Incarto n.
60.2023.118

60.2023.119

60.2023.120

 

Lugano

30 ottobre 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente,

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, ricusatosi)

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sui reclami 22/23.5.2023 (inc. 60.2023.118), 25/30.5.2023 (inc. 60.2023.120) e 26/30.5.2023 (inc. 60.2023.119) presentati da

 

 

 

 RE 1, ,

 RE 2, ,

entrambi patr. da: avv. PR 1 e MLaw , ,

(inc. 60.2023.118)

 

PI 23, ,

PI 24, ,

entrambi patr. da: avv.ti PR 6 e , ,

(inc. 60.2023.120)

 

e

 

PI 12, ,

patr. da: avv. , ,

(inc. 60.2023.119)

 

 

contro

 

 

il decreto 10.5.2023 del procuratore pubblico Andrea Gianini con cui, nel procedimento inc. MP 2020.264 promosso a carico di PI 1 __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), ha disposto il dissequestro dei fondi sulla relazione n. IBAN __________ presso __________, __________, intestata alla __________, __________, a favore della PI 7, __________ (CHF 8'732.17) [patr. da: avv. PR 3, __________], di PI 8, __________ (CHF 117'273.21) [patr. da: avv. PR 4, __________], e della PI 11, __________ (CHF 13'684.45) [patr. da: avv. PR 5, __________];

 

 

richiamati gli scritti 25.5.2023 (inc. 60.2023.118), 1.6.2023 (inc. 60.2023.119/120), 6.7.2023 (duplica) [inc. 60.2023.120] e 4.8.2023 (duplica) [inc. 60.2023.119] del magistrato inquirente – che, osservato, ha postulato la reiezione dei gravami –, 26/30.5.2023 (inc. 60.2023.118), 9/12.6.2023 (inc. 60.2023.119/120) di PI 27 e di PI 28 (patr. da: avv. PR 7, __________) – che hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni –, 1/2.6.2023 (inc. 60.2023.118) di PI 5 – che, osservato, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa –, 5/6.6.2023 (inc. 60.2023.118/119/120), 17/18.7.2023 (duplica) [inc. 60.2023.120] e 7/8.8.2023 (duplica) [inc. 60.2023.119] della PI 7 – che, osservato, ha domandato la reiezione dei reclami –;

 

richiamati inoltre gli scritti 5/6.6.2023 (inc. 60.2023.118) e 9/12.6.2023 (inc. 60.2023.119/120) di PI 1 – che, osservato, ha chiesto il non accoglimento delle impugnative –, 5/6.6.2023 (inc. 60.2023.118/119/120) e 12/13.7.2023 (duplica) [inc. 60.2023.120] di PI 8 – che, osservato, ha postulato la reiezione dei gravami –, 3/4.7.2023 (replica) [inc. 60.2023.120] di PI 23 e di PI 24 – che si sono confermati nelle loro argomentazioni – e 2/3.8.2023 (replica) [inc. 60.2023.119] di PI 12 – che si è pure confermato nelle sue argomentazioni –;

 

preso atto che gli ulteriori interessati dal procedimento, interpellati il 23.5.2023 (inc. 60.2023.118) ed il 31.5.2023 (inc. 60.2023.119/120), non si sono pronunciati;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Nel corso del 2020 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento a carico, anche, di PI 1 per segnatamente i reati di appropriazione indebita, truffa e cattiva gestione in relazione a quanto asseritamente attuato per mezzo della __________, già in __________ (fallita il 17.6.2020, cancellata d’ufficio il 2.4.2021, di cui era socio ed amministratore), nel periodo 2017-2019, quando avrebbe richiesto ai clienti acconti – nell’ordine di almeno l’80% dei costi per la realizzazione di opere edili – senza poi eseguire le opere, utilizzando il denaro corrisposto alla società per altri scopi, cagionando un ingente danno.

 

                                         Il procedimento è stato registrato come inc. MP 2020.264.

 

 

                                  b.   Al Ministero pubblico sono successivamente state presentate ulteriori denunce in relazione a quanto asseritamente messo in atto da PI 1 per il tramite della __________, oggi in liquidazione (in seguito a fallimento pronunciato il 22.6.2023, a far tempo dal 23.6.2023, ore 10:00), di cui era amministratore.

 

                                         L’imputato, secondo la tesi accusatoria, avrebbe, per mezzo della citata società, richiesto ai clienti acconti – nell’ordine del 50/80% dei costi per l’esecuzione di opere edili – senza in seguito realizzare le opere, utilizzando il denaro versato alla società per altri scopi, cagionando un danno di almeno CHF 700'000.00.

 

                                         Il magistrato inquirente ha ipotizzato tra l’altro i reati di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e cattiva gestione.

 

 

                                   c.   Con ordine 26.4.2023 (AI 122) il pubblico ministero ha disposto – all’indirizzo della __________, __________, l’identificazione del conto n. IBAN __________ e delle relazioni riconducibili alla __________, a PI 1 ed a __________ ed il sequestro della relativa documentazione. Ha indicato che il sequestro aveva per scopo di stabilire l’entità dei bonifici e la maniera in cui i fondi venivano utilizzati.

 

 

                                  d.   Al termine dell’audizione 26.4.2023 (AI 123), il procuratore pubblico ha comunicato a PI 1 che avrebbe chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la sua carcerazione preventiva.

 

 

                                   e.   Il 27.4.2023 (AI 124) il magistrato inquirente ha completato l’ordine di sequestro 26.4.2023, disponendo il blocco del conto n. IBAN __________ presso __________ intestato alla __________, con un saldo (al 26.4.2023) di CHF 139'717.73, e l’immediata trasmissione degli estratti conto per il periodo a far tempo dall’1.1.2023. Ha inoltre evidenziato che le altre condizioni di cui all’ordine 26.4.2023 rimanevano invariate.

 

 

                                    f.   Con giudizio 28.4.2023 (AI 132) il giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin ha disposto la carcerazione preventiva di PI 1 fino all’8.6.2023, in seguito prorogata – con pronuncia 13.6.2023 (AI 271) – fino al 2.9.2023. Provvedimento confermato da questa Corte con giudizio 60.2023.156 del 6.7.2023 (AI 308).

 

                                         Con pronuncia 8.9.2023 (AI 426) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al deposito presso il Ministero pubblico di Euro 75'000.00 quale cauzione e dei documenti di identità e legittimazione (al più tardi fino al 15.9.2023). Ha parimenti fissato l’adozione di altre misure sostitutive (obbligo di presentarsi in polizia e di dimora, divieto di contatto). PI 1 è stato scarcerato l’11.9.2023 (AI 434).

 

 

                                  g.   Con scritto 28.4.2023 (AI 136) il magistrato inquirente ha interpellato i clienti della __________ chiedendo loro, per permettere una valutazione precisa del danno complessivo, di comunicare – entro il termine dell’8.5.2023 – a quanto ammontavano i fondi (in capitale, interessi e spese) da loro immessi nella disponibilità della __________, indicando lo stato di avanzamento delle opere concordate. Ha domandato loro di dichiarare, qualora avessero voluto partecipare al procedimento penale, se intendevano: chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile dei reati; e/o far valere in via adesiva le loro eventuali pretese risarcitorie. Ha rilevato che, in quel momento, non erano stati identificati fondi sufficienti per pareggiare quanto erogato dai clienti alla società.

 

 

                                  h.   Con scritto 3/4.5.2023 (AI 152) PI 8 ha comunicato al procuratore pubblico di chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile dei reati e la restituzione di CHF 134'303.00, versati sul conto della __________ in data 21.4.2023.

 

 

                                    i.   PI 23 e PI 24 con scritto 5/8.5.2023 (AI 160) si sono annunciati al magistrato inquirente indicando di aver corrisposto alla __________ la somma di CHF 56'542.50 e costituendosi accusatori privati nel procedimento penale.

 

 

                                    j.   Il 5/8.5.2023 (AI 165) la PI 11 si è costituita accusatrice privata postulando, oltre al perseguimento ed alla condanna del responsabile dei reati, il risarcimento di CHF 13'731.75.

 

                                   k.   Con scritto 6/9.5.2023 (AI 173) RE 1 ha comunicato al pubblico ministero di aver corrisposto alla __________, per la costruzione di un giardino d’inverno, CHF 50'112.80. Ha chiesto il perseguimento e la condanna di PI 1. Ha fatto valere, quale parte lesa, le sue pretese risarcitorie.

 

 

                                    l.   Con scritto 8/9.5.2023 (AI 170) PI 12, esposti i rapporti con la __________ e con PI 1 in relazione alla realizzazione di un giardino d’inverno, non avvenuta, si è notificato quale accusatore privato domandando, anche, il risarcimento del danno cagionatogli per CHF 86'160.00, oltre interessi.

 

 

                                 m.   Con decreto 10.5.2023 (AI 177) il procuratore pubblico ha disposto, a crescita in giudicato della decisione, il dissequestro dei fondi presenti sulla relazione n. IBAN __________ presso __________ intestata alla __________ a favore della PI 7 per CHF 8'732.17, di PI 8 per CHF 117'273.21 e della PI 11 per CHF 13'684.45.

 

                                         Il magistrato inquirente, rilevato che gli accusatori privati chiedevano la restituzione di quanto anticipato quale acconto e ricordati l’art. 70 cpv. 1 CP, dottrina e giurisprudenza, ha evidenziato che tra le transazioni presenti sul citato conto bancario era possibile tracciare chiaramente la provenienza di tre accrediti, ovvero: il 20.4.2023 era pervenuto sul conto l’importo di CHF 9'999.95 da parte della PI 7; il 21.4.2023 era pervenuto sul conto l’importo di CHF 134'303.00 da parte di PI 8; il 26.4.2023 era pervenuto sul conto l’importo di CHF 13'731.75 da parte della PI 11. Non essendoci averi sufficienti sul conto per la restituzione integrale degli importi versati dai predetti accusatori privati, ha disposto che a favore della PI 7 e di PI 8 venisse restituito, in proporzione, il saldo presente sul conto fino all’ultimo accredito avvenuto il 26.4.2023, dedotti gli addebiti effettuati nel frattempo: CHF 8'732.17 a favore della PI 7 (6.93% dell’importo a disposizione di CHF 126'005.38, ovvero dell’importo presente il 26.4.2023 prima del versamento della PI 11, dedotti CHF 27.90 già presenti sul conto al momento degli accrediti); CHF 117'273.21 a favore di PI 8 (93.07% dell’importo a disposizione di CHF 126'005.38, ovvero dell’importo presente il 26.4.2023 prima del versamento della PI 11, dedotti CHF 27.90 già presenti sul conto al momento degli accrediti). Ha ordinato a favore della PI 11 la restituzione della somma di CHF 13'684.45 (dedotto l’addebito di CHF 47.30 intervenuto dopo l’accredito).

 

 

                                  n.   Con scritto 10/11.5.2023 (AI 184), rettificato il 16/17.5.2023 (AI 196), la PI 7, con riferimento ad un’intesa telefonica, ha comunicato di prendere posizione sullo scritto 28.4.2023, specificando di aver corrisposto alla __________ CHF 14'000.00 il 19.4.2023 e CHF 10'000.00 (recte: 9'999.95) il 20.4.2023.

 

 

                                  o.   1.

                                         Con gravame 22/23.5.2023 (inc. 60.2023.118) RE 1 e RE 2 postulano che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 10.5.2023 sia annullato.

 

                                         I reclamanti adducono che con ordine 26.4.2023 il procuratore pubblico avrebbe disposto l’identificazione del conto bancario n. IBAN __________ intestato alla __________; non ne avrebbe nondimeno richiesto il sequestro. Il sequestro avrebbe infatti riguardato soltanto la documentazione bancaria atta a ricostruire le relazioni tra il conto e gli attori coinvolti. In merito agli averi depositati, il magistrato inquirente avrebbe esplicitamente precisato che “Per il momento non viene ordinato il sequestro degli averi.” Il pubblico ministero non potrebbe dunque dissequestrare averi non sequestrati. In ogni caso, il motivo alla base del sequestro non sarebbe stato finalizzato alla restituzione ai lesi.

 

                                         La motivazione succinta dell’ordine 26.4.2023 non definirebbe neppure il motivo di sequestro giusta l’art. 263 CPP. Sarebbe comunque desumibile che il sequestro sia avvenuto a scopo probatorio (art. 263 cpv. 1 lit. a CPP). L’ordine non lascerebbe minimamente spazio alla possibilità che la misura sia stata ordinata a fini conservativi o in vista di una restituzione ai danneggiati. L’indicazione del motivo di sequestro rientrerebbe nell’obbligo di motivazione.

 

                                         I reclamanti sostengono che sarebbe stato leso il loro diritto di essere sentiti. Il decreto impugnato sarebbe infatti stato emanato dopo che il procuratore pubblico si era limitato a domandare ai clienti della __________ se avessero pretese nei suoi confronti. Essi sarebbero stati privati della possibilità di contestare la restituzione dei beni stabilita con la decisione impugnata. Essi non avrebbero saputo che gli averi bancari sarebbero stati ripartiti. Il magistrato inquirente avrebbe proceduto alla restituzione dei beni giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP avvalendosi di una situazione apparentemente incontestata, in quanto agli altri danneggiati non sarebbe mai stata data la possibilità di esprimersi sul tema.

 

                                         Il pubblico ministero avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento in quanto non avrebbe considerato che più persone avrebbero pretese sui valori patrimoniali. Avrebbe violato il diritto federale. Avrebbe, a torto, tenuto in considerazione unicamente i movimenti bancari intercorsi nel mese precedente al sequestro (16.3.2023-26.4.2023). Si sarebbe così deliberatamente ed ingiustificatamente discostato dalla concezione globale che esigerebbe il Tribunale federale nella nozione di valori patrimoniali. Si creerebbe una disparità di trattamento tra i diversi danneggiati.

 

                                         La via scelta dal procuratore pubblico sarebbe arbitraria anche in considerazione delle divergenze dottrinali inerenti all’art. 70 CP.

 

                                         Contestano l’applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 122 IV 365.

 

                                         Il procuratore pubblico avrebbe dovuto procedere ex art. 267 cpv. 5 CPP.

 

                                         2.

                                         Con gravame 25/30.5.2023 (inc. 60.2023.120) PI 23 e PI 24 chiedono che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 10.5.2023 del magistrato inquirente sia annullato.

 

                                         I reclamanti, ricordati i loro rapporti con la __________, sostengono che il sequestro del conto n. IBAN __________ intestato alla __________ sarebbe stato ordinato a scopo probatorio. Nel complemento all’ordine, datato 27.4.2023, il procuratore pubblico avrebbe rimandato alla motivazione di cui al decreto 26.4.2023. Con la decisione impugnata il magistrato inquirente avrebbe disposto la restituzione di denaro presente sul conto a tre accusatori privati, nonostante la restituzione ai danneggiati non fosse indicata tra le motivazioni del sequestro. L’obbligo di motivazione di estenderebbe nondimeno anche ai motivi di sequestro. La restituzione ai danneggiati sarebbe dunque in concreto avvenuta senza un valido motivo di sequestro.

 

                                         Giusta l’art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. Il procuratore pubblico potrebbe perciò procedere soltanto secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP. L’art. 267 cpv. 4 CPP non conferirebbe al magistrato inquirente, ma unicamente al giudice, la competenza di determinare quali, tra più danneggiati, possano vedersi restituire anticipatamente dei beni a loro sottratti.

 

                                         La restituzione ai danneggiati di beni sequestrati presupporrebbe in ogni caso l’esistenza di una situazione fattuale e giuridica chiara e, quindi, l’assenza di contestazioni di natura civile da parte degli altri danneggiati. Al procuratore pubblico – che avrebbe accertato che la __________ disporrebbe di liquidità pari a CHF 139'717.73, a fronte di pretese di creditori di CHF 590'000.00 – sarebbe stato chiaro fin dall’inizio che: la __________ si troverebbe in una situazione di manifesta eccedenza di debiti; il fallimento della __________ sarebbe imminente. Il pubblico ministero avrebbe totalmente ignorato le disposizioni fallimentari della LEF, e meglio il principio della cosiddetta “Rangordnung der Gläubiger” di cui all’art. 219 LEF. Il magistrato inquirente avrebbe deciso di restituire averi ai tre accusatori privati che per ultimi avrebbero proceduto a versare un acconto alla __________.

 

                                         Anche la provenienza del valore sequestrato derivante dal pagamento dell’acconto dei reclamanti sarebbe chiaramente identificabile. L’acconto di CHF 56'542.50 sarebbe stato accreditato il 19.5.2022 sul conto sequestrato della __________.

 

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 122 IV 365 non sarebbe applicabile.

 

                                         3.

                                         Con gravame 26/30.5.2023 (inc. 60.2023.119) PI 12 domanda che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 10.5.2023 del procuratore pubblico sia annullato.

 

                                         Il reclamante afferma che, per la prima volta con il decreto 10.5.2023, il magistrato inquirente avrebbe informato le parti del dissequestro disposto soltanto a favore di alcuni accusatori privati. In precedenza, il pubblico ministero gli avrebbe chiesto unicamente di dichiararsi partecipe al procedimento penale, di domandare il perseguimento e la condanna del responsabile dei reati e/o di far valere in via adesiva eventuali pretese risarcitorie. Egli sarebbe quindi stato privato della possibilità di prendere posizione in merito al dissequestro. Il decreto violerebbe pertanto il suo diritto di essere sentito, per cui esso dovrebbe essere annullato.

 

                                         Il reclamante rileva che lo strumento di dissequestro in favore dei lesi proposto dal procuratore pubblico giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sarebbe profondamente dibattuto in dottrina. Tale strumento creerebbe infatti una grave disparità di trattamento tra i lesi. Il magistrato inquirente intenderebbe creare un’immotivata ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli accusatori privati stessi. Il decreto impugnato eliminerebbe totalmente un importante substrato patrimoniale a favore di tutti gli accertati lesi. Per il reclamante, nonostante il paper trail fornito, sarebbe dunque ulteriormente e notevolmente difficoltoso, ed incerto, recuperare le proprie pretese.

 

                                         La dottrina affermerebbe che lo strumento di cui all’art. 70 cpv. 1 CP potrebbe essere utilizzato dal giudice penale con riserbo. L’utilizzo di tale strumento da parte del procuratore pubblico sarebbe invece ipotizzabile a titolo ancor più eccezionale ed unicamente nei casi in cui la situazione sarebbe particolarmente chiara.

 

                                         In concreto l’inchiesta sarebbe agli albori, ci sarebbe un numero notevole di accusatori privati, nessuna delle pretese sarebbe stata accertata in contraddittorio ed i valori patrimoniali sul conto della __________ non sarebbero sufficienti a tacitare tutte le pretese. La decisione impugnata creerà contestazioni tra gli stessi accusatori privati. Non ci sarebbe indubbiamente una situazione particolarmente chiara. Sarebbe stato leso l’art. 70 cpv. 1 CP.

 

 

                                  p.   Delle ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

 

 

                                  q.   L’istruzione del procedimento è nel frattempo proseguita.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Gli inc. 60.2023.118, 60.2023.119 e 60.2023.120 sono congiunti nel giudizio, giusta l’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie e le medesime questioni fattuali e giuridiche.

 

 

                                   2.   Con decreti 23.5.2023 rispettivamente 31.5.2023 ai reclami 22/23.5.2023 (inc. 60.2023.118) e 25/30.5.2023 (inc. 60.2023.120) è stato concesso il postulato effetto sospensivo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         3.2.

                                         I reclami 22.5.2023 (inc. 60.2023.118), 25.5.2023 (inc. 60.2023.120) e 26.5.2023 (inc. 60.2023.119) contro il decreto 10.5.2023 sono tempestivi (perché introdotti nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibili secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.3.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 54; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         3.3.2.

                                         Dagli atti risulta che con scritto 6/9.5.2023 (AI 173) RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico di aver concluso un contratto con la __________ e di aver corrisposto CHF 31'233.00 il 23.12.2021 e CHF 17'264.30 il 30.3.2022. Anche nello scritto 17/21.8.2023 (AI 375) egli ha descritto di aver versato lui le predette somme [“(…) parte della mia pensione (…)”]. Il conto da cui sono usciti i bonifici sembrerebbe peraltro essere intestato solo a __________ e a RE 1, non anche a RE 2 (doc. F/G, allegati al reclamo).

 

                                         Ai fini del giudizio può comunque restare irrisolta la questione a sapere se pure RE 2 sia legittimata al gravame.

 

                                         RE 1 (inc. 60.2023.118), PI 23 e PI 24 (inc. 60.2023.120) e PI 12 (inc. 60.2023.119), accusatori privati (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP) nel procedimento penale a carico di PI 1, sono legittimati a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto a che venga esaminato se il decreto 10.5.2023 del magistrato inquirente – che ha dissequestrato i fondi presenti sulla relazione n. IBAN __________ presso __________ intestata alla __________ a favore della PI 7 per CHF 8'732.17, di PI 8 per CHF 117'273.21 e della PI 11 per CHF 13'684.45 – li abbia privati del substrato a garanzia delle loro pretese o comunque pregiudicati (DTF 140 IV 57 consid. 2.3./2.4.; decisione TF 1B_444/2018 del 10.12.2018 consid. 1.4.).

 

                                         Si può aggiungere che il Tribunale federale – sulla questione inerente ai conflitti tra misure conservative penali ed esecutive, di cui si dirà in seguito – ammette esplicitamente la facoltà per l’amministrazione del fallimento o per i singoli creditori di impugnare la decisione penale inerente segnatamente al sequestro (DTF 131 III 652 consid. 3.1.; decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; BSK SchKG – D. ACOCELLA, 3. ed., art. 44 LEF n. 7).

 

                                         Di modo che RE 1, PI 23 e PI 24 e PI 12, creditori della C__________, sono anche per questo motivo legittimati a reclamare.

 

                                         3.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

 

                                         Le impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili, con la riserva riferita al gravame presentato da RE 2.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

 

                                         Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

 

                                         Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

 

                                         4.2.

                                         La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

                                         4.2.1.

                                         Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

 

                                         4.2.2.

                                         Giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l’autorità penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3 CPP)].

 

                                         La legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l’avente diritto deve essere incontestato e l’oggetto oppure il valore patrimoniale deve essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche quest’ultimo – che deve essere incontestato (decisione TF 1B_117/2022 del 18.5.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1150).

 

                                         La situazione giuridica del caso deve essere sufficientemente liquida (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). L’applicazione della norma presuppone dunque un contesto giuridico chiaro e limpido, ovvero non incerto (decisione TF 1B_410/2013 del 24.10.2014 consid. 3.5.; CR CPP – S. LEMBO / M. NERUSHAY, 2. ed., art. 267 CPP n. 15). Eventuali contestazioni di terzi escludono la restituzione, salvo irricevibilità manifesta delle pretese (DTF 128 I 129 consid. 3.1.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27; CR CPP – S. LEMBO / M. NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n. 15).

 

                                         Non devono esserci dubbi sulla sussistenza di un comportamento penalmente rilevante attraverso il quale l’oggetto o il valore patrimoniale è stato sottratto ad una determinata persona (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Incertezze relative all’adempimento della fattispecie oggettiva e/o soggettiva del reato, così come all’esistenza di un eventuale motivo di giustificazione, escludono una restituzione anticipata (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Il provvedimento giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP implica, altrimenti detto, che siano realizzati i presupposti fattuali e giuridici per la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4). Deve essere certo dal profilo giuridico e fattuale che la pretesa di restituzione sia fondata (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4).

 

                                         4.2.3.

                                         Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

 

                                         4.2.4.

                                         Giusta l’art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può [non deve (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1150)] decidere il giudice [non il procuratore pubblico, che può procedere soltanto secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1150)] nella decisione finale (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16). La norma è applicabile solo se la situazione fattuale e giuridica è chiara (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7).

 

                                         Se tale situazione non è chiara (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l’autorità penale [giudice e procuratore pubblico (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).

 

                                         Soltanto se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l’oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.).

 

                                         Nell’ambito della decisione sull’attribuzione dell’oggetto oppure del valore patrimoniale, l’autorità penale si deve orientare ai principi del diritto civile (art. 930 CC) [decisioni TF 6B_831/2021 del 26.1.2023 consid. 1.2.; 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 18 s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1149 s.].

 

                                         Entra quindi anzitutto in considerazione l’attribuzione al possessore, che giusta l’art. 930 CC è presunto proprietario (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare indicazioni sull’inesistenza del diritto reale, l’assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente legittimata (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 19).

 

                                         Nella procedura secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP si deve effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto civile (decisione TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.). Con l’attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del giudice (decisioni TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). L’assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l’autorità penale da un’attribuzione dell’oggetto ad una persona non avente diritto (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.).

 

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

 

                                         La confisca dei valori patrimoniali è sussidiaria alla restituzione al danneggiato in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 in fine CP (DTF 145 IV 237 consid. 3.2.2.; decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 49; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 9; StGB Annotierter Kommentar – C. KONOPATSCH, art. 70 CP n. 42).

 

                                         La restituzione alla parte danneggiata ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 in fine CP può essere effettuata anche dal procuratore pubblico nel corso dell’istruzione (BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 54; Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 502).

 

                                         Secondo la giurisprudenza [DTF 122 IV 365 consid. III.2.b); 128 I 129 consid. 3.1.2.; decisioni TF 1B_109/2016 del 12.10.2016 consid. 4.7.; 6S.68/2004 del 9.8.2005 consid. 5.2.; criticata, cfr. per esempio BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 49 ss.] il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente i valori patrimoniali costituenti il prodotto dei reati commessi nei suoi confronti, non i valori patrimoniali illecitamente sottratti ad un’altra parte lesa. I valori patrimoniali possono essere restituiti soltanto nella misura in cui sia identificata chiaramente la loro provenienza. Non c’è solidarietà tra le parti lese in ragione del danno subito: qualora determinati valori patrimoniali siano stati sottratti con un reato ad una determinata persona, essi devono essere integralmente restituiti a questa persona (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 477). Non si procede pertanto ad una ripartizione, per esempio per rapporto all’entità del danno (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 477).

 

                                         4.3.2.

                                         Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.).

 

                                         La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 69; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 3).

 

                                         4.3.3.

                                         Giusta l’art. 73 cpv. 1 lit. b CP se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: gli oggetti ed i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese.

 

                                         L’art. 73 CP permette allo Stato di rinunciare ad una propria pretesa a favore del danneggiato allo scopo di facilitare il risarcimento del danno di questi (DTF 145 IV 237 consid. 3.1.). Se, secondo l’art. 70 CP, è ordinata la confisca di valori patirmoniali che provengono da reati contro gli interessi individuali del danneggiato, l’art. 73 cpv. 1 lit. b CP consente quindi, a titolo sussidiario in assenza di restituzione diretta giusta l’art. 70 cpv. 1 in fine CP, di assegnarli alla persona lesa (DTF 145 IV 237 consid. 3.2./3.3.).

 

                                         4.3.4.

                                         La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

 

                                         4.4.

                                         La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali (art. 44 LEF).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, questa riserva di legge vale per la confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali (art. 70, 72 CP) e, anche, per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lit. c-d CPP) [DTF 131 III 652 consid. 3.1.; 120 IV 365 consid. 2.a); 115 III 1 consid. 3.a); decisioni TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 3.1.; 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.; sentenze CEF inc. 14.2021.141 del 15.4.2022 consid. 6.1.; inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid. 3.; ZK StPO S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 10; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 2/3].

 

                                         Si tratta di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario o titolare attuale (di solito l’imputato o il condannato) specularmente lo porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, giusta l’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al danneggiato un diritto di distrazione a scapito degli altri creditori, in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (secondo l’art. 219 cpv. 4 LEF), anche in caso di fallimento [DTF 142 III 174 consid. 3.1.1.; 126 I 97 consid. 3.d); decisioni TF 5A_133/2019 del 20.7.2020 consid. 3.1.1./3.1.2./3.2.1.; 5A_221/2019 del 17.2.2020 consid. 4.3.2.; 1B_388/2016 del 6.3.2017 consid. 3.3.; 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.; sentenze CEF inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid. 3.; inc. 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 10].

 

                                         Non entra nondimento nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le disposizioni della LEF (DTF 142 III 174 consid. 3.1.2.; decisioni TF 1B_109/2016 del 12.10.2016 consid. 4.5.; 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.; sentenze CEF inc. 14.2021.141 del 15.4.2022 consid. 6.1.; inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid. 3.; inc. 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.; ZK StPO S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 3), che è lex specialis rispetto all’art. 44 LEF [DTF 126 I 97 consid. 3.d)bb)].

 

                                         Si ha quindi che, secondo la giurisprudenza, nel corso di un procedimento penale un’eventuale realizzazione forzata secondo la LEF di beni sequestrati in applicazione delle norme penali è – di principio (ma: art. 71 cpv. 3 CP) – esclusa, riservata un’autorizzazione della competente autorità penale, che decide sulle condizioni e sugli effetti della misura penale (decisione TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 3.1.; sentenza CEF inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid. 3.1.). La loro realizzazione, ovvero la loro sorte, è disciplinata dal diritto penale (art. 44 LEF). Le autorità di esecuzione e fallimenti sono vincolate dalle decisioni dell’autorità penale, a meno che esse siano manifestamente nulle (DTF 131 III 652 consid. 3.1.; sentenze CEF inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid. 3.1.; inc. 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.1.; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 7). Riservati i casi di nullità, gli Uffici di esecuzione e fallimenti non hanno di conseguenza il diritto di opporre ad una decisione penale una propria decisione dal contenuto contrario (DTF 139 III 44 consid. 3.2.1.; 131 III 652 consid. 3.; decisioni TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 7).

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Con decreto 10.5.2023 (AI 177) il procuratore pubblico ha disposto, a crescita in giudicato della decisione, il dissequestro dei fondi presenti sulla relazione n. IBAN __________ presso __________ intestata alla __________ a favore della PI 7 per CHF 8'732.17, di PI 8 per CHF 117'273.21 e della PI 11 per CHF 13'684.45.

 

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

 

                                         5.2.2.

                                         La parte ha il diritto di essere sentita sugli elementi pertinenti prima dell’emanazione di una decisione che la tocca nella sua situazione giuridica (decisione TF 6B_934/2021 dell’1.11.2021 consid. 2.2.). Il diritto di essere sentito deve dunque, segnatamente, essere concesso in caso di restituzione anticipata in applicazione dell’art. 267 cpv. 2 CPP (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 505).

 

 

 

                                         5.2.3.

                                         L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_659/2022 del 17.5.2023 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

 

                                         Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.

 

                                         L’obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento.

 

                                         Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

 

                                         5.2.4.

                                         Secondo la giurisprudenza (decisione TF 7B_594/2023 del 13.10.2023 consid. 3.3.2.), la violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta, di regola, l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. Tale diritto non è però fine a sé stesso. Il suo esercizio deve infatti servire ad evitare l’emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura. Se non è quindi ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l’annullamento della decisione. Il rinvio all’autorità precedente rischia altrimenti di ridursi ad una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura.

 

                                         5.2.5.

                                         5.2.5.1.

                                         I reclamanti rimproverano al procuratore pubblico di aver leso il loro diritto di essere sentiti non avendoli interpellati prima di emanare il suddetto decreto a favore di alcuni accusatori privati.

                                         5.2.5.2.

                                         Ora, ritenuto che con il decreto 10.5.2023 il magistrato inquirente ha dissequestrato a favore unicamente di alcuni accusatori privati la somma (complessiva) di CHF 139’689.83, apparentemente il solo attivo della __________, i reclamanti – che si sono parimenti costituiti accusatori privati nel procedimento penale a carico di PI 1 – avevano il diritto di pronunciarsi prima della decisione. Il dissequestro della citata somma a favore di altri accusatori privati avrebbe infatti potuto pregiudicare le loro pretese e di conseguenza i loro diritti nel procedimento penale, di modo che – in ossequio al diritto di essere sentito – il pubblico ministero avrebbe dovuto interpellarli prima dell’adozione del decreto.

 

                                         Il 28.4.2023 (AI 136) il magistrato inquirente ha invero scritto ai clienti della __________ chiedendo loro, per permettere una valutazione precisa del danno complessivo, di comunicare – entro il termine dell’8.5.2023 – a quanto ammontavano i fondi (in capitale, interessi e spese) da loro immessi nella disponibilità della __________, indicando lo stato di avanzamento delle opere. Ha domandato loro di dichiarare, qualora avessero voluto partecipare al procedimento a carico di PI 1, se intendevano: chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile dei reati; e/o far valere in via adesiva le loro eventuali pretese risarcitorie. Ha rilevato che, in quel momento, non erano stati identificati fondi sufficienti per pareggiare quanto versato dai clienti.

 

                                         In questo scritto il procuratore pubblico non ha nondimeno prospettato che intendeva restituire a chi aveva versato alla __________ denaro che si trovava ancora sul conto della società, e che era stato sequestrato, quanto da loro corrisposto alla società.

 

                                         Il magistrato inquirente non ha peraltro indicato neppure negli ordini di sequestro 26.4.2023 (AI 122) e 27.4.2023 (AI 124) che la finalità del provvedimento cautelare era la restituzione ai danneggiati giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP. Il procuratore pubblico ha menzionato, soltanto nell’ordine 26.4.2023 (ritenuto che nell’ordine 27.4.2023 è evidenziato che “Le altre condizioni di cui al citato ordine di perquisizione e sequestro dello scorso 26 aprile 2023, rimangono invariate.”), che esso aveva finalità probatorie.

 

                                         I motivi alla base di un sequestro possono certo modificarsi nel corso del procedimento; è tuttavia necessario emanare un nuovo decreto con il nuovo scopo della misura cautelare (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 62).

 

                                         I reclamanti non potevano dunque manifestamente prevedere che il pubblico ministero avrebbe proceduto al dissequestro di quanto rinvenuto sul conto n. IBAN __________ presso __________ intestato alla __________ a favore solo di alcuni accusatori privati, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 in fine CP.

 

                                         Non si può perciò che constatare, in applicazione dei suddetti principi, la violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti.

 

                                         5.2.5.3.

                                         Si pone la questione a sapere se i gravami abbiano potuto sanare la violazione del diritto di essere sentiti dei qui reclamanti.

 

                                         La risposta è affermativa. Con le impugnative i reclamanti hanno infatti potuto prendere posizione sulla fattispecie, ossia sui dissequestri disposti dal magistrato inquirente. La violazione del diritto di essere sentiti può pertanto essere reputata sanata. Il rinvio dell’incarto costituirebbe inoltre una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale. Questa Corte ha del resto un potere d’esame completo sia in fatto sia in diritto (art. 391 CPP), di modo che può pienamente esaminare il caso.

 

                                         5.3.

                                         5.3.1.

                                         Il procuratore pubblico, preso atto che erano pervenuti sul conto della __________ il 20.4.2023 l’importo di CHF 9'999.95 da parte della PI 7, il 21.4.2023 l’importo di CHF 134'303.00 da parte di PI 8 ed il 26.4.2023 l’importo di CHF 13'731.75 da parte della PI 11, rilevato che non c’erano averi sufficienti sul conto per la restituzione integrale degli importi versati dai predetti accusatori privati, ha disposto che a loro favore venisse restituito, in proporzione, il saldo degli averi.

 

                                         Ha richiamato l’art. 70 CP ed i principi di cui alla DTF 122 IV 365.

 

                                         5.3.2.

                                         Per concretizzare quanto prevedono l’art. 70 cpv. 1 in fine CP e detta giurisprudenza, si deve procedere in applicazione dell’art. 267 cpv. 2 CPP (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 503), norma che presuppone un contesto giuridico non incerto (consid. 4.2.2.).

 

                                         Dall’estratto conto di cui al doc. 1 (allegato alle osservazioni del procuratore pubblico) inerente alla relazione n. IBAN __________ intestata alla __________ presso __________ risulta, al 18.4.2023, un saldo di CHF 27.90. Il conto bancario è stato successivamente alimentato il 20.4.2023 con l’importo di CHF 9'999.95 versato dalla PI 7, il 21.4.2023 con l’importo di CHF 134'303.00 versato da PI 8 ed il 26.4.2023 con l’importo di CHF 13'731.75 versato dalla PI 11. E’ di conseguenza certo che la relazione bancaria, a prescindere dall’importo di CHF 27.90 già presente, sia stata alimentata esclusivamente dai citati versamenti riconducibili ai predetti. C’è, in altre parole, un chiaro paper trail che identifica senza possibilità di dubbio gli averi in questione come riferiti alla PI 7, a PI 8 ed alla PI 11.

 

                                         Ora, si è già ricordato più sopra (consid. 4.3.1.) che, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 122 IV 365 consid. III.2.b), il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente i valori patrimoniali costituenti il prodotto dei reati commessi nei suoi confronti, non i valori patrimoniali illecitamente sottratti ad un’altra parte lesa. Non c’è pertanto solidarietà tra le parti lese in ragione del danno subito: qualora determinati valori patrimoniali siano stati sottratti con un reato ad una determinata persona, essi devono essere integralmente restituiti a questa persona.

 

                                         In considerazione di questa chiara giurisprudenza, ancorché datata ma non successivamente smentita, si può ritenere inoppugnabile ed indubbio che il denaro sul conto n. IBAN __________ debba essere restituito, giusta l’art. 70 cpv. 1 in fine CP, ai danneggiati che hanno proceduto al versamento di detto denaro, ovvero alla PI 7, a PI 8 ed alla PI 11. Le contestazioni dei reclamanti al proposito non ostano evidentemente a tale restituzione: alle loro pretese, in applicazione di detta giurisprudenza, non si può infatti manifestamente dare seguito. Esse sono irricevibili. Il denaro pervenuto sul conto, dopo il 18.4.2023, quando presentava un saldo quasi nullo, di CHF 27.90, è infatti palesemente riconducibile alla PI 7, a PI 8 ed alla PI 11, non ai reclamanti.

 

                                         Si è dunque in presenza di una situazione liquida, che – giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP – permette di procedere alla restituzione.

 

                                         Si è del resto detto che la restituzione ai danneggiati giusta l’art. 70 CP prevale, come previsto dall’art. 44 LEF, sul fallimento.

 

                                         5.3.3.

                                         Il procuratore pubblico, ritenuto che non c’erano averi sufficienti sul conto per la restituzione integrale degli importi versati dai predetti accusatori privati, ha disposto che a loro favore venisse restituito, in proporzione, il saldo degli averi ancora presenti sul conto, eccettuando l’importo di CHF 27.90 (pari al saldo del conto al 18.4.2023). La PI 7, PI 8 e la PI 11 non contestano tale modo di procedere, di modo che esso non deve essere approfondito.

 

                                         5.4.

                                         Il decreto 10.5.2023 del magistrato inquirente è confermato.

 

 

                                   6.   I reclami, per quanto ricevibili, sono respinti. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla PI 7 ed a PI 1, che l’hanno richiesta, un’adeguata indennità.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Gli inc. 60.2023.118, 60.2023.119 e 60.2023.120 sono congiunti.

 

 

                                 2.   2.1.

                                       Il reclamo 22/23.5.2023 di RE 1 e di RE 2 (inc. 60.2023.118), per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                         2.2.

                                         La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico, in solido (art. 418 cpv. 2 CPP), di RE 1, __________, e di RE 2, __________.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il reclamo 25/30.5.2023 di PI 23 e di PI 24 (inc. 60.2023.120) è respinto.

 

                                         3.2.

                                         La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico, in solido (art. 418 cpv. 2 CPP), di PI 23, __________, e di PI 24, __________.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamo 26/30.5.2023 di PI 12 (60.2023.119) è respinto.

 

                                         4.2.

                                         La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di PI 12, __________.

 

 

                                   5.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà, a titolo di indennità, alla PI 7, __________, CHF 600.-- (seicento) ed a PI 1, __________, CHF 100.-- (cento).

 

 

                                 6.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 7.   Intimazione:

                                     

                                         Per conoscenza:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il vicepresidente                                                  La cancelliera