Incarto n.
60.2023.263

 

Lugano

8 aprile 2024/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada

 

 

sedente per statuire sul reclamo 16/17.10.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1, ,

patr. da: avv.  PR 1, ,

 

 

contro

 

 

il dispositivo n. 2. (non riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 10.10.2023 emanato dal procuratore pubblico Nicola Borga nell’ambito dei procedimenti penali promossi anche nei suoi confronti per aggressione, truffa, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19 (inc. MP 2020.8718, 2021.3379, 2021.6670 e 2021.6671) [ABB 1536/2023];

 

 

richiamato lo scritto 25.10.2023 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – ha postulato la reiezione del gravame;

 

preso atto che PI 1, interpellato il 17.10.2023, non ha osservato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   Nel corso del 2021 il procuratore pubblico Anna Fumagalli ha promosso un procedimento penale (inc. MP 2021.3379) nei confronti di RE 1 per truffa, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’art. 23 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19, ipotizzando che la __________, __________, e per lei il suo gerente RE 1, avesse chiesto (ed ottenuto) un credito covid-19 fornendo intenzionalmente informazioni false (o incomplete) quali ad esempio la cifra l’affari societaria, facendo poi uso del credito in deroga di quanto previsto dall’ordinanza.

 

                                         Il procedimento penale a carico di RE 1, con riferimento all’inc. MP 2020.8718, già pendente nei confronti di altre persone, è stato in seguito esteso dal magistrato inquirente in merito a fatti avvenuti a __________, __________ ed in altre imprecisate località svizzere ed estere, nel periodo settembre 2018 – 9.6.2021, relativi ad una “frode carosello IVA” messa in atto tra l’Italia, la Svizzera, Dubai, Hong Kong ed altri paesi dell’Unione Europea ed alla cui base vi era la compravendita di licenze e prodotti software.

 

                                         Sono successivamente stati aperti nei confronti, anche, di RE 1 pure gli inc. MP 2021.6670 (per truffa, falsità in documenti e riciclaggio di denaro) e 2021.6671 (per aggressione).

 

 

                                  b.   Con decreto 4.9.2023 il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono dei procedimenti per aggressione, truffa, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19 e l’emanazione di un decreto di accusa per falsità in documenti, fissando un termine per presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento (art. 429 ss. CPP).

 

 

                                   c.   Con istanza 7/10.10.2023 RE 1 ha postulato la rifusione di CHF 122'301.20, di cui CHF 59'540.20 per spese legali, CHF 44'761.00 per danno materiale e CHF 18'000.00 per torto morale.

 

                                         Ha chiesto che le spese fossero poste a carico dello Stato.

 

 

                                  d.   Con decreto 1536/2023 del 10.10.2023 il magistrato inquirente ha abbandonato i procedimenti promossi a carico di RE 1 (ad eccezione di una fattispecie, oggetto di decreto di accusa).

 

                                         Il pubblico ministero, ricordati ed esposti gli atti istruttori compiuti nei diversi incarti, segnatamente i verbali di interrogatorio, ha anzitutto indicato in cosa consistevano le “frodi carosello”. Ha poi fatto riferimento all’art. 14 DPA ed all’art. 146 CP, evidenziando che il Tribunale federale qualifica le frodi carosello quali truffa.

 

                                         Rammentato il principio in dubio pro duriore, il magistrato inquirente ha osservato che inizialmente il focus era stato posto su una “classica” frode carosello IVA, perpetrata in particolare da __________, alla cui base c’era il fittizio commercio di materiale elettronico tra diversi paesi dell’Unione Europa. Dagli atti di inchiesta era poi emerso un nuovo possibile modello di business criminoso, sussumibile sempre quale truffa carosello, vertente però sulla presunta compravendita e commercializzazione di licenze e prodotti software del tipo “__________” (così come __________, licenze __________, ecc.), tra compiacenti (e che si riteneva essere spesso controllate/gestite dalle stesse persone) società in Italia, Svizzera, Dubai, Hong Kong, Repubblica Ceca ed altri paesi dell’Unione Europea, messe in atto fra gli altri anche da RE 1.

 

                                         Per il procuratore pubblico, inizialmente erano dati quei necessari indizi di reato tali da condurre agli accertamenti poi esperiti.

 

                                         In primis le dichiarazioni di __________ (consid. 7. del decreto di abbandono), persona a stretto contatto con le società riconducibili a RE 1. Da comunicazioni via posta elettronica (in parte) anonime parevano non esserci dubbi sul coinvolgimento di RE 1 in transazioni commerciali truffaldine messe in atto nell’ambito di una frode carosello IVA. Le dichiarazioni di __________ del 22.6.2021 (consid. 16. del decreto di abbandono) erano state altri indicatori importanti sul fatto che RE 1 fosse perfettamente a conoscenza anche del presunto prodotto “__________” (e non solamente del prodotto __________), così come del dominio __________, che per due mesi la __________ aveva pagato ad una società californiana. Il coinvolgimento di __________ nella __________, le vertenze aperte in Italia nei suoi confronti per fattispecie del tutto simili a quella in esame, le modalità e le condizioni in cui sarebbe sembrato essere divenuto azionista della citata società e quanto rinvenuto dalle autorità italiane durante una perquisizione di locali a lui in uso, segnatamente annotazioni riguardanti RE 1, società a lui riconducibili e con le quali egli aveva operato, erano ulteriori elementi indizianti un coinvolgimento di RE 1 in un complesso meccanismo di frode carosello IVA. Il procuratore pubblico ha evidenziato che dalla trasmissione di vari incarti da parte delle autorità italiane era stato possibile concludere che il prodotto licenze __________ era effettivamente il bene (“merce”) al centro di una redditizia frode all’IVA.

 

                                         Alla luce delle risultanze descritte, a RE 1 era stato contestato il fatto che egli negli anni avesse intrattenuto, mediante in particolare la __________ [e la __________ (in liquidazione), __________], rapporti economico-commerciali con le società __________ di __________, __________ e __________ di __________, persone giuridiche coinvolte in prima persona nel procedimento penale pendente presso la Procura di IT – Firenze. RE 1, oltre al proprio legame con __________, aveva un chiaro legame anche con altre persone coinvolte in procedimenti penali italiani di medesimo genere. Un ulteriore elemento perlomeno significativo era rilevabile dalle schede contabili afferenti alla __________. Dalla loro analisi era emerso come nel periodo 2014-2018 (ovvero nel medesimo periodo dei fatti di cui al procedimento penale pendente davanti alla Procura di IT – Firenze) egli avesse ricevuto almeno CHF 812'352.39 dalla __________ di Cipro, che era risultata essere l’unica cliente della citata ditta individuale.

 

                                         Per il pubblico ministero, malgrado le circostanze indicate, il procedimento a carico di RE 1 doveva essere abbandonato.

 

                                         Gli indizi presenti ab initio in capo all’imputato non si erano rafforzati al punto da promuovere l’accusa secondo il principio in dubio pro duriore. Una frode carosello era – si poteva dire quasi per antonomasia – un sistema circolare. Nella fattispecie non si era riusciti a chiudere il cerchio di questo complesso reato, in particolare a causa dell’assenza di risposte da parte di alcune autorità estere (Dubai e Honk Kong su tutte), che avrebbero potuto fornire indicazioni essenziali relative alla __________ di Dubai ed alla __________ di Honk Kong, società con cui RE 1 e le società a lui riconducibili avevano avuto importanti relazioni commerciali. Queste informazioni – unitamente per esempio al verbale di __________, di __________ e del sedicente __________ – avrebbero, forse, permesso di coinvolgere nel meccanismo truffaldino in essere con le licenze __________ anche RE 1, __________, __________ e società a loro riconducibili rispettivamente di accertare se alla base di tutto il giro vi fosse effettivamente la __________ o una società “sorella” amministrata, de jure e/o de facto, dalle medesime persone.

 

                                         Così non era stato. E attendere risposte da autorità che era noto come non collaboranti equivaleva ad un’inutile cervantesca lotta contro i mulini a vento. Il procedimento doveva dunque essere abbandonato in applicazione dell’art. 319 cpv. 1 lit. a CPP, ritenuto che – qualora in futuro dovessero risultare nuovi elementi utili all’inchiesta – il procedimento avrebbe potuto essere riattivato.

 

                                         Non essendo stato possibile imputare a RE 1 il crimine a monte di eventuali atti di riciclaggio in Svizzera né concludere con acribia che il reato si fosse effettivamente perfezionato, occorreva abbandonare il procedimento anche per il reato di riciclaggio di denaro (in applicazione dell’art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Ritenuto che non si erano corroborati gli indizi di un coinvolgimento di RE 1 e di società a lui riconducibili in uno o più schema/i di truffa/e carosello IVA giusta l’art. 146 CP tali da giustificare la promozione dell’accusa a suo carico, anche l’ipotesi di reato di un ottenimento indebito di un credito covid-19 con la __________ – peraltro rimborsato – doveva essere abbandonata.

 

                                         Con riferimento al reato di aggressione, il procuratore pubblico ha rilevato che tutte le persone coinvolte avevano reso una descrizione diversa su quanto avvenuto. Nessuna delle dichiarazioni poteva essere considerata pienamente attendibile. Gli altri interrogati non erano stati in grado di fornire indicazioni utili alla fattispecie. Non era possibile stabilire oltre ogni ragionevole dubbio se qualcun altro oltre a RE 1 avesse colpito la vittima e se la stessa fosse stata a sua volta aggressiva o meno e, in caso affermativo, volendo ipotizzare il reato di rissa, chi avesse effettivamente sferrato dei colpi e se qualcuno avesse agito unicamente per separare le parti. Si doveva abbandonare il procedimento.

 

                                         Ha indicato che si procedeva con separato decreto di accusa per quanto atteneva l’ipotesi di falsità in documenti relativa alle fatture, poi inserite in contabilità, emesse – su richiesta di RE 1 – dalla __________ di __________ nei confronti della __________, della __________, della __________ e della __________, senza reale controprestazione.

 

                                         Sull’istanza di indennità per ingiusto procedimento, dopo avere esposto le pretese di RE 1, il magistrato inquirente ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale federale sul rapporto tra l’indennizzo e le spese. Ha evidenziato l’art. 426 cpv. 2 CPP e la giurisprudenza. Ha indicato che nella fattispecie concreta si sarebbe giustificato porre a carico dell’imputato prosciolto le spese procedurali. RE 1 aveva violato la norma di comportamento di cui all’art. 41 CO. Egli – che da anni operava nel settore del commercio internazionale, che era già stato coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi carosello, ed a cui era ben noto che le stesse “commesse con prodotti software esistono da almeno 20 anni” (AI 412, p. 24, inc. MP 2020.8718; AI 271, inc. MP 2021.3379; AI 119, inc. MP 2021.6670) – aveva omesso di esperire elementari verifiche su società e persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi, come pure aveva effettuato transazioni perlomeno opache che avevano forzatamente condotto all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il sospetto di truffe carosello, per il conseguente riciclaggio di denaro e per le altre ipotesi di reato esaminate. RE 1 aveva creato una situazione pericolosa, provocando – secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita – il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura del procedimento.

 

                                         Secondo __________ (AI 89, p. 18, inc. MP 2020.8718), RE 1, deus ex machina della __________, era ben consapevole dei guai giudiziari di __________. Se anche, nella denegata ipotesi, non lo fosse stato, sarebbe bastata una brevissima ricerca in internet per scoprirlo. Malgrado ciò, egli aveva stipulato un accordo con questa persona per l’acquisto di parte del pacchetto azionario della __________ – operante proprio in un settore a lui ben noto per non essere immune da frodi carosello – per un prezzo che le persone vicine alla stessa avevano definito essere perlomeno esorbitante (AI 89, p. 6, inc. MP 2020.8718; AI 537a, p. 5 ss., inc. MP 2020.8718; AI 358a, inc. MP 2021.3379; AI 206a, inc. MP 2021.6670). In relazione all’attività della __________, il magistrato inquirente ha osservato che il proprio business plan – consegnato da RE 1 a __________ e poi inviato a __________ –, da cui l’associazione tra la società riconducibile all’imputato (che aveva perlomeno preso visione, se non creato, del/il documento e poi lo aveva spedito a __________) e le licenze __________ oggetto di frodi carosello perseguite in Italia, e la necessità pertanto di inchiestare con acribia su questi fatti (AI 89, p. 8, inc. MP 2020.8718). Ha aggiunto che i dubbi sull’attività di RE 1 non si erano palesati soltanto nella mente degli inquirenti, ma – cosa se possibile ancora più significativa – in quella di __________, suo fiduciario (AI 89, p. 17, inc. MP 2020.8718).

 

                                         Non ci si poteva esimere dal sottolineare che già durante i primi interrogatori della famiglia __________ era emerso che l’imputato aveva impiegato la moglie quale “testa di legno”, intestandole fittiziamente una società di cui ella non sapeva praticamente nulla, ma le cui relazioni bancarie erano state alimentate con denaro derivante da di lui operazioni commerciali poco chiare.

 

                                         Le risposte rese da RE 1 durante i suoi primi due interrogatori sulla __________ di Hong Kong e sulla __________ di Dubai erano cartine di tornasole del modo con cui egli aveva condotto le operazioni con varie società sparse nel mondo. I servizi da lui svolti per queste persone giuridiche, per importi assolutamente considerevoli, erano sostenuti e giustificati da pochissima documentazione. A maggior ragione se si pensava che – se anche non avevano connotazione penale – alcuni pagamenti di queste società estere a suo favore avevano scopi che parevano perlomeno di primo acchito opachi (AI 108, p. 9 ss., inc. MP 2020.8718; AI 17, inc. MP 2021.3379). RE 1 aveva esperito pochissimi accertamenti sulle persone con cui stava lavorando, se non nessuno (AI 107, p. 10, inc. MP 2020.8718; AI 16, inc. MP 2021.3379; AI 108, p. 3 ss., inc. MP 2020.8718; AI 17, inc. MP 2021.3379). Si era così assunto il rischio di operare con società coinvolte in procedimenti penali italiani aventi quali oggetto le frodi carosello. Nel medesimo periodo in cui una società riconducibile a RE 1 aveva ricevuto cospicue somme di denaro dalla __________, essa era stata oggetto di attenzione da parte della Procura di IT – Firenze per frodi carosello. Situazione analoga per la __________ e la __________.

 

                                         Con riferimento a quanto RE 1 aveva – quasi candidamente – ammesso nel corso del suo primo interrogatorio (AI 107, p. 12 s., inc. MP 2020.8718; AI 16, inc. MP 2021.3379), il procuratore pubblico ha evidenziato che l’operazione era un ulteriore esempio della mancanza di trasparenza che aveva condotto all’apertura del procedimento penale nei suoi confronti.

 

                                         Il magistrato inquirente ha concluso che, nonostante ciò, in considerazione in particolare delle diverse decisioni di questa Corte che si erano susseguite nel procedimento, si prescindeva a titolo del tutto eccezionale dal porre a carico di RE 1 tasse e spese.

 

                                         In applicazione dell’art. 135 cpv. 4 vCPP, posto che soltanto a titolo del tutto eccezionale si era deciso di non addossare a RE 1 le spese procedurali, per il pubblico ministero egli doveva nondimeno rifondere allo Stato ed al suo difensore quanto dovuto.

 

                                         Il procuratore pubblico, ricordati gli art. 429 cpv. 1 lit. a, b, c vCPP e 430 cpv. 1 lit. a CPP e richiamato quanto ritenuto con riferimento alle spese, ha concluso che – in applicazione dell’art. 430 CPP – non c’erano ragioni di accordare un indennizzo per spese legali. Ha ribadito che il procedimento penale era stato aperto a causa segnatamente del comportamento di RE 1, che aveva violato l’art. 41 CO, creando o permettendo che si creasse una situazione di pericolo senza adottare le misure richieste dalle circostanze. L’inchiesta aveva dimostrato che era stato RE 1 stesso a creare l’apparenza che la propria attività, sia con la __________ sia con le altre società a lui riconducibili, era viziata dalla partecipazione a frodi carosello. Erano stati RE 1 e __________ a dare l’apparenza che la __________ operasse con le licenze __________ oggetto di procedimenti penali italiani. Sempre RE 1 – omettendo verifiche approfondite su società coinvolte in inchieste giudiziarie, da cui aveva incassato importanti somme di denaro – aveva fortificato l’apparenza che fosse coinvolto in questi traffici illeciti. Indipendentemente dalla punibilità di queste condotte, l’imputato – agendo nei modi succitati – aveva cagionato direttamente il sospetto di compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria e la conseguente apertura di un’inchiesta nei suoi confronti. RE 1 doveva rendersi conto, vista la situazione venutasi a creare e considerata la sua esperienza nel settore, che la sua attitudine rischiava di provocare l’apertura di un’inchiesta a carico suo e della moglie. Per il procuratore pubblico, a titolo abbondanziale, a RE 1 doveva inoltre essere ben chiaro che, rifilando un ceffone ad un’altra persona coinvolta nei fatti di causa (PI 1), non avrebbe fatto altro che peggiorare la propria posizione.

 

                                         Il pubblico ministero ha concluso che a RE 1 non potessero essere riconosciuti né indennizzi né riparazioni del torto morale. Le spese erano eccezionalmente poste a carico dello Stato.

 

 

                                   e.   Con gravame 16/17.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono sia annullato rispettivamente e per ciò che gli incarti vengano retrocessi al magistrato inquirente con l’ordine di evadere e motivare la sua istanza di indennità presentata il 7.10.2023.

 

                                         Il reclamante, riassunte le conclusioni del decreto di abbandono in capo ai reati di truffa, riciclaggio di denaro, contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19 e aggressione, rileva che il decreto di abbandono è stato emanato il 10.10.2023, ovvero lo stesso giorno in cui il procuratore pubblico avrebbe ricevuto la sua istanza di indennità per ingiusto procedimento, a dimostrazione del fatto che la pronuncia sarebbe stata preconfezionata, al netto di quanto lui avrebbe ritenuto di far valere.

 

                                         Adduce, con riferimento all’inchiesta per il reato di truffa, che – per il magistrato inquirente – essa si sarebbe imposta a fronte di un “possibile modello di business criminoso” rispetto al quale il procuratore pubblico non ne avrebbe mai dettagliato, fosse pure solo approssimativamente, i contorni, limitandosi nell’assumere, però acriticamente, che “inizialmente erano dati quei necessari indizi di reato, tali da condurre agli accertamenti poi esperiti”. Tale premessa sarebbe quasi oracolare e dunque integralmente contestata se solo si considera che questa Corte avrebbe sempre rimproverato al Ministero pubblico di non avere mai esplicitato di quali indizi si trattasse e per riferimento, fosse pure solo approssimativo, a quale risultanza probatoria connessa a quale corrispondente ipotesi di reato. Ha quindi menzionato sentenze di questa Corte in relazione alla mancata indicazione, in decreti del procuratore pubblico, di indizi di colpevolezza nei suoi confronti.

 

                                         Per il reclamante, la rassegna degli indizi a suo carico, che il decreto di abbandono avrebbe ripercorso meccanicamente, non avrebbe alcun senso, se soltanto si ritiene che le sole ipotesi inquirenti sarebbero sempre state oggettivamente svincolate da comportamenti civilisticamente illeciti da parte sua.

 

                                         Quanto riferito da __________ non sarebbe equivalso, neppure all’apparenza, ad un indizio in ordine alla sua colpevolezza. Le emails anonime di cui al decreto di abbandono, mai accertate nell’origine come nella mittenza, sarebbero state redatte sotto il segno della sola maldicenza, senza che a lui (reclamante) potesse essere ascritto alcun comportamento penalmente rilevante né tantomeno causale all’apertura di procedimenti di sorta.

 

                                         Fin dalle prime battute il procuratore pubblico allora titolare del procedimento avrebbe sempre inteso volutamente equivocare, a suo pregiudizio, fra prodotti __________ riconducibili quale progetto alla quasi omonima società anche a suo beneficio ed i prodotti __________, di fatto solo questi commercializzati (mai da lui da solo) da __________ e sodali, in girandole merceologiche internazionali irrilevanti. La medesima speculazione a tale proposito sarebbe stata raccolta dal magistrato inquirente che ha firmato il decreto di abbandono rispettivamente dal rapporto SREF del 2.10.2023. Il pubblico ministero avrebbe ripreso meccanicamente quanto appreso dalle autorità italiane, incurante delle risultanze istruttorie di segno opposto, come risulterebbero dai suoi verbali di interrogatorio e dal verbale di interrogatorio 22.6.2021, p. 26, di __________. Il procuratore pubblico avrebbe evitato di dettagliare quale prodotto __________ fosse, posto che il prodotto __________ non sarebbe mai stato oggetto di inchiesta in Italia.

                                         A p. 108-109 del decreto di abbandono il magistrato inquirente alluderebbe ad un’altra accozzaglia di fatti, svincolati da una loro identificazione precisa e privi di conclusioni che – rispetto alla tenuta di comportamenti civilisticamente colpevoli ex art. 41 ss. CO – egli sarebbe stato in diritto di attendersi, in violazione del suo diritto di essere sentito. Le inchieste italiane sarebbero assolutamente chiare in ordine alla totale estraneità sua e di sue società rispetto ai reati oggetto di istruzione delle autorità italiane. Il decreto di abbandono si limiterebbe a contestargli il fatto di aver intrattenuto rapporti economici commerciali con società coinvolte in prima persona nel procedimento pendente presso la Procura di IT – Firenze, non soggiungendo la decisione alcunché rispetto ad un suo coinvolgimento di qualsiasi tipo in quel processo, men che meno dettagliando quale esito quel processo avrebbe avuto nei confronti, segnatamente, di __________. Sul fatto che avrebbe intrattenuto, secondo il decreto di abbandono, un chiaro legame con altre persone coinvolte in procedimenti penali italiani, il reclamante rileva che il decreto di abbandono non concluderebbe in ordine a quale comportamento civilisticamente responsabilizzante da lui tenuto avrebbe costituito motivo per l’avvio dei procedimenti.

 

                                         Il decreto di abbandono (p. 119) si sarebbe diffuso nell’argomentare che egli avrebbe violato le norme di comportamento generale deducibili dagli art. 41 ss. CO. Il reclamante spiega quindi le ragioni che, a suo dire, renderebbero arbitraria tale ipotesi.

 

                                         Anche se il procuratore pubblico avrebbe concluso per la violazione degli art. 41 ss. CO, avrebbe deciso di prescindere, a titolo del tutto eccezionale, dal porre tasse e spese a suo carico. All’esenzione avrebbe dovuto seguire il riconoscimento di un’indennità. L’esenzione, apprezzabile oltre che dovuta, non rivestirebbe alcun carattere eccezionale, ma equivarrebbe solo alla naturale conseguenza della decisione di abbandono e del fatto che il procedimento per la frode carosello continuerebbe a carico di __________. Si sarebbe dovuto rinunciare anche ad imporgli di rifondere lo Stato ed il suo difensore in applicazione dell’art. 135 cpv. 4 vCPP. Il decreto di abbandono, sulla questione delle spese arbitrario e non motivato, violerebbe il suo diritto di essere sentito.

 

                                         Si confronta poi con quanto esposto dal procuratore pubblico in merito al non riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP.

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Ai sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

 

                                         Con l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al 31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in legalis.ch).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         2.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 16.10.2023 dall’imputato prosciolto contro il decreto 10.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).

 

                                         2.3.

                                         L’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto di abbandono 10.10.2023, dispositivo n. 2., che ha negato all’imputato prosciolto un’indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         2.4.

                                         RE 1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia, che gli ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5).

 

                                         2.5.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In caso di condanna, l’imputato sostiene, di regola, le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento oppure di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).

 

                                         3.2.

                                         Il cpv. 2 dell’art. 426 CPP – norma potestativa (decisione TF 6B_987/2023 del 21.2.2024 consid. 2.2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 17), che deroga all’art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere applicato in modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza giusta gli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7).

 

                                         L’imposizione delle spese e la motivazione in merito non devono dare l’impressione che le autorità considerino colpevole l’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 426 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9). Ledono dunque la presunzione di innocenza le autorità che, addossando spese all’imputato prosciolto, gli rimproverano direttamente o indirettamente di essersi reso colpevole (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.). Una condotta riprovevole dal profilo etico o morale non fonda una colpa processuale (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 2.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6).

 

                                         E’, al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all’imputato prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso. Le autorità penali, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’accollamento delle spese procedurali, devono riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (art. 41 CO), fondare il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e considerare ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.; 6B_987/2023 del 21.2.2024 consid. 2.2.2.; 6B_592/2022 del 12.1.2024 consid. 1.2.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/34/37; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa quando l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, per errata analisi della situazione giuridica oppure per precipitazione (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.).

 

                                         L’accollamento delle spese procedurali presuppone – cumulativamente – illiceità e colpevolezza della condotta (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6).

 

                                         Alle autorità – a cui spetta l’onere della prova in merito all’illiceità, alla colpa, al danno ed al nesso (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 35; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) – incombe un obbligo di motivazione: devono spiegare in che modo l’imputato con il suo comportamento abbia chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile, una norma di condotta (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 33).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

 

a.   un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b.   un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c.   una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

 

                                         L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

 

                                         4.2.

                                         L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

 

                                         4.3.

                                         Il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

 

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

 

                                         Questo significa che le autorità – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere sentito (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).

 

                                         4.4.2.

                                         L’imputato prosciolto ha l’obbligo di cooperazione (decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.

 

                                         Unicamente se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].

 

                                         4.5.

                                         In applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP – disposizione potestativa (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 10) – l’autorità può ridurre oppure non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento.

 

                                         Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato dal punto di vista giuridico ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale oppure ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero (DTF 147 IV 47 consid. 4.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.3.).

 

                                         L’autorità, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi – come per l’esame giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP – ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

 

                                         4.6.

                                         La questione delle spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP deve essere discussa prima della questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).

 

                                         Se l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese ex art. 426 cpv. 2 CPP, è di principio esclusa un’indennità ex art. 429 CPP (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il procuratore pubblico ha concluso che fossero adempiute le condizioni dell’art. 426 cpv. 2 CPP. Ha però, in via del tutto eccezionale, rinunciato ad addossare a RE 1 tassa di giustizia e spese (pur obbligandolo a rifondere allo Stato ed al legale le spese ex art. 135 cpv. 4 vCPP). Non gli ha riconosciuto alcuna indennità.

 

                                         5.2.

                                         Il reclamante, adducendo di apprezzare che non gli siano state accollate spese, censura l’adempimento dei presupposti dell’art. 426 cpv. 2 CPP e il fatto che giusta l’art. 135 cpv. 4 vCPP debba in ogni caso rimborsare allo Stato ed al difensore le spese legali. Reputa di aver diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento.

 

                                         5.3.

                                         Il fatto che il procuratore pubblico abbia posto a carico dello Stato tassa di giustizia e spese – “(…), considerate in particolare le diverse decisioni della CRP che si sono susseguite nel presente procedimento, (…)” (decreto di abbandono 10.10.2023, p. 121) – non comporta di per sé il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP: il magistrato inquirente ha infatti ritenuto adempiute le condizioni dell’art. 426 cpv. 2 CPP, rinunciando per altre ragioni ad accollare a RE 1 tassa di giustizia e spese (cfr. in questo senso decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.1.).

 

                                         5.4.

                                         Il procuratore pubblico, considerando adempiuti i presupposti degli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 lit. a CPP, ha reputato che RE 1 avesse leso l’art. 41 CO: egli avrebbe creato una situazione pericolosa provocando, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura del procedimento penale a suo carico per i reati esaminati. Da qui, dunque, il fatto che le spese dovevano essere poste a suo carico (pur prescindendo in via del tutto eccezionale dall’accollamento) ed il rifiuto di un’indennità.

 

                                         Ora, come risulta dal giudizio TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.3. e rif. – con cui l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso contro una sentenza di questa Corte che non aveva riconosciuto un’indennità in applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP, annullandola –, il comportamento dell’imputato deve essere ritenuto colpevole quando avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base delle circostanze e della sua situazione personale, che la sua attitudine rischiava di provocare un’inchiesta penale; il diritto civile non scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare agli altri un danno senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del pregiudizio. Inoltre, secondo la prassi, le spese dirette ed indirette di un procedimento penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere versata all’imputato prosciolto, costituiscono un danno per la collettività pubblica. Il diritto di procedura penale vieta implicitamente di creare senza necessità l’apparenza che un reato sia stato o potrebbe essere commesso. Un simile comportamento è infatti suscettibile di provocare l’intervento delle autorità di repressione e l’apertura di un procedimento penale e, di conseguenza, di causare alla collettività un danno costituito dalle spese riconducibili all’istruzione penale avviata inutilmente. Questa giurisprudenza, secondo il Tribunale federale, deve essere interpretata in maniera restrittiva. In uno Stato di diritto, infatti, un imputato oggetto di un procedimento penale di norma deve aver tenuto un comportamento che dia adito a sospetti nei suoi confronti. Un suo comportamento immorale o contrario al principio della buona fede (art. 2 CC) non è pertanto sufficiente per giustificare l’intervento delle autorità inquirenti e, di conseguenza, per porre le spese procedurali a suo carico rispettivamente per negargli il riconoscimento di un’indennità in caso di assoluzione oppure di abbandono del procedimento penale.

 

                                         Nel caso in esame non ci sono accertamenti chiari ed incontestati in merito alla violazione, da parte di RE 1, di una norma di comportamento. Il fatto – segnatamente – che operasse nel settore del commercio internazionale, che fosse già stato coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi carosello, che avesse omesso di esperire elementari verifiche su società e persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi, che avesse effettuato transazioni perlomeno opache che avevano forzatamente condotto all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il sospetto di truffe carosello, per il conseguente riciclaggio di denaro e per le altre ipotesi di reato esaminate, non fonda manifestamente alcun accertamento chiaro ed incontestato idoneo a giustificare l’accollamento a suo carico di spese rispettivamente il non riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento.

 

                                         Nulla è stato indicato, anzitutto, dell’esito dei procedimenti penali promossi in Italia in cui sarebbero stati coinvolti RE 1 e persone e società con cui egli avrebbe avuto contatti. Non si comprende poi quale norma sarebbe stata lesa per il fatto che il reclamante non avrebbe fatto verifiche su società e persone con cui avrebbe collaborato rispettivamente per il fatto che avrebbe concluso operazioni opache, non dettagliate nel decreto. La circostanza che sarebbe stato attivo in settori notoriamente non immuni da frodi carosello non è sufficiente, evidentemente, per imputargli una contestata opacità di non meglio spiegate operazioni.

 

                                         Come esposto, il procuratore pubblico ha richiamato il principio generale relativo alla creazione di uno stato di pericolo, senza però indicare perché l’imputato prosciolto, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più diritti assoluti di terzi, come esige la giurisprudenza (cfr. decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.4.). Il riferirsi ad una situazione pericolosa asseritamente generata dall’imputato prosciolto non è, in altre parole, sufficiente per accollargli spese ex art. 426 cpv. 2 CPP e per non riconoscergli un’indennità ex art. 430 cpv. 1 lit. a CPP.

 

                                         Il fatto di ritenere che l’inchiesta avrebbe dimostrato che era stato RE 1 stesso a fondare l’apparenza che la propria attività, sia con la __________ sia con le altre società a lui riconducibili, era viziata dalla partecipazione a frodi carosello equivale invero ad imputargli il reato di truffa in manifesta violazione della presunzione di innocenza, a maggior ragione se viene aggiunto che egli aveva cagionato direttamente, con il suo comportamento, il sospetto di compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria.

 

                                         5.5.

                                         Il procuratore pubblico, concludendo che le spese dovessero essere poste a carico di RE 1, pur prescindendo dall’accollamento a titolo del tutto eccezionale, ha violato l’art. 426 cpv. 2 CPP e inoltre, rifiutando un’indennità per ingiusto procedimento in applicazione dell’art. 429 CPP, ha violato l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP.

 

                                         Il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono è annullato. Gli atti dei procedimenti sono ritornati al pubblico ministero affinché si ripronunci sull’istanza di indennità 7/10.10.2023 di RE 1.

 

                                   6.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                         Quale indennità si riconosce al reclamante l’importo di CHF 3'500.-- (in vece della postulata somma di CHF 6'364.--) per la lettura del decreto di abbandono, per i colloqui /scritti con il cliente e per la redazione del gravame [ritenuto che le prestazioni esposte nel doc. 2 (allegato al reclamo) riferite al decreto di accusa non riguardano manifestamente il procedimento davanti a questa Corte e che, per il resto, il legale conosceva perfettamente l’incarto, per cui non si giustificano le indicate sedici ore per la lettura del decreto di abbandono e per la redazione dell’impugnativa].

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono 1536/2023 del 10.10.2023 del procuratore pubblico Nicola Borga è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. ABB 1536/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 3'500.-- (tremilacinquecento) a titolo di indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera