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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 17/19.05.2023 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 5.05.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non lo ha posto al beneficio della liberazione condizionale (inc. GPC __________);
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richiamato lo scritto 22/23.05.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale, rinviando alle argomentazioni della propria decisione 5.05.2023, ha chiesto la reiezione del gravame;
preso atto che con scritto 23/24.05.2023 il procuratore pubblico ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In parziale accoglimento dell’appello presentato da RE 1, la Corte di appello e di revisione penale con sentenza 18.08.2021 lo ha condannato per il reato di rapina in correità con terzi, alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese, dedotto il carcere già sofferto (AI 1, inc. GPC __________).
Nei suoi confronti è altresì stata pronunciata l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni e la condanna a risarcire l’accusatore privato.
b. Con decisione 18.10.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ritenendo essere dato un concreto rischio di fuga, in quanto cittadino italiano, residente all’estero, privo di legami con la Svizzera e colpito da espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni (AI 3, inc. GPC __________).
Il magistrato ha nel contempo determinato i seguenti termini dell’espiazione della pena:
1/3 11.01.2022
1/2 16.09.2022
2/3 21.05.2023
Fine pena 01.10.2024.
c. Preso atto della suddetta condanna 18.08.2021 passata in giudicato, in data 19.10.2021 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, in veste di autorità competente per l’esecuzione dell’espulsione penale, ha fissato a RE 1 la data della scarcerazione quale termine ultimo per lasciare la Svizzera (AI 7, inc. GPC __________).
d. Nell’aprile-maggio 2022 è stato approvato il Piano di esecuzione della sanzione (PES) di RE 1 (AI 11, inc. GPC __________).
e. Con decisione 16.02.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza di trasferimento in sezione aperta presentata da RE 1. Il magistrato ha ritenuto essere dato un concreto pericolo di fuga in capo al reclamante, in quanto cittadino straniero, residente in Italia, dove detiene il centro dei suoi interessi e gli affetti più cari e dove farà rientro al momento della sua scarcerazione, vista l’espulsione di lunga durata pronunciata a suo carico. Non vanta inoltre alcun legame significativo con la Svizzera e il fine pena è previsto per ottobre 2024 (AI 27, inc. GPC __________).
f. Avvicinandosi il termine dei due terzi stabilito dall’art. 86 cpv. 1 CP, il 24.02.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura tendente alla liberazione condizionale (AI 2, inc. GPC __________).
g. Preso atto dei preavvisi delle autorità interpellate e sentito il reclamante in data 3.05.2023, con decisione 5.05.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha posto RE 1 al beneficio della liberazione condizionale, non potendo - a suo parere - formulare una prognosi anche solo non sfavorevole quo al rischio di recidiva.
Il magistrato ha evidenziato i 25 provvedimenti di cui il reclamante è stato oggetto in Italia, tra cui una condanna per omicidio in concorso.
Ha altresì posto in risalto come RE 1 si sia spontaneamente presentato alle forze dell’ordine soltanto dopo aver saputo del mandato di cattura spiccato a suo carico e di aver ammesso la sua partecipazione alla rapina, solamente in sede di appello, ovvero dopo la condanna di primo grado.
Rileva come egli abbia commesso la rapina per cui si trova ora in espiazione, poco dopo la sua scarcerazione da una lunga condanna in Italia, malgrado disponesse a quel momento di un’attività lavorativa, ancorché per tempo determinato. Il suo illecito agire sarebbe quindi stato finalizzato al facile guadagno e non avrebbe quindi avuto alcuna remora nel riprendere a delinquere, dimostrando così di non aver tratto profitto dalle opportunità concessegli in Italia.
Sostiene che in caso di liberazione anticipata RE 1 si ritroverebbe nella medesima situazione in cui egli si sarebbe trovato nel 2019.
Alla luce di ciò le dichiarazioni d’intenti e di emendamento del reclamante, così come il buon comportamento in carcere e la possibilità di iniziare un’attività lavorativa in Italia a tempo indeterminato, e malgrado possa disporre di una somma di CHF 4'000.-, guadagnati con l’attività svolta in carcere, non sarebbero sufficienti a migliorare la prognosi circa il pericolo di recidiva.
h. Con reclamo 17/19.05.2023 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, impugna il suddetto giudizio, postulando la concessione della liberazione condizionale.
Evidenzia i preavvisi positivi espressi da tutti i servizi interpellati, ponendo in risalto l’evoluzione positiva avuta in carcere e come egli abbia pienamente raggiunto tutti gli obiettivi stabiliti nel PES.
Sostiene che i suoi precedenti penali - laddove i 25 provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale italiano non rappresenterebbero altrettante condanne -, il suo comportamento processuale e il suo comportamento precedente il suo delinquere in Svizzera, sarebbero già stati valutati ai fini della commisurazione della pena, e comunque riguarderebbero la sua vita precedente.
Contesta che la sua situazione attuale, in caso di rilascio anticipato, corrisponderebbe a quella nel 2019, ovvero dopo la sua scarcerazione da una lunga detenzione in Italia, essendosi trovato in quel periodo ad affrontare problemi familiari particolari (decesso del padre e della nonna) ed avendo all’orizzonte solamente un’attività lavorativa a tempo determinato.
Rimprovera quindi al giudice dei provvedimenti coercitivi di non aver applicato i criteri di valutazione della giurisprudenza federale già posti in una decisione del 2007 e più recentemente consolidati nella sentenza TF 6B_394/2022 del 23.05.2022, secondo cui occorrerebbe porre l’accento sul presumibile comportamento futuro del reo in caso di liberazione. Invece il giudice, a suo parere, avrebbe in definitiva fondato il suo diniego esclusivamente sui precedenti penali del condannato. Egli nemmeno avrebbe tenuto conto del risarcimento da lui versato, ratealmente, alla vittima, dell’aver patito una detenzione più restrittiva del normale a causa della pandemia di Covid-19, dell’aver trascorso un lungo periodo in un penitenziaro fuori cantone nonché del suo stato di salute.
Pure rimprovera al magistrato di aver trascurato di effettuare una prognosi differenziata confrontando i vantaggi e gli svantaggi di un’esecuzione completa, laddove tuttavia migliore sarebbe la liberazione anticipata, non rischiando egli infatti di perdere l’attuale opportunità lavorativa, garante di una fonte di guadagno regolare, già assicuratagli nell’ottobre 2022 e riconfermata ancora nel marzo 2023.
Infine chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la presente procedura.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 17.05.2023 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 5.05.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante l’8.05.2023 (AI 10, inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (come indicato al punto 1.1.).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato in espiazione di pena, oggetto della decisione impugnata, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB Praxiskommentar - S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta dell’ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.).
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.).
Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
2.3.
Per l’art. 86 cpv. 1 CP, come visto sopra, la concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (segnatamente, i due terzi della pena ma almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1801).
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (DTF 133 IV 201 consid. 2.3. e decisioni TF 6B_394/2022 del 23.05.2022 consid. 2.2.; 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l’esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015 consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
3. 3.1.
Nel caso in disamina è pacifico e incontestato che la soglia dei 2/3 stabilita dall’art. 86 cpv. 1 CP, quale presupposto per la liberazione condizionale, sia intervenuta lo scorso 21.05.2023.
Pure è incontestato che la condotta del reclamante in detenzione, presa a sé stante, non preclude una liberazione anticipata, stante che il rapporto 3.04.2023 della Direzione delle Strutture carcerarie fa stato di un comportamento sia con il personale di custodia sia con i codetenuti ritenuto buono, oltre che rispettoso dell’ordine del giorno e attivo nella vita in comune del carcere, e che non ha dato adito ad alcuna sanzione disciplinare (AI 5, inc. GPC __________).
3.2.
3.2.1.
Contestata in questa sede è la prognosi circa il pericolo che RE 1 possa ricadere nel delinquere, che il giudice dei provvedimenti coercitivi - in buona sostanza - non la ritiene anche solo non sfavorevole, in quanto pluripregiudicato in Italia e ricaduto nel delinuquere poco tempo dopo il suo rilascio da una lunga espiazione malgrado avesse la prospettiva di un lavoro a tempo determinato. Per contro il reclamante la considera favorevole vista la sua seria volontà di emendamento dimostrata dall’evoluzione positiva avuta in carcere e le concrete prospettive di lavoro, oltre all’appoggio della famiglia.
3.2.2.
La Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nello scritto 3.04.2023, dando atto del buon comportamento tenuto in carcere, scevro da misure disciplinari, e del rendimento molto buono nell’attività lavorativa svolta, ha - in conclusione - espresso preavviso favorevole alla richiesta di liberazione anticipata “dal profilo comportamentale e relativo all’attegiamento tenuto in carcere, rilevato anche che non è incorso in sanzioni disciplinari” aggiungendo altresì “da considerare il rischio di recidiva e l’abbandono del territorio” (AI 5, inc. GPC __________).
3.2.3.
L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) nel rapporto 21.03.2023, riprendendo delle considerazioni (positive) manifestate a suo tempo in relazione alla richiesta di passaggio in sezione aperta, ha pure espresso un preavviso favorevole alla liberazione condizionale.
Ha rilevato che il reclamante avrebbe raggiunto gli obiettivi del PES per quanto riguarda il riconoscimento della condanna e del reato e che avrebbe dichiarato di essere convinto di volersi tenere distante dall’impronta che lo ha portato a commettere reati nel passato.
Ha evidenziato la bontà del progetto di inserimento del reclamante, dato dalla possibilità alloggiativa presso la madre e l’impegno d’assunzione “presso la ditta familiare”, che - a mente dell’UAR - gli garantirebbero la stabilità sociale, professionale ed economica. Inizialmente potrebbe inoltre contare su un importo di ca. CHF 3'200.- risparmiati in carcere.
Di conseguenza l’UAR ha espresso una prognosi non sfavorevole circa la liberazione condizionale “considerato il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto che il lungo percorso recidivante costituisce senza dubbio un fattore di rischio, compensato però da alcuni importanti fattori di protezione (il lavoro, la famiglia, la riflessione sul suo percorso di vita)” e tenuto altresì conto del buon comportamento in esecuzione di pena (AI 3, inc. GPC __________).
3.2.4.
Dalle sentenze pronunciate dalle Corti ticinesi di primo e secondo grado agli atti, si evince che RE 1 - oggi quarantatreenne, cittadino italiano, nato e cresciuto nella zona di I-__________ - ha iniziato a delinquere in Italia dai 17 anni con una certa frequenza per reati contro il patrimonio e l’integrità fisica, finché nel 2002, all’età di 22 anni, ha commesso un omicidio in concorso con __________, a seguito del quale ha trascorso oltre 16 anni in carcere.
Uscito di prigione - a suo dire - nel novembre 2018, nel settembre 2020 si è spontaneamente consegnato alle forze dell’ordine dopo aver appreso che nei suoi confronti era pendente un mandato d’arresto svizzero per la rapina commessa il 5.07.2019 in correità con terzi in danno del furgone portavalori della __________ SA a __________, il cui autista era stato privato della libertà per carpirgli le informazioni sul funzionamento del furgone e sull’apertura delle valigette contenenti il denaro. Rapina di cui RE 1 ha confessato la propria partecipazione al dibattimento di appello.
Pur avendo passato metà della sua vita in carcere e pur avendo avuto un lavoro, trovatogli dal fratello, che - ancorché asseritamente di durata determinata - ancora svolgeva al momento di venire in Svizzera per compiere una rapina, RE 1 malgrado la lunga detenzione patita e ormai alla soglia dei quarant’anni, non ha atteso molto prima di tornare a delinquere, aderendo alla proposta di guidare il fugone portavalori dopo il suo assalto. Proposta questa proveniente proprio da __________, parimenti residente nel varesotto, il cui passato gli era ben noto per aver perpetrato con lui il summenzionato omicidio.
Pertanto scegliendo di compiere un nuovo reato grave con altri pregiudicati il reclamante ha inevitabilmente preso in considerazione la possibilità di incorrere in una nuova carcerazione che lo avrebbe nuovamente tenuto lontano dai suoi familiari.
Difficile credere che la morte del padre - comunque avvenuta 4 mesi prima del colpo e di un genitore i cui contatti erano ormai da oltre un decennio forzatamente limitati dalla condizione di detenuto - lo abbia sconvolto - come da lui sostenuto - al punto da prendere alla leggera la serietà delle conseguenze del suo illecito agire, che andava a ledere non solo meri interessi patrimoniali bensì comportava un elemento di violenza verso un bene giuridico più elevato quale l’integrità di una persona. Conseguenze queste che quindi avrebbero pregiudicato il suo reinserimento in società e allontanato da una vita onesta.
In realtà, come concluso dalla Corte di secondo grado, l’obiettivo perseguito dal reclamante, al pari dei suoi correi, altro non era che quello del facile guadagno, dimostrando così di non aver tratto dalla lunga carcerazione subita alcun insegnamento.
Ciò che non può che cristallizzare un pericolo di recidiva ancora molto alto e che impone a questo stadio grande prudenza nel valutare una liberazione anticipata.
Caso, quello in disamina, che - per le circostanze meglio esposte nel seguito - non coincide con quello - noto a questa Corte - oggetto del più recente orientamento della giurisprudenza federale (decisione 6B_394/2022 del 23.05.2022), diligentemente richiamato dal patrocinatore di RE 1.
Da un lato le esigenze di protezione della comunità richiedono in concreto - come detto - una valutazione della prognosi più severa e prudente, siccome ad essere minacciati da una (eventuale) recidiva non sono esclusivamente interessi patrimoniali bensì vengono toccati reati che comportano altresì un atto di coercizione a danno di un bene giuridico più elevato come la vita e/o l’integrità personale (BSK Strafrecht - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a. ed., art. 140 CP, n. 16 segg.). Dall’altro lato il progetto futuro prospettato in concreto dal reclamante non viene messo in secondo piano poiché considerato irrealistico, quanto piuttosto non lo si ritiene sufficientemente garante che non vi sia da temere che il reclamante una volta posto in libertà anticipata commetta nuovi crimini o delitti, nella misura in cui egli farà rientro in una situazione dal profilo economico, familiare e logistico analoga a quella precedente il suo arresto, che - in una valutazione complessiva - non ha prevalso sulle sue fragilità di carattere e di personalità, ancora presenti in un uomo ormai di mezza età, malgrado i buoni intenti e l’andamento positivo avuto nella precedente carcerazione.
3.2.5.
L’UAR ha considerato come il lungo percorso recidivante costituisca senza dubbio un fattore di rischio. Tuttavia ha sostenuto che lo stesso sia compensato, oltre che dal buon comportamento in esecuzione di pena, da importanti fattori di protezione quali il lavoro, la famiglia, la riflessione sul suo percorso di vita, garanti - a suo avviso - di stabilità sociale, professionale ed economica.
Se da un lato a RE 1 occorre senz’altro dar atto del buon comportamento tenuto in esecuzione pena e del buon profitto dimostrato nell’attività lavorativa prestata, risparmiando financo una cospicua somma, come pure gli vadano riconosciute le ottime valutazioni ottenute nei corsi scolastici frequentati in carcere, dall’altro lato non va sottovalutato come anche in precedenza il reclamante abbia dato prova di aver messo a frutto gli anni della lunga detenzione nelle carceri italiane, proseguendo la sua istruzione scolastica con le Medie e conseguendo una formazione di ragioneria. Tuttavia - come visto - ciò non gli ha impedito di ricadere nel crimine dopo solo pochi mesi una volta uscito dal carcere.
Con riguardo al lavoro, secondo l’UAR, il reclamante avrebbe in particolare certificato l’impegno di assunzione presso la ditta di un familiare. Davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi il 3.05.2023 RE 1 ha esternato il suo intento di voler lavorare nel vivaio della cognata.
Ora, in quale rapporto di parentela si trovi il reclamante, o la di lui cognata, con tale __________ titolare dell’impresa __________ di I-__________) - attiva nelle pulizie, sanificazione ambienti, cura degli spazi verdi e giardinaggio - che, nella dichiarazione 20.10.2022 agli atti, si è detto disponibile ad assumerlo alle proprie dipendenze a tempo pieno per una retribuzione non quantificata ma “determinata secondo il Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro” in qualità di aiuto giardiniere a decorrere dal 1. giugno 2023, non è dato di sapere, suscitando così qualche perplessità.
Disponibilità di assunzione comunque ancora confermata nella dichiarazione 14.03.2023, pure agli atti.
Ad ogni modo, anche prima del suo ultimo arresto, il reclamante seppure impegnato in una regolare attività lavorativa, procuratagli dal fratello, non è stato in grado di mantenersi lontano dal crimine e di non prediligere i più cospicui proventi della prospettata rapina, propostagli da un pregiudicato il cui passato ben conosceva. Si foss’anche trattato di un’attività lavorativa per tempo determinato e avesse egli davvero maturato, dai numerosi anni di detenzione, la ferma intenzione di cambiar vita mantenendosi con un lavoro onesto, altro non avrebbe dovuto fare che attendere e tentare l’opportunità lavorativa apertasi grazie al suo asserito familiare.
La Corte di prime cure ha peraltro evidenziato come RE 1, al pari dei correi, non abbia avuto bisogno di ricorrere al crimine per trovare di che vivere.
Nemmeno l’asserita vicinanza della famiglia, e segnatamente della madre e del fratello - sui quali già aveva potuto contare dopo il suo precedente rilascio - rassicura e mitiga, in concreto, l’alto pericolo di recidiva. Anzi, nemmeno la preoccupazione per un genitore malato e poi venuto a mancare e quella per una madre rimasta da poco vedova, lo hanno distolto dal prediligere il guadagno facile proveniente dal crimine seppure rischioso anziché dare la priorità alla sicurezza data dal costruire una vita in modo onesto.
Colpito da espulsione, e dunque essendogli precluso qualsiasi reinserimento nel nostro territorio con cui egli non ha legame alcuno, al suo rilascio RE 1 tornerà a stabilirsi nel varesotto, ovvero a poca distanza dal confine svizzero e nella zona da cui provengono anche vari pregiudicati per rapina, i cui nominativi sono emersi nel procedimento penale a suo carico. Anche da questo profilo occorre, in concreto, prestare particolare prudenza nella valutazione del rischio di recidiva in sede di una liberazione condizionale.
Davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi nel verbale di discussione del 3.05.2023 il reclamante si è detto cambiato negli ultimi tre anni, avendo preso coscienza dei propri errori e assicurando di non voler più ricadere nell’illiceità. All’UAR egli ha dichiarato che i molti anni di detenzione che lo hanno tenuto lontano dalla società e dalla famiglia avrebbero avuto su di lui un effetto importante e costituirebbero un deterrente rispetto al rischio di recidiva.
Ora, come appurato dalle Corti del merito, è ben vero il contrario, ossia che dalla lunga carcerazione subita in Italia, dall’età poco più che ventenne sino alla soglia dei quarant’anni e in condizioni di detenzione peraltro notoriamente più dure (e dove infatti non ha chiesto di poter proseguire l’esecuzione della pena quantomeno per essere più vicino ai propri familiari), non ha tratto alcun insegnamento, essendo tornato a delinquere unitamente al correo in omicidio solo dopo pochi mesi dal suo rilascio. Non si può pertanto che dubitare che i quasi tre anni di detenzione espiati nelle nostre carceri fungano maggiormente da monito rispetto agli oltre 16 anni trascorsi negli istituti penali italiani e non costituiscano dichiarazioni in realtà strumentali all’ottenimento di una liberazione anticipata.
RE 1 ha sì provveduto a risarcire la vittima per la parte spettantegli (CHF 1'000.-). Al pari del correo __________ di ciò è comunque stato tenuto conto nella commisurazione della pena.
L’asserito lavoro sulle proprie fragilità - da quanto in atti - non deriva da uno specifico lavoro terapeutico introspettivo del reclamante ma sembra essere una deduzione dell’UAR fondata sulle di lui dichiarazioni di buoni intenti e il di lui buon comportamento in carcere.
Infine dal profilo della risocializzazione del reclamante, conformemente alla giurisprudenza federale che richiede una prognosi differenziata, la sua pericolosità non risulterebbe diminuita nel caso di liberazione anticipata assortita dall’assistenza riabilitativa e da norme di condotta, piuttosto che la scarcerazione a fine pena senza sorveglianza alcuna, in quanto - come anzidetto - colpito da espulsione, dovrà forzatamente lasciare il nostro paese. Non sarà quindi praticamente più possibile sorvegliarlo e/o, se del caso, ordinare il ripristino dell’esecuzione qualora dovesse ricadere nell’illecito agire, essendo - notoriamente - problematica l’attuazione e/o verifica di tali misure accompagnatorie all’estero.
Da tutte queste considerazioni si ritiene il rischio di recidiva in capo a RE 1 ancora particolarmente alto e concreto e non sufficientemente contenuto dall’espressione dei suoi buoni intenti, dalla positiva attitudine in espiazione di pena e dalla prospettata situazione in caso di rilascio anticipato.
In tali circostanze il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato e il reclamo ha da essere respinto.
4. 4.1.
Il reclamante, tramite il proprio patrocinatore, chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.
4.2.
Giusta l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15.03.2011, RL 178.300) l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede da RE 1 in base alle normative in vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3.
Considerato che la liberazione condizionale costituisce una procedura attivata non su istanza del detenuto bensì d’ufficio, e che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari.
Fra questi non rientra il caso in disamina, ritenuto come lo stesso non abbia richiesto in concreto particolari conoscenze giuridiche. In questa sede al reclamante bastava esporre la propria situazione personale, economica, professionale e familiare - documentandola il più possibile - ai fini della prognosi circa il suo comportamento futuro, come avvenuto davanti all’UAR e al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Pur riconoscendo l’importanza dell’approfondito contributo giurisprudenziale - con i più recenti orientamenti federali - esposto dal patrocinatore del reclamante, si ricorda che la prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
La domanda di assistenza giudiziaria non può quindi trovare accoglimento. Ciononostante, tenuto conto della particolare situazione del reclamante, che si è altresì impegnato a risarcire la vittima, oltre a coprire con un piccolo importo rateale mensile l’ammontare delle spese processuali del giudizio di merito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera