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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Ivano Ranzanici, vicepresidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelleria |
sedente per statuire sul reclamo 6/7.2.2023 presentato da
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RE 1
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contro
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la decisione 24.1.2023 emanata dal procuratore pubblico Anna Fumagalli, mediante la quale ha respinto le sue istanze 18.10.2022 e 15.11.2022 di estromissione dagli atti di due verbali d'interrogatorio, nell'ambito del procedimento penale (anche) a suo carico per titolo di omicidio colposo e abbandono (inc. MP __________); |
richiamato lo scritto 10/13.2.2023 del magistrato inquirente che, senza osservazioni, ha chiesto la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di un incidente di montagna avvenuto in data 4.9.2022, nei pressi della capanna __________, in territorio di __________, hanno perso la vita due minorenni, __________ (nato il __________) e __________ (nato il __________) mentre un terzo ha rischiato la vita. Un procedimento penale è stato conseguentemente aperto (inc. MP __________) a carico di __________, docente di educazione fisica e responsabile dell’uscita, per titolo di omicidio colposo e abbandono (AI 28).
b. Nell’ambito di tale procedura, il 4.9.2022, è stato interrogato RE 1, in qualità di testimone, siccome presente sul luogo dei fatti (AI 6). Egli ha, tra altre cose, riferito in merito alla dinamica delle cadute delle due vittime, precisando che si sarebbe trovato in coda alla fila degli escursionisti. RE 1 è stato successivamente interrogato, nuovamente in veste di testimone, il 12.9.2022, nell’ambito di un verbale di ricostruzione esperito sul luogo dei fatti, unitamente ad un altro testimone (AI 18).
c. Il 3.10.2022 __________ è stato interrogato in veste di imputato dalla polizia cantonale (AI 39). In questa occasione egli ha, tra l’altro, indicato di aver dato il permesso alle due giovani vittime di percorrere il sentiero lungo il quale è poi avvenuto l’incidente che ne ha provocato la morte, invitando i ragazzi a stare attenti. L’imputato si è così espresso: “ho detto di sì e gli ho raccomandato di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta” (p. 20).
d. Alla luce di questa dichiarazione, con decreto 6.10.2022, il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per omicidio colposo e abbandono, in relazione “ai fatti avvenuti in territorio di __________, nei pressi della __________, in data __________, che hanno portato al decesso dei minori __________. (…) e __________ (…), rispettivamente hanno esposto a pericolo di morte il minore __________ (…), nonché sulla base delle dichiarazioni rese da RE 1 nel suo verbale di interrogatorio di Polizia del 03.10.2022 (p. 20)” [AI 41]. Il successivo 10.10.2022 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia di interrogare RE 1 in veste di imputato (AI 46).
e. Con scritto 12.10.2022 l’avv. PR 1 si è annunciato quale patrocinatore di RE 1, chiedendo la sua nomina quale difensore d’ufficio, ciò che il procuratore pubblico ha provveduto a fare il 14.10.2022 (AI 48), nonché l’accesso agli atti (AI 47).
Il successivo 18.10.2022 l’avv. PR 1 ha domandato al magistrato inquirente lo stralcio dagli atti dei due verbali di interrogatorio resi da RE 1 in qualità di testimone in assenza della notifica della facoltà di non deporre (AI 54).
f. Il magistrato inquirente, il 20.10.2022, ha respinto la richiesta di accesso agli atti di RE 1, precisando che sarebbe stato concesso dopo la sua prima audizione come imputato (AI 55).
In data 15.11.2022 RE 1 è stato interrogato dalla polizia in veste di imputato (AI 61).
In tale ambito lo stesso ha innanzitutto dichiarato di aver “preso atto che, dopo essere stato sentito due volte come testimone con tutti gli obblighi che ne derivano, vengo ora sentito come imputato, senza che finora mi sia stata spiegato il perché. Su consiglio del mio legale, chiedo che i due verbali finora rilasciati siano stralciati dall’incarto. Se ciò non fosse il caso, dichiaro che non li confermo e che mi riservo, nel verbale odierno, di avvalermi della facoltà di non rispondere” (p. 3).
g. Mediante scritto 15.11.2022 l’avv. PR 1 ha nuovamente chiesto lo stralcio dei due citati verbali di interrogatorio, nonché l’accesso integrale agli atti (AI 62) ed il successivo 2.12.2022 ha comunicato al magistrato inquirente che “a tempo debito, intendo avvalermi della facoltà di sentire in contraddittorio imputati, PIF e testimoni” (AI 72).
h. Con decisione 24.1.2023 il procuratore pubblico ha respinto le istanze 18.10.2022 e 15.11.2022 di RE 1 di stralcio dagli atti procedurali dei suoi due verbali in qualità di testimone (AI 75) e ciò in considerazione del fatto che: “nulla agli atti lasciava anche solo presagire ch’egli fosse in qualche modo coinvolto nei fatti e dovesse pertanto essere escusso quale persona informata sui fatti. Giova rilevare come lo stesso, privo di qualunque ruolo formale in seno alla società che ha organizzato la gita, era semplicemente presente sul luogo dei fatti e poteva (e doveva) riferire su quanto da egli direttamente percepito” (p. 2).
L’inquirente ha evidenziato come gli elementi a carico di RE 1 sarebbero emersi solo “a seguito delle dichiarazioni rese da __________ in data 3 ottobre 2022, (…), ove per la prima volta è emerso che l’organizzatore della gita gli ha assegnato il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi intrapreso” (p. 2).
Per tale ragione, non appena sarebbero emersi elementi a suo carico, RE 1 è stato escusso in qualità di imputato. Con riferimento ai suoi precedenti verbali di interrogatorio, il magistrato inquirente ha ritenuto che, “in assenza di qualsivoglia elemento a suo carico, lo stesso è stato escusso valevolmente quale testimone”, per cui non sussisterebbero motivi atti a giustificare la non utilizzabilità dei suoi verbali di interrogatorio (p. 3).
i. Con gravame 6/7.2.2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone l’annullamento ed il conseguente stralcio dagli atti del procedimento dei due verbali di interrogatorio del 4 e 12.9.2022. Dopo aver esposto i fatti il reclamante rileva come, nei due citati verbali di interrogatorio in cui è stato sentito in veste di testimone, non gli sarebbe stata “minimamente prospettata qualsivoglia responsabilità” (p. 1).
Nel merito RE 1 indica che il procuratore pubblico avrebbe accertato l’assenza di un suo ruolo dirigenziale nella società organizzatrice dell’evento, come pure di compiti – nemmeno informali – nella citata organizzazione. La decisione di sentirlo in veste di testimone avrebbe potuto essere anche corretta ma poco prudente in un contesto come quello in questione. Il reclamante rileva poi come l’istruzione nei suoi confronti sarebbe giustificata dalla dichiarazione di __________ secondo cui egli si sarebbe “guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi fila” (p. 3). Affermazione comunque contestata dal reclamante.
RE 1 indica poi come, non “appena venuto a conoscenza del cambiamento di statuto, ha immediatamente, a due riprese e per iscritto, chiesto Io stralcio dei verbali già resi. Non solo, ma in entrata del primo verbale da imputato ha confermato la richiesta di stralcio e ha dichiarato, in ogni caso, di non confermarne il contenuto. Infine si è riservato di avvalersi della facoltà di non rispondere. (…). Nel caso concreto l'imputato ha risposto a tutte le domande alle quali poteva farlo (anche per rispetto delle vittime e per non prolungare la procedura), salvo in un paio di occasioni, segnatamente a p. 13 e 14, nelle quali si è appunto prudenzialmente avvalso della facoltà di non rispondere. In una di queste domande per altro gli si chiedeva di commentare le parole del presidente della società proprietaria della capanna (…), che dopo aver affermato di non aver mai percorso quel sentiero, si lasciava andare a giudizi apocalittici, certo non fondati sulla sua conoscenza diretta. Precisando comunque che il sentiero è liberamente transitabile” (p. 3).
A fronte di ciò, sarebbero dunque date tutte le condizioni di inutilizzabilità dei verbali del 4 e 12.9.2022.
Con osservazioni del 10.2.2023 l’inquirente si è confermato nella propria decisione senza ulteriormente esprimersi nel merito del tema sottoposto a giudizio.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; decisioni TF 6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.; 6B_138/2020 del 18.3.2021 consid. 4.4.3.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 6/7.2.2023 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 24.1.2023, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Nell’ambito del procedimento penale qui all’esame RE 1 è stato interrogato una prima volta il 4.9.2022 ed una seconda volta il 12.9.2022 (verbale di ricostruzione esperito sul luogo dei fatti) quale testimone. A seguito di una dichiarazione resa da __________ durante un suo interrogatorio, di cui si dirà nei considerandi successivi, l’inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per i reati di omicidio colposo e abbandono. Il 15.11.2022 RE 1 è stato quindi interrogato in veste di imputato dalla polizia.
2.2.
2.2.1.
Come indicato il legale di RE 1 ha chiesto lo stralcio dagli atti del procedimento dei due verbali di interrogatorio resi dal suo assistito in qualità di testimone, domanda respinta dal procuratore pubblico che ritiene come agli atti nulla avrebbe lasciato presagire la necessità di sentire in altra veste il reclamante. D’avviso del magistrato inquirente gli elementi a carico sarebbero emersi solo a seguito delle dichiarazioni rese da __________ che “gli ha assegnato il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi intrapreso”; i suoi precedenti verbali di interrogatorio sarebbero quindi validi (p. 2, AI 75).
2.2.2.
Nel suo reclamo, RE 1 evidenzia come, durante i suoi due primi interrogatori, non gli sarebbe stata prospettata alcuna responsabilità ed anzi sarebbe stata accertata l’assenza di ruolo dirigenziale nella società organizzatrice dell’evento. Egli contesta in ogni caso la dichiarazione di __________, all’origine dell’apertura dell’istruzione nei suoi confronti, e ribadisce la richiesta di stralcio dei due citati verbali di interrogatorio.
3. 3.1.
Giusta l’art. 162 CPP è testimone (altro partecipante al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. c CPP) chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni per far luce sui fatti (BSK StPO – J. BÄHLER, 2. ed., art. 162 CPP n. 9 s.; ZK StPO – A. DONATSCH, 3. ed., art. 162 CPP n. 1 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 162 CPP n. 2). Se capace di testimoniare giusta l’art. 163 cpv. 1 CPP, per il cpv. 2 il testimone è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre. I diritti di non deporre sono elencati agli art. 168-173 CPP; l’elenco è esaustivo (BSK StPO ‒ H. VEST/S. HORBER, op. cit., vor art. 168-176 CPP n. 2).
La dottrina (CR – CPP, 2. ed., art. 162 CPP n. 1 e 2) rammenta come la qualità di testimone debba essere riconosciuta restrittivamente siccome il teste costituisce una categoria residuale di persone che non sono né imputate e neppure chiamate a rendere informazioni. Non vi è invece una definizione positiva di testimone (fatto salvo quanto il codice prescrive all’art. 166 cpv. 1 CPP). Nel suo commento all’art. 162 CPP Nathalie Dongois rammenta come: “Un témoin ne doit avoir participé (…) à l’infraction, de quelque manière que ce soit, (…) ni à titre principal, (…) ni (…) accessoire. En effet, le prévenu (…) ne saurai être entendu en tant que témoin du fait“ (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 3). La medesima dottrina ricorda che, a fronte dei rischi della procedura e della sua possibile aleatorietà, può capitare che una persona, dapprima sentita in qualità di testimone, acquisisca successivamente la veste di imputata. Il TF, in una giurisprudenza largamente applicata prima dell’entrata in vigore della procedura penale federale vigente, aveva considerato l’imputato beneficiario del diritto di non vedersi opporre le dichiarazioni “qui seraient nuisibles à sa défense et qu’il aurait fait dans l’ignorance de son droit de se taire” (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 7a; decisione TF 6B_188/2010 del 4.10.2010 consid. 2.2.) e rese in corso d’inchiesta nella sua precedente qualità di teste. Ciò contravviene all’esigenza di un processo equo (art. 6 cpv. 1 e 3 CEDU). I principi giurisprudenziali sono stati ripresi nella lettera dell’art. 158 cpv. 2 CPP in nesso con l’art. 141 cpv. 1 2a frase CPP. La sola condizione per potere utilizzare il verbale reso in queste costellazioni è data dalla pertinente conoscenza della persona sentita, da un lato, del suo diritto di non rispondere alle domande poste suscettibili di esporla ad un procedimento penale e, d’altra parte, “qu’elle n’encourait pas de poursuites pour faux témoignage si, pour tenter d’échapper à la prévention, elle répondait mensongèrement” (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 7a).
3.2.
Giusta l’art. 177 CPP all’inizio di ogni interrogatorio, l’autorità interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di testimoniare e l’obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l’art. 307 CP. Se l’avviso è omesso, l’interrogatorio non è valido (cpv. 1). All’inizio del primo interrogatorio, l’autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità (cpv. 2). Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato (cpv. 3).
3.2.1.
Il testimone ha il diritto di conoscere i propri diritti. Infatti, testimoniando, rischia non solo di rendere una falsa testimonianza e di essere passibile della pena prevista dall’art. 307 CP, ma anche di commettere un rifiuto non lecito di deporre ex art. 176 CPP, con le conseguenze che ciò comporta (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 1). L’art. 177 CPP riguarda quindi gli importanti obblighi nei confronti del testimone da parte dell'autorità interrogante. Tuttavia, tale disposizione può essere interpretata in modi diversi, a seconda che si consideri che i cpv. 1 e 3 riguardino la stessa idea o meno. Occorre quindi distinguere tra l'interpretazione che differenzia l'ambito di applicazione dei cpv. 1 e 3 dell’art. 177 CPP e l'interpretazione che ne unifica la portata.
3.2.2.
3.2.2.1.
Per la dottrina maggioritaria, l’avviso al testimone dell'obbligo di testimoniare e di rispondere in modo veritiero (ex art. 177 cpv. 1 CPP) è una condizione per la validità della testimonianza, mentre l'avviso al testimone sul suo eventuale diritto di non deporre (ex art. 177 cpv. 3 CPP) è una condizione per l'utilizzabilità della testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 141 CPP n. 3 ss. e art. 177 CPP n. 10; BSK StPO ‒ R. KERNER, op. cit., art. 177 CPP n. 7; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 52; PC – CPP, art. 177 CPP n. 2).
Questo punto di vista sembra essere quello adottato anche dal Tribunale federale (cfr. decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 2.4.2.).
3.2.2.2.
L’art. 177 cpv. 1 CPP rinvia all’art. 141 cpv. 2 CPP, nel senso che si tratta di una prova non utilizzabile, a meno che il suo utilizzo non sia indispensabile per far luce su gravi reati. Secondo questa interpretazione, se l'autorità che conduce l'interrogatorio, cioè il pubblico ministero, il tribunale o - se le condizioni previste dall’art. 142 cpv. 2 CPP sono soddisfatte - la polizia, dimentica di avvisare il testimone, all’inizio dell’interrogatorio, circa i suoi obblighi di deporre, da un lato, e di dire la verità, dall’altro, pena la punibilità per falsa testimonianza ex art. 307 CP, l’interrogatorio non è valido. In tal caso, la testimonianza diventa nulla ed esclude il reato di falsa testimonianza.
La nullità della testimonianza comporta la sua estrapolazione dall’incarto penale e dall’apprezzamento del giudice. Tuttavia, le testimonianze assunte senza soddisfare i suddetti requisiti formali possono essere utilizzate, in via eccezionale, se realizzate le condizioni dell’art. 141 cpv. 2 CPP. Il loro carattere indispensabile in relazione al problema da risolvere, che deve essere riferito ad un reato grave, è lasciato al libero apprezzamento del giudice. Il giudice deve quindi procedere ad una ponderazione degli interessi per giustificare l'uso di tali prove non valide. A queste condizioni, il giudice valuta la testimonianza non valida, ma tenendo conto del fatto che il testimone ha deposto senza essere stato precedentemente informato dei suoi obblighi, in particolare quello di rispondere in modo veritiero. Il giudice può quindi attenuare il valore probatorio della testimonianza così resa in nome del libero apprezzamento delle prove.
3.2.2.3.
Per la dottrina esposta in precedenza l’art. 177 cpv. 3 CPP rinvia all’art. 141 cpv. 1 CPP, segnatamente l'informazione al testimone sul suo eventuale diritto di rifiutarsi di testimoniare condiziona il carattere utilizzabile della testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 4; DTF 141 IV 20 consid. 1.2.4.).
Non richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto di rifiutarsi di testimoniare quando vi sono indicazioni che tale diritto gli spetta è un'omissione grave, anche più grave dell'omissione di informare il testimone del suo dovere di testimoniare e di dire la verità.
In effetti, la testimonianza è inutilizzabile e non più solo non valida, cioè, ai sensi dell’art. 141 cpv. 5 CPP, viene tolta dal fascicolo, conservata sotto chiave in sede separata fino alla chiusura definitiva del procedimento e poi eliminata. In tal caso non è possibile far riferimento all’art. 141 cpv. 2 CPP. È quindi necessario limitare i casi in cui le autorità sono tenute a rispettare questo obbligo, per evitare che la conseguenza - cioè l'impossibilità assoluta di utilizzare la testimonianza - si applichi troppo facilmente e ostacoli il procedimento penale (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 6).
Nel caso in cui il testimone non sia stato avvisato del suo diritto di non testimoniare e purché emerga dal verbale di interrogatorio o dalle sue risposte la possibilità di far valere tale diritto, occorre ancora (condizione cumulativa) che il testimone faccia successivamente valere tale diritto affinché la sua testimonianza non sia utilizzabile (DTF 141 IV 20, consid. 1.2.4.; BSK StPO ‒ R. KERNER, op. cit., art. 177 CPP n. 7; PC – CPP, art. 177 CPP n. 8).
3.2.2.4.
Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CPP, la testimonianza sia da considerare non valida, è sempre possibile ripetere l'audizione rispettando tutte le disposizioni al fine di sanare il vizio. Se è impossibile ripetere l'atto a causa della morte o dell'assenza della persona, la testimonianza rimane inutilizzabile, a meno che non sia essenziale per l'accertamento di un reato grave (art. 141 cpv. 2 CPP). In quest'ultimo caso, il giudice dovrà tenere conto, nel valutare la prova, del fatto che la persona non è stata informata del suo obbligo di dire la verità e delle conseguenze di una falsa testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 6a).
Le prove indirette derivanti da una testimonianza non valida ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CPP possono essere utilizzate solo se avrebbero potuto essere raccolte senza tale deposizione (cfr. art. 141 cpv. 4 CPP).
3.2.3.
Per la dottrina minoritaria, i cpv. 1 e 3 dell’art. 177 CPP fanno parte delle disposizioni del CPP che vietano specificatamente l'uso di prove specifiche. Per tale parte della dottrina, il carattere non valido di cui all’art. 177 cpv. 1 CPP deve essere inteso come sinonimo del carattere non utilizzabile di cui all’art. 177 cpv. 3 CPP. Per tale ragione l'audizione di un testimone che non è stato avvisato del suo obbligo di testimoniare e rispondere in modo veritiero (art. 177 cpv. 1 CPP), così come l'audizione di un testimone che non è stato avvisato del suo diritto di rifiutarsi di testimoniare (art. 177 cpv. 3 CPP), ricadono, entrambe, sotto le conseguenze dell’art. 141 cpv. 1 CPP, nel senso che non possono in alcun caso essere utilizzate (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 7; D. JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 281; M. PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis, 3. ed., p. 207).
3.2.4.
Se c'è motivo di richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto al rifiuto di testimoniare, l'avviso deve essere dato immediatamente, se possibile all'inizio dell'audizione. Questo è raccomandato sia nel caso di un diritto assoluto che di un diritto relativo al rifiuto di testimoniare. Nel caso di un diritto relativo al rifiuto di testimoniare, tuttavia, è sufficiente che ciò venga segnalato immediatamente prima di rispondere alla domanda che può essere rifiutata sulla base di tale diritto (A. DONATSCH, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. ed., art. 177 CPP n. 31).
Se la persona interrogata non è stata informata del fatto che si trovava in una situazione in cui poteva rifiutarsi di testimoniare, e se è ragionevole credere che, debitamente informata, si sarebbe avvalsa di questa opzione, si tratta di uno dei casi in cui la prova non avrebbe potuto essere ottenuta in modo lecito e deve quindi essere scartata (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2. ed., art. 307 CP n. 19).
3.2.5.
Il diritto di non deporre ha tuttavia dei limiti, è valido unicamente per delle questioni determinate e precise che potrebbero comportare la responsabilità del testimone o delle persone a lui vicine e non si estende quindi all’insieme della sua audizione, per la quale, in linea di principio, lo stesso resta sottomesso all’obbligo di deporre. È dunque necessario che il fatto sul quale il testimone è chiamato a deporre tocchi il suo onore, la sua vita o la sua integrità corporale, segnatamente che sia suscettibile di portare a lui o alle persone a lui vicine un pregiudizio grave, ciò è il caso in particolare se, con le sue risposte rischia di comportare una sua/loro responsabilità penale o civile. Il rischio incorso deve quindi essere di una certa importanza e deve derivare direttamente dal contenuto della testimonianza e non dal fatto stesso di deporre (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 764 e ss.).
In conclusione quindi l’autorità interrogante deve richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto di rifiutarsi di testimoniare non appena gli elementi scaturenti dall’interrogatorio, rispettivamente dagli atti, indichino che questo diritto dev’essergli riconosciuto. Se il testimone non viene avvisato di tale suo diritto e successivamente invoca il suo diritto di non testimoniare, l'interrogatorio non può essere utilizzato (art. 177 cpv. 3 CPP) [DTF 144 IV 28 consid. 1.2.2., decisione TF 6B_892/2020 del 16.2.2021 consid. 5.2.].
3.3.
3.3.1.
All’inizio del verbale di interrogatorio 4.9.2022 in veste di testimone, RE 1 ha (tra l’altro) preso atto “(…) del suo obbligo di rispondere alle domande dell'interrogante secondo quanto a sua conoscenza e di nulla nascondere. In caso di falsa testimonianza il teste è punito con una pena detentiva fino a 5 anni oppure con una pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 307 CPS (art. 177 CPP). II testimone prende inoltre atto: del diritto di rifiutarsi di rispondere nel caso in cui una sua risposta possa comportare a sé stesso oppure ad una persona a lui vicina delle conseguenze dal profilo penale o civile; del diritto di rifiutarsi di rispondere nel caso in cui con le sue risposte esponesse sé stesso oppure persone a lui vicine a grave pericolo alla vita o all'integrità fisica (art. 169 cpv 1-3 CPP); che se, senza averne diritto, rifiuta di deporre, può essere punito con una multa disciplinare. (…)” [p. 1, AI 6].
Al testimone è stato poi chiesto quanto previsto dall’art. 177 cpv. 2 CPP, ed ha preso atto del contenuto degli art. 168 cpv. 4 e art. 170-173 CPP.
Durante l’audizione al testimone è stato innanzitutto chiesto quale fosse la sua esperienza in merito all’escursionismo di montagna, e quali informazioni avesse ricevuto circa il materiale da portare per la gita in questione ed in merito al percorso che avrebbero svolto. Egli ha riferito che “ci è stato detto che saremmo andati in macchina per una mezz'oretta. Siamo arrivati a uno spiazzo da dove si vedeva il rifugio e ci hanno detto che in circa un'oretta saremmo arrivati su. C'erano due strade per raggiungere il rifugio: una più tranquilla ma lunga e quella che chiamano ‘la diretta’ e che ci metti la metà del tempo per fare il percorso. All'andata abbiamo fatto la strada lunga e tranquilla e al ritorno, siccome oggi dovevamo tornare a casa, una parte del gruppo ha fatto quella più breve. Alle 11 e 20 siamo partiti dal rifugio e alcuni di noi hanno scelto di fare la ‘diretta’ mentre __________, il responsabile del gruppo, ha accompagnato gli altri dalla strada fatta all'andata. Per la ‘diretta’ eravamo partiti in sei: __________, __________, __________, __________, __________, io e poi magari c'era anche qualcun altro ma non lo ricordo con precisione. I due ragazzini, __________ e __________, sono poi venuti subito dietro di noi, a quel punto li ho fatti passare e sono rimasto io ultimo. A domanda rispondo che in merito al percorso non ci avevano riferito di difficoltà particolari. II percorso scelto al ritorno era più difficile, ma lo avevamo già fatto anni addietro, per lo meno io e __________, gli altri non lo so (…). La disposizione di noi ultimi quattro è stata: prima __________ che ha cominciato a seguire gli altri, poi si è incamminato __________ e dopo abbiamo seguito io e __________, a cui avevo fatto ancora alcune foto” (p. 3, AI 6).
Il testimone ha poi riferito in merito all’incidente. In relazione alle posizioni all’interno della società organizzatrice ha indicato: “lo sono nel consiglio direttivo, come pure __________ e __________ che è entrata ieri nel consiglio direttivo, ma non avevamo un ruolo nell'organizzazione del ritiro. Come membro del consiglio direttivo, il mio ruolo è quello di gestione del campionato di basket. In pratica faccio da legame tra la squadra e la dirigenza. __________ lo stesso per la pallavolo, mentre __________ per il calcio. Non abbiamo proprio compiti scritti, io lo faccio da quest'anno, in pratica comunichiamo i problemi della squadra alla dirigenza. __________ c'è da quando hanno creato la __________ una decina di anni fa e per un po' di tempo è stato anche presidente. È quello più dentro ma non direi che il nostro capo, siamo amici e lo facciamo perché ci fa piacere. Del basket c'eravamo io e __________, __________ e __________ facevamo parte della squadra dei ragazzi di calcio” (p. 7, AI 6).
A domanda a sapere se, nell’ambito della gita, avesse avuto qualche responsabilità verso gli altri partecipanti, il testimone ha risposto: “No, durante il ritiro ero un partecipante come gli altri. La mia responsabilità è verso la squadra di basket durante il campionato. Mi viene chiesto chi abbia deciso il percorso scelto per scendere dalla capanna __________. Non so dire chi abbia scelto i percorsi per scendere. Ci siamo divisi, qualcuno, ma non so chi, ha detto ‘vogliamo fare la via veloce?’, __________ e __________ hanno deciso di fare la via normale e io mi sono aggregato a chi faceva la via veloce. Mi viene chiesto se __________ e __________ fossero a conoscenza che facevamo la via veloce. Si. Mi viene chiesto se __________ e __________ abbiano detto qualcosa. No. I due ragazzi, __________ e __________, sono arrivati dopo, quando noi eravamo già partiti per la via veloce, quindi non so come è stata la dinamica con l'altro gruppo, non so se hanno chiesto il permesso o meno. lo stavo già camminando e mi sono messo per ultimo perché mi sentivo più tranquillo piuttosto che lasciare i due ragazzini per ultimi” (p. 8-9, AI 6).
3.3.2.
Anche nel verbale di ricostruzione 12.9.2022 il procuratore pubblico ha ricordato ai testimoni, tra cui RE 1, che “hanno l'obbligo di rispondere alle domande e che in caso di falsa testimonianza potrebbero essere puniti con una pena detentiva fino a 5 anni oppure una pena pecuniaria (art. 177 cpv. 1 CPP). Ricorda inoltre ai testi che hanno il diritto di rifiutarsi di rispondere, nel caso in cui una loro risposta potrebbe comportare per loro stessi, oppure per una persona a loro vicina, delle conseguenze penali o civili, rispettivamente esporre loro stessi o una persona a loro vicina a grave pericolo per la vita o per l'integrità fisica (art. 169 cpv. 1-3 CPP)” [p. 2, AI 18].
Durante tale atto i testimoni hanno sostanzialmente riferito circa la posizione iniziale delle due giovani vittime, la dinamica della caduta, la loro posizione finale, lo spostamento dei testimoni dopo la caduta e la caduta del terzo ragazzo.
3.3.3.
Per quanto qui interessa, il 3.10.2022 __________ è stato interrogato in veste di imputato (AI 39). Egli ha riferito in merito ai ruoli all’interno della società organizzatrice dell’evento, sull’organizzazione in generale della gita, con particolare riferimento alle decisioni sui percorsi da effettuare, al materiale da portare, all’esperienza in gite in montagna.
Alla domanda di descrivere quanto avvenuto dalla partenza dalla capanna sino all’imbocco del sentiero, l’imputato ha testualmente dichiarato: “Ad un certo punto ho detto che era il momento di partire. Ero io a controllare le tempistiche. Tutti si sono iniziati a preparare e ci siamo incamminati dietro la capanna. Ero uno degli ultimi. In maniera spontanea arrivati al bivio tra i due sentieri si sono formati due gruppi. Alcuni che avevano deciso di rifare il sentiero ufficiale erano già partiti. La cosa che non è stata fatta sul sentiero diretto è stato quello di andare direttamente senza fare un cenno. Alcuni volevano fare la diretta. Nessuno mi ha chiesto nulla e chi voleva andare per il tratto ‘ZAP’ si è diretto verso lo stesso. Ho chiesto a __________ di fare l'apri fila. In quel momento i gruppi si stavano ancora dividendo. __________ e __________ si sono trovati nel mezzo indecisi. __________ mi ha chiesto se lui e __________ potessero andare con loro. La richiesta era stata fatta perché tutti i loro compagni di squadra erano già partiti per il sentiero regolare. Per me tranne __________ tutti potevano affrontare quel sentiero. Ho detto di sì e gli ho raccomandato di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta” (p. 20, AI 39).
3.4.
3.4.1.
Come esposto il magistrato inquirente ha respinto la richiesta di stralcio dei verbali di interrogatorio del testimone RE 1, in quanto al momento di tali atti istruttori non vi erano elementi che lasciassero “anche solo presagire ch'egli fosse in qualche modo coinvolto nei fatti e dovesse pertanto essere escusso quale persona informata sui fatti” (p. 2, AI 75). Gli elementi a suo carico sarebbero emersi unicamente a seguito delle dichiarazioni rese da __________, nella misura in cui gli avrebbe “assegnato il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi intrapreso” (p. 2).
Ora, a prescindere dal fatto che il magistrato inquirente afferma che il qui reclamante avrebbe funto da “apri fila” (p. 2, AI 75), quando sia lo stesso RE 1 sia __________ hanno di contro dichiarato che la posizione assunta dal reclamante era in fondo alla fila, la conclusione di cui alla decisione impugnata non può in concreto essere tutelata.
3.4.2.
Nella citata decisione il procuratore pubblico afferma esplicitamente che la posizione del reclamante sarebbe cambiata da testimone ad imputato a fronte delle dichiarazioni di __________. Il passaggio del verbale di interrogatorio giustificante tale cambio di posizione è testualmente ripreso tra virgolette nella decisione impugnata, con l’aggiunta anche del numero di pagina dell’atto istruttorio (cfr. p. 2, AI 75): ["ho detto di sì e gli ho raccomandato di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta." (Cfr. verbale di polizia __________ __________ del 3 ottobre 2022, pag. 20)”].
Subito dopo il magistrato inquirente ha indicato che, “sulla base di questa dichiarazione, in data 6 ottobre 2022 è stata decretata l'apertura dell'istruzione a carico di RE 1 per titolo di omicidio colposo e abbandono” (p. 2, AI 75).
3.4.3.
3.4.3.1.
Ora, la circostanza che RE 1 si sia messo in fondo alla fila, è stata dichiarata dal reclamante già nel suo primo interrogatorio reso in veste di testimone. Lo stesso ha infatti affermato che “I due ragazzini, (…) sono poi venuti subito dietro di noi, a quel punto li ho fatti passare e sono rimasto io ultimo” (p. 3, AI 6). E ciò per sentirsi “più tranquillo piuttosto che lasciare i due ragazzini per ultimi” (p. 9, AI 6).
A fronte di ciò, l’autorità inquirente aveva già - in quell’occasione - gli elementi per ritenere che delle responsabilità avrebbero potuto eventualmente ricadere su RE 1, proprio per essersi messo come chiudi fila, circostanza poi ritenuta dal magistrato inquirente proprio alla base del cambio di veste processuale del reclamante. Già per tale ragione il reclamante avrebbe dovuto essere interrogato, se non già come imputato, quale persona informata sui fatti con le facoltà connesse a tale veste.
3.4.3.2.
Alla luce di quanto esposto nelle considerazioni precedenti (consid. 3.2.) e di quanto disposto dall’art. 177 cpv. 3 CPP, gli agenti interroganti avrebbero dovuto almeno richiamare l’attenzione di RE 1 circa il suo diritto di non deporre e ciò immediatamente prima di rispondere alla domanda specificatamente attinente al suo ruolo ed ai suoi spostamenti al momento dei fatti (discesa dalla montagna), domanda la cui risposta avrebbe potuto condurre (com’è poi avvenuto) all’apertura nei suoi confronti di un procedimento penale. Lo stesso dicasi per le domande attinenti la conoscenza del percorso e relative alla pericolosità dello stesso, rispettivamente le richieste di prendere posizione in merito alle dichiarazioni di __________ ed __________ (esse sì sentite in qualità di persone informate sui fatti).
Il reclamante doveva quindi essere avvisato, in un contesto complesso quale quello relativo all’ipotesi di un duplice omicidio colposo, di potere rifiutare la risposta, o perlomeno – subito dopo avere fornito la risposta – egli andava reso attento del fatto che la sua posizione processuale – proprio in conseguenza a tale risposta – poteva cambiare. La veste del reclamante, responsabile di un settore dell’associazione, persona – ancorché giovane – comunque adulta rispetto alle vittime, che ha deciso di porsi a chiusura di una fila di escursionisti tra cui alcuni ragazzi, e ciò per tranquillità al fine di non lasciare due ragazzi in chiusura di un gruppo, doveva indurre gli interroganti a segnalare al reclamante il rilievo delle risposte che era, in quel momento, chiamato a dare e la possibile apertura di una procedura penale nei suoi confronti da parte del magistrato inquirente.
Gli aspetti fattuali sui quali RE 1 era chiamato a deporre erano particolarmente rilevanti e suscettibili, come indicato, di provocare l’avvio di un procedimento penale, ciò che è poi concretamente avvenuto. Il rischio incorso da RE 1, visti i reati oggetto di inchiesta, andava quindi valutato come rischio di una certa importanza.
3.4.3.3.
Vero è che all’inizio dei verbali in questione RE 1 è stato genericamente reso attento della sua facoltà di non deporre, tuttavia, in un caso delicato come quello in esame, tale avviso avrebbe dovuto essere ribadito nel corso dell’interrogatorio stesso, proprio a fronte delle possibili conseguenze per il testimone, che poi come visto sono avvenute, con le risposte a specifiche domande.
In considerazione delle pesanti conseguenze per il testimone, in concreto, si può ragionevolmente ritenere infatti che, se fosse stato debitamente informato, RE 1 si sarebbe avvalso della facoltà di non deporre, di modo che la prova in oggetto non avrebbe potuto essere ottenuta in modo lecito.
3.4.4.
Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che RE 1 non è stato adeguatamente ed a tempo debito avvisato del suo diritto di non deporre, e considerato come lo stesso abbia successivamente invocato tale suo diritto chiedendo lo stralcio dei due verbali di interrogatorio, la decisione impugnata deve essere annullata, con la conseguenza che i due citati verbali di interrogatorio non possono essere utilizzati e vanno quindi stralciati dagli atti dell’incarto penale.
3.4.5.
Nulla muta il fatto che, nella decisione avversata, il procuratore pubblico, dopo aver riportato tra virgolette la dichiarazione di __________ (con l’indicazione anche della pagina del verbale dello stesso, p. 20) giustificante il cambio di posizione del qui reclamante, abbia indicato che, “nella concreta fattispecie, elementi a carico di RE 1 sono emersi unicamente a seguito delle dichiarazioni rese da __________ in data 3 ottobre 2022, come emerge dall'estratto delle dichiarazioni sopra riportato rese da quest'ultimo, ove per la prima volta è emerso che l'organizzatore della gita gli ha assegnato il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi intrapreso” (p. 2, AI 75).
Come visto, infatti, tale asserzione è da riferire a __________ e non al qui reclamante. Ciò risulta chiaramente dalla pagina no. 20 del verbale di interrogatorio di __________ [“Ho chiesto a __________ di fare l'apri fila. (…). Mi sono guardato con __________ e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta” (p. 20, AI 39)]. Non risulta, a pagina no. 20 del verbale di interrogatorio di __________, che lo stesso abbia quindi chiesto a RE 1 di fare da chiudi fila o di assumere un ruolo specifico in quel contesto.
Vero è che a pagina no. 23 del verbale, alla domanda volta a sapere se fossero stati designati dei responsabili per la supervisione dei minorenni, sia sul sentiero ufficiale, sia sul tratto più difficoltoso (“ZAP”), __________ ha dichiarato che “lo ero l'unico che mi sono auto designato quale responsabile di __________. Tutti gli altri maggiorenni, essendo responsabili come persone e avendo un occhio di riguardo sugli altri, hanno tenuto un'attenzione sui ragazzi più piccoli. Ho comunque chiesto a __________ di fare da apri fila e RE 1 da chiudi fila. Inteso nel gruppo che ha affrontato il tratto ‘ZAP’” (p. 23, AI 39), ciò che tuttavia contraddice quanto verbalizzato a p. 20 (“mi sono guardato con” il reclamante). In ogni caso, alla successiva domanda volta a sapere se il qui reclamante fosse responsabile dell’incolumità dei minorenni, __________ ha risposto di no (p. 27, AI 39).
Il procuratore pubblico ha quindi sostanzialmente fondato l’imputazione nei confronti del reclamante, e quindi il suo cambio di ruolo da teste a imputato, sugli elementi che erano già emersi dalla verbalizzazione del reclamante quale teste, carente degli avvisi necessari come indicato.
L’inquirente, nella decisione impugnata, giustifica poi la sua scelta riferendo che il qui reclamante avrebbe avuto il ruolo di apri pista, ciò che sarebbe stato riferito da __________, ciò che non trova riscontro agli atti siccome smentito non solo dal reclamante ma pure dall’imputato. Questo compito è stato infatti svolto da __________, con il rilievo qui che il procuratore pubblico si è, su tale aspetto, sbagliato.
3.5.
Questa Corte non può non evidenziare come, in una fattispecie come quella all’esame del magistrato inquirente, con una dinamica dei fatti e delle responsabilità individuali (fondata sulla negligenza) certamente complessa e tutta da chiarire, con i compiti dei vari accompagnatori da delineare e precisare, così come pure l’adozione delle scelte del percorso, una valutazione prudente, per i primi interrogatori almeno, avrebbe consigliato di interrogare i presenti ai fatti, salvo i casi palesi di estraneità agli stessi, in veste di persone informate sui fatti, con tutte le garanzie che tale scelta avrebbe comportato, così come è avvenuto per le audizioni delle signore __________, di __________ e della signora __________ oltre che per __________.
Ricopre la veste di persona informata sui fatti chi, tra l’altro, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un altro reato connesso (art. 178 lit. d CPP) [decisioni TF 1B_531/2018 del 13.3.2019 consid. 2.1.; 6B_269/2018 del 24.10.2018 consid. 1.3.]. È dunque sentita in questa veste la persona nei cui confronti non sussiste un sospetto di reato [in caso contrario deve essere sentita quale imputata (DTF 144 IV 97 consid. 2.1.1.; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 178 CPP n. 29)], ma la cui partecipazione ad un reato non può essere a priori esclusa (DTF 144 IV 97 consid. 2.1.1.; BSK StPO – R. KERNER, op. cit., art. 178 CPP n. 8; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 178 CPP n. 28 ss.).
4. Alla luce di quanto esposto, il gravame deve essere accolto, e la decisione impugnata annullata.
Di conseguenza i verbali di interrogatorio di RE 1 resi in qualità di testimone in data 4.9.2022 (ad esclusione comunque degli allegati prodotti dall’allegato C.) e 12.9.2022 (limitatamente alle dichiarazioni rese dal reclamante ma non quelle rese dall’altra persona con lui sentita) sono stralciati dagli atti del procedimento.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, CHF 800.-- quale indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ La decisione 24.1.2023 del procuratore pubblico Anna Fumagalli nel procedimento inc. MP __________ è annullata.
§§ I verbali di interrogatorio 4.9.2022 e 12.9.2022 di RE 1 sono stralciati dagli atti del procedimento inc. MP __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, ____________________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera