Incarto n.
60.2023.173

 

Lugano

22 aprile 2024/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati

 

 

sedente per statuire sul reclamo 30.06./04.07.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto 15.06.2023 del presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione del 27.04./02.05.2023 al decreto di accusa 29.03.2023 (DA __________) del procuratore pubblico Roberto Ruggeri;

 

 

richiamati gli scritti 06/07.07.2023 e 28/31.07.2023 del presidente della Pretura penale che – senza presentare osservazioni – si rimette al giudizio di questa Corte così come gli scritti 10/11.07.2023 e 27/28.07.2023 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti entrambi per la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

 

richiamata inoltre la replica 25/26.07.2023 di RE 1 con cui contesta le argomentazioni del procuratore pubblico e conclude chiedendo di accogliere il suo reclamo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

 

                                 a.   Il 21.10.2022, alle ore 01:49, in territorio di __________, quartiere di __________, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quale unico protagonista RE 1, cittadino __________, conducente dell’autovettura targata __________ (__________), e meglio come descritto nel rapporto di costatazione 19.11.2022 della Polizia cantonale.

 

Il 21.10.2022 RE 1 è stato interrogato dalla polizia come imputato per titolo di infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’effetto dell’alcol e guida senza autorizzazione.

 

Il 12.12.2022 è stato aperto l’incarto __________ ed è stato acquisito agli atti il surriferito rapporto di polizia.

 

 

                                 b.   Con decreto 29.03.2023 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine [“per aver condotto l’autovettura Volvo targata (__________) __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.88 mg/l)”] e infrazione alle norme della circolazione [“per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro sito sulla sua destra”], fatti avvenuti a __________ il 21.10.2022. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 13’800.-- (sessanta aliquote a CHF 230.-- /aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1’800.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

 

                                         Il summenzionato decreto di accusa, intimato per lettera raccomandata il medesimo giorno, non è stato però ritirato dall’imputato.

 

                                         L’Ufficio postale ha rinviato la raccomandata contenente il DA __________ al Ministero pubblico, che il 13.04.2023 ha trasmesso, per conoscenza, una copia del decreto a RE 1.

 

 

                                 c.   Con scritto 27.04./02.05.2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si è opposto al decreto.

 

                                         Ha anzitutto sostenuto di aver preso conoscenza del decreto di accusa soltanto il 18.04.2023, poiché – nonostante fosse soggiornante a __________ – in quel periodo, per motivi professionali, si trovava negli Stati Uniti. Avrebbe dovuto rientrare prima, ma in considerazione di improrogabili incombenze lavorative avrebbe dovuto posticipare, in più occasioni, il volo di rientro. Il 07.04.2023 sarebbe dapprima giunto in Polonia e solo recentemente avrebbe fatto rientro in Svizzera. A comprova ha allegato copia di biglietti aerei e di estratti di prenotazione del volo di ritorno. Ha contestato che nel caso in disamina i presupposti di cui all’art. 85 cpv. 1 lit. a CPP fossero dati. Non sarebbe nemmeno stato informato dell’apertura di un procedimento penale a suo carico in aggiunta a quello amministrativo. Di conseguenza non sarebbe stato … possibile pretendere dall’interessato di predisporsi al fine di ricevere gli invii dalle autorità mentre si trovava all’estero per un breve periodo perché non si poteva ritenere che, alla luce del principio della buona fede, si aspettasse la notificazione di ulteriori atti …” (scritto 27.04./02.05.2023, p. 2). Ha chiesto – a titolo prudenziale – la restituzione del termine di dieci giorni previsto dall’art. 354 CPP.

 

 

                                  d.   Il 03.05.2023 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.

 

 

                                   e.   Il 15.06.2023 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta il 27.04.2023 poiché tardiva (inc. __________). Ha dapprima stabilito che il decreto di accusa era stato intimato per raccomandata all’imputato il 29.03.2023, che l’Ufficio postale di destinazione l’aveva ritornata al mittente il 07.04.2023, considerato come, nonostante l’avviso di ritiro del 30.03.2023, la raccomandata non era stata ritirata. Il 13.04.2023 il Ministero pubblico ha inviato, per conoscenza, all’imputato copia del citato decreto. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione era scaduto lunedì 17.04.2023 e pertanto l’opposizione del 27.04.2023 era tardiva. Ha poi reputato che nel caso in disamina fosse applicabile la finzione di notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP al decreto di accusa: l’imputato avrebbe dovuto attendersi nuovi atti procedurali, essendo stato interrogato il 21.10.2022 come imputato e preliminarmente reso attento del fatto che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per titolo di infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’effetto dell’alcol e guida senza autorizzazione. L’imputato avrebbe assunto un atteggiamento perlomeno negligente, non avendo vegliato affinché la sua posta venisse controllata da persona di fiducia e non essendosi premunito in altro modo.

                                         Per quanto attiene all’istanza di restituzione del termine il presidente ha indicato (richiamando la decisione di questa Corte del 22.10.2018 inc. CRP __________) che, alla crescita in giudicato della decisione, gli atti sarebbero stati trasmessi con decreto separato al procuratore pubblico per statuire in merito.

 

 

                                  f.   Con gravame 30.06./04.07.2023 RE 1 chiede di annullare il decreto 15.06.2023, in via subordinata di rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore affinché, dopo aver espletato i necessari atti istruttori, statuisca nuovamente.

 

Il reclamante rimprovera alla Pretura penale di non aver analizzato e tantomeno approfondito alcuni aspetti fattuali in violazione dell’art. 85 cpv. 4 CPP.

 

Per il fatto che egli sia stato sentito dalla polizia nel mese di ottobre 2022 e che il decreto di accusa gli sia stato notificato soltanto nel mese di aprile 2023 (sei mesi dopo l’unico atto procedurale svolto) egli ragionevolmente non avrebbe dovuto più aspettarsi di ricevere nulla o perlomeno non sarebbe stato da lui esigibile di predisporre i rimedi del caso per consentire la notifica di atti. Rileva, tra l’altro, che a seguito del suo interrogatorio non vi sarebbero stati ulteriori contatti con le autorità penali. Inoltre egli non avrebbe preventivato di trattenersi all’estero così a lungo. Il suo soggiorno si sarebbe protratto “di volta in volta per poco tempo” (come risulterebbe dalle continue modifiche delle prenotazioni dei biglietti aerei) ed egli avrebbe contato sul fatto che non sarebbe stato necessario predisporre alcun rimedio per la sua assenza in relazione al procedimento. Non avrebbe amici stretti o parenti in Svizzera ai quali avrebbe potuto eventualmente affidare la ricezione della sua posta. Non sarebbe neppure stato da lui esigibile l’accortezza di designare subito un legale per il procedimento penale a suo carico, non trattandosi di un caso di difesa obbligatoria e non sarebbe nemmeno stato prevedibile il celere esito della procedura con l’emanazione di un decreto di accusa.

Non sarebbe peraltro chiaro in che altro modo avrebbe dovuto premunirsi al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni delle autorità. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale e al fatto che il suo soggiorno all’estero si sarebbe protratto in modo imprevisto, non si poteva aspettare da lui “… di adoperarsi per assicurare la sua reperibilità in ogni momento per quei mesi e di segnalare la sua assenza” (cfr. doc. CRP 1, p. 6). Tra l’ultimo atto procedurale e l’emanazione del decreto di accusa sarebbero trascorsi circa sei mesi: di conseguenza la presunzione di notifica ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 CPP non sarebbe applicabile nel procedimento penale a suo carico.

 

 

                                  g.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito.

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 30.06./04.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 15.06.2023 del presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 15.06.2023 con cui il presidente della Pretura penale ha ritenuto la sua opposizione irricevibile (in quanto tardiva).

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                 2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta. Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; in assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).

 

Se la validità dell’opposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare d’ufficio la validità dell’opposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dell’opposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).

 

                                       2.2.

                                         Salvo disposizione contraria, le comunicazioni delle autorità penali – tra cui il decreto di accusa (art. 353 cpv. 3 CPP) – rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP; decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.).

 

                                         La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

 

L’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.06.2016 consid. 2.3.), stabilisce che la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. La finzione della notificazione prevista da questa norma costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessario al regolare svolgimento del procedimento (decisioni TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; 6B_554/2020 del 23.09.2020 consid. 1.3.5).

 

                                         Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 1.1.; 6B_1455/2021 dell’11.01.2023 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.; 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3.). Se l’autorità rimane a lungo inattiva, detto obbligo non può essere preteso oltre (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). In ogni caso occorre procedere ad una ponderazione degli interessi (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Non essendo un obbligo illimitato nel tempo, non è infatti possibile pretendere dalle parti al procedimento che siano per anni costantemente raggiungibili e che segnalino alle autorità anche le assenze più brevi per non subire pregiudizi giuridici. L’applicazione della notificazione impone dunque di prendere in considerazione anche la durata del procedimento e le circostanze del caso (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. con rinvii). Per quanto riguarda la durata di attenzione necessaria, il Tribunale federale ha più volte ritenuto sostenibile un periodo fino a un anno dall’ultimo atto procedurale dell’autorità (decisioni TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 3.; 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.; 6B_826/2023 del 26.10.2023 consid. 2.2.).

                                         Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi la notificazione di atti ufficiali, è tenuto a ritirare la sua corrispondenza o, se si assenta dal proprio domicilio, ad adottare le misure adeguate affinché gli possa comunque pervenire. In caso contrario egli è reputato aver preso conoscenza, alla scadenza del termine di giacenza, del contenuto degli invii raccomandati trasmessigli dall’autorità. Il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, fare inoltrare la sua corrispondenza, comunicare alle autorità la sua assenza prolungata o indicare loro il nuovo indirizzo di notificazione (decisioni TF 6B_1057/2022 del 03.03.2023 consid. 1.1.; 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2.; 139 IV 228 consid. 1.1.). Una richiesta di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente e appropriata (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. con riferimenti).

 

                                         2.3.

                                         Giusta l’art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze.

 

                                         Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.

 

                                         Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

 

                                         Secondo l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

 

 

                                 3.   3.1.

                                       Si è detto che l’opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto d’accusa in applicazione dell’art. 354 cpv. 1 CPP.

 

                                       Dagli atti risulta che il decreto di accusa 29.03.2023 è stato intimato all’imputato, tramite invio raccomandato, lo stesso giorno. Il 30.03.2023 l’imputato è stato avvisato per il ritiro. Il giorno successivo la busta è giunta al punto di ritiro/ufficio di recapito. Il termine di giacenza di sette giorni ha iniziato a decorrere il 31.03.2023 ed è dunque venuto a scadere il 06.04.2023. Il 07.04.2023, l’ufficio postale ha rinviato la busta al mittente, ossia al Ministero pubblico, siccome non ritirata. In data 13.04.2023 copia per conoscenza del decreto di accusa è stata trasmessa a RE 1 per posta semplice.

 

                                       Si ha dunque che, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 31.03.2023 ed è venuto a scadere il 06.04.2023, per cui il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha iniziato a decorrere il 07.04.2023, è giunto a scadenza lunedì 17.04.2023 (essendo il 16.04.2023 una domenica), termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).

 

                                       In queste circostanze l’opposizione inoltrata con scritto 27.04./02.05.2023 dev’essere considerata tardiva.

 

                                         A titolo abbondanziale va ricordato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ulteriore invio all’imputato del decreto di accusa il 07.04.2023, per conoscenza e posta semplice, è irrilevante per la decorrenza del termine secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione (decisione TF 6B_758/2022 del 9.11.2022 consid. 2.3.).

                                         3.2.

                                         3.2.1.

RE 1 contesta che la finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP sia applicabile al caso concreto.

 

Egli sostiene che dal suo interrogatorio (21.10.2022) all’emanazione del decreto di accusa sarebbero trascorsi praticamente sei mesi (senza che sia stato esperito alcun atto istruttorio e senza alcun scambio di comunicazioni), di modo che avrebbe sì potuto attendersi comunicazioni in merito, ma a suo dire entro un termine congruo e ragionevole.

 

La Pretura penale non avrebbe considerato la recente giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale l’obbligo di garantire che la corrispondenza vada a buon fine (segnalando la modifica dell’indirizzo, comunicando assenza prolungate o nominando un rappresentante) non perdura, in maniera indefinita, nel tempo. Al riguardo richiama la decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019 (consid. 1.4.2.-1.4.3. con riferimenti).

 

Egli non avrebbe poi preventivato di trattenersi all’estero per così tanto tempo: reputa che non gli si può rimproverare alcuna negligenza in merito, avendo contato sul fatto che sarebbe tornato a breve e non sarebbe stato necessario predisporre un rimedio alla sua assenza con riferimento al procedimento penale a suo carico. Non avrebbe né parenti né amici stretti in Svizzera ai quali avrebbe potuto affidare la ricezione della posta e non si sarebbe potuto pretendere da lui che designasse subito un legale, non trattandosi di un caso di difesa obbligatoria ed essendo stato prevedibile il celere esito della procedura preliminare nell’emissione di un decreto di accusa. Non ci si poteva nemmeno aspettare che si adoperasse per assicurare la sua reperibilità in ogni momento e per segnalare la sua assenza.

 

                                         3.2.2.

                                         Occorre anzitutto rilevare che il reclamante ben sapeva che a suo carico era pendente un procedimento penale, essendo stato interrogato dalla polizia il 21.10.2022 come imputato per titolo di infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’effetto dell’alcol e guida senza autorizzazione in relazione all’incidente della circolazione stradale accaduto quella notte (cfr. AI 1 – inc. __________). In quell’occasione ha dichiarato di non necessitare di un traduttore o di un interprete, capendo l’italiano ed essendo anche in grado di leggere e di scrivere in lingua italiana. Ciò è comprovato dal fatto che egli sia riuscito a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande dell’agente interrogante, circostanza che smentisce invero che non parlerebbe “nemmeno bene l’italiano” (cfr. doc. CRP 1, p. 5). Al termine del suo interrogatorio è stato comunque informato di essere denunciato, di non essere più autorizzato a condurre veicoli a motore su tutto il territorio elvetico e del Principato del Liechtenstein e pure di essere segnalato, per eventuali provvedimenti, all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. Nulla muta il fatto che RE 1 sia stato interrogato soltanto dalla polizia, e non dal procuratore pubblico (come peraltro da costante prassi nell’ambito della LCStr), essendo stato debitamente informato dall’agente interrogante dell’apertura di un procedimento penale a suo carico per i predetti reati. Si trattava dunque di indicazioni molto chiare e comprensibili, anche per una persona non cognita di diritto.

                                         Va inoltre tenuto presente che, su esplicita richiesta dell’agente interrogante, l’imputato ha dichiarato di eleggere il suo domicilio legale in Svizzera “… presso il mio appartamento sito a __________ in Via alla __________” (VI 21.10.2022, p. 6, AI 1, DA __________). Il Ministero pubblico poteva quindi intimare il decreto di accusa a quell’indirizzo.

 

                                         In queste circostanze si può concludere che il reclamante fosse perfettamente consapevole dell’esistenza del suddetto procedimento penale a suo carico e che dovesse dunque attendersi la notificazione di atti dopo il suo interrogatorio del 21.10.2022. L’assenza all’estero di RE 1 per pretesi motivi professionali gli imponeva di organizzarsi per permettere l’intimazione degli atti inerenti alla procedura pendente a suo carico, prendendo i necessari provvedimenti per il ritiro della propria corrispondenza, comunicando la sua prolungata assenza dal domicilio all’autorità (polizia e/o pubblico ministero) o nominando un rappresentante che potesse ricevere gli atti intimatigli. Il fatto che non abbia amici così stretti o parenti in Svizzera non può giustificare il ritardo nella presentazione dell’opposizione.

 

                                         Come detto sopra (cfr. consid. 2.2.), secondo la giurisprudenza il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale non è illimitato nel tempo, ciò che impone di prendere in considerazione anche la durata del procedimento e le circostanze del caso nell’applicazione della finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. L’Alta Corte ha recentemente confermato che un lasso di tempo fino a un anno dall’ultimo atto procedurale dell’autorità possa ancora giustificare una tale finzione [decisione TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 3., che rinvia, tra l’altro, alla decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.).

                                         Nella decisione del 19.09.2019 che riguarda infrazioni alle norme della circolazione stradale il Tribunale federale ha ritenuto troppo lungo un periodo di undici mesi, ove non vi è stato alcun contatto da parte delle autorità dopo un controllo di polizia; la finzione della notificazione in quello specifico caso non poteva trovare applicazione, reputando piuttosto giustificato un periodo di mezzo anno in base alla buona fede e in considerazione delle circostanze del caso (decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.). Questa giurisprudenza è stata richiamata anche da RE 1 nel suo reclamo (p. 5 ad punto 4.), adducendo che il procedimento penale aperto a suo carico (privo di complicazioni in fatto e in diritto) non sarebbe stato avviato su suo impulso e che non vi sarebbero stati altri contatti/atti istruttori dopo il suo interrogatorio del 21.10.2022. A fronte di ciò egli, parecchi mesi dopo, non avrebbe dovuto attendersi ulteriori atti, lamentando allo stesso tempo un’inerzia dell’autorità nell’emanazione del decreto di accusa che a suo dire non sarebbe giustificabile.

 

Sennonché dal suo interrogatorio (21.10.2022) fino all’emanazione del decreto di accusa DA __________ del 29.03.2023 sono trascorsi soltanto cinque mesi e otto giorni. Questo lasso di tempo è dunque conforme al periodo di sei mesi reputato giustificato dal Tribunale federale nella decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019, in cui l’automobilista non era stato nemmeno interrogato dalla polizia, ma unicamente sottoposto a un controllo di polizia, e nulla più. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

 

Il presidente della Pretura penale ha pertanto correttamente ritenuto, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, che nel caso in esame sia applicabile la finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP in considerazione del fatto che dall’interrogatorio di RE 1 del 21.10.2022 fino all’emanazione del decreto di accusa 29.03.2023 sono trascorsi cinque mesi e otto giorni.

 

Ne consegue che a ragione il presidente ha reputato l’opposizione irricevibile poiché tardiva. Il decreto 15.06.2023 (inc. __________) non presta il fianco a critiche.

 

 

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).


 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legi

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera