Incarto n.
60.2023.182

 

Lugano

22 aprile 2024/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati

 

 

sedente per statuire sul reclamo 10/12.07.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto 27.06.2023 del presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione del 26.05.2023 al decreto di accusa (DA __________) del procuratore pubblico supplente Luca Guastalla;

 

 

richiamate le osservazioni 25/26.07.2023 e 07/08.08.2023 (duplica) del presidente della Pretura penale che si rimette al giudizio di questa Corte, nonché le osservazioni 14/17.07.2023 del procuratore pubblico supplente, concludenti per la reiezione del gravame;

 

richiamata inoltre la replica 02/04.08.2023 di RE 1, con la quale afferma che la prova dell’avvenuto invio il 25.05.2023 sarebbe confermata dal fatto che la segretaria dell’avv. PR 1 sarebbe sicura di aver spedito qualsivoglia lettera lo stesso giorno in cui era stata approntata, che avrebbe sicuramente raccolto un’ulteriore prova dell’avvenuto inserimento quel giorno dell’opposizione se avesse saputo che la tempestività sarebbe stata problematica, adducendo che negli ultimi tempi la vuotatura delle cassette postali sarebbe cambiata abbastanza di sovente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Il 15.03.2023 RE 1 è stato interrogato dalla polizia come imputato per titolo di infrazione alla LStr in relazione al fatto di avere, su mandato e in qualità di rappresentante del datore di lavoro __________, tra il 07.10.2022 e il 15.02.2023, asseritamente impiegato due __________ di __________ __________, __________, cittadina __________, e __________, cittadina __________, senza che fossero in possesso del richiesto permesso di lavoro, e anche al fatto di avere asseritamente favorito il soggiorno di quest’ultima sul territorio elvetico benché sprovvista del visto da lei richiesto.

 

 

                                 b.   Con decreto 12.05.2023 il procuratore pubblico supplente ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale giusta l’art. 116 cpv. 1 lit. a LStr [“per avere, dal 4.10.2022 sino al 7.10.2022 a __________, quale presidente della società sportiva “__________” responsabile del disbrigo delle pratiche amministrative relative all’ingresso in Svizzera della cittadina __________ __________ e della cittadina __________ __________, __________ professioniste di __________, omesso di segnalare a costoro l’obbligo di recarsi alla rispettiva rappresentanza di Svizzera (__________ __________ e __________) per ritirare il visto d’entrata e consentire il regolare ingresso in territorio elvetico di quest’ultime (ingresso irregolare avvenuto per entrambe il 7.10.2022)”] e impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta i combinati art. 117 cpv. 1 LStr, 11 LStr e 12 cpv. 2 OASA [“per avere, dall’8.10.2022 sino al 13.02.2023 a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente stranieri non autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, e meglio per avere impiegato, in veste di presidente responsabile della società __________ “__________” di __________, la cittadina __________ __________ e la cittadina __________ __________ in qualità di __________”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 2’500.-- (cinquanta aliquote a CHF 50.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

 

Il decreto è stato intimato all’imputato a mezzo raccomandata il medesimo giorno.

 

 

                                   c.   Con scritto datato 25.05.2023 – anticipato per telefax il medesimo giorno, spedito in originale il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta) e pervenuto al Ministero pubblico il 30.05.2023 – RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si è opposto al decreto.

 

 

                                  d.   Il 1°.06.2023 il procuratore pubblico supplente ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

 

 

                                   e.   Il 14.06.2023 il presidente della Pretura penale, visto che l’opposizione sarebbe sembrata essere tardiva, ha assegnato al difensore di RE 1 un termine di dieci giorni per pronunciarsi sulla tempestività e per eventualmente produrre la necessaria documentazione.

 

 

                                  f.   RE 1, per il tramite del suo legale, ha preso posizione il 20/22.06.2023, producendo l’estratto track & trace dell’invio del decreto di accusa, copia del rapporto di conferma del messaggio telefax del 25.05.2023 e copia dello scritto di medesima data trasmesso al Ministero pubblico. Ha addotto che la lettera sarebbe stata inviata per posta semplice e che non vi sarebbero dubbi che fosse stata imbucata il giorno 25.05.2023.

 

 

                                  g.   Con decreto 27.06.2023 (richiamato l’art. 356 cpv. 2 CPP) il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata il 26.05.2023, poiché tardiva (inc. __________).

                                         Ha dapprima stabilito che il decreto di accusa era stato regolarmente notificato il 15.05.2023, il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione era scaduto il 25.05.2023 e pertanto l’opposizione presentata tramite il suo difensore con scritto datato 25.05.2023, anticipato per telefax quel giorno alle ore 12:38, ma inoltrato il 26.05.2023 (cfr. timbro postale), era tardiva. Ha poi reputato, con riferimento alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, che la firma dell’opponente dev’essere apposta di persona sull’atto scritto, motivo per cui l’invio tramite telefax non era sufficiente per rispettare il termine di opposizione, che richiede la forma scritta (DTF 142 IV 299 consid. 1.1.) e che l’avvocato doveva conoscere questa giurisprudenza (DTF 134 II 534 cons. 3.2.3.3.). La data di invio sulla busta dell’opposizione risultava essere il 26.05.2023 (cfr. timbro postale), e non il giorno precedente come asserito dall’avv. PR 1, il quale – nonostante esplicita richiesta – non aveva prodotto alcuna prova in merito a quanto da lui asserito. Di conseguenza nel caso in disamina non si trattava nemmeno di una svista o di un impedimento non colpevole.

 

 

                                  h.   Con gravame 10/10.07.2023 RE 1 chiede che il reclamo sia accolto e che sia accertata la tempestività dell’opposizione 25.05.2023.

 

Il reclamante non contesta il fatto che il termine per presentare opposizione scadeva il 25.05.2023 e che sulla relativa busta risulti il timbro postale del 26.05.2023. Sostiene tuttavia che la segretaria del suo legale avrebbe verosimilmente imbucato la lettera nella cassetta postale ubicata in Via __________ dove la vuotatura avveniva alle ore 08:00 oppure in via __________ dove la vuotatura avveniva alle ore 17:00. La vuotatura sarebbe avvenuta dopo che la segretaria avesse terminato la sua attività lavorativa rispettivamente la mattina seguente. La posta A partirebbe sempre il giorno successivo. A comprova ha prodotto copia della relativa busta e una dichiarazione della segretaria datata 10.07.2023 con la quale conferma di avere spedito la corrispondenza dello Studio legale il giorno stesso e di essere sicura di non aver mai inviato il giorno successivo scritti regolarmente approntati e firmati. La lettera con l’opposizione al DA __________ di RE 1 era stata sicuramente spedita la sera del 25.05.2023, intorno alle ore 18:15, nella cassetta della posta di Via __________, la cui vuotatura avverrebbe alle ore 08:00 del giorno seguente.

A titolo abbondanziale il reclamante rileva come nella DTF 142 IV 299 l’opposizione era stata trasmessa solo tramite telefax e non anche per lettera.

 

 

                                    i.   Con le proprie osservazioni 14/17.07.2023 il procuratore pubblico supplente evidenzia che, essendo stata spedita l’opposizione per lettera semplice, il difensore avrebbe dovuto documentare l’avvenuto inserimento della missiva contenente l’opposizione nella cassetta postale il 25.05.2023. In mancanza di qualsivoglia prova in merito, la Pretura penale ha rettamente tenuto conto del timbro postale.


 

Il presidente della Pretura penale, dal canto suo, rileva come nei due incarti in attesa di dibattimento in cui il difensore è l’avv. PR 1, le opposizioni (prodotte in forma anonimizzata) siano state spedite per raccomandata dalla posta centrale di __________ il 05.07.2022 alle ore 08:13 e il 28.04.2023 alle ore 17:57, rimettendosi ad ogni modo al giudizio di questa Corte.

 

 

                                    j.   Con replica il reclamante sostiene che la segretaria del suo legale sarebbe sicura di aver spedito qualsivoglia lettera lo stesso giorno in cui era stata approntata, che avrebbe raccolto un’ulteriore prova dell’avvenuto inserimento quel giorno dell’opposizione se avesse saputo che la tempestività sarebbe stata problematica, adducendo che negli ultimi tempi la vuotatura delle cassette postali sarebbe cambiata abbastanza di sovente.

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 10/12.07.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 27.06.2023 del presidente della Pretura penale, è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 27.06.2023 con cui il giudice della Pretura penale ha ritenuto la sua opposizione irricevibile (in quanto tardiva).

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                 2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta. Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; in assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).

 

Se la validità dell’opposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare d’ufficio la validità dell’opposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dell’opposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).

 

                                       2.2.

                                         Salvo disposizione contraria, le comunicazioni delle autorità penali – tra cui il decreto di accusa (art. 353 cpv. 3 CPP) – rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP; decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.).

 

                                         La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

 

Nel caso in cui la legge prevede la forma scritta – tra cui l’art. 354 cpv. 1 CPP secondo cui l’opposizione al decreto d’accusa deve rivestire la forma scritta – l’atto procedurale deve essere datato e firmato. Un telefax che non contiene la firma originale, ma solo una sua copia, non soddisfa questo requisito (DTF 142 IV 299 consid. 1.1. e consid. 1.3.3.; 122 Ia 173 consid. 1.; decisione TF 6B_51/2015 del 28.10.2015 consid. 2.2.; ciascuna con riferimenti; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 91 CPP n. 4; CR CPP – D. STOLL, 2. ed., art. 91 CPP n. 10).

 

 

                                         2.3.

                                         Giusta l’art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze.

 

                                         Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.

 

                                         Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.


 

                                         2.4.

In linea di principio, l’impostazione tempestiva di uno scritto in una cassetta delle lettere della posta rispetta il termine. Tuttavia, questa procedura è associata ad alcune incertezze per quanto riguarda l’onere probatorio: in primo luogo solo un invio per raccomandata fornisce al mittente una prova diretta della tempestività del suo inoltro. In caso di invii per posta semplice non vi è invece alcuna garanzia che il timbro venga apposto lo stesso giorno, per cui è necessario assicurarsi perlomeno che siano disponibili delle persone che possano testimoniare il momento in cui la busta è stata imbucata (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 24; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, 3. ed., art. 91 CPP n. 3/5; CR CPP – D. STOLL, op. cit., art. 91 CPP n. 7).

 

Il termine è rispettato se l’atto viene consegnato a mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.; 142 V 389 consid. 2.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 91 CPP n. 1; CR CPP – D. STOLL, op. cit., art. 91 CPP n. 5). L’onere probatorio che un atto processuale sia stato spedito in tempo utile spetta alla parte o al suo avvocato (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.). Si presume che la data di deposito di un atto coincida con quella del timbro postale. Tuttavia, la parte che sostiene di aver depositato il proprio atto il giorno prima della data certificata dal timbro postale ha il diritto di invalidare tale presunzione con qualsiasi mezzo di prova appropriato (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.; 142 V 389 consid. 2.2.; 124 V 372 consid. 3b).

 

La prova dell’invio in tempo utile può risultare, oltre che dal timbro postale, anche dalla ricevuta dell’invio per raccomandata, dall’avviso di ricezione ottenuto allo sportello postale, dalla ricevuta stampata dallo sportello automatico “My Post 24” o da qualsiasi altro mezzo idoneo, come la testimonianza di una o più persone (i cui nomi e indirizzi saranno scritti sulla busta contenente il ricorso/l’atto), o anche una sequenza audiovisiva che riprenda l’immissione della busta nella cassetta postale in una determinata data (con un possibile impatto sulle spese giudiziarie, DTF 147 IV 526 consid. 4) [decisioni TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; 6B_569/2023 del 31.07.2023 consid. 1.1.; 4A_466/2022 del 10.02.2023 consid. 2.; DTF 147 IV 526 consid. 3.4. e consid. 3.5. con rif.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 91 CPP n. 4].

D’altro canto, la data indicata da una macchina affrancatrice privata (o, nel caso di mezzi più moderni, il codice a barre con il giustificativo di distribuzione) non comprova la consegna dell’invio alla posta (decisioni TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; 6B_569/2023 del 31.07.2023 consid. 1.1.; 4A_466/2022 del 10.02.2023 consid. 2.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25; CR CPP – D. STOLL, op. cit., art. 91 CPP n. 7). Non è nemmeno sufficiente un’annotazione manoscritta della presunta ora di spedizione sul retro della busta (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25).

 

L’avvocato che imbuca semplicemente la sua busta in una cassetta postale è ben consapevole del rischio che la busta non venga registrata il giorno stesso della sua immissione, ma in una data successiva. Se vuole confutare la presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta contenente un atto processuale, è lecito aspettarsi che indichi spontaneamente – e prima della scadenza del termine di impugnazione – all’autorità competente di aver rispettato il termine, presentando i mezzi probatori che attestano l’impostazione dell’atto in tempo utile (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.1.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.; decisioni TF 6B_154/2020 del 16.11.2020 consid. 3.1.1.; 6B_157/2020 del 07.02.2020 consid. 2.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 91 CPP n. 4; CR CPP – D. STOLL, op. cit., art. 91 CPP n. 7).

 

Secondo il Tribunale federale è dunque inammissibile indicare all’autorità giudiziaria, per la prima volta dopo la scadenza del termine per l’impugnazione, che la busta controversa è stata depositata in presenza di testimoni, o ancora affermare che è stata depositata entro il termine facendo riferimento a una registrazione video a disposizione del Tribunale. Questo modo di agire non confuta la presunzione derivante dal timbro postale e tantomeno quella derivante dalla tardività del ricorso (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.1.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.; decisioni TF 6B_157/2020 del 07.02.2020 consid. 2.4.; 8C_696/2018 del 07.11.2018 consid. 3.4.). Le parti devono pertanto produrre la prova del deposito in tempo utile prima della scadenza del termine d’impugnazione, o perlomeno indicarla nell’atto d’impugnazione, nei suoi allegati o sulla busta (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.1.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.; decisioni TF 2C_274/2022 dell’11.04.2022 consid. 2.1.; 6B_154/2020 del 16.11.2020 consid. 3.1.2.; 8C_696/2018 del 07.11.2018 consid. 3.4.).

 

                                          2.5.

                                         Per l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

 

                                       2.6.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia prescritto dall’art. 29 cpv. 1 Cost., si realizza unicamente quando la severa applicazione di norme procedurali non sia legittimata da alcun interesse degno di protezione e divenga in tal modo fine a se stessa, complichi in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale e impedisca in modo inammissibile l’accesso ai tribunali (DTF 149 IV 9 consid. 7.2.;145 I 201 consid. 4.2.1.; 142 IV 299 consid. 1.3.2.). Nel diritto processuale penale il divieto del formalismo eccessivo deriva inoltre dall’art. 3 cpv. 2 lit. a / lit. b CPP, che impone alle autorità penali di attenersi al principio della buona fede e al divieto dell’abuso di diritto (decisione TF 6B_1389/2021 del 17.01.2022 consid. 4.2.2.; DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2.; 142 I 10 consid. 2.4.2.).

 

                                        

                                 3.   3.1.

                                       Si è detto che l’opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto d’accusa in applicazione dell’art. 354 cpv. 1 CPP.

 

                                       Nel caso in disamina il decreto di accusa 12.05.2023 (DA __________) è stato intimato all’imputato, tramite invio raccomandato, lo stesso giorno. La busta gli è stata recapitata il 15.05.2023 (cfr. tracciamento degli invii Track & Trace agli atti).

 

                                       Si ha dunque che il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione ha iniziato a decorrere il 16.05.2023 ed è giunto a scadenza il 25.05.2023, termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).

 

                                         3.2.

Dagli atti risulta che con scritto datato 25.05.2023, trasmesso per telefax al Ministero pubblico lo stesso giorno alle ore 12:38, l’imputato, tramite il suo patrocinatore, ha interposto opposizione al decreto d’accusa DA __________. Lo scritto in originale è stato spedito, con invio semplice (posta A), il 26.05.2023 (cfr. timbro postale sulla busta) ed è giunto al Ministero pubblico il 30.05.2023.

 

Ne consegue che unicamente il telefax del 25.05.2023 è stato presentato entro il termine di dieci giorni giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP. Tuttavia, trattandosi di una procedura che prevede esplicitamente la forma scritta, l’atto deve essere sottoscritto in originale. Un telefax che non contiene la firma originale non adempie a questo requisito, come esatto dalla costante giurisprudenza dell’Alta Corte (consid. 2.2.).

 

Non va del resto dimenticato che colui che trasmette un atto giudiziario per telefax ad un’autorità – nel caso concreto un avvocato accorto e di lunga esperienza – è sin dall’inizio consapevole che questo modo di agire non rispetta i requisiti formali. Non si tratta dunque di una semplice dimenticanza (come ad esempio un’omissione involontaria della firma per la quale l’autorità deve fissare all’interessato un termine per ripresentare l’atto debitamente sottoscritto in ossequio al divieto di eccesso di formalismo).

In queste circostanze lo scritto 25.05.2023 a valere quale opposizione al decreto di accusa DA __________ trasmesso, tramite telefax al Ministero pubblico, non può essere considerato valido.

 

Lo scritto in originale è stato invece spedito, tramite posta A, soltanto il 26.05.2023 (cfr. timbro postale), ovverossia un giorno dopo la scadenza del termine. Il legale del reclamante con l’invio per posta semplice della busta (che conteneva l’originale dell’opposizione al decreto d’accusa) era dunque consapevole del rischio che la lettera avrebbe potuto essere registrata anche il giorno successivo. Egli, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, avrebbe pertanto dovuto indicare spontaneamente ed entro la scadenza del termine (il 25.05.2023 con la busta) di aver rispettato detto termine, presentando le relative prove attestanti l’impostazione dell’atto in tempo utile.

 

Soltanto dopo che il 14.06.2023 il presidente della Pretura penale ha assegnato al legale un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla tempestività dell’atto di opposizione e per eventualmente produrre la necessaria documentazione, egli ha indicato che la busta contenente l’opposizione è stata spedita per posta semplice e che non vi sarebbero dubbi sul fatto che sia stata imbucata il 25.05.2023 il giorno in cui è stata redatta l’opposizione. Con il reclamo ha altresì addotto che la sua segretaria avrebbe imbucato la busta il giorno 25.05.2023 dopo aver terminato di lavorare (ore 18:00 circa) nella cassetta postale in Via __________ (con la vuotatura alle ore 08:00) oppure in quella di Via __________ (con la vuotatura alle ore 17:00). A tal proposito ha prodotto una dichiarazione datata 10.07.2023 in cui la sua segretaria conferma che “La lettera contenente l’opposizione al DA __________ del signor RE 1 è stata sicuramente spedita la sera del 25 maggio 2023, intorno alle ore 18:15, nella buca lettera di via __________ davanti alla Pretura dove la vuotatura avviene alle ore 08:00 del giorno seguente” (cfr. doc. 3 allegato al reclamo, doc. CRP 1).

La suddetta dichiarazione – prodotta peraltro dopo la scadenza del termine per inoltrare opposizione al decreto di accusa DA __________ – non può essere ad ogni modo considerata come una prova appropriata per invalidare la presunzione secondo la quale la data di deposito di un atto coincida con quella del timbro postale: la segretaria, ben sapendo che la vuotatura sarebbe avvenuta la mattina del giorno dopo, avrebbe potuto e dovuto perlomeno far capo a un testimone (indicando il suo nominativo e il suo recapito sulla busta imbucata) o registrare un video per confermare di aver imbucato la busta in questione la sera del 25.05.2023 nella bucalettere della posta in Via __________ (cfr., al riguardo, consid. 2.4.) o ancora meglio spedire la busta con invio raccomandato.

 

L’opposizione inoltrata il 26.05.2023 (cfr. timbro postale) – in assenza di prove tempestive e appropriate attestanti che l’impostazione dell’atto sia avvenuto in tempo utile – è dunque tardiva.

 

                                         3.3.

Occorre infine ricordare che la sola applicazione rigorosa dei requisiti formali di cui all’art. 354 cpv. 1 CPP, secondo cui l’opposizione al decreto di accusa deve rivestire la forma scritta (con data e firma in originale e non solo copia della firma contenuta in un telefax; DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3.) da presentare entro il termine di dieci giorni (nel caso concreto, in assenza di prove appropriate per inficiare tale presunzione, fa stato il timbro postale sulla busta che conteneva l’atto di opposizione in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale), non costituisce un formalismo eccessivo.

 

                                       A ragione il presidente della Pretura penale ha reputato l’opposizione irricevibile poiché tardiva. Il decreto impugnato non presta dunque il fianco a critiche.

 

 

                                 4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento) sono poste a carico di RE 1,_______.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera