) l’unico azionista della __________, società che a sua volta era l’unica azionista della __________, che a sua volta era il general manager del fondo di investimento __________. Sin dall’inizio, ossia sin già dalla costituzione del fondo, sarebbero stati sottoscritti due tipi di contratti fra il general partner e la __________, rispettivamente tra quest’ultima ed il fund manager del fondo. Dalla loro lettura emergeva che buona parte delle commissioni che il fondo versava al general partner ed al fund manager veniva riversata da questi ultimi alla __________. Dalla ricostruzione finanziaria sembrava emergere che l’88.38% delle managements fees e performance fees del fondo __________ venivano retrocesse alla __________, ciò che appariva anomalo. A partire dall’1.10.2019 i contratti “Support Service Agreement” e “Technological Agreement” sarebbero stati sostituiti da nuovi contratti fra il general partner del fondo e la __________.
Ha evidenziato che, nell’inc. MP 2021.597, il 22.9.2022 era stato sentito quale persona informata sui fatti PI 1, membro del consiglio di amministrazione della __________ e della __________. Egli aveva riferito di aver assunto la carica solo a titolo fiduciario e di non sapere nulla degli aspetti finanziari che riguardavano il fondo. Sul contratto “Support Service Agreement”, egli aveva addotto di averlo firmato su richiesta di __________. Non avrebbe concordato i dettagli, ma gli sarebbe stato spiegato che la __________ forniva una consulenza base strategica e una consulenza continuativa al general partner del fondo.
Ha aggiunto che il 27.9.2022 era stato interrogato anche PI 2 quale persona informata sui fatti. Egli aveva rivestito la carica di amministratore unico dal 31.10.2016 al 2.2.2018 della __________ e poi di presidente del consiglio di amministrazione fino al 17.12.2019. Egli aveva riferito di aver assunto la carica a titolo fiduciario su richiesta del cliente __________.
Dopo aver rammentato gli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 della RE 1 e della __________ nei confronti di PI 1 e di PI 2, il pubblico ministero ha indicato che “Ai fini di un’ordinata tenuta degli atti e visto che il procedimento penale contro __________ (INC.2021.597) è estremamente complesso, a ricezione delle ulteriori due denunce penali il Ministero Pubblico ha aperto un incarto separato contro PI 1 e PI 2 (incarto oggetto della presente decisione).” (decreto di non luogo a procedere 17.1.2023, p. 4).
Il procuratore pubblico ha segnalato che le denuncianti, nei rispettivi esposti 26.9.2022 e 29.9.2022, non si erano costituite accusatrici private né contro PI 1 né contro PI 2.
Ha addotto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 6B_810/2019 del 22.7.2019 consid. 2.1.), il 5.12.2022 aveva chiesto agli imputati di eventualmente esprimersi sull’esposto a loro carico. Essi avevano preso posizione in merito segnalando l’inesistenza di indizi di reato nei loro confronti.
Il magistrato inquirente, dopo avere rammentato i reati di amministrazione infedele e di riciclaggio di denaro, ha addotto che le denunce apparivano veramente lacunose, visto che non specificavano dove sarebbero risieduti gli indizi di reato, rinviando genericamente al verbale di interrogatorio degli imputati. Le denuncianti non si erano peraltro neppure costituite accusatrici private.
In ogni caso, dagli atti non emergevano indizi di reato.
Il reato di amministrazione infedele presupponeva un dovere di gestione. Gli imputati non avevano un rapporto con i clienti sottoscrittori del fondo __________, per cui oggettivamente non potevano avere un potere di gestione. Essi non avevano del resto nemmeno un ruolo all’interno del fondo. Già soltanto per questo motivo il reato di amministrazione infedele era da escludere.
In relazione al reato di riciclaggio di denaro, a prescindere dalla questione a sapere se il denaro ricevuto sui conti intestati alla __________ o alla __________ fosse effettivamente provento di un crimine a monte, non risultava comunque che vi fosse stato un atto di riciclaggio di denaro, tenuto conto che si trattava di trasferimenti bancari, perfettamente tracciabili. Nell’esposto non emergeva del resto alcun indizio o prova del contrario. Non c’erano di conseguenza sufficienti indizi di reato.
La RE 1 e la __________ sembravano sostenere che gli imputati fossero “complici” dell’agire di __________. Per il procuratore pubblico, non si comprendeva come avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale reato?). Gli imputati erano fiduciari professionisti. Dai loro verbali risultava che essi si erano preoccupati di capire i contratti denominati “Support Service Agreement” e “Technological Agreement” fra la __________ rispettivamente la __________ e la __________, rispettivamente la __________, stabilendo che dette società fornivano un servizio al general partner o agli altri organi del fondo __________. Fin qui non si rilevava nulla di anomalo, nel senso che, presa singolarmente e senza conoscere il retroscena economico, l’attività della __________ prima e della __________ dopo non appariva inusuale. Gli imputati non avevano infatti un ruolo all’interno della __________ e pertanto non potevano certo sapere che alcuni sottoscrittori del fondo di investimento avevano investito su consiglio di __________, che oltre alla mercede percepiva dei ristorni dal fondo di investimento. In altre parole, non emergeva che gli imputati fossero a conoscenza che il denaro versato dal general partner del fondo alla __________ o alla __________ potesse essere equiparato ad una retrocessione. Non risultava neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si capiva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe stato fornito da PI 1 e da PI 2.
t. 1.
Con gravame 23.1.2023 (inc. 60.2023.10) la RE 1 domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto separato contro PI 1 e PI 2” sia parimenti annullata.
La reclamante adduce che, nella denuncia, fatti i nomi dei sodali di __________ – PI 2, PI 1, __________ e __________, per citarne alcuni –, avrebbe espressamente indicato: “Al qui denunciato __________ (sempre operativo per il tramite di società), congiuntamente ai suoi sodali, si rimprovera inoltre, postosi in occulto conflitto di interessi, di avere indotto la denunciante, ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte a lui connessa, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita per la consulenza agli investimenti, ulteriori rilevanti redditi, con la conseguenza finale di avere provocato alla denunciante perdite per oltre Eur 37'000'000.” (p. 3). Essa si sarebbe costituita accusatrice privata. Sarebbe legittimata ad impugnare il decreto di non luogo a procedere.
Con il citato decreto essa avrebbe appreso per la prima volta che era stato aperto un incarto separato inerente a PI 1 e ad PI 2. Non si sarebbe trattato di “ulteriori due denunce”, ma con evidenza e logica di estensione ai predetti del procedimento inc. MP 2021.597, il solo incarto di cui avrebbe avuto notizia. Contesta che non sarebbe legittimata ad impugnare il decreto di non luogo a procedere: essa, denunciante, parte e accusatrice privata nel procedimento inc. MP 2021.597, si sarebbe apertamente espressa quanto alla compartecipazione nei reati prospettati in merito a funzione, ruolo e responsabilità degli imputati (essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali sodali di __________). Il suo interesse legittimo all’impugnazione del decreto non potrebbe seriamente essere messo in discussione.
Rimprovera al procuratore pubblico l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in contrasto con il principio in dubio pro duriore. Ritiene adempiuti a carico di PI 1 e di PI 2 i presupposti di compartecipazione ai reati di truffa (di cui il decreto sarebbe silente), amministrazione infedele e conseguente riciclaggio di denaro per i fatti rimproverati a __________.
La RE 1 afferma che nella denuncia PI 1 ed PI 2 sarebbero stati esplicitamente menzionati, con l’indicazione che i loro effettivi ruoli e funzioni avrebbero dovuto essere accertati. Fin da allora, al fine di ottenere prove sulla loro responsabilità individuale, avrebbe chiesto la perquisizione dei loro uffici. Il procuratore pubblico, con gestione approssimativa degli interessi dell’inchiesta, prima e dopo il giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022, avrebbe: omesso di provvedervi; informato l’imputato della richiesta di perquisizione (con la conseguenza diretta di inquinamento dell’inchiesta); evitato, nonostante le di lei molteplici richieste, di assumere tali prove. Il magistrato inquirente, con arbitrio, avrebbe pertanto concluso, nei fatti, che la richiesta perquisizione non avrebbe fornito alcuna prova in merito ai reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, posti a fondamento del procedimento penale e del preavvisato rinvio a giudizio a carico di __________.
Sostiene che il pubblico ministero, senza darle comunicazione, all’esterno dell’inc. MP 2021.597 avrebbe invitato, il 5.12.2022, i legali di PI 1 e di PI 2 a prendere posizione. Non le sarebbe stata data comunicazione della disgiunzione delle posizioni processuali dei due fiduciari. Non avrebbe presentato una denuncia separata nei loro confronti; avrebbe chiesto di estendere il procedimento penale inc. MP 2021.597 ai predetti.
In relazione alla separazione dei procedimenti (artificio procedurale viziato nella forma e abusivo nella sostanza), contesta che tale provvedimento possa essere effettivo e produrre conseguenze procedurali che in qualche modo assottiglierebbero i suoi diritti procedurali, messa di fronte a fatto compiuto, senza motivazione, in lesione del suo diritto di essere sentita. La fattispecie imputata a PI 1 e ad PI 2 sarebbe essenzialmente la stessa di quella imputata a __________ (essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali possibili coautori). La portata delle loro funzioni all’interno delle società e le singole responsabilità dovrebbero ancora essere definitivamente stabilite. La disgiunzione, come in questo caso, non dovrebbe dunque essere ammessa facilmente (men che meno in assenza di motivazione).
Tema del procedimento penale a carico di PI 1 e di PI 2 sarebbe quello del sodalizio e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente, il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio (oggetto di preavviso di rinvio a giudizio a suo carico), proprio attraverso le società amministrate dagli intermediari finanziari PI 1 e PI 2. Si presumerebbe che essi conoscessero gli affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati tenuti a conoscere e ad approfondire proprio per le cariche ricoperte.
PI 2 sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione della __________ fino al 20.12.2019, per poi diventare, dal 9.1.2020, membro del consiglio di amministrazione della __________. Avrebbe conosciuto e frequentato __________ per anni; sarebbe stato consapevole dell’attività della __________ (o avrebbe dovuto esserlo); sarebbe stato amministratore della società detentrice della partecipazione totalitaria del general partner del fondo; avrebbe saputo dei contratti di delega delle attività di quest’ultimo; sarebbe stato in stretto contatto con gli operativi della __________, quali __________ e __________, oltre naturalmente che con il suo amico, socio in affari e collega di lunga data __________. Il procuratore pubblico non si sarebbe confrontato con l’oggettiva rilevanza di funzioni e ruoli ricoperti da PI 2. Non avrebbe spiegato perché il contatto con le persone che avrebbero avuto diretto contatto con gli investitori non sarebbe stato rilevante o sufficiente per concretamente sospettare un suo coinvolgimento effettivo. Il magistrato inquirente non spiegherebbe, segnatamente, perché PI 2 non poteva non porsi seri interrogativi sulla reale natura delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi. Non avrebbe esaminato la rilevanza della compartecipazione nell’allestimento e nella sottoscrizione di contratti di servizio. Per la reclamante, egli avrebbe saputo o quanto meno avrebbe dovuto prendere in seria considerazione (dolo eventuale) che dietro l’operatività del fondo e della __________ si sarebbe celato un disegno criminoso a danno degli accusatori privati. Il pubblico ministero non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni di PI 2. PI 2 avrebbe saputo esattamente di cosa si occupava __________, che avrebbe conosciuto da oltre vent’anni e con cui avrebbe condiviso anni di attività professionale ed interessi finanziari. In questa situazione, non sarebbe possibile non ritenere che sussistano sufficienti sospetti che PI 2 conoscesse (come in effetti doveva conoscere) gli affari societari, le connessioni tra le società amministrate e detenute e la clientela per la quale la __________ (da lui amministrata) avrebbe prestato consulenza finanziaria. Non sarebbe in ogni caso possibile concludere il procedimento penale sulla base della sola motivazione addotta nel decreto di non luogo a procedere, in difetto di confronto con i fatti accertati.
Quanto esposto in merito ad PI 2 varrebbe anche per PI 1, perché essi avrebbero avuto funzioni equiparabili. Interrogato il 22.9.2022, PI 1 avrebbe deposto con estrema reticenza, fingendo costantemente di non comprendere il senso delle domande, preoccupandosi di ridurre il proprio grado di consapevolezza negli affari che era chiamato a gestire. Il procuratore pubblico avrebbe condotto l’interrogatorio di PI 1 con scarso interesse istruttorio, ciò che le avrebbe imposto di dargliene conferma con lo scritto 26.9.2022. PI 1, ampiamente citato nell’originaria denuncia quale compartecipe nell’organizzazione e nella gestione delle strutture societarie, avrebbe funto da consulente fiscale di __________ e delle sue società: non sarebbe pertanto ragionevole presumere che egli non si sia interrogato e non sia stato messo al corrente dei flussi finanziari e dei redditi conseguiti, acquisendo comprensione del fatto che il fondo fosse in realtà trasparente, gestito in Svizzera senza autorizzazioni, nel cui contesto la principale attività di __________ sarebbe stata riferita alla consulenza agli investimenti. Anche le funzioni di PI 1, ritenuto il suo grado di competenza e responsabilità, oltre all’intensa frequentazione personale e professionale con organi del gruppo __________, non avrebbero permesso di escludere che sapesse o dovesse sapere quale fosse l’origine dei denari incamerati dalla società di cui sarebbe stato amministratore e consulente, essendo piuttosto verosimile il contrario. Sarebbe presumibile che PI 1 conoscesse tutti i tratti principali dell’attività di __________, anche perché sarebbe illogico ritenere che ne avesse compresi solo alcuni. L’attività occulta di __________ non sarebbe stata quella della consulenza agli investimenti, ma quella appunto gestita da PI 1 e da PI 2, che non sarebbero credibili quando affermano di non aver conosciuto la parte pubblica e chiara degli affari.
Per il reato di riciclaggio di denaro, la reclamante osserva che – per gli stessi fatti – il magistrato inquirente avrebbe preavvisato la promozione dell’accusa a carico di __________. Ci sarebbe una contraddizione con il decreto di non luogo a procedere. Il solo fatto che le transazioni finanziarie siano tracciabili non sarebbe sufficiente per escludere l’adempimento del reato. I denari addebitati agli investitori sarebbero passati attraverso società del __________, costituite ad hoc allo scopo di rendere complessa la verifica dell’operatività di __________, per poi essere ritrasferiti a __________ per il tramite di società gestite da fiduciari compiacenti. La complessa strutturazione di questa attività sarebbe addirittura stata strumentalizzata dal procuratore pubblico per giustificare la separazione delle procedure a carico degli imputati.
2.
Con gravame 23.1.2023 (inc. 60.2023.11) la __________ domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto separato contro PI 1 e PI 2” sia parimenti annullata.
La reclamante espone motivazioni analoghe a quelle di cui al reclamo 23.1.2023 della RE 1 (consid. t.1.).
u. Il 17.3.2023 (NLP 700/2023, inc. MP 2022.10375) il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in relazione allo scritto 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Il magistrato inquirente, ricordate le denunce 25/26.1.2021 della __________ e 28.6.2021 della RE 1 contro __________ e ignoti, atti che facevano parte dell’inc. MP 2021.597, ha indicato che – da quello che si era potuto ricostruire in quell’inchiesta – __________ era (allo stesso tempo) l’unico azionista della __________, società che a sua volta era l’unica azionista della __________, che a sua volta era il general manager del fondo di investimento __________. Sin dall’inizio, ossia sin già dalla costituzione del fondo, sarebbero stati sottoscritti due tipi di contratti fra il general partner e la __________, rispettivamente tra quest’ultima ed il fund manager del fondo. Dalla loro lettura emergeva che buona parte delle commissioni che il fondo versava al general partner ed al fund manager veniva riversata da questi ultimi alla __________. Dalla ricostruzione finanziaria sembrava emergere che l’88.38% delle managements fees e performance fees del fondo __________ venivano retrocesse alla __________, ciò che appariva anomalo. A partire dall’1.10.2019 i contratti “Support Service Agreement” e “Technological Agreement” sarebbero stati sostituiti da nuovi contratti fra il general partner del fondo e la __________.
Il 29.9.2022 la RE 1 e la __________ avevano segnalato al Ministero pubblico che, secondo loro, dalla deposizione del fiduciario PI 2 si sarebbe permesso di delineare ed individuare altri ignoti menzionati in denuncia, ossia coloro che avrebbero supportato operativamente e consapevolmente __________ nei reati prospettati, in particolare __________ e __________. A seguito di questo scritto (scarno e povero di elementi indizianti) era stato aperto un incarto separato (inc. MP. 2022.10375) contro __________ e __________ per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Ha evidenziato che, nell’inc. MP 2021.597, il 30.11.2022 era stato sentito quale persona informata sui fatti __________, in precedenza direttore della __________ (dal 22.5.2015 al 5.1.2018) e della __________ (dal 31.1.2018 al 9.1.2020). Invitato a precisare i suoi rapporti con i denuncianti, in particolare con la __________, egli aveva riferito di essersi limitato ad esaminare la contrattualistica per un finanziamento bancario erogato da __________ e alcuni aspetti fiscali, oltre all’implementazione di un programma contabile. Egli non avrebbe mai “seguito” il cliente RE 1, neppure per gli aspetti fiscali. In relazione alla __________, egli si sarebbe limitato a verificare la contrattualistica da un punto di vista legale e fiscale, su richiesta di __________.
Il 16.1.2023 era stato interrogato, sempre nell’inc. MP 2021.597 a carico di __________, __________ quale persona informata sui fatti. Egli aveva riferito di aver lavorato, in passato, per la __________ con un ruolo “manageriale”, nell’ambito contabile. Aveva inoltre riferito del suo ruolo all’interno della __________, di cui era stato direttore dal 15.12.2017 al 2.2.2018, divenendo poi membro del consiglio di amministrazione della società.
Il procuratore pubblico ha esposto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 6B_810/2019 del 22.7.2019 consid. 2.1.), il 5.12.2022 ed il 17.1.2023 aveva chiesto a __________ ed a __________ di eventualmente esprimersi sull’esposto a loro carico. Essi avevano preso posizione in merito segnalando l’inesistenza di indizi di reato.
Il magistrato inquirente, dopo avere rammentato i reati di amministrazione infedele e di riciclaggio di denaro, ha addotto che le denunce apparivano veramente lacunose, visto che non specificavano dove sarebbero risieduti gli indizi di reato a carico degli imputati.
In ogni caso, dagli atti non emergevano indizi di reato.
Il reato di amministrazione infedele presupponeva un dovere di gestione. Gli imputati non avevano un rapporto con i clienti sottoscrittori del fondo __________, per cui oggettivamente non potevano avere un potere di gestione. Essi non avevano nemmeno un ruolo all’interno del fondo di investimento. Già soltanto per questo motivo il reato di amministrazione infedele era da escludere.
In relazione al reato di riciclaggio di denaro, a prescindere dalla questione a sapere se il denaro ricevuto sui conti intestati alla __________ o alla __________ fosse effettivamente provento di un crimine a monte, non risultava comunque che vi fosse stato un atto di riciclaggio di denaro, tenuto conto che si trattava di trasferimenti bancari, perfettamente tracciabili. Nell’esposto non emergeva del resto alcun indizio o prova del contrario. Non c’erano di conseguenza sufficienti indizi di reato.
La RE 1 e la __________ sembravano sostenere che gli imputati fossero “complici” dell’agire di __________. Per il procuratore pubblico, non si comprendeva come avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale reato?). Gli imputati erano dipendenti di __________. Dai loro verbali emergeva che non avevano avuto alcun ruolo con i clienti, in particolare con i denuncianti, sottoscrittori del fondo. Non erano stati loro a consigliare di investire. Non risultava neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati.
v. 1.
Con gravame 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) la __________ domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023) sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto separato contro __________ e __________” sia parimenti annullata.
Essa adduce che il 25.1.2021 avrebbe sporto denuncia nei confronti di __________ ed altri compartecipi. Sarebbero stati espressamente citati, anche, __________ e __________, con ruoli e funzioni da accertare. Si sarebbe costituita accusatrice privata. Con il citato decreto di non luogo a procedere avrebbe appreso che, in seguito allo scritto 29.9.2022, era stato aperto un incarto separato contro __________ e __________ per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Non si sarebbe trattato di una nuova denuncia, ma di estensione nei loro confronti dei sospetti già adombrati nella denuncia.
Rimprovera al procuratore pubblico l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in contrasto con il principio in dubio pro duriore. Ritiene adempiuti a carico di __________ e __________ i presupposti di compartecipazione ai reati di truffa (di cui il decreto sarebbe silente), amministrazione infedele e conseguente riciclaggio di denaro per i fatti rimproverati a __________.
La __________ afferma che, nell’esposto 25.1.2021, __________ e __________ sarebbero stati esplicitamente menzionati, con l’indicazione che i loro effettivi ruoli e funzioni avrebbero dovuto essere accertati nel procedimento. __________ avrebbe avuto costante diretto contatto con la clientela.
Il pubblico ministero, con gestione approssimativa degli interessi dell’inchiesta, prima e dopo il giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022, avrebbe: omesso di provvedere alla perquisizione delle carte; informato l’imputato della richiesta di perquisizione (con la conseguenza diretta di inquinamento dell’inchiesta); evitato, nonostante le di lei molteplici richieste, di assumere tali prove.
Sostiene che il magistrato inquirente, senza darle comunicazione, all’esterno dell’inc. MP 2021.597 avrebbe invitato, il 5.12.2022 ed il 17.1.2023, i legali degli imputati a prendere posizione. Non le sarebbe stata data comunicazione della disgiunzione delle posizioni processuali degli imputati. Non avrebbe presentato una denuncia separata nei loro confronti; avrebbe chiesto di estendere il procedimento penale inc. MP 2021.597 ai predetti.
In relazione alla separazione dei procedimenti (artificio procedurale viziato nella forma e abusivo nella sostanza), contesta che tale provvedimento possa essere effettivo e produrre conseguenze procedurali che in qualche modo assottiglierebbero i suoi diritti procedurali, messa di fronte a fatto compiuto, senza motivazione, in lesione del suo diritto di essere sentita. La fattispecie imputata a __________ e __________ sarebbe essenzialmente la stessa di quella imputata a __________ (essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali possibili coautori). La portata delle loro funzioni all’interno delle società e le singole responsabilità dovrebbero ancora essere definitivamente stabilite. La disgiunzione, come in questo caso, non dovrebbe dunque essere ammessa facilmente (men che meno in assenza di motivazione).
Tema del procedimento a carico di __________ e __________ sarebbe quello del sodalizio e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente, il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio (oggetto di atto di accusa a suo carico), proprio attraverso le società amministrate e dirette anche dagli imputati. Si presumerebbe che essi conoscessero gli affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati tenuti a conoscere e ad approfondire proprio per le loro cariche.
Sarebbe errata ed insostenibile l’affermazione del magistrato inquirente secondo cui __________ non avesse contatto con la clientela. Egli avrebbe inoltre conosciuto e frequentato per anni __________. Sarebbe stato ben consapevole dell’attività della __________ (o avrebbe dovuto esserlo). Avrebbe saputo dei contratti di delega delle attività del fondo, le cui bozze sarebbero passate tra le sue mani. Sarebbe stato in stretto contatto con gli operativi della __________, quali lo stesso __________ e naturalmente __________, amico e collega di lunga data. La deposizione di PI 2 chiarirebbe cosa avrebbero fatto gli imputati. Il teste __________ avrebbe definito in maniera impeccabile le funzioni di __________, che avrebbe addirittura manovrato di nascosto la corrispondenza elettronica della __________. La reclamante non avrebbe potuto sospettare c sarebbe stato utilizzato e letto a __________, proprio dai consulenti che avrebbero spinto sugli investimenti nel fondo, in particolare da __________. Questi, non sarebbe stato trasparente in merito al fondo, alla sua natura, al conflitto di interessi esistente tra chi impartiva consigli di investimento, riempiva i moduli, raddoppiava gli investimenti e che di fatto beneficiava di questi investimenti. Egli avrebbe, al contrario, accentuato la terzietà del fondo.
Il procuratore pubblico avrebbe omesso qualsiasi confronto con i ruoli determinanti ricoperti da __________ all’interno delle società del gruppo (che gli avrebbero imposto consapevolezza sugli affari societari), nel periodo del pieno adempimento del reato denunciato, con flussi di denaro rilevantissimi provenienti dagli investimenti consigliati in conflitto di interessi dalle società del gruppo, ciò che __________ avrebbe controllato. Egli non avrebbe potuto non sapere o non chiedersi, già soltanto per i suoi rapporti diretti con __________, oltre che per la conoscenza della struttura del gruppo societario. Il magistrato inquirente non avrebbe detto nulla per giustificare perché __________ non avrebbe segnatamente potuto porsi seri interrogativi sulla reale natura delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi. Non avrebbe esaminato la rilevanza della compartecipazione nell’implementazione di contratti di servizio. Per la reclamante, __________, occupandosi trasversalmente dell’operatività di/per __________ __________ avrebbe saputo con intenzione che dietro l’operatività del fondo e di __________ si celava un disegno criminoso ai danni degli accusatori privati. Ne sarebbe stato pienamente consapevole. Avrebbe risposto negando le proprie responsabilità. Dagli atti istruttori già risulterebbe che __________: per __________ incontrava e corrispondeva regolarmente con la __________ in merito agli investimenti finanziari; contestualmente per la __________ aiutava PI 2 nella costituzione del general partner del fondo __________ di cui poi amministrava la corrispondenza; verificava e sistemava i contratti (farlocchi) __________ per il giro delle retrocessioni occulte nelle tasche di __________. Il procuratore pubblico non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni rese da __________ nel procedimento.
Non sarebbe possibile non ritenere che sussistano sufficienti sospetti che __________ conoscesse (come in effetti doveva conoscere) gli affari societari, le connessioni tra le società amministrate, dirette e detenute e la clientela per la quale la __________ (da lui amministrata) avrebbe prestato consulenza finanziaria. Non sarebbe in ogni caso possibile concludere il procedimento penale sulla base della sola motivazione addotta nel decreto di non luogo a procedere, in difetto di confronto con i fatti accertati.
Quanto esposto in merito a __________ varrebbe anche per __________, perché essi avrebbero avuto funzioni equiparabili. Egli, che avrebbe ricoperto funzioni formali e materiali di indubitabile rilevanza, avrebbe deposto preoccupandosi di ridurre il proprio grado di consapevolezza negli affari che era stato chiamato a gestire, come già prima di lui avrebbero fatto PI 2 e PI 1. Le ragioni dello spostamento progressivo delle attività societarie e dei domicilii di __________ e __________ a __________ (nello stesso appartamento) dimostrerebbero piuttosto coordinazione e coesione di intenti. __________ avrebbe funto da consulente, direttore e amministratore delle attività di __________, anche al di là degli affari condotti dalle società interessate a questo procedimento. Egli sarebbe il compagno di vita di __________, amministratrice pro forma del general partner del fondo __________, per cui sarebbe presumibile che egli sapesse esattamente che la consulenza destinata ai clienti era viziata da conflitto di interessi mantenuto occulto. Non sarebbe pertanto ragionevole presumere che egli non si sia interrogato e non sia stato messo al corrente dei flussi finanziari e dei redditi conseguiti, acquisendo comprensione del fatto che il fondo fosse in realtà trasparente, gestito in Svizzera senza autorizzazioni, nel cui contesto la principale attività di __________ sarebbe stata riferita alla consulenza agli investimenti. Come per PI 2 e PI 1, sarebbe inverosimile ritenere che __________ fosse del tutto inconsapevole del giro di denaro organizzato anche da lui, sia per preparazione e trascorso lavorativo, che per i minimi doveri professionali e regolatori di un amministratore e direttore di società attive in ambito finanziario. __________, al momento della sua audizione, sarebbe stato perfettamente consapevole delle accuse rivolte a __________ ed avrebbe tentato in maniera evidente di sottrarsi alle sue responsabilità, ciò che avrebbe dovuto indurre a valutazione prudenziale della sua credibilità, da verificare con l’assunzione delle prove richieste dalla reclamante all’interno dell’incarto principale. Sarebbe presumibile che __________ conoscesse tutti i tratti principali dell’attività di __________, anche perché sarebbe illogico ritenere che ne avesse compresi solo alcuni. L’attività occulta di __________ non sarebbe stata quella della consulenza agli investimenti, ma quella appunto gestita dagli imputati, con i fiduciari e mandatari PI 1 ed PI 2.
Per il reato di riciclaggio di denaro, la reclamante osserva che – per gli stessi fatti – il magistrato inquirente avrebbe preavvisato la promozione dell’accusa a carico di __________. Ci sarebbe una contraddizione con il decreto di non luogo a procedere. Il solo fatto che le transazioni finanziarie siano tracciabili non sarebbe sufficiente per escludere l’adempimento del reato. I denari addebitati agli investitori sarebbero passati attraverso società del __________, costituite ad hoc allo scopo di rendere complessa la verifica dell’operatività di __________, per poi essere ritrasferiti a __________ per il tramite di società gestite da fiduciari compiacenti. La complessa strutturazione di questa attività sarebbe addirittura stata strumentalizzata dal procuratore pubblico per giustificare la separazione delle procedure a carico degli imputati.
2.
Con gravame 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) la RE 1 domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023) sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto separato contro __________ e __________” sia parimenti annullata.
La reclamante espone motivazioni analoghe a quelle di cui al reclamo 23.3.2023 della __________ (consid. v.1.).
w. Con atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il procuratore pubblico ha deferito __________ davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione infedele aggravata [“(…) per avere, nel periodo compreso dal 02 giugno 2017 al 03 marzo 2020, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, in veste di amministratore unico di __________ (oggi radiata), società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale e immobiliare, in qualità di “director” di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei clienti, in particolare di __________, RE 1, __________ e __________, nonché in veste di dirigente effettivo (organo di fatto) del fondo di investimento “__________” (…), in particolare per i comparti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, dotato di facoltà decisionale autonoma nelle decisioni sugli investimenti, sulle strategie e più in generale sull’impiego dei capitali raccolti nei vari comparti, e, infine, di Presidente del Consiglio di amministrazione di __________ e __________, mancando al proprio dovere, segnatamente percependo delle retrocessioni occulte originate dalle fees regolarmente incassate dal General Partner __________ Sagl, ripetutamente danneggiato il patrimonio dei clienti per almeno CHF 1'654'362.14 (…), e meglio, per avere (…)”].
Il procedimento penale è attualmente sub iudice.
x. Delle ulteriori argomentazioni e delle repliche delle reclamanti, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Gli inc. 60.2023.10, 60.2023.11, 60.2023.71 e 60.2023.73 sono congiunti nel giudizio, in applicazione dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative gli stessi fatti ed analoghe questioni.
1.2.
Con decreto 17.2.2023 il presidente della Corte ha respinto le istanze del pubblico ministero intese alla convocazione di un’udienza pubblica ed alla procedura orale nell’esame delle impugnative 23.1.2023 (inc. 60.2023.10/11) delle reclamanti.
1.3.
Il 17.11.2023 il presidente della Corte ha respinto le istanze del magistrato inquirente intese ad ottenere la sospensione dei procedimenti dipendenti dai reclami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10/11), 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) presentati dalla RE 1 e dalla __________.
2. 2.1.
Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
I gravami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10) e 23.1.2023 (inc. 60.2023.11), inoltrati contro il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023), rispettivamente 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73), inoltrati contro il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023), sono tempestivi (perché sono stati presentati nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibili (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
2.3.
2.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
2.3.2.
Con giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 (consid. 4.3.2.) questa Corte ha riconosciuto alla RE 1 ed alla __________ la legittimazione ad impugnare il decreto di abbandono 12.10.2021 inerente a __________ (ABB 1392/2021).
Ritenuto che nei confronti degli imputati PI 1, PI 2, __________ e __________ le reclamanti ipotizzano una complicità con __________ nei medesimi fatti, deve essere ammessa la loro legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP anche ad impugnare i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP 700/2023).
Il fatto che le reclamanti, negli scritti 26.9.2022 (AI 153) e 29.9.2022 (AI 158A) al procuratore pubblico, non si siano formalmente costituite accusatrice private contro PI 1, PI 2, __________ e __________ è irrilevante.
La RE 1 e la __________ si sono infatti costituite accusatrici private nei rispettivi esposti 28.6.2021 e 25/26.1.2021, con cui hanno denunciato __________ e terzi ignoti, da identificare – come emerge dalla lettura delle denunce – anche nei predetti. Posto che, come si dirà, gli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 non dovevano comportare l’apertura di nuovi incarti, è manifesto che la costituzione quali accusatrici privati delle reclamanti debba valere anche nei confronti di questi imputati.
Una decisione contraria urterebbe peraltro contro il divieto di formalismo eccessivo [dato quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione o ostacola in modo inammissibile l’accesso ai tribunali (decisione TF 7B_36/2022 del 30.9.2023 consid. 3.4.)].
Si può aggiungere che con scritto 18.1.2023 le qui reclamanti hanno comunicato al procuratore pubblico che “La presente, per quanto necessario, vale quale conferma di notifica di funzione di accusatori privati delle parti denuncianti nell’ambito di tutti i procedimenti che lei potrebbe avere aperto in conseguenza di quello principale e di cui non sappiamo nulla. Valga ciò per PI 2 e PI 1, __________ e __________, così come nei confronti di tutti gli altri collaboratori le cui posizioni lei dovrebbe vagliare nel rispetto della sua funzione istituzione.” (AI 5, inc. MP 2022.10375).
La RE 1 e la __________, titolari dei beni giuridici tutelati dagli art. 137 ss. CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), sono dunque legittimate a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dei decreti 17.1.2023 e 17.3.2023, che hanno negato l’esistenza di condotte di rilevanza penale degli imputati, che le avrebbero lese personalmente, direttamente ed attualmente.
2.4.
Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Le impugnative, in queste circostanze, sono quindi ricevibili.
3. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
4. 4.1.
Le reclamanti censurano il fatto che il procuratore pubblico, in seguito ai loro scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid. k./l.), abbia aperto l’inc. MP 2022.10374 nei confronti di PI 1 e di PI 2 e l’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________ e di __________. La posizione degli imputati avrebbe infatti dovuto essere istruita e valutata nell’ambito del procedimento inc. MP 2021.597 promosso a carico di __________.
4.2.
4.2.1.
Giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali.
4.2.2.
Il principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia processuale (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).
Il principio concerne il perseguimento e il giudizio: per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).
La decisione interessante la disgiunzione dei procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).
Costituiscono motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di disgiunzione) l’imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi reati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048).
Se i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].
Ai presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del 20.9.2023 consid. 1.1.3.].
4.3.
4.3.1.
Si è detto che con esposto 25/26.1.2021 (AI 1) la __________ ha denunciato __________ ed ignoti per truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. La denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597. Il 28.6.2021 la RE 1 ha denunciato __________ ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia presentata dalla __________. Questo esposto è stato registrato nell’inc. 2021.597 come AI 51A.
Le denuncianti, già in questi esposti, hanno esplicitamente indicato che essi erano rivolti contro __________ e ignoti, da identificare – come ben emerge dalla lettura degli atti – tra i collaboratori di __________ nelle società a lui riconducibili.
Con scritti 26.9.2022 (AI 153) e 29.9.2022 (AI 158A) [consid. k./l.] le denuncianti hanno chiesto al procuratore pubblico che a PI 1, ad PI 2, a __________ ed a __________ fosse formalmente riconosciuta la veste di imputati nel procedimento a carico di __________ (inc. MP 2021.597), ritenuta la loro asserita partecipazione nei fatti imputatigli.
4.3.2.
Il magistrato inquirente, nel decreto 17.1.2023 (NLP 129/2023), p. 4, ha indicato che “Ai fini di un’ordinata tenuta degli atti e visto che il procedimento penale contro __________ (INC.2021.597) è estremamente complesso, a ricezione delle ulteriori due denunce penali il Ministero Pubblico ha aperto un incarto separato contro PI 1 e PI 2 (incarto oggetto della presente decisione).” (inc. MP 2022.10374). Nel decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023) non sono invece state menzionate le ragioni dell’apertura dell’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________ e di __________.
4.3.3.
Ora, non si comprende perché “un’ordinata tenuta degli atti avrebbe imposto l’apertura di un nuovo incarto. Il verbale del procedimento (art. 100 CPP) è del resto proprio lo strumento che agevola la costituzione di un fascicolo processuale formalmente corretto. Gli inc. MP 2022.10374/10375 sono inoltre composti da pochissimi atti: oltre agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, registrati come AI 153/158A anche nell’inc. MP 2021.597, essi sono composti dalle prese di posizione di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________, richieste dal magistrato inquirente. In queste circostanze, non si vede perché le citate prese di posizione non avrebbero potuto essere registrate nel procedimento inc. MP 2021.597. Motivi organizzativi non fondano peraltro ragioni per una disgiunzione dei procedimenti penali (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).
Per quanto concerne la complessità del procedimento penale nei confronti di __________, che pure – secondo il procuratore pubblico – avrebbe giustificato l’apertura di nuovi procedimenti, si rileva che proprio tale difficoltà avrebbe imposto di perseguire tutti gli imputati nel medesimo procedimento penale. Si trattava infatti di capire il ruolo di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ nei fatti, complicati, imputati a __________. Non si comprende invero come perseguendo separatamente PI 1, PI 2, __________ e __________ potesse essere più facile appurare chi avrebbe fatto cosa nella fattispecie denunciata. Le ipotesi accusatorie a carico dei predetti erano riconducibili ai medesimi fatti ascritti a __________, con ruoli differenti, da chiarire.
4.3.4.
Si deve aggiungere che la disgiunzione determina, per i correi e per i compartecipi, un’importante restrizione processuale dei diritti di parte, con riferimento all’art. 147 CPP, ritenuto che un imputato non ha veste di parte nel procedimento penale disgiunto. Di modo che, anche sotto questo profilo, non si giustificava la disgiunzione, ossia – di fatto – l’apertura di nuovi, separati, procedimenti penali.
4.3.5.
Non c’erano quindi motivi sostanziali ai sensi dell’art. 30 CPP che giustificassero l’apertura di incarti separati a carico di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________, che di fatto ha comportato una disgiunzione dei procedimenti. C’erano, al contrario, le condizioni per applicare il principio dell’unità del procedimento giusta l’art. 29 cpv. 1 lit. b CPP.
Anche il procuratore pubblico ritiene del resto che i fatti siano connessi: ha infatti chiesto, pendenti i reclami contro i suddetti decreti di non luogo a procedere, di sospendere l’evasione dei gravami, in attesa dell’esito del procedimento penale a carico di __________, di cui alla promozione dell’accusa 17.3.2023, proprio perché trattasi di un’unica fattispecie, strettamente correlata.
4.3.6.
Come si dirà, i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 e 17.3.2023 devono essere annullati con rinvio degli atti al procuratore pubblico per rivalutazione della posizione di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________.
Ritenuta la complessità dei fatti, esplicitamente invocata dal magistrato inquirente, considerato che __________ non ha evidentemente agito da solo nella vicenda per cui è stato inchiestato, ma ha fatto capo a più persone ed a diverse società, posto inoltre come i ruoli di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ debbano ancora essere compiutamente chiariti e valutati, in particolare con riferimento all’aspetto soggettivo della loro partecipazione, è manifesto il rischio che essi potrebbero attribuirsi a vicenda ruoli e colpe. Ovvero che essi si rimbalzino le eventuali rispettive responsabilità, con un concreto pericolo di decisioni contraddittorie su quanto occorso.
La posizione degli imputati dovrà essere valutata in un unico procedimento, ovvero nell’inc. MP 2021.597, da reputarsi pendente davanti al procuratore pubblico per i summenzionati imputati.
5. 5.1.
Si deve aggiungere, in relazione all’errata apertura degli inc. MP 2022.10374/10375, che il magistrato inquirente, per motivare i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP 700/2023), ha fatto riferimento alle denunce 25/26.1.2021 della __________ (AI 1) e 28.6.2021 della RE 1 (AI 51A), ricordando brevemente il loro contenuto, e ha riportato stralci dei verbali di PI 1 (AI 152), di PI 2 (AI 155), di __________ (AI 168), e di __________ (AI 179), interrogati nell’inc. MP 2021.597.
5.2.
Agli inc. MP 2022.10374/10375 non sono state acquisite dette denunce.
Ora, in considerazione dell’obbligo di documentazione [che impone che l’incarto sia completo (art. 76 CPP) (decisione TF 6B_1318/2019 del 23.6.2021 consid. 2.5.2.; BSK StPO – P. NÄPFLI, op. cit., art. 76 CPP n. 7 s.; BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 100 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 76 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit. art. 100 CPP n. 1)], i mezzi di prova a favore ed a carico di un imputato devono figurare nel verbale del procedimento e, anche, essere agli atti dell’incarto che lo concerne. Gli atti posti alla base dei decreti di non luogo a procedere dovevano essere assunti formalmente agli atti dei procedimenti inc. MP 2022.10374/10375. Non si poteva emanare una decisione appoggiandosi su risultanze di altri incarti non acquisite agli atti dei procedimenti penali interessanti PI 1, PI 2, __________ e __________. Essi, non parte al procedimento inc. MP 2021.597 in seguito ad errata apertura di nuovi procedimenti, non avevano infatti accesso agli atti di detto procedimento, atti pur utilizzati per emanare le pronunce nei loro confronti. Proprio in considerazione della disgiunzione, ovvero dell’apertura degli inc. MP 2022.10374/10375, le risultanze dell’inc. MP 2021.597 potevano essere impiegate negli inc. MP 2022.10374/10375 soltanto per quanto acquisite agli incarti.
Si deve constatare la violazione dell’obbligo di documentazione.
6. 6.1.
Si è detto che il 5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il procuratore pubblico ha comunicato a PI 1 (AI 3) rispettivamente ad PI 2 (AI 4) che la RE 1 e la __________, con scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per quanto comprensibile)” per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Prima di decidere se aprire, o meno, l’istruzione, ha fissato loro un termine per prendere posizione su detti scritti. Il 5.12.2022 rispettivamente il 17.1.2023 ha inviato un analogo scritto a __________ (AI 2, inc. MP 2022.10375) ed a __________ (AI 4, inc. MP 2022.10375).
Il magistrato inquirente, in detti scritti, ha indicato che “Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, (…), il Ministero Pubblico può svolgere propri accertamenti per chiarire la fattispecie senza aprire l’istruzione, segnatamente domandando agli interessati una semplice presa di posizione (STF 6B_810/2019 del 22 luglio 2019 consid. 2.1.; STF 6B_239/2019 del 24 aprile 2019 consid. 2.1.).”
6.2.
Il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].
Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 7B_27/2023 del 12.9.2023 consid. 2.1.), prima di emanare un decreto di non luogo a procedere, il procuratore pubblico può procedere ad alcuni accertamenti: egli può, segnatamente, “(…) demander à la personne mise en cause une simple prise de position (...).” Di tutta evidenza, questa giurisprudenza concerne fattispecie non complicate dal profilo giuridico e fattuale, come dimostra la sua applicazione ai casi di cui alle sentenze TF 7B_27/2023 del 12.9.2023 (richiesta alla denunciante di esprimersi sugli attivi e sui beni eventualmente detenuti dal denunciato, art. 146, 217, 219 CP), 6B_810/2019 del 22.7.2019 (citata dal procuratore pubblico nei decreti) [richiesta di presa di posizione al notaio rogante l’atto di compravendita litigioso di pronunciarsi sulle accuse mosse a suo carico, art. 146, 173 s., 312 CP] e 6B_1365/2017 del 27.6.2018 (richiesta di presa di posizione ai denunciati che avevano fatto spiccare un precetto esecutivo, tentata coazione).
6.3.
Le reclamanti imputano a PI 1, PI 2, __________ e __________ una loro partecipazione nei fatti attribuiti a __________, oggetto dell’inc. MP 2021.597. Fatti complessi, come risulta anche soltanto dalla lettura delle denunce (AI 1/51A) e come ritenuto del resto dal pubblico ministero.
Di modo che il procedimento a carico dei predetti non poteva essere evaso facendo capo alla facoltà del procuratore pubblico di interpellare la “personne mise en cause”, non trattandosi di chiarire un caso semplice dal profilo fattuale e giuridico (come i succitati casi trattati dal Tribunale federale), ma un caso complicato, concernente operazioni finanziarie complesse e gravi reati contro il patrimonio. Occorreva infatti appurare ruoli e consapevolezza di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ nei fatti a carico di __________. Accertamento che non poteva evidentemente avvenire con una semplice presa di posizione degli interessati, senza contraddittorio.
Si deve aggiungere che questa Corte, nel giudizio CRP 60.2022.19 del 24.5.2022 (consid. 7.), sul tema dell’intimazione di un decreto di non luogo a procedere all’imputato, ha evidenziato che nella sentenza 1B_303/2017 del 7.12.2017 il Tribunale federale aveva statuito che, qualora la denuncia contro una persona sia formalmente evasa con decreto di non luogo a procedere, ella – quale imputata – ha di principio il diritto di essere informata sulla denuncia e sulla sua evasione (consid. 3.2.). Per questa Corte se, come sancito dal Tribunale federale, il decreto di non luogo procedere deve essere intimato alle parti indicate all’art. 321 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente deve però evidentemente applicare questa giurisprudenza (peraltro non pubblicata quale DTF e apparentemente non più ripresa dallo stesso Tribunale federale) con prudenza, tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato senza istruzione alcuna e che esso può essere impugnato davanti alla giurisdizione di reclamo, che potrebbe annullarlo, ripristinando la situazione esistente al momento dell’inoltro della denuncia. Il procuratore pubblico – responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP) – deve dunque necessariamente valutare se all’eventuale intimazione del decreto di non luogo a procedere all’imputato ostino interessi privati (del possibile danneggiato) o pubblici (dello Stato al perseguimento dei reati) a non divulgare il contenuto della denuncia e del decreto di non luogo a procedere, segnatamente in presenza di un pericolo di collusione (per esempio perché gli imputati potrebbero concordare una versione univoca di difesa) e di inquinamento delle prove (per esempio per le possibili manomissione e/o soppressione di documentazione). Il pubblico ministero deve garantire, in altre parole, che l’eventuale istruzione in seguito all’annullamento del decreto di non luogo a procedere non venga pregiudicata dal fatto che l’imputato sia già a conoscenza dell’oggetto di inchiesta, con manifesto pregiudizio dell’accertamento della verità processuale (con danno irreversibile per il procedimento).
Questo principio di prudenza deve orientare il procuratore pubblico anche nella scelta di interpellare gli imputati per una presa di posizione. Una presa di posizione, per definizione non spontanea, rischia infatti di pregiudicare l’inchiesta, magari irrimediabilmente.
La scelta di consultare per iscritto PI 1, PI 2, __________ e __________ è senz’altro stata incauta.
7. 7.1.
Le reclamanti adducono che tema del procedimento penale a carico di PI 1, PI 2, __________ e __________ sarebbe quello del sodalizio e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente, il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio, proprio attraverso le società amministrate dagli intermediari finanziari PI 1 e PI 2 rispettivamente da __________ e __________. Si presumerebbe che essi conoscessero gli affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati tenuti a conoscere e ad approfondire per le cariche ricoperte.
7.2.
Nei decreti di non luogo a procedere, il pubblico ministero, per quanto riguarda l’ipotizzata compartecipazione degli imputati, ha indicato che non si comprendeva come avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale reato?).
Con riferimento a PI 1 e ad PI 2, ha esposto che essi erano fiduciari professionisti. Dai loro verbali emergeva che essi si erano preoccupati di capire i contratti denominati “Support Service Agreement” e “Technological Agreement” fra la __________ rispettivamente la __________ e la __________, rispettivamente la __________, stabilendo che dette società fornivano un servizio al general partner o agli altri organi del fondo __________. Fin qui non si rilevava nulla di anomalo, nel senso che presa singolarmente e senza conoscere il retroscena economico, l’attività della __________ prima e della __________ dopo non appariva inusuale. Gli imputati non avevano infatti un ruolo all’interno della __________ e pertanto non potevano certo sapere che alcuni sottoscrittori del fondo di investimento avevano investito su consiglio di __________, che oltre alla mercede percepiva dei ristorni dal fondo di investimento. In altre parole, non emergeva che gli imputati fossero a conoscenza che il denaro versato dal general partner del fondo alla __________ o alla __________ potesse essere equiparato ad una retrocessione. Non risultava neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati PI 1 ed PI 2.
In relazione a __________ e a __________, il pubblico ministero ha addotto che essi erano dipendenti di __________. Dai loro verbali emergeva che non avevano avuto alcun ruolo con i clienti, in particolare con i denuncianti, sottoscrittori del fondo. Non erano stati loro a consigliare di investire. Non risultava neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in merito al percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati.
7.3.
7.3.1.
Giusta l’art. 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Oggettivamente, il complice deve fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, di modo che gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso; non è necessario che il contributo del complice sia conditio qua non alla realizzazione del reato; il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione (decisione TF 6B_550/2023 del 25.10.2023 consid. 2.2.). Soggettivamente è necessario che il complice sappia o si renda conto che concorre alla realizzazione di un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione dell’atto; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1.; decisione TF 6B_550/2023 del 25.10.2023 consid. 2.2.).
7.3.2.
Ora, per poter rispondere alla questione a sapere se gli imputati si fossero resi complici di __________, occorreva determinare se essi avessero fornito un contributo causale a __________ rispettivamente se essi avessero saputo o si fossero resi conto che concorrevano alla realizzazione di un atto delittuoso determinato e che lo volessero oppure quanto meno lo accettassero.
Occorreva dunque stabilire, anche al di là delle loro cariche formali, i ruoli, le funzioni, i compiti degli imputati nelle diverse società utilizzate da __________. Se gli imputati, per i loro ruoli, le loro funzioni, i loro compiti e, inoltre, per la loro formazione e la loro esperienza professionale rispettivamente per la loro conoscenza personale di __________ (per frequentazione professionale o privata) sapevano o dovevano sapere degli esistenti conflitti di interesse in cui si trovava __________, una loro eventuale complicità nei fatti non avrebbe in effetti potuto essere esclusa.
Il procuratore pubblico ha completamente tralasciato questi accertamenti.
Il fatto che PI 1, PI 2, __________ e __________, nel corso delle audizioni quali persone informate sui fatti rispettivamente nelle loro prese di posizione, abbiano sminuito i loro ruoli nelle società e negato una consapevolezza dell’agire di __________ è evidentemente irrilevante. Non è peraltro stata valutata la loro credibilità su quanto riferito.
Le conclusioni del magistrato inquirente sono pertanto premature.
8. I decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP 700/2023) sono annullati. Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per riesame e rivalutazione della posizione di PI 1, PI 2, __________ e __________ nel procedimento inc. MP 2021.597, da reputarsi ancora pendente davanti al procuratore pubblico per questi imputati.
9. 9.1.
I gravami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alle reclamanti un’adeguata indennità (in analogia, art. 436 cpv. 3 CPP).
9.2.
Le istanze di __________ intese al deposito di una cauzione (art. 383 CPP) da parte delle reclamanti (inc. 60.2023.71/73) sono divenute prive di oggetto, da stralciare.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2023.10, 60.2023.11, 60.2023.71 e 60.2023.73 sono congiunti nel giudizio.
2. I reclami 23.1.2023 della RE 1 (inc. 60.2023.10) e 23.1.2023 della __________ (inc. 60.2023.11) sono accolti. Di conseguenza:
§ Il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. NLP 129/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
3. I reclami 23.3.2023 della __________ (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023 della RE 1 (inc. 60.2023.73) sono accolti. Di conseguenza:
§ Il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023) del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. NLP 700/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
4. 4.1.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, ed alla __________, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento) ciascuno a titolo di indennità.
4.2.
Le istanze di __________ intese al deposito di una cauzione da parte delle reclamanti, divenute prive di oggetto, sono stralciate.
5. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
6. Intimazione:
Per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera