|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano |
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Ivano Ranzanici, vicepresidente, |
|
cancelliera: |
Diana Buetti |
sedente per statuire sul reclamo 11/12.09.2023 presentato da
richiamate le osservazioni 15/18.09.2023 e 17/20.11.2023 (duplica) del magistrato inquirente, 23/25.10.2023 e 30.11/01.12.2023 (duplica) dell’avv. PR 2, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 10/13.11.2023 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. PI 2 SA (PI 2 qui di seguito), con sede a __________, ha quale scopo (tra l’altro) la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di raffreddamento (come evidenzia l’estratto del registro di commercio consultato online il 29.04.2024). Attuale amministratrice unica è PI 3 mentre, fino al 18.11.2022, la società era amministrata e presieduta da RE 1. Azionisti ne sono PI 3 ed RE 1 in ragione del 50% ciascuno, mentre il marito della prima, PI 4, risulterebbe amministratore di fatto della SA.
b. Il 28.01/01.03.2023, PI 2, per il tramite e con il patrocinio dell’avv. PR 2 di __________, ha querelato e denunciato (tra gli altri) RE 1 per: appropriazione indebita, furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele, ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e concorrenza sleale. Il PP ha aperto un procedimento penale (AI 1, inc. MP 2023.1689) nell’ambito del quale ha proceduto, il 22.08.2023, ad interrogare PI 3 in qualità di amministratrice unica della società denunciante costituitasi accusatrice privata. L’audizione è avvenuta alla presenza del patrocinatore della società avv. PR 2 (AI 20, inc. MP 2023.1689).
c. Il 12.05.2023 PI 5, asseritamente al servizio di PI 4 in seno a PI 2, ha, a sua volta, querelato e denunciato RE 1 per titolo di violazione di domicilio, minaccia, coazione, sequestro di persona e vie di fatto. L’incarto è stato registrato con il numero MP 2023.4040 ed in data 15.05.2023 è stato unito all’incarto principale del procedimento MP 2023.1689 (cfr. verbale del procedimento inc. MP 2023.4040).
Nell’ambito di questo secondo procedimento, il 25.05.2023, l’avv. PI 1 ha comunicato formalmente di patrocinare PI 5 (AI 6, inc. MP 2023.4040). A tale scritto il magistrato inquirente ha reagito, il giorno successivo, informando l’avv. PI 1 che non gli era possibile patrocinare PI 5, in quanto vi sarebbe stato un chiaro conflitto di interesse (AI 7, inc. MP 2023.4040).
d. Il 15.06.2023, dopo essere venuto a conoscenza – nell’ambito di un’altra procedura sempre legata a PI 2 – che il 24.03.2023 era stato iscritto a registro di commercio il cambiamento dell’ufficio di revisione di PI 2, RE 1, con il patrocinio dell’avv. PR 1, ha denunciato PI 3 e PI 4 per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in documenti e amministrazione infedele (AI 1, inc. MP 2023.4966). Nello specifico, per quanto riguarda i primi due reati ipotizzati, PI 3, in qualità di amministratrice unica della società, avrebbe richiesto la cancellazione dell’ufficio di revisione in carica e la susseguente iscrizione di un nuovo ufficio di revisione, redigendo e presentando all’Ufficio del registro di commercio documentazione asseritamente falsa. Ella, insieme al marito, avrebbe infatti costituito un’assemblea generale straordinaria dichiarando nel verbale – sottoscritto da entrambi – che “era presente o rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000 nominali” e che l’assemblea era “(…) validamente costituita a norma di legge o di statuto”. RE 1, “azionista al 50% della PI 2”, non avrebbe però “mai ricevuto alcuna convocazione all’assemblea straordinaria della società”, né avrebbe “mai partecipato e votato per la nomina del nuovo ufficio di revisione”, malgrado “la valida costituzione di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria” presupponga “la convocazione di tutti gli azionisti, con il relativo preavviso legale (art. 700 cpv.1 CO) e statutario”.
Tale procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a proce-dere 26.06.2023 (NLP 1602/2023), impugnato da RE 1 l’11/12.07.2023. Il reclamo è attualmente pendente presso questa Corte. La procedura (inc. CRP 60.2023.184) sarà evasa separatamente.
e. Sempre il 15.06.2023, RE 1 ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia anche contro PI 5, “impiegato presso la PI 2” e che “sottostà dunque alle direttive di PI 3 e PI 4”, per titolo di violazione di domicilio, calunnia, diffamazione e falsità in documenti. Nello specifico, per quanto riguarda la violazione di domicilio, il denunciato avrebbe abitato in un appartamento – di proprietà di PI 3 per ½ e di RE 1 per ½ –, che avrebbe ricevuto in locazione dai coniugi PI 3PI 4 tramite un contratto, a detta del denunciante, non regolare, considerato come un simile accordo avrebbe dovuto essere stipulato anche da lui in qualità di comproprietario. Per quanto riguarda invece gli altri reati, nell’ambito di una procedura civile davanti alla Pretura di __________, l’avv. PI 1 avrebbe prodotto una dichiarazione scritta di PI 5, nella quale quest’ultimo avrebbe dichiarato fatti falsi sul conto del denunciante.
Tale procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 (NLP 1603/2023), impugnato da RE 1 l’11/12.07.2023. Anche questo reclamo è pendente presso questa Corte. La procedura (inc. CRP 60.2023.183) sarà evasa separatamente.
f. Tra le parti – RE 1, da un lato, PI 3 e PI 4, dall’altro – sono pendenti inoltre diverse procedure di natura civile davanti alla Pretura di __________ (inc. OR.2023.127, OR.2023.53, SO.2023.117, CM.2023.430 e CM.2023.462), di cui si dirà meglio in corso di motivazione.
g. In data 21/24.07.2023, nell’ambito del reclamo formulato da RE 1 avverso il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 emesso dal procuratore pubblico in favore di PI 3 e PI 4 (cfr. consid. d), incarto pendente dinnanzi a questa Corte (inc. CRP 60.2023.184), l’avv. __________, collaboratore dello studio legale PI 1 con sede a __________ (come si rileva dal sito online www.__________.ch relativo al team dello studio) e di cui l’avv. PI 1 è amministratore unico (come risulta dalla consultazione online del registro di commercio del Canton __________ del 15.05.2024), si è annunciato quale patrocinatore di PI 3 e PI 4, chiedendo una proroga del termine di osservazioni al reclamo (doc. 4, inc. CRP 60.2023.184).
h. I legali di RE 1, avuto conoscenza, nell’ambito della suddetta procedura, dell’assunzione del patrocinio dei coniugi PI 3PI 4 da parte dello studio PR 2 (doc. 4, inc. CRP 60.2023.184), hanno scritto, il 24.08.2023, all’avv. PI 1 comunicandogli che il patrocinio contemporaneo di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4 personalmente, a loro avviso, avrebbe potuto “costituire un conflitto di interesse in capo al Suo studio legale” e gli hanno chiesto “di prendere posizione in merito entro il prossimo 4 settembre 2023” (all. D al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).
i. Il 25.08.2023, l’avv. PR 2, nell’ambito del procedimento penale promosso da PI 2 contro RE 1, a quel momento pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP 2023.1689), ha scritto al procuratore pubblico precisando che, con riferimento all’interrogatorio di PI 3 del 22.08.2023, il suo studio legale “ha ottenuto mandato unicamente dalla PI 2” e “non ha un mandato con la Signora PI 3, la quale in data 22 agosto è stata sentita come rappresentante della denunciante (in qualità di unico membro del CdA della PI 2), rispettivamente della accusatrice privata” (all. E al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).
In medesima data, anche gli avv. PR 1 hanno scritto al procuratore pubblico, precisando che l’avv. __________ dello studio legale PI 1, il 21.07.2023, si sarebbe manifestato quale patrocinatore di PI 3 e PI 4 in un altro procedimento penale rispetto a quello avviato con denuncia di PI 2, ovvero in quello promosso con denuncia di RE 1 e a quel momento pendente presso questa Corte (inc. CRP 60.2023.184). I legali hanno quindi “invitato” il magistrato inquirente “ad assegnare a PI 2 un termine di 10 giorni per comunicare al Ministero pubblico il nome di un nuovo patrocinatore” (all. F al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).
Sempre il 25.08.2023, gli avv. PR 1 hanno nuovamente scritto all’avv. PI 1 personalmente, chiedendogli di confermare, entro il 28.08.2023, la rimessa di entrambi i mandati (PI 2 e PI 3) da parte del suo studio legale, e ciò con effetto immediato (all. G al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).
l. Mediante decreto 28.08.2023 il magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 1 di non intravvedere “per ora nessun conflitto di interesse” (AI 26, inc. MP 2023.1689).
Facendo riferimento al consid. 2.5.2. della DTF 138 II 162, in cui viene precisato il contenuto dell’art. 12 LLCA, il procuratore pubblico ha concluso che “la situazione evocata dal Tribunale federale è, tuttavia, esclusa nel caso concreto”, poiché PI 3 rivestirebbe “infatti, la carica di amministratrice unica di PI 2” e sarebbe stata sentita “in veste di accusatrice privata in rappresentanza della società nel corso del verbale del 22 agosto scorso” e sarebbe quindi “chiaro che il patrocinatore l'abbia assistita (visto che è solo lei l'organo della società)”. Anche la posizione di PI 4 non sarebbe “in collisione di interessi con quella di PI 2” (p. 1). Egli ha pure concluso che “il fatto che il medesimo Studio Legale abbia assunto il patrocinio di PI 3 e PI 4 nell'ambito di una procedura di reclamo davanti alla CRP non muta il discorso, ritenuto che è PI 2 (rappresentata da PI 3) ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e eventuali (contro) denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di interessi” (p. 2). Da notare che, mediante scritto del 29.08.2023, coevo alla ricevuta del decreto di cui sopra del magistrato inquirente, i legali di RE 1 hanno rinnovato la richiesta al magistrato inquirente di assegnare a PI 2 un termine di 10 giorni per incaricare un nuovo patrocinatore, chiedendo la sospensione di tutti gli atti istruttori già previsti (AI 28, inc. MP 2023.1689).
m. Con gravame 11/12.09.2023 RE 1 ha impugnato il decreto che esclude il sussistere di un rischio di collisione d’interessi per il patrocinio, da parte dell’avv. PI 1, dei coniugi PI 3PI 4 e di PI 2, chiedendone l’annullamento e postulando nel contempo la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
RE 1 sostiene che il decreto avversato violerebbe manifestamente il diritto, in particolare l’art. 12 litt. b e c LLCA, che prevede che l’avvocato eserciti la sua attività professionale “in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità” ed evitando “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Questa norma sarebbe infatti volta alla “tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del processo e a evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in altra sede a detrimento di un suo cliente”, ciò che comporterebbe per l’avvocato un obbligo di fedeltà nei confronti del cliente. Aggiunge anche che dall’art. 12 lett. b e c LLCA deriverebbe “il divieto di doppio patrocinio”, ovvero il divieto per un avvocato di rappresentare, nell’ambito della medesima fattispecie litigiosa, delle parti con interessi divergenti, poiché in tal caso non potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza e diligenza verso ciascuna di esse.
Il reclamante evidenzia poi che la giurisprudenza ha già trattato “casi di doppia rappresentanza nell’ambito di società che presentano un azionariato composto da due persone, azioniste al 50%” e menziona, in particolare, una sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale di appello (STA IICCA 12.2018.152 del 04.03.2019) in cui un avvocato “patrocinava allo stesso momento una società e, a titolo personale, l’azionista al 50% e amministratore unico della medesima società in una serie di contenziosi nei confronti dell’altro azionista al 50%”. Il reclamante, riferendosi alle conclusioni dei giudici civili al consid. 10 della sentenza, sostiene che già solo la circostanza che due soci al 50% di una società siano in aperto contrasto fra loro e abbiano avviato reciprocamente, agendo personalmente o per il tramite della società, numerosi contenziosi legali, lascerebbe sorgere il dubbio su quali siano gli effettivi interessi della società. Pure dubbioso sarebbe il fatto che gli interessi del socio al 50% e contemporaneamente amministratore possano coincidere con quelli della società, ritenuto come l’altro socio paritario sarebbe in aperto contrasto con il primo proprio in merito alla conduzione e gestione della società.
A mente del reclamante, detta sentenza “ricalca essenzialmente la fattispecie oggetto del caso concreto”, infatti, contro la denuncia “totalmente infondata, abusiva e temeraria” sporta nei suoi confronti da PI 3 quale rappresentante di PI 2, egli avrebbe a sua volta “seri e giustificati motivi per rimproverare a PI 3 ed al marito una gestione totalmente carente di PI 2” e non sarebbe pertanto “ammissibile che un patrocinatore possa rappresentare gli interessi sia di PI 2, sia di PI 3 e PI 4, essendo questi in più occasioni divergenti”.
Infine, il reclamante menziona anche una sentenza del Tribunale federale (TF 1B_528/2021) – che pure ricalcherebbe la fattispecie oggetto del caso concreto – in cui sarebbe stato imposto al patrocinatore del ricorrente, azionista e membro del consiglio di amministrazione della società, di rimettere il mandato “per conflitto d’interesse” e perché “accusato di aver danneggiato gli interessi patrimoniali della società, e della controparte, anch’essa azionista e ex-membro del CdA della società”.
n. Con scritto 15/18.09.2023, a valere quali specifiche osservazioni alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 nel proprio gravame, il procuratore pubblico ha osservato che tale sospensione non avrebbe dovuto essere concessa in quanto la qualità di patrocinatore dell'avv. PR 2, a questo stadio della procedura, non creerebbe alcun problema. Il magistrato inquirente ha rilevato che se nel corso dell'inchiesta il ruolo di PI 3 dovesse mutare “… il tema della rappresentanza sarebbe senz'altro valutato tempestivamente nell'ottica di garantire sia una valida difesa, sia l'integrità procedurale”. Nel merito il magistrato inquirente, con scritto 22/25.09.2023, ha invece comunicato di non avere osservazioni da formulare.
o. Il Presidente della Corte, con decisione 03.10.2023, ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo 11/12.09.2023, considerando come, nel caso in cui l’asserito conflitto di interessi fosse stato accertato, vi sarebbe stato il rischio che gli eventuali atti istruttori esperiti avrebbero dovuto essere annullati.
p. Con osservazioni 23/25.10.2023, PI 2 e PI 3, entrambe patrocinate dall’avv. PR 2, hanno inizialmente sostenuto che, a differenza della sentenza della II CCA 12.2018.152 citata da RE 1, nella fattispecie in oggetto lo studio legale PR 2 non avrebbe “seguito delle procedure legali avendo la società sia come cliente che come controparte”, infatti “PI 2 non ha sporto denuncia contro i Signori PI 3PI 4, bensì contro il RECLAMANTE. In tal contesto […] la società PI 2 nella procedura contro i Signori PI 3PI 4 […] non figura di certo come parte lesa.”
Essi hanno pure sostenuto che nelle due procedure in cui lo studio legale PI 1 agisce quale patrocinatore – la prima in cui la società PI 2 ha denunciato RE 1; la seconda in cui RE 1 ha denunciato PI 3 e PI 3 – non vi sarebbe “né un’identità delle parti coinvolte né delle fattispecie in questione” e sottolinea che “le denunce penali sulla base delle quali viene presunto un conflitto d’interessi non hanno alcun nesso di fatto e causale fra di loro”.
Le parti delle due procedure infatti non combacerebbero: la società PI 2 nella prima procedura sarebbe parte lesa, mentre nella seconda né la società né lo stesso reclamante sarebbero parti lese, ma lo sarebbe lo Stato, considerato che si tratterebbe di una presunta falsità in documenti e di un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
Aggiungono che pure le fattispecie delle due denunce sono differenti e non hanno nessun nesso di fatto tra di loro. La prima tratterebbe infatti una serie azioni di RE 1 volte a diminuire il valore della società come pure a dirottare mandati, clienti e capitale verso un’altra sua società, mentre nella seconda si tratterebbe di una falsificazione di un verbale di un’assemblea generale straordinaria di PI 2 e di un’iscrizione a Registro di commercio di un nuovo ufficio di revisione utilizzando una falsa attestazione.
q. Con replica 10/13.11.2023 e duplica 30.11/01.12.2023, le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.
r. Il 24.04.2024, il procuratore pubblico ha presentato a questa Corte un’istanza di revoca dell’effetto sospensivo concesso con decisione 03.10.2023, mentre con scritto 26/29.04.2024, l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Corte la decisione 22.04.2024 emessa dalla Pretura di __________ nell’ambito di una procedura promossa dalla __________ Sagl (di cui RE 1 è gerente e socio) contro PI 2 (rappresentata dall’amministratrice unica PI 3 e patrocinata dall’avv. PI 1), chiedente la condanna al pagamento di CHF 90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione, così come l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello studio legale PR 2 quale patrocinatore di PI 2 (OR.2023.127). In detta decisione, il Pretore aggiunto ha precisato che “tutte le procedure, civili e penali tra le parti in causa e i loro azionisti e/o organi, concernono sostanzialmente la conduzione della PI 2 da parte di RE 1 da un lato e di PI 3 e PI 4 dall’altro, laddove la società è detenuta in parti uguali dai due opposti “schieramenti” […] e gli stessi si rimproverano vicendevolmente di avere gravemente leso la società stessa nonché l’altro fronte”, ritenendo che lo studio legale in questione “patrocina all’evidenza soggetti dagli interessi contrapposti – non potendosi ritenere che quelli della società convenuta coincidano in automatico con quelli dei coniugi PI 3PI 4 –” e che gli interessi della società richiedono “una tutela neutrale, indipendentemente dai torti e dalle ragioni dei soci”. Il Pretore aggiunto ha quindi accolto l’eccezione addotta dalla __________ Sagl di incapacità di postulazione dello studio legale PI 1, negando a quest’ultimo la facoltà di patrocinio di PI 2 nella procedura oggetto della decisione, così come nelle altre vertenze civili pendenti tra le parti e/o persone fisiche retrostanti (RE 1 e coniugi PI 3PI 4), e invitando la convenuta a dotarsi di un nuovo patrocinatore e a comunicare se ratifica o meno un precedente memoriale entro il termine di venti giorni. Su quest’ultimo scritto ed il relativo annesso le parti hanno potuto esprimersi. Delle loro argomentazioni e degli altri scritti, si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere formulato, entro dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP) – in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG) – si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere formulato in forma scritta e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP, art. 390 CPP e art. 385 CPP) e deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
In concreto il reclamo, inoltrato l’11/12.09.2023 contro il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico, è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 396 cpv. 1 CPP, richiamato l’art. 90 cpv. 2 CPP) e anche proponibile (cfr. BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10).
1.3.
RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP 2023.1689 e anche destinatario della decisione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
1.4.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
L’art. 127 cpv. 3 CPP stabilisce che, entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti.
In questo caso, le regole da osservare sono quelle previste dalla Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), in particolare l’art. 12 let. c LLCA, che impone all'avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con le quali ha una relazione professionale o privata. Questa regola è collegata alla clausola generale dell’art. 12 let. a LLCA, secondo cui l’avvocato esercita la professione con cura e diligenza, così come in piena indipendenza (art. 12 let. b LLCA) [DTF 145 IV 218, consid. 2.1; 141 IV 257, consid. 2.1.].
Il Tribunale federale ha, a più riprese, sottolineato che un avvocato ha il dovere di evitare la doppia rappresentanza, ovvero rappresentare, nell’ambito della medesima fattispecie litigiosa, parti con interessi divergenti, siccome, in tal caso, non potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza e diligenza verso ciascuna di esse (DTF 141 IV 257, consid. 2.1.; 135 II 145, consid. 9.1; TF 1B_293/2016 del 30.09.2016, consid. 2.; 1B_263/2016 del 04.10.2016, consid. 2; 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3). Secondo la giurisprudenza, la doppia rappresentanza non autorizzata non deve necessariamente riguardare lo stesso procedimento (DTF 134 II 108, consid. 3.), il fattore decisivo è piuttosto il contesto fattuale (TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.6.3.).
Queste norme mirano alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del processo e ad evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 141 IV 257, consid. 2.1., TF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016, consid. 1.3). Questi principi sono ancora più importanti in materia penale quando è in gioco la difesa degli imputati. Infatti, in caso di rappresentanza multipla – anche se l'avvocato intende adottare una strategia comune e invocare l'assoluzione per conto di tutti i suoi clienti – non si può escludere che a un certo punto uno degli imputati tenti di trasferire o sminuire la propria colpa sugli altri (DTF 141 IV 257, consid. 2.1. e i riferimenti citati).
Il mero rischio teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire un divieto di rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità teorica e astratta che le parti patrocinate possano avere interessi contrastanti non è sufficiente (DTF 145 IV 218, consid. 2.1.; 135 II 145, consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del 12.12.2023, consid. 3.1.). D’altra parte, non è nemmeno necessario che questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato abbia esercitato il proprio mandato in maniera inadeguata o a discapito degli interessi del suo cliente (DTF 135 II 145, consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del 12.12.2023, consid. 3.1.).
2.2.
Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, la direzione del procedimento è competente nei casi di doppia rappresentanza non autorizzata a causa di interessi contrastanti. Sulla base della LLCA e dell’art. 127 cpv. 3 CPP la direzione del procedimento può decidere in ogni momento e d’ufficio sull’esclusione dal procedimento penale di un patrocinatore in capo al quale emerga un conflitto d’interessi (TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 3. ed., art. 127 CPP n. 11).
Nel caso in cui un conflitto di interessi sia dato già al momento dell’assunzione del mandato da parte del legale, in particolare in relazione a uno già precedentemente assunto, il patrocinatore deve rinunciare al “nuovo” mandato a favore di quello già esistente. Se il conflitto di interessi tra due o più mandati si manifesta invece nel corso del loro svolgimento, l'avvocato deve dimettersi da entrambi (o tutti) i mandati assunti, poiché questo è l'unico modo per adempiere al dovere di lealtà nei confronti di tutti i clienti (DTF 134 II 108, consid. 4.2.1.; TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 12).
Il divieto di rappresentare clienti con interessi contrastanti si applica non solo ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma pure a tutti i casi in corso o conclusi trattati da avvocati di uno stesso studio legale a prescindere dal loro statuto (associati o collaboratori) [DTF 145 IV 218, consid. 2.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 10].
3. 3.1.
Il reclamante sostiene vi sia un conflitto d’interessi in seno allo studio legale PI 1 per il patrocinio congiunto di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4, che minerebbe sia i suoi interessi quale imputato sia quelli di PI 2 quale accusatrice privata, poiché riporterebbe nel procedimento penale MP 2023.1689 interessi ed accuse derivanti esclusivamente dalla persona di PI 3 e dal coniuge, a titolo personale.
3.2.
Il magistrato inquirente, come indicato, ha negato tale conflitto d’interesse e ha concluso che, rivestendo PI 3 la carica di amministratrice unica della società ed essendo stata sentita in veste di accusatrice privata in rappresentanza della società, “è chiaro che il patrocinatore l’abbia assistita (visto che è solo lei l’organo della società)”. In merito a PI 4 si è limitato ad evidenziare che la sua posizione non è in collisione di interessi con quella della società. Ha infine aggiunto che il patrocinio dei coniugi PI 3PI 4 nell’ambito di una procedura di reclamo “non muta il discorso, ritenuto che è la PI 2 ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e eventuali (contro) denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di interessi”.
3.3.
Ora, come visto, tra le parti PI 3 (amministratrice unica e azionista al 50% della società PI 2) e PI 4 (coniuge di quest’ultima e amministratore di fatto della medesima società) da un lato, e RE 1 (azionista per l’altro 50% della PI 2 e unico socio della __________ Sagl) dall’altro lato, hanno preso avvio numerose procedure sia penali sia civili, in parte ancora pendenti, in parte già concluse.
Come risulta dagli atti (cfr. decisione 22.04.2024 della Pretura di __________, OR.2023.127), ad oggi, le cause di natura civile esistenti tra le parti sono le seguenti:
- OR 2023.127: promossa dalla __________ Sagl contro PI 2, chiedente la condanna al pagamento di CHF 90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione, così come l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello studio legale PI 1 quale patrocinatore di PI 2;
- OR.2023.53: promossa da RE 1 e dalla moglie __________ contro PI 2 e volta all’accertamento dell’inesistenza dei crediti oggetto di due precetti esecutivi fatti spiccare nei loro confronti; la procedura è stata stralciata per intervenuto ritiro dei precetti esecutivi;
- SO.2023.117: promossa da RE 1 e __________ Sagl contro RE 1 con richiesta di adozione di misure ex art. 731b CO;
- CM.2023.430: promossa da RE 1 contro PI 2 e vertente sulla contestazione della delibera assembleare concernente la nomina dell’ufficio di revisione; la causa è divenuta priva di oggetto, essendo la trattanda stata ripresa in una successiva assemblea le cui delibere, contestate, sono oggetto della causa n. CM.2023.462;
- CM.2023.462: promossa da RE 1 contro PI 2, avente per oggetto la contestazione della delibera assembleare e conclusasi con l’autorizzazione ad agire.
I procedimenti penali pendenti sono invece i seguenti:
- MP 2023.1689: promosso con denuncia di PI 2, tramite la sua amministratrice unica PI 3, nei confronti di RE 1 per i reati di appropriazione indebita, furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele, ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e concorrenza sleale; procedimento oggetto della presente decisione per quanto riguarda l’accertamento di un conflitto d’interessi in capo al patrocinatore avv. PR 2;
- CRP 60.2023.184: promosso con denuncia 15.06.2023 di RE 1 nei confronti di PI 3 e PI 4 per titolo di amministrazione infedele, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, attualmente pendente presso questa Corte in seguito al reclamo contro il decreto di non luogo a procedere emesso il 26.06.2023 dal procuratore pubblico nei confronti dei coniugi PI 3PI 4 (NLP 1602/2023).
3.4.
In concreto, è evidente ed incontestato che l’avv. PI 1 dello studio legale PR 2 patrocina la società PI 2 nel procedimento MP 2023.1689, nel cui ambito, il 28.02.2023, egli ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia a nome di PI 2 contro RE 1, indicando esplicitamente di patrocinare la società, firmando il documento redatto e producendo la relativa procura sottoscritta dall’amministratrice unica PI 3, rappresentante della società (cfr. AI 1, inc. MP 2023.1689).
Appare altrettanto evidente che lo studio legale PI 1 patrocina anche PI 3 e PI 4 personalmente nel procedimento pendente davanti a questa Corte per il reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 a favore dei coniugi PI 3PI 4 (CRP 60.2023.184), nel cui ambito l’avv. __________, collaboratore del predetto studio legale, ha inoltrato uno scritto datato 21.07.2023, nel quale comunicava esplicitamente che “il nostro studio legale è stato incaricato dalla Signora PI 3 e dal Signor PI 4 di tutelare i loro interessi (v. procure annesse)”, allegando le relative procure. In seguito, nell’ambito di detta procedura, lo studio PR 2 ha presentato ulteriori richieste di proroga così come le osservazioni al reclamo e l’allegato di duplica.
3.5.
Si rileva che i due predetti procedimenti, come anche i numerosi contenziosi civili, trattano sostanzialmente dei medesimi fatti e della medesima fattispecie litigiosa, ovvero la gestione e conduzione della società, sia da una parte sia dall’altra. Le parti, da un lato il qui reclamante e dall’altro i coniugi PI 3PI 4, in evidente contrasto tra di loro, si rimproverano, infatti, reciprocamente di aver falsificato documenti, di avere mal amministrato, nonché di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni alla società e a loro personalmente.
Già solo il fatto che esse abbiano avviato reciprocamente, agendo sia personalmente sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche, permette di ritenere l’esistenza di interessi divergenti tra l’azionista, e amministratrice unica, e la società. Ciò porterebbe infatti il patrocinatore in questione a non poter difendere liberamente gli interessi dei suoi clienti, contravvendo in questo modo al suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza e in piena indipendenza.
Il conflitto d’interessi, così come avvenuto in sede civile, dev’essere pertanto confermato. Ne segue che il reclamo formulato da RE 1 deve essere accolto e la decisione del procuratore pubblico annullata. È accertato un conflitto d’interessi dello studio legale PR 2, __________, che non può patrocinare, nella vertenza penale inc. MP 2023.1689, la società PI 2. Il procuratore pubblico dovrà impartire a PI 2, a PI 3 e PI 4 un breve termine entro il quale comunicare il nominativo del nuovo patrocinatore.
4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto, il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico è di conseguenza annullato. L’incarto MP 2023.1689 è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti nel senso delle considerazioni espresse. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 127, 379 ss. e 393 ss. CPP, 12 LLCA, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
a. Il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
b. È accertato un conflitto d’interessi dello studio legale PI 1, __________, degli avvocati che lo compongono o che con esso collaborano, che non possono patrocinare, nella vertenza penale inc. MP 2023.1689 la società PI 2 così come neppure PI 3 e PI 4.
c. Gli atti dell’inc. MP 2023.1689 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti (consid. 3.5. in fine).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrer
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera