sedente per statuire sul reclamo 11/12.07.2023 presentato da
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RE 1, Bedano,
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla sua denuncia 15.06.2023 nei confronti di PI 1 e PI 2 (patr. da: PR 4) per titolo di amministrazione infedele, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (NLP __________); |
richiamati gli scritti 17/18.07.2023 (osservazioni) e 18/19.10.2023 (duplica) del procuratore pubblico, con i quali comunica di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte, 15/18.09.2023 (osservazioni) e 21/22.11.2023 (duplica) di PI 1 e PI 2, i quali chiedono di non accogliere l’impugnativa;
richiamata la replica 16/17.10.2023 di RE 1, che si è riconfermato nelle sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. PI 3 SA (PI 3 qui di seguito), con sede a __________, è una società con lo scopo (tra l’altro) di produzione, acquisto, vendita, importazione, esportazione e commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di raffreddamento (come evidenzia l’estratto del registro di commercio consultato online il 26.08.2024). Fino al 18.11.2022, la società era amministrata e presieduta da RE 1; attualmente amministratrice unica è PI 1, mentre PI 2, marito di PI 1, per quanto risulta dagli atti, sarebbe amministratore di fatto della società. Azionisti ne sono PI 1 ed RE 1 in ragione del 50% ciascuno.
b. Il 03.03.2023, come emerge dagli atti, si è tenuta un’assemblea generale straordinaria della PI 3 alla presenza di PI 1 quale presidente e PI 2 quale segretario e con il 50% del capitale azionario presente o rappresentato, durante la quale, su proposta della presidente è stata designata la __________ Sagl, __________, quale nuovo ufficio di revisione. Con scritto 08.03.2023, PI 1, in rappresentanza della PI 3, ha inviato il verbale dell’assemblea all’Ufficio del registro di commercio, Biasca, comunicando che con decisione assembleare la società aveva nominato il nuovo ufficio di revisione (cfr. AI 1, doc. E). Il 24.03.2023 è stata iscritta nel registro giornaliero la modifica dell’ufficio di revisione della PI 3, ovvero è stato cancellato il precedente revisore, la __________ SA di __________, ed è stato iscritto il nuovo revisore, la __________ di __________ (cfr. AI 1, doc. C e D).
c. Con esposto penale 15.06.2023, RE 1 ha denunciato i coniugi PI 1 e PI 2 per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) in merito ai fatti sopra esposti e per amministrazione infedele (art. 158 CP) in relazione alla locazione di un appartamento in comproprietà con PI 1.
Per quanto riguarda i primi due reati, nell’ambito di un’altra procedura che vedeva coinvolte le medesime parti, il denunciante sarebbe venuto a conoscenza del fatto che il 24.03.2023 sarebbe stata iscritta nel registro di commercio la modifica dell’ufficio di revisione della PI 3. Dopo aver richiesto all’Ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di detta iscrizione, il 05.05.2023 RE 1 sarebbe ulteriormente venuto a conoscenza del fatto che i coniugi PI 1PI 2 nel mese di marzo avrebbero “tenuto un’assemblea generale straordinaria della società, indicando che era “(…) presente o rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000 nominali” e accertando altresì che l’assemblea era “(…) validamente costituita a norma di legge o di statuto””.
Nel suo esposto, il denunciante ha sostenuto che una valida costituzione di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria presupporrebbe la convocazione di tutti gli azionisti con il relativo preavviso legale o statutario, ma che lui non avrebbe ricevuto alcuna convocazione né avrebbe mai partecipato o votato per la nomina del nuovo revisore. A mente del denunciante, il fatto di redigere un verbale dell’assemblea e uno scritto indirizzato all’Ufficio del registro di commercio contenenti informazioni false, ossia “che la votazione del nuovo Ufficio di revisione è avvenuta in presenza di tutti gli azionisti e conformemente agli statuti”, avrebbe “tratto in errore il funzionario competente di aggiornare le informazioni giuridicamente rilevanti (cfr. art. 253 CP) al Registro di commercio” e adempirebbe i requisiti dei reati di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; si tratterebbe di un caso particolare di falsità ideologica mediata, e meglio commessa quale autore mediato sfruttando un funzionario o un pubblico ufficiale quale strumento ignaro.
Per quanto riguarda invece il reato di amministrazione infedele, RE 1 ha precisato di essere pure proprietario insieme a PI 1, in ragione di ½ ciascuno, di due fondi a __________ sui quali sorgerebbe una palazzina con diversi appartamenti. Un appartamento sarebbe stato dato in locazione da PI 1 e PI 1 a __________. Essi avrebbero agito senza il suo accordo, senza neppure avvisarlo e non gli avrebbero nemmeno versato la metà delle pigioni mensili che gli spetterebbero quale comproprietario. A mente del denunciante, tale comportamento costituirebbe il reato di amministrazione infedele.
d. Con decisione 26.06.2023, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto.
Il magistrato inquirente, dopo aver brevemente ricordato i fatti, ha concluso che per quanto riguarda il reato di amministrazione infedele, questo non sarebbe dato poiché mancherebbero i presupposti del reato e la questione parrebbe, di primo acchito, prettamente civile. Nella sua denuncia, RE 1 sembrerebbe infatti contraddirsi, poiché da un lato sosterrebbe che __________ avrebbe occupato abusivamente il suo appartamento, mentre dall’altro ne richiederebbe la pigione, e né una né l’altra fattispecie adempirebbero i requisiti di un comportamento punibile. Neppure sarebbe dato il requisito di “gestore”, poiché PI 1 non avrebbe nessun obbligo di amministrare il patrimonio di RE 1 e di riversargli la metà delle pigioni in questione. A titolo abbondanziale, ha pure aggiunto che non sarebbe dato neppure il reato di appropriazione indebita, poiché il pagamento della pigione non sarebbe un bene patrimoniale affidato, bensì la contropartita per una prestazione effettuata.
Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, questo non sarebbe dato poiché nel documento trasmesso all’Ufficio del registro di commercio non vi sarebbe nulla di falso e il verbale assembleare corrisponderebbe al vero, ossia che l’assemblea si sarebbe tenuta con il 50% del capitale azionario rappresentato. Ha aggiunto che una presunta violazione del Codice delle obbligazioni o dello statuto sarebbe una questione puramente civile.
Neppure il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione sarebbe dato. Il solo fatto che l’Ufficio del registro di commercio abbia proceduto all’iscrizione della modifica del revisore sulla base di un verbale di un’assemblea convocata in maniera errata, non sarebbe sufficiente per ammettere il reato penale. La questione della validità o meno della nomina dell’ufficio di revisione sarebbe una questione puramente civile.
e. Con gravame 11/12.07.2023, RE 1 chiede in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale contesta il decreto di non luogo a procedere 1602/2023 del 26.06.2023, limitatamente ai reati di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (consid. 3 ss.). Non contesta i consid. 1 e 2 concernenti il reato di amministrazione infedele (cfr. reclamo pt. 12, p. 3).
Il reclamante, dopo aver ripercorso i fatti, sostiene che alla base dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere vi sarebbe un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti che avrebbe portato il magistrato inquirente a ritenere che i presupposti dei reati denunciati non fossero adempiuti.
Il procuratore pubblico, nel decreto di non luogo a procedere, avrebbe in primo luogo riportato erroneamente che la moglie del denunciante, __________, come anche il marito di PI 1, sarebbero anch’essi azionisti della PI 3, quando invece gli unici due azionisti sarebbero RE 1 e PI 1, ognuno con il 50% delle azioni della società.
Il procuratore pubblico avrebbe anche erroneamente ritenuto che la documentazione presentata all’Ufficio del registro di commercio in vista dell’iscrizione della modifica del revisore non conterrebbe nulla di inesatto, senza però considerare la dichiarazione riportata nel verbale, in cui verrebbe indicato che l’assemblea sarebbe stata “validamente costituita a norma di legge o di statuto”. La conclusione del magistrato, per cui l’iscrizione al registro di commercio sarebbe avvenuta sulla semplice base di un’assemblea costituita in maniera errata, sarebbe quindi sbagliata. L’assemblea sarebbe infatti avvenuta in seguito a “un comportamento abusivo” dei coniugi PI 1PI 2, che, tralasciando qualsivoglia convocazione e allestendo della documentazione riportante dei fatti falsi e mai avvenuti, avrebbero voluto far credere ai funzionari dell’Ufficio del registro di commercio che l’assemblea sarebbe stata validamente costituita a norma di legge e di statuto.
Il reclamante solleva infine la violazione del principio in dubio pro duriore, sostenendo che il procuratore dovrebbe procedere alla riapertura dell’inchiesta “e quanto meno interrogare i sigg. PI 1PI 2, accertare che RE 1 non è mai stato convocato all’assemblea, per poi concludere che l’assemblea – in assenza di convocazione – non era “validamente costituita””.
f. Con scritto 17/18.07.2023, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
g. L’11/12.09.2023, RE 1 ha presentato uno scritto sollevando un conflitto d’interessi e chiedendo di assegnare un termine a PI 1 e PI 2 per notificare un nuovo patrocinatore. Tale questione è stata oggetto di un procedimento separato (cfr. decisione CRP del 23.05.2024, inc. 60.2023.228).
h. Con osservazioni 15/18.09.2023, PI 1 e PI 2 hanno contestato integralmente quanto sollevato da RE 1 nel proprio reclamo.
Essi hanno precisato che la nomina del nuovo revisore si è resa necessaria poiché la __________ SA, revisore in carica fino a quel momento, aveva rinunciato al mandato. Hanno evidenziato come si fosse proceduto “nel pieno interesse sia della società che dei rispettivi azionisti”, dunque anche nell’interesse del reclamante, e che per di più “la nomina del nuovo ufficio di revisione non ha comportato alcun vantaggio esclusivo né per PI 1 né per PI 2”. Hanno poi ricordato il tenore dell’art. 16 dello statuto della società, che prevedrebbe che l’assemblea generale adotti le sue decisioni e le nomine di sua competenza alla maggioranza assoluta e che in caso di parità dei voti, il voto del presidente è preponderante, sottolineando poi che indipendentemente dalle accuse formulate, PI 1 avrebbe deliberato in modo corretto. Hanno infine aggiunto che il presupposto del reato di falsità in documenti di voler nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare un indebito profitto, nel caso in questione non sarebbe adempiuto.
Secondo i coniugi PI 1PI 2 neppure sarebbe dato il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, poiché essi non avrebbero “né ingannato né avuto l’intenzione di ingannare” e per di più “se il reclamante avesse partecipato all’assemblea del 3 marzo 2023, l’esito sarebbe stato lo stesso, visto il voto preponderante di PI 1” e “la società avrebbe potuto senz’altro procedere all’iscrizione al registro di commercio del nuovo ufficio di revisione”.
I coniugi PI 1PI 2 hanno infine ribadito che, come concluso dal procuratore pubblico, la presente fattispecie sarebbe di natura “prettamente civile e non penale” e hanno pure osservato che la dichiarazione “l’assemblea è validamente costituita a norma di legge o di statuto” sarebbe “un contenuto standard dei verbali di assemblee societarie che vengono ripresi di volta in volta senza una vera e propria verifica”.
i. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di replica e di duplica si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato in data 11/12.07.2023 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023, avvisato per il ritiro il 27.06.2023 e recapitato allo sportello il 01.07.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 251 (falsità in documenti) e 253 (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione), è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati concernenti gli atti compiuti da PI 1 e PI 2 in relazione al 50% delle note azioni di sua proprietà.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è pertanto ricevibile.
2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. 3.1.
Il reclamante ipotizza nei confronti di PI 1 e PI 2 il reato di falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., art. 251 CP n. 1 ss.)] e quello di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l’art. 253 CP [secondo cui è punito chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale, e chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 253 CP n. 1 ss.)].
3.2.
Il reato di falsità in documenti reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
3.2.1.
Nel primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_1062/2023 del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).
3.2.2.
Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_1062/2023 del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).
3.2.3.
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).
3.2.4.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che la dichiarazione scritta del presidente di un’assemblea generale con la quale conferma che tutte le azioni erano “validamente rappresentate” oppure ancora che l’assemblea di tutti gli azionisti era “valida” e che aveva avuto luogo un’elezione “valida”, costituiscono un falso ideologico se l’autore sapeva che non era così (CR-CP II – D. KINZER, 1. ed., art. 251 CP n. 52).
Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che il verbale di un’assemblea generale ha qualità di documento se serve da giustificativo per un’iscrizione nel registro di commercio: il segretario (“Protokollführer”) ha infatti una posizione di garante rispetto all’ufficiale del registro di commercio [DTF 123 IV 132 consid. 3b)aa); 120 IV 199 consid. 3c); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 8; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 5. ed., p. 159]. Chi, pur conoscendone l’inesattezza, iscrive in un processo verbale le dichiarazioni del presidente dell’assemblea, secondo cui tutte le azioni sono rappresentate, è punibile per falsità ideologica in documenti se, oltre all’intenzione, è dato il fine di, segnatamente, procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Se sia il verbalizzante che il presidente sanno che la dichiarazione sulla rappresentazione di tutte le azioni è falsa, si deve presumere la complicità. Il contributo del presidente al reato consiste nel fare la dichiarazione falsa, mentre il contributo del verbalizzante consiste nel redigere il documento [DTF 120 IV 199 consid. 3d)]. Chi notifica per l’iscrizione nel registro di commercio la valida elezione di un consiglio di amministrazione pur accettando l’eventualità della nullità dell’elezione, è punibile per tentativo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per dolo eventuale (DTF 120 IV 199 consid. 4.).
3.3.
Il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione concerne un “documento autentico” ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP. Il documento deve quindi avere tutte le caratteristiche, sopra menzionate, di un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, segnatamente essere destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica. In più lo stesso dev’essere pubblico (authentique), segnatamente deve essere emanato da un’autorità (o da un membro della stessa), da un funzionario o da un pubblico ufficiale, agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (B. CORBOZ, op. cit., art. 253 CP n. 2 ss.).
3.4.
3.4.1.
Giusta l’art. 689 CO, negli affari sociali l’azionista esercita i suoi diritti nell’assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l’approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull’impiego dell’utile. Il diritto degli azionisti di essere convocati all’assemblea (art. 699 ss. CO) e i diritti che consentono loro di richiederne la convocazione o di inserire un punto all'ordine del giorno (art. 699 e 699b CO) sono volti a garantire che l'assemblea generale abbia luogo, che gli azionisti vi partecipino e che possano prendere decisioni su questioni che li riguardano (CR-CO II – R. TRIGO TRINDADE, 2. ed., art. 689 CO n. 6).
L’art. 700 cpv. 1 CO, che prevede che il consiglio d’amministrazione comunichi agli azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, serve a proteggere gli azionisti, garantendo un tempo sufficiente per la preparazione dell’assemblea generale (OFK – J. KREN KOSTKIEWICZ / S. WOLF / M. AMSTUTZ / R. FANKHAUSER, 4. ed., art. 700 CO). La convocazione deve essere trasmessa a tutti gli azionisti. Le decisioni prese durante un’assemblea generale alla quale non sono stati convocati tutti gli azionisti (senza eccezione) sono nulle, indipendentemente dal numero di azioni in possesso degli azionisti non convocati e dal fatto di sapere se l’azionista che non è stato convocato avrebbe potuto, con il suo voto, impedire la deliberazione (BSK OR II – D. DUBS / R. TRUFFER, 6. ed., art. 700 CO n. 1; CR-CO II – H. PETER / F. BIRCHLER, op. cit., art. 706b CO n. 11; DTF 137 III 460, consid. 3.3.).
3.4.2.
Il modo di convocazione dell’assemblea generale viene anche regolato dallo statuto della società.
Ai sensi dell’art. 12, è previsto che ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione convoca assemblee generali straordinarie (cpv. 2); il consiglio di amministrazione deve convocare assemblee generali straordinarie entro venti giorni se azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono per scritto indicando gli oggetti all’ordine del giorno e le proposte (cpv. 3).
L’art. 13 prevede inoltre che l’assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori (cpv. 1); la convocazione dell’assemblea generale avviene nelle forme previste dall’art. 27 almeno venti giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Sono indicati nella convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea, gli oggetti all’ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d’amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea generale o l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno (cpv. 2); almeno venti giorni prima dell’assemblea generale ordinaria devono essere depositate presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Di ciò deve essere fatta menzione nella convocazione, che dovrà, inoltre, indicare il diritto degli azionisti di richiedere l’invio di una copia di questi documenti (cpv. 3); fatta riserva per le disposizioni sull’assemblea totalitaria (art. 14), nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno. Sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale straordinaria o di eseguire una verifica speciale. Non occorre, invece, comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell’ambito degli oggetti all’ordine del giorno, né le discussioni non seguite da un voto (cpv. 4).
L’art. 14 prevede che i proprietari, usufruttuari o i rappresentanti di tutte le azioni possano, purché nessuno vi si opponga, tenere un’assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di tutti gli azionisti) [cpv. 1]; finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell’assemblea generale (cpv. 2).
3.5.
3.5.1.
Nel decreto di non luogo a procedere, il procuratore pubblico si è limitato a ritenere la dichiarazione che all’assemblea era presente e rappresentato il 50% delle azioni della società, ciò che corrisponderebbe al vero e non adempirebbe quindi le condizioni dei reati ipotizzati.
3.5.2.
Il reclamante contesta, rettamente, il fatto che il magistrato inquirente non abbia considerato in alcun modo la dichiarazione che l’assemblea sarebbe stata “validamente costituita a norma di legge o di statuto” e abbia concluso che “la questione (validità o meno della nomina dell’Ufficio di revisione) ha valenza puramente civile”.
3.5.3.
3.5.3.1.
In concreto, dalla documentazione trasmessa il 05.05.2023 dall’ufficiale del registro di commercio al reclamante (cfr. inc. MP __________, AI 1, doc. E), risulta che il 03.03.2023 ha effettivamente avuto luogo l’assemblea generale straordinaria della PI 3, dal cui verbale emerge essersi tenuta a __________ alla presenza di PI 1 quale presidente (e azionista) e PI 2 quale segretario. RE 1, azionista anche lui al 50% della società, non figura quale persona presente all’assemblea e, dalla documentazione agli atti, non risulta neppure essere stato convocato, anzi sarebbe venuto a conoscenza dell’assemblea nonché dell’avvenuta iscrizione della modifica del revisore soltanto mesi dopo e in maniera casuale. Da parte loro, PI 1 e PI 1 nemmeno contestano tale fatto e non sostengono in nessun momento di averlo convocato; al contrario, asseriscono di aver proceduto alla modifica e nomina del nuovo revisore “nel pieno interesse sia della società che dei rispettivi azionisti” poiché vi era “il bisogno di trovare il più velocemente possibile un nuovo ufficio di revisione”. Su detto verbale, sottoscritto sia da PI 1 sia da PI 2, è pure riportato che “È presente o rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000.00 nominali” e che “la Presidente dichiara aperta la seduta e constata che l’assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare […]”.
Nei documenti allegati alla denuncia, vi è poi anche lo scritto dell’08.03.2023, sottoscritto da PI 1 in rappresentanza della PI 3 e trasmesso all’Ufficio del registro di commercio affinché venisse iscritta la modifica decisa durante l’assemblea, nel quale ha riportato che “con decisione assembleare di data odierna, la sopracitata società [ndr. PI 3] ha nominato quale ufficio di revisione […]” (cfr. inc. MP __________, AI 1, doc. E).
3.5.3.2.
Viste la dottrina e la giurisprudenza sopra esposte, si deve in primo luogo ritenere che il verbale dell’assemblea, redatto e sottoscritto da PI 1 e PI 2 e che in seguito è stato inviato all’Ufficio del registro di commercio ed è servito da giustificativo per un’iscrizione nel registro di commercio, ha qualità di documento.
Va pure rilevato che PI 1 così come anche PI 2 avevano una posizione di garante rispetto all’ufficiale del registro di commercio, il quale deve poter presumere che le dichiarazioni e i documenti giustificativi che gli vengono presentati siano corretti e deve poter quindi fare affidamento sul fatto che il verbale dello svolgimento di un'assemblea, le delibere e le elezioni effettuate in tale occasione non contengano informazioni false. L’ufficiale del registro di commercio ha infatti solo un obbligo di controllo limitato in caso di dubbio e deve poter accettare una delibera degli azionisti che sembri valida dai documenti che gli sono stati presentati, senza esaminare se l’assemblea sia stata correttamente convocata e composta (cfr. DTF 120 IV 199 consid. 3c).
Infine, considerato che un’assemblea alla quale un azionista non è stato in alcun modo convocato, non può essere considerata “validamente costituita” ed è considerata nulla, quanto riportato nel verbale dell’assemblea del 03.03.2023, ovvero che l’assemblea “è validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare”, vista la mancata convocazione di RE 1 quale azionista della società, non sembra corrispondere al vero.
3.5.3.3.
Di conseguenza, visto quanto sopra, si deve ritenere che risultano dati a carico dei coniugi PI 1PI 2 sufficienti indizi delle ipotesi di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, tali da giustificare l'apertura dell'istruzione nei loro confronti e il ritorno degli atti al magistrato inquirente che dovrà approfondire e chiarire il ruolo di entrambi nei fatti, nonché dovrà verificare se gli elementi soggettivi siano adempiuti, segnatamente se sussiste la volontà di nuocere al patrimonio altrui rispettivamente di un indebito profitto ai sensi dell’art. 251 CP.
3.6.
Si impone di annullare il decreto di non luogo a procedere con riferimento alla fattispecie inerente all’assemblea generale straordinaria della società PI 3 (consid. 3 ss. del decreto di non luogo a procedere del 26.06.2023). L'incarto è ritornato al magistrato inquirente, il quale procederà nei suoi incombenti.
4. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un’indennità (art. 436 cpv. 3 CPP, in analogia).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 158, 251 e 253 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Gli atti dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 1'000.-- (mille) quale indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribu
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera