|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Ivano Ranzanici, vicepresidente |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati |
sedente per statuire sul reclamo 09/10.10.2023 presentato da
|
|
RE 1
|
|
|
contro |
|
|
la decisione del procuratore pubblico Chiara Buzzi in materia di finzione legale del ritiro dell’opposizione in caso di mancata comparizione ingiustificata all’interrogatorio ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP (DAC __________);
|
richiamate le osservazioni 16.10.2023 e 02/03.11.2023 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
richiamata la replica 30/31.10.2023 di RE 1, con cui riconferma quanto esposto nel reclamo, richiamando la DTF 142 IV 158 e apportando alcune considerazioni sulla sua persona;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di RE 1 per titolo di omicidio su richiesta della vittima (art. 114 CP), subordinatamente per titolo di istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP).
b. In data 08.09.2023 il procuratore pubblico Chiara Buzzi ha emanato un decreto d’accusa (DAC __________), avverso il quale RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto tempestiva opposizione con scritto 11/13.09.2023.
c. A fronte dell’opposizione, il 14.09.2023, il magistrato inquirente ha spiccato una citazione a RE 1, inviata al suo patrocinatore, ingiungendole di comparire al Ministero pubblico di __________ martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, per essere interrogata in veste di imputata. L’atto conteneva l’avvertenza, formulata ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP, secondo cui, in caso di mancata e ingiustificata comparizione dinanzi al procuratore pubblico, l’opposizione sarebbe stata considerata ritirata e di conseguenza il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato.
d. Con messaggio di posta elettronica del giorno stesso della prevista audizione (26.09.2023 ore 12:30), l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente di aver avuto poco prima un colloquio telefonico con la sua assistita, la quale gli avrebbe riferito di non essere intenzionata a presentarsi all’interrogatorio fissato alle ore 14:00, ma assicurando che si sarebbe presentata ed avrebbe partecipato al pubblico dibattimento, accettando il giudizio della Corte, rifiutando comunque di sottoporsi ad ulteriori atti istruttori. Nel suo messaggio il patrocinatore ha comunque garantito al procuratore pubblico che egli avrebbe partecipato all’udienza quel pomeriggio.
e. RE 1 non si è presentata all’interrogatorio, all’udienza fissata è comparso unicamente il patrocinatore che ha confermato il contenuto del messaggio di posta elettronica, di aver prontamente avvisato la sua assistita della citazione e di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata comparizione. Il legale ha comunicato al magistrato di avere chiamato quello stesso giorno, verso mezzogiorno, la sua patrocinata per ricordarle la citazione e per fissare l’appuntamento al Ministero pubblico. In quell’occasione l’imputata gli ha riferito della sua volontà di non presentarsi all’interrogatorio, segnalando comunque che avrebbe partecipato al pubblico dibattimento, accettando il giudizio di merito, rifiutando, allo stesso tempo, altri atti istruttori. Da parte sua l’avv. PR 1 ha indicato al procuratore pubblico di avere spiegato alla patrocinata che, in caso di un’assenza ingiustificata, l’opposizione al DA sarebbe stata considerata come ritirata. Ciononostante l’imputata è stata irremovibile.
Dal canto suo il procuratore pubblico ha ricordato al legale che, nella citazione del 14.09.2023, era stato espressamente indicato, all’attenzione dell’imputata, che la mancata (e non giustificata) partecipazione all’interrogatorio sarebbe stata considerata quale ritiro dell’opposizione al DA ed il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato. L’inquirente ha ritenuto che, in concreto, non fossero presenti motivi giustificanti la mancata comparsa, annunciando l’emanazione di una decisione formale impugnabile, ciò che ha fatto con decreto 26.09.2023. Con il suo provvedimento il procuratore pubblico ha considerato ritirata l’opposizione interposta dall’imputata e, a crescita in giudicato della sua decisione, il decreto d’accusa DAC __________ sarebbe divenuto definitivo.
f. Con reclamo 09/10.10.2023 RE 1 chiede di annullare questo decreto. Esposti brevemente i fatti e richiamata la STF 6B_87/2016 dell’11.04.2016 relativa all’art. 355 cpv. 2 CPP in base alla quale, si deve ritenere che “… la finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), può entrare in considerazione soltanto se dall’ingiustificata mancata comparizione può essere dedotto un disinteresse dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale …” (cfr. doc. CRP 1, p. 3), la reclamante reputa che, dal contenuto del messaggio di posta elettronica 26.09.2023, non si possa desumere in alcun modo il suo disinteresse alla continuazione del procedimento penale, avendo il suo legale precisato che essa avrebbe partecipato al pubblico dibattimento con l’accettazione del relativo giudizio.
g. Con osservazioni 16.10.2023 il procuratore pubblico, richiamando il tenore dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ritenendo l’assenza di valida giustificazione per la mancata comparsa dell’imputata al verbale di interrogatorio previsto il 26.09.2023, considerato come la citazione sia stata inviata in maniera corretta, e preso atto dell’avviso del patrocinatore all’imputata in merito alle conseguenze di una mancata comparizione all’interrogatorio, rispettivamente preso atto della scelta deliberata della reclamante di non partecipare all’interrogatorio, postula la reiezione del reclamo. A titolo abbondanziale il procuratore pubblico osserva l’irremovibilità dell’imputata nella sua decisione di non presentarsi all’interrogatorio; così facendo essa si è assunta, in modo consapevole, le conseguenze del caso (il ritiro definitivo dell’opposizione) manifestando il suo totale e definitivo disinteresse al procedimento penale. Secondo l’inquirente la decisione dell’Alta Corte citata nel reclamo non troverebbe applicazione nel caso concreto. Per il procuratore pubblico un’eventuale ulteriore citazione imposta dalla Corte dei reclami all’imputata sarebbe inutile alla luce delle scelte manifestate dalla stessa.
h. Con replica 30/31.10.2023 l’imputata conferma quanto esposto nel suo reclamo, richiamando contestualmente la DTF 142 IV 158. Il suo legale rileva altresì che dagli atti si evincerebbero “difficoltà personali” della sua assistita, a favore della quale sarebbe stato nominato un curatore amministrativo, e lo svolgimento di saltuarie cure psichiatriche (tra cui un ricovero alla CPC) [cfr. doc. CRP 5, p. 1].
i. Con duplica 02/03.11.2023 il procuratore pubblico ha prodotto uno scritto datato 24.10.2023 (pervenuto al Ministero pubblico il 30.10.2023), da cui risulta che RE 1 il giorno 26.09.2023, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, si sarebbe sottoposta ad una seduta di fisioterapia presso uno studio a __________. Quale diagnosi è stata indicata una “sindrome lombare”, per la quale la reclamante sarebbe in cura presso questo studio dal 01.07.2021 (cfr. doc. CRP 7a). A tal proposito il procuratore pubblico osserva che, con evidenza, non si sia trattato di un trattamento urgente (di cui non è stata data adeguata informazione al MP) e nessun rinvio dell’interrogatorio è stato richiesto per lo svolgimento del trattamento.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo inoltrato il 09/10.10.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 26.09.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in materia di finzione legale del ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP: la decisione del procuratore pubblico che ha evaso il procedimento penale come se l’opposizione fosse stata ritirata, avendo reputato che l’imputata, pur essendo stata citata all’interrogatorio, ingiustificatamente non vi sarebbe comparsa e avendo allo stesso tempo stabilito che alla sua crescita in giudicato, il decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________) sarebbe divenuto definitivo, è impugnabile con reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 355 CPP n. 9 e nota a piè di pagina 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 355 CPP n. 5; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 355 CPP n. 2 e nota a piè di pagina 10).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputata e anche destinataria del decreto impugnato, è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha considerato ritirata la sua opposizione interposta al decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________) ex art. 355 cpv. 2 CPP.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Gli articoli 201-206 CPP disciplinano la citazione. In particolare chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del ministero pubblico, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica, fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale (art. 205 cpv. 4 e 5 CPP).
Nell’ambito della procedura del decreto d’accusa l’inosservanza dell’opponente è regolata in maniera specifica. Secondo l’art. 355 cpv. 2 CPP se l’opponente, pur essendo stato citato a un interrogatorio, ingiustificatamente non compare, l’opposizione al decreto di accusa è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP). A differenza dell’art. 205 CPP, un’inadempienza ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP, può comportare la perdita di ogni tutela giuridica, nonostante l’interessato abbia espressamente presentato opposizione e quindi abbia specificatamente richiesto detta tutela all’autorità competente presentando opposizione (decisione TF 6B_1122/2013 del 06.05.2014 consid. 1.1.; DTF 140 IV 82 consid. 2.4.).
2.2.
La finzione legale del ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP è stata fortemente criticata dalla dottrina (poiché l’imputato opponente si ritrova, senza ragioni oggettive, in una posizione peggiore rispetto all’imputato in un procedimento ordinario) e ha pertanto indotto il Tribunale federale ad emanare alcune decisioni di principio (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 355 CPP n. 12; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355 CPP n. 2/2a).
Il decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e con il diritto all’accesso ad un tribunale con pieno potere d’esame (art. 6 cifra 1 CEDU) esclusivamente per il fatto che dipende da ultimo dalla volontà dell’interessato se egli intenda accettarlo o, con opposizione, fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario (decisione TF 6B_230/2023 del 09.03.2023 consid. 5.1.; DTF 142 IV 158 consid. 3.1.; 140 IV 82 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte la finzione legale del ritiro dell’opposizione al decreto di accusa presuppone che l’imputato sia effettivamente a conoscenza della citazione e dell’obbligo di comparire personalmente e pure che sia stato sufficientemente informato, in maniera comprensibile, sulle conseguenze della mancata comparizione (decisione TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.; DTF 146 IV 286 consid. 2.2., 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 142 IV 158 consid. 3.1. e 3.3.; 140 IV 82 consid. 2.5. e 2.7.), riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.; 6B_328/2020 del 20.05.2021 consid. 2.2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 140 IV 82 consid. 2.7.).
Inoltre, la finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), può entrare in considerazione soltanto se dall’ingiustificata mancata comparizione può essere dedotto un disinteresse dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale (decisione TF 6B_152/2013 del 27.05.2013 consid. 4.5.4., confermata in DTF 142 IV 158 consid. 3.1. e 3.3.; 140 IV 86 consid. 2.6.; 140 IV 82 consid. 2.3.; decisione TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.; cfr. anche BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 355 CPP n. 12-20; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355 CPP n. 2a).
3. Come indicato nelle considerazioni di fatto il 14.09.2023, vista l’opposizione interposta l’11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________), il procuratore pubblico ha citato RE 1, per il tramite del suo difensore d’ufficio, a comparire martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, presso il Ministero pubblico per essere interrogata in veste di imputata, con l’avvertenza che, in caso di mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione sarebbe stata considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e di conseguenza il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato (AI 170).
Con e-mail 26.09.2023, ore 12:30, l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente che, in occasione del colloquio telefonico tenutosi poco prima, l’imputata gli avrebbe comunicato di non voler presentarsi all’interrogatorio fissato quel pomeriggio alle ore 14:00, dicendogli però che ella avrebbe partecipato al pubblico dibattimento e accettato il giudizio, ma con il rifiuto di altri atti istruttori. Da parte sua, il legale ha confermato la sua partecipazione all’interrogatorio.
A differenza del suo avvocato, l’imputata non si è presentata all’interrogatorio previsto. Il difensore ha dichiarato al procuratore pubblico di aver prontamente avvisato la sua assistita della citazione, di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata comparizione confermando il contenuto del messaggio di posta elettronica del 26.09.2023, precisando all’imputata che una sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il rischio di essere considerata quale ritiro dell’opposizione. Ciononostante l’imputata è stata irremovibile. Come indicato il procuratore pubblico ha ricordato al legale che, nella citazione del 14.09.2023, erano state espressamente indicate le conseguenze della mancata comparizione all’interrogatorio (art. 355 cpv. 2 CPP) ossia che l’opposizione sarebbe stata considerata ritirata ed il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato, reputando che nel caso concreto non vi erano motivi giustificanti l’assenza. Da qui la decisione poi impugnata.
In concreto è accertato che l’imputata, per il tramite del suo legale, è stata correttamente citata all’interrogatorio ed era effettivamente a conoscenza della citazione (che conteneva le necessarie indicazioni giuridiche relative ad un’eventuale mancata comparsa all’interrogatorio). Non solo. La reclamante è pure stata adeguatamente informata in merito anche dal suo legale, in maniera comprensibile, circa le possibili conseguenze giuridiche di un’eventuale assenza ingiustificata al previsto interrogatorio. Fatti che l’imputata peraltro non contesta in questa sede.
Con il reclamo RE 1 reputa tuttavia che, dall’e-mail 26.09.2023 del suo legale al procuratore pubblico, non si possa in alcun modo dedurre un suo disinteresse alla continuazione del procedimento penale, essendo esposta la sua intenzione di partecipare al dibattimento processuale e l’accettazione del giudizio di merito. In quel messaggio di posta elettronica delle 12.30, l’avv. PR 1 ha in effetti comunicato al procuratore pubblico che:
“…con riferimento alla procedura a margine, Le scrivo in quanto ho avuto modo di discutere poco fa telefonicamente con la signora RE 1. Purtroppo quest’ultima mi ha segnalato che non intende presentarsi all’interrogatorio fissato per questo pomeriggio alle ore 14:00. Essa verrà al pubblico dibattimento e accetterà il giudizio, così mi ha riferito, ma rifiuta altri atti istruttori. Da parte mia sarò presente al Ministero Pubblico alle ore 14:00. …” (cfr. doc. CRP 1 allegato 2).
In concreto è quindi pacifico che l’imputata non si è consapevolmente presentata all’interrogatorio previsto e non ha addotto alcuna valida giustificazione per la sua mancata comparizione (la cura fisioterapica non costituendo valida giustificazione). Pure accertata è però anche la volontà della reclamante di presentarsi al pubblico dibattimento. Ne discende che, in concreto, non si può concludere che, con la mancata comparsa all’interrogatorio del 26.09.2023, l’imputata abbia manifestato il suo disinteresse alla continuazione del procedimento penale, rinunciando consapevolmente ai suoi diritti, ossia all’esame dell’accusa mossa a suo carico dal procuratore pubblico. L’imputata ha rinunciato invece all’esecuzione di un nuovo suo interrogatorio dopo averne subiti diversi in corso d’istruttoria. Nel corso dell’inchiesta, infatti, l’imputata è stata interrogata sia dalla polizia [il 04.01.2016, il 26.10.2016, il 23.11.2016, il 30.11.2016, il 23.01.2017 e il 07.02.2017 (cfr. rapporto di trasmissione 17/20.11.2017)] sia, in due occasioni, dal pubblico ministero il 27.10.2017 (AI 80) e il 20.03.2023 (interrogatorio finale ai sensi dell’art. 317 CPP) [AI 136].
Il 14.09.2023 il procuratore pubblico, richiamando l’opposizione dell’11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023, ha citato RE 1 a comparire il 26.09.2023 per essere interrogata in veste di imputata, circostanza confermata nel relativo verbale (AI 171, p. 1). Non è dato sapere se il magistrato inquirente volesse porre ulteriori domande all’imputata rispettivamente chiarire eventuali altri aspetti o semplicemente chiarire le ragioni dell’opposizione al decreto d’accusa e di conseguenza se l’interrogatorio dell’imputata fosse stato effettivamente utile all’inchiesta. Va al proposito rilevato che nella STF 6B_152/2013 del 27.05.2013 l’Alta Corte ha indicato che l’applicazione della finzione legale del ritiro dell’opposizione giusta l’art. 355 cpv. 2 CPP presuppone, tra l’altro, la sussistenza di un motivo obiettivo (sachlicher Anlass) per l’interrogatorio (consid. 4.5.3.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355 CPP n. 2a).
L’art. 355 cpv. 2 CPP trova applicazione in presenza di un comportamento contraddittorio da parte dell’imputato (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 355 CPP n. 20 e nota a piè di pagina 42 che rinvia alla decisione TF 6B_1122/2013 del 06.05.2014 consid. 1.5., in cui l’imputato aveva inoltrato i decreti d’accusa al suo legale, ma poi si era reso irreperibile e non aveva fatto nulla per partecipare agli interrogatori).
Nel caso concreto, non avendo l’imputata opponente chiesto di essere interrogata nuovamente dal magistrato inquirente, non si può reputare che il suo comportamento possa costituire un abuso di diritto.
Visto quanto precede, si giustifica l’annullamento del decreto decreto 26.09.2023 con cui il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ha considerato ritirata l’opposizione interposta dall’imputata, e la restituzione degli atti al magistrato inquirente affinché proceda nelle sue incombenze ai sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.
4. Il reclamo è accolto. Il decreto 26.09.2023 (inc. DAC __________) è annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Il 31.01.2018 l’avv. PR 1 è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 con le spese di difesa a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP (AI 112). Non vengono assegnate indennità: la tassazione della retribuzione del difensore, operata dall’autorità giudicante al termine del procedimento, terrà conto anche della presente procedura di reclamo (art. 135 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto 26.09.2023 del procuratore pubblico Chiara Buzzi nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto (inc. DAC __________) è annullato.
§ Gli atti dell’incarto DAC __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al termine del procedimento l’autorità giudicante stabilirà l’importo della retribuzione riferito al reclamo di cui al presente incarto (art. 135 cpv. 2 CPP).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera