Incarto n.
60.2023.309

 

Lugano

19 dicembre 2023                

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 27/28.11.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

la decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ares M. Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha revocato la concessione della liberazione condizionale e ha sospeso la concessione dei congedi (inc. GPC __________ / __________);

 

 

richiamate le osservazioni 30.11./1.12.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante le quali si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni, rilevando la possibilità di un riesame della liberazione condizionale orientativamente nel gennaio 2024;

 

richiamate le osservazioni 11/12.12.2023 (replica) di RE 1 con cui si riconferma nelle argomentazioni e conclusioni del proprio reclamo;

 

preso atto degli scritti - senza osservazioni - 29/30.11.2023, 30.11./1.12.2023 e 4/5.12.2023 dei procuratori pubblici Marisa Alfier, Valentina Tuoni, Margherita Lanzillo e Roberto Ruggeri;

 

preso altresì atto degli scritti 11/12.12.2023, 13/14.12.2023 (duplica) e 15/18.12.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                 a.   A carico di RE 1 il Ministero pubblico ha emanato numerosi decreti d’accusa, passati in giudicato, tra cui:

-       l’1.09.2020 (DAC __________) condannandola alla pena detentiva di 120 giorni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di CHF 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (AI 1, inc. GPC __________);

-       il 10.02.2021 (DA __________) condannandola alla pena detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di CHF 400.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4 giorni (AI 1, inc. GPC __________);

-       il 15.02.2023 (DA __________) condannandola alla pena detentiva di 10 giorni, da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale concessa alle pene detentive di 10 giorni, di 50 giorni, e di 20 giorni, di cui ad altri decreti d’accusa emanati dal Ministero pubblico il 10.02.2021, il 21.02.2022 e il 10.08.2022 (AI 3, inc. GPC __________).

 

 

                                 b.   Con scritto 22.03.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi, visto l’insuccesso della procedura d’incasso delle multe di cui ai suddetti decreti d’accusa sfociata in un attestato di carenza beni (AI 1, inc. GPC __________), ha commutato in 2 giorni di pena detentiva sostitutiva l’importo rimanente di CHF 200.- di multa rimasta impagata, tenuto conto del versamento di CHF 700.-- effettuato da RE 1 - AI 2, inc. GPC __________). Giorni questi che il magistrato ha poi assommato alla pena detentiva ferma (di 10 giorni) di cui al decreto d’accusa 15.02.2023 e a quelle per cui è stata revocata il 15.02.2023 la sospensione condizionale (10 giorni, 50 giorni e risp. 20 giorni), determinando una pena detentiva complessiva di 92 giorni da espiare. Ha quindi segnalato a RE 1 la possibilità di eseguire tale pena detentiva, in alternativa all’esecuzione ordinaria, nelle forme agevolate del lavoro di pubblica utilità, della sorveglianza elettronica o della semiprigionia, compilando (e ritornandoglielo) entro il 19.04.2023 l’apposito formulario trasmesso alla reclamante (AI 4, inc. GPC __________).

 

 

                                 c.   In data 12.04.2023 il suddetto formulario è ritornato al giudice dei provvedimenti coercitivi, compilato il 3.04.2023 dal curatore di RE 1, e indicante - quale modalità di esecuzione della pena detentiva da espiare - quella del regime ordinario a partire dal 17.04.2023 (AI 5, inc. GPC __________).

 

 

                                 d.   Nel frattempo in data 17.04.2023 è passato in giudicato un ulteriore decreto d’accusa emanato il 5.04.2023 dal Ministero pubblico con cui ha proposto la condanna (per furto) di RE 1 alla pena detentiva di 10 giorni da espiare, totalmente aggiuntiva a quella decretata il 15.02.2023, oltre alla revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva di 120 giorni di cui al decreto d’accusa 1.09.2020 (AI 8, inc. GPC __________).

 

 

                                 e.   Con scritto 22.05.2023 il curatore di RE 1 ha segnalato al giudice dei provvedimenti coercitivi dei suoi tentativi falliti di accompagnare la sua pupilla alla data indicata per l’inizio dell’espiazione della pena. Ha quindi chiesto di provvedervi per il tramite di altri, rilevando che la stessa non si sarebbe presentata di propria spontanea volontà (AI 9, inc. GPC __________).

 

 

                                  f.   Il 24.05.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato un mandato di accompagnamento, da eseguire per il tramite del Comando di Polizia cantonale, a carico di RE 1, tenuta ad espiare a quel momento una pena detentiva complessiva di 222 giorni (AI 10, inc. GPC __________).

 

 

                                 g.   In data 3.06.2023 la Polizia cantonale ha fermato PI 1 e l’ha tradotta presso le Strutture carcerarie cantonali per esservi incarcerata (AI 15, inc. GPC __________). Avvisato dell’arresto, il giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 11, inc. GPC __________), con scritto 5.06.2023, ha provveduto a revocare il mandato di accompagnamento (AI 12, inc. GPC __________).

                                 h.   Con decisione 6.06.2023 (AI 13, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, riassunte le pene detentive di cui ai decreti d’accusa emanati a carico di RE 1 e determinato per la stessa una pena detentiva di complessivi 222 giorni da espiare, ha ordinato il suo collocamento nella sezione aperta delle Strutture carcerarie cantonali.

                                       Il magistrato non ha ritenuto concreto il rischio di fuga, in considerazione del di lei legame con il nostro paese dato dalla cittadinanza svizzera e dal domicilio sul nostro territorio. Inoltre, tenuto conto della tipologia dei reati commessi, ha ritenuto che la prognosi relativa al rischio di recidiva potesse ancora essere considerata non sfavorevole.

                                       Nel contempo il giudice ha determinato i seguenti termini dell’esecuzione della pena di 222 giorni (comprensivi delle pene di cui al decreto d’accusa 5.04.2023):

                                       1/3                                  16.08.2023

                                       1/2                                  22.09.2023

                                       2/3                                  29.10.2023

                                       Fine                                11.01.2024.

 

 

                                   i.   In data 6.06.2023, 3.07.2023, 10.07.2023 RE 1 è stata sanzionata disciplinarmente per violazioni al regolamento delle Strutture carcerarie (segnatamente per aver comunicato con altre co-detenute, consumato alcool, entrata nella camera di un co-detenuto) [AI 16,17, 18, inc. GPC __________].

 

 

                                   j.   Mediante scritto 12.07.2023 RE 1 ha chiesto la concessione del beneficio del primo congedo per “poter passare il tempo col mio fidanzato a casa sua” (AI 20, inc. GPC __________).

 

 

                                 k.   In data 27.07.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura tendente al primo congedo, richiedendo i preavvisi dei servizi interessati (AI 21, inc. GPC __________).

 

                                       Lo stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha parimenti avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale, richiedendo i relativi preavvisi alle autorità interessate (AI 2, inc. GPC __________).

 

 

                                   l.   Con scritto 28.07.2023 all’attenzione del giudice dei provvedimenti coercitivi RE 1 è ritornata sulla propria domanda di primo congedo, caldeggiandola e insistendo sul suo bisogno di poter trascorrere del tempo con il suo fidanzato __________. Ha descritto il programma previsto per tale giornata (a casa con il compagno, dove l’avrebbe pure raggiunta anche la propria figlia). Ha sostenuto di essere intenzionata a non più “ripercorrere la strada di stupefacenti e alcolici” (AI 24, inc. GPC __________).

 

 

                                m.   Con decisione 14.08.2023 (AI 31, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concesso a RE 1 il primo congedo “per la prima data utile per trascorrere la giornata (massimo 12 ore) con il compagno (__________) e con eventualmente altri familiari stretti (figli e/o genitori) come da programma che sarà concordato con l’UAR”.

 

                                       Il giudice ha preso atto del preavviso sfavorevole (dal profilo comportamentale e considerate le sanzioni disciplinari pronunciate a carico della reclamante) espresso il 2.08.2023 dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (nel seguito SCC), di quello pure sfavorevole espresso il 2.08.2023 dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (nel seguito UAR), di quello favorevole rilasciato il 31.07.2023 dal Servizio medico psichiatrico delle SCC e ha sentito personalmente RE 1 l’11.08.2023.

                                       Il magistrato ha escluso un pericolo di fuga ma ha per contro valutato “maggiormente problematica (…) la possibile recidiva”, ritenuto che “il quadro complessivo di RE 1 è tutt’altro che confortante”. Infatti secondo il giudice “a un giudizio limitatamente agli atti, l’esito (della procedura di primo congedo, ndr) sarebbe stato molto probabilmente negativo”. Ciò anche considerato, a suo parere, che “inizialmente, anche la persona di __________ non lasciava ben sperare data una già dipendenza dalla cocaina”.

                                       Pur in questo quadro definito “non dei più solidi” il magistrato ha considerato essere prevalenti una serie di elementi, a suo avviso, favorevoli alla reclamante, e meglio:

-       la pena detentiva complessiva non è particolarmente di lunga durata (222 giorni),

-       la vita non si può certo affermare che le abbia sorriso;

-       ex marito molto dipendente dalle sostanze;

-       lei stessa consuma in maniera relativamente importante sostanze;

-       situazione famigliare difficile: un figlio in carcere, l’altro collocato a __________ e la figlia in istituto a __________;

-       sofferenza interiore nell’espiazione della pena;

-       essere seguita su sua richiesta dal servizio psichiatrico;

-       seppure non bagatellari, le sanzioni disciplinari (con 7 giorni di cella di rigore) sono state comminate per fatti commessi in maniera anche abbastanza sciocca e ingenua;

-       sforzo nel voler diminuire il consumo di metadone;

-       periodo di poco più di due mesi tra la possibilità del congedo e la possibilità della condizionale;

-       preavviso comunque favorevole dell’UAR alla liberazione condizionale;

-       accettazione degli oneri proposti dall’UAR per la condizionale;

-       accettazione di un programma molto rigido e di ulteriori oneri restrittivi per il primo congedo;

-       presa di coscienza della cancellazione di ogni alleggerimento in caso di congedo non svolto secondo le indicazioni indicate”.

 

                                       Pertanto il giudice, su tale base, ha formulato una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva ritenuto altresì che “RE 1 ha tutto da perdere a non rispettare il primo congedo”.

                                       Lo ha quindi concesso assortendolo alle seguenti condizioni:

-       astensione dal consumo di alcolici, sostanze stupefacenti e/o medicamenti non prescritti;

-       rispetto con precisione del programma e degli orari indicati;

-       obbligo di rimanere nell’abitazione di __________;

-       divieto di contatto con terze persone, eccezion fatta per famigliari stretti (figli e genitori);

-       obbligo di rispondere a videotelefonate a sorpresa;

-       obbligo di portare il braccialetto elettronico.

 

                                       Ha poi avvertito la reclamante che il mancato rispetto di tali condizioni avrebbe comportato “la revoca di ogni alleggerimento e sarà considerato negativamente nel quadro di eventuali decisioni future”.

 

                                       Infine ha ricordato a RE 1 che “eventuali irregolarità durante il congedo non potranno non avere ripercussioni negative in fatto di prognosi anche su __________, il quale quest’ultimo in questo congedo assume comunque un ruolo di responsabilità”.

 

 

                                 n.   In data 17.08.2023 è passato in giudicato un nuovo decreto d’accusa emanato il 7.07.2023 (DA __________) dal Ministero pubblico mediante il quale RE 1 è stata condannata (per lesioni semplici, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) alla pena detentiva di 20 giorni, oltre alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 100.-- e alla multa di CHF 200.-- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, le stesse sarebbero state sostituite con una pena detentiva di 5 giorni rispettivamente di 2 giorni (AI 33, inc. GPC __________).

 

 

                                 o.   Con decisione 21.08.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dovendo procedere con l’esecuzione del decreto 7.07.2023, richiamata la decisione di collocamento iniziale 6.06.2023 e tenuto conto della precaria situazione economica della reclamante al beneficio del solo peculio per cui una procedura d’incasso risulterebbe da subito infruttuosa, ha commutato la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere e la multa di CHF 200.-- decretate il 7.07.2023 in 7 giorni di pena detentiva sostitutiva.

                                       Ha poi stabilito che la pena detentiva che RE 1 è chiamata ad espiare (in sezione aperta) è di complessivi 249 giorni.

                                       Conseguentemente ha determinato i seguenti nuovi termini dell’esecuzione della pena:

                                       1/3                                  25.08.2023

                                       1/2                                  05.10.2023

                                       2/3                                  16.11.2023

                                       Fine                                07.02.2024.

                                       Il magistrato ha ricordato alla reclamante la possibilità di procedere in ogni momento al pagamento parziale o integrale della pena pecuniaria e/o della multa, alfine di ridurre o estinguere il corrispondente periodo di detenzione.

                                       Il giudice infine, richiamata la decisione 14.08.2023 di concessione del primo congedo, ha segnalato che “si rende attento chi di dovere che il primo congedo potrà essere concesso a RE 1 una volta che la decisione del 14 agosto 2023 sarà passata in giudicato e, soprattutto, dopo il 25 agosto 2023” in quanto nuova data di scadenza per il 1/3 dell’esecuzione (AI 34, inc. GPC __________).

 

 

                                 p.   Il 4.09.2023 la Direzione delle SCC ha sanzionato disciplinarmente (con la sospensione del beneficio dei congedi per due mesi, ossia fino al 2.11.2023,) RE 1, in quanto risultata positiva al controllo dell’alcolemia, al rientro da un congedo ordinario (AI 36, inc. GPC __________).

 

 

                                 q.   In data 6.09.2023 RE 1 ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di essere autorizzata a lavorare all’Orto (AI 37, inc. GPC __________). In risposta quest’ultimo il 21.09.2023 ha segnalato come tale questione sfuggisse dalle sue competenze, e che, comunque, le varie sanzioni disciplinari pronunciate a suo carico non avrebbero giocato a suo favore. L’ha quindi invitata “a mantenere buona condotta perché, come ben sa, il prossimo 16 novembre 2023 la sua espiazione giunge ai 2/3 e dovrò chinarmi sulla liberazione condizionale” (AI 38, inc. GPC __________).

 

 

                                  r.   Il 22/27.09.2023 RE 1 ha scritto al giudice dei provvedimenti coercitivi in merito alla pendente procedura di liberazione condizionale. Premettendo che “voglio uscire il prima possibile questo è palese a tutti ormai”, ha sostenuto - in buona sostanza - di essersi resa conto delle conseguenze negative quando assume alcool e droghe. Ha quindi asserito di voler uscire ai 2/3 dell’espiazione della pena per poter “continuare il mio percorso correttamente avendo i giusti agganci fuori; antenna Icaro, psicologo, urine, ev. un lavoro ecc.”. Ha assicurato sulla sua reale volontà di ricominciare, migliorando e non tornando più a essere “come prima” (AI 6, inc. GPC __________).

 

 

                                 s.   Con scritto 12.10.2023 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (nel seguito UIPA) ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della multa di CHF 700.- di un ulteriore decreto d’accusa emanato il 21.02.2022 (DA __________) dal Ministero pubblico a carico di RE 1 per ripetuto furto (in parte tentato e in parte di lieve entità), danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (AI 40, inc. GPC __________).

 

 

                                  t.   Con decisione 31.10.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi - preso atto del preavviso 2.08.2023 espresso dall’UAR (favorevole alla liberazione condizionale se assortita da precise condizioni) e di quello espresso il 30.08.2023 dalla Direzione delle SCC (sfavorevole), visto lo scritto 28.08.2023 del Servizio medico psichiatrico delle SCC (nessuna presa a carico; per contro il preavviso stilato il 31.07.2023 per il primo congedo rilevava che la reclamante era “seguita in maniera puntuale e su sua richiesta dal servizio medico psichiatrico”, AI 25, inc. GPC __________) e sentita RE 1 in data 24.10.2023 (tuttavia non in merito ai preavvisi rilasciati dai servizi interpellati) - ha posto la reclamante al beneficio della liberazione condizionale dal 20.11.2023 alle seguenti condizioni:

-       sottomissione ad assistenza riabilitativa;

-       aggancio a un seguito sociale e psichiatrico;

-       astensione dal consumo di sostanze stupefacenti, alcolici e/o medicamenti non prescritti;

-       sottomissione a controlli dell’astinenza con controlli tossicologici.

                                       Ha fissato a 1 anno il periodo di prova (scadente il 20.11.2024) e ha reso attenta la reclamante che in caso di buona condotta ossia se avesse superato con successo il periodo di prova, la liberazione condizionale sarebbe divenuta definitiva il 20.11.2024.

                                       L’ha poi formalmente avvertita che se durante il periodo di prova avesse commesso un crimine o un delitto o non avesse rispettato “anche una sola delle norme di condotta indicate ai punti 1.1. - 1.4., il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione con l’espiazione della detenzione residua di 86 giorni”.

 

                                       In particolare il magistrato ha rilevato che la reclamante è già stata detenuta (dal 13.06.2018 al 2.07.2018) per espiare diverse pene e il fallimento di un lavoro di pubblica utilità. Ha poi evidenziato come l’esecuzione in corso si sia dimostrata “una vera «montagna russa» con una «collezione» di sanzioni disciplinari” così che il preavviso negativo espresso dalla Direzione delle SCC sarebbe “perfettamente comprensibile”.

                                       Ha messo in evidenza che “l’indole vulcanica della detenuta senz’altro non l’aiuta. Per certi versi il suo peggior nemico è lei stessa. Quanto capitato con il congedo è sintomatico. RE 1 avrà le migliori intenzioni, come peraltro espresso nella lettera del 22/27 settembre 2023, ma poi ricasca immediatamente nel consumo di alcool”. Nonostante tutti questi elementi sfavorevoli il giudice ha valutato che “a fronte di un residuo pena di 86 (ottantasei) giorni, in un’ottica di prognosi differenziale (e solo in quell’ottica), una liberazione con un aggancio di 1 (un) anno, il minimo imposto dalla legge, è senz’altro, pur con tutte le criticità del caso, più opportuna, rispetto a un’espiazione di tutta la pena e a un’uscita a sbalzo nella società civile”.

 

                                       Il giudice ha ricordato alla reclamante come su di lei gravi la pena detentiva di 120 giorni - decretata il 1.09.2020 dal Ministero pubblico - la cui sospensione condizionale è attualmente in corso e scadrà il 2.09.2024. Pertanto l’ha avvertita che “in caso di commissione di nuovi reati (di qualsiasi genere!) (omissis) deve prendere in considerazione che il ripristino del periodo residuo (86 giorni; consid. 3.2) e la revoca della condizionale aperta (120 giorni; consid. 3.3) per complessivamente 206 giorni sarà la logica ed evidente conclusione. Evidentemente questi giorni andranno a sommarsi all’eventuale futura nuova pena”.

 

                                       Infine il magistrato, richiamando l’audizione di RE 1 del 24.10.2023, l’ha altresì “invitata in caso di necessità nel futuro a chiedere subito aiuto, senza attendere che la situazione degeneri a tal punto da rendere poi necessaria la carcerazione” (AI 8, inc. GPC __________).

 

                                       Nello stesso giudizio il magistrato, tenuto conto della commutazione della multa di CHF 700.-- di cui al decreto d’accusa 21.02.2022 in 7 giorni di pena detentiva sostitutiva, ha determinato in complessivi 256 giorni la pena che RE 1 è chiamata ad espiare, ed ha rettificato i termini dell’esecuzione come segue:

                                       1/3                                  27.08.2023

                                       1/2                                  09.10.2023

                                       2/3                                  20.11.2023

                                       Fine                                14.02.2024.

 

 

                                 u.   In data 13.11.2023 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha segnalato al giudice dei provvedimenti coercitivi del mancato rientro (entro le ore 23.00) di RE 1 la sera del 12.11.2023. Ha quindi chiesto al magistrato se non fosse il caso, “per una questione anche di coerenza nei confronti del resto della popolazione carceraria”, e sempre se siano dati i presupposti di legge, di rivedere la decisione circa la liberazione condizionale della reclamante (AI 46, inc. GPC __________).

 

 

                                 v.   RE 1 ha fatto rientro nella sezione aperta delle Strutture carcerarie cantonali alle ore 11.30 del 13.11.2023. Sentita dal personale delle SCC alle ore 13.45, dopo apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, essa ha dichiarato di aver passato la notte al domicilio del suo ex marito, non avendo avuto a disposizione la chiave del proprio appartamento, e di aver assunto presso di lui della cocaina. Il giorno prima alla stazione di Lugano ha inoltre ammesso di aver bevuto del vino bianco (AI 47, inc. GPC __________).

 

 

                                w.   Con scritto 13.11.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha prospettato a RE 1 la revoca della concessione della liberazione condizionale come pure del beneficio dei congedi, fissandole un termine fino al 16.11.2023 per esprimersi al proposito. Nel contempo il giudice ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione degli effetti della decisione 31.10.2023 di liberazione condizionale, e pertanto al 20.11.2023 non avrebbe avuto luogo alcuna liberazione condizionale fino a nuovo avviso (AI 48, inc. GPC __________ e AI 10, GPC __________).

 

                                 x.   Con decisione 13.11.2023 la Direzione delle SCC, accertato l’adempimento delle infrazioni disciplinari di cui all’art. 83 cpv. 1 lit. j e l RSC (inosservanza delle norme di condotta del congedo e consumo di sostanze stupefacenti), ha sanzionato disciplinarmente RE 1 con l’isolamento in cella di rigore per 6 giorni (e meglio dal 13.11.2023 al 19.11.2023) e la sospensione dei congedi fino alla sua scarcerazione (AI 50 e 54, inc. GPC __________).

 

 

                                 y.   Con scritto 14/16.11.2023 (durante l’esecuzione in cella di rigore) , dichiarando di assumersi la responsabilità del suo mancato rientro all’ora stabilita, si è giustificata sostenendo che “non avevo idea di come fare rientro da __________ in poi perché i soldi non bastavano e a quell’ora avevo paura farmela a piedi, al buio a quell’orario nel bel mezzo del nulla”. Ha negato di essere uscita per “fare festa”, evidenziando di essere stata presa in giro per 6 mesi dal suo fidanzato. Ha asserito, in ogni caso, di avere fatto “pochissimo” e di avere subito fatto rientro la mattina successiva. Ha ammesso di avere fatto una cosa “brutta”, ma, a suo dire, ciò l’avrebbe fatta ragionare; essa avrebbe ora le idee chiare su come continuare la sua vita al meglio (AI 51, inc. GPC __________).

 

 

                                  z.   Con decisione 16.11.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi “statuendo d’ufficio nei confronti di RE 1 (…) in materia di riconsiderazione della liberazione condizionale e della concessione dei congedi” ha revocato la concessione della liberazione condizionale a favore della reclamante, e di conseguenza ha disposto che la stessa, espiata la sanzione disciplinare, sarebbe rimasta collocata in sezione aperta. Nel contempo ha sospeso la concessione dei congedi, disponendo che una sua riattivazione, espiata la sanzione disciplinare, avrebbe dovuto ottenere il nullaosta del giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                       Ha quindi stabilito che la pena sarebbe stata interamente scontata il 14.02.2024. Inoltre ha disposto l’immediata esecutività della propria decisione, e a un eventuale reclamo ha dichiarato di togliere l’effetto sospensivo.

 

                                       Dopo aver riassunto gli atti procedurali e le decisioni salienti, il giudice ha preliminarmente dichiarato che le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione pene, formalmente passate in giudicato, come quella del 31.10.2023, “devono essere sottoposte a riconsiderazione se si scoprono successivamente fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza”.

                                       Con riguardo alla concessione della liberazione condizionale il magistrato ha rilevato che col congedo del 12.11.2023 RE 1 avrebbe “dimostrato già in anticipo di non sapere ottemperare un onere della liberazione condizionale, ossia l’astensione dal consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, che si tratta probabilmente del punto fondamentale per una sua uscita. Purtroppo, lei stessa da sola ha dimostrato che la sua prima priorità attuale è solo «bere» e «farsi». La conseguenza è logica e comporta la revoca del beneficio della condizionale”.

                                       Con riguardo al beneficio dei congedi ha precisato che “per una ragione puramente pratica (in modo tale che non occorra chiedere i preavvisi), il beneficio dei congedi viene sospeso. In sé la decisione disciplinare (AI 50), già li sopprime fino alla carcerazione. Questo Giudice non vuole essere a priori così categorico, ma è evidente che un eventuale ritorno su questa decisione non potrà avvenire prima di metà gennaio 2024”.

                                       Ha poi evidenziato che “la vita non è stata favorevole a RE 1, ma tutto il percorso di esecuzione pena ha dimostrato che ella non è per niente affidabile. Le numerose promesse si sono sciolte come la neve al sole e quando viene beccata la sua presa di coscienza è scarsa, poiché dà sempre la colpa a qualcun altro o a qualcosa d’altro. Forse dovrebbe iniziare, già in carcere, un percorso di accompagnamento psichiatrico/psicologico, dato che la dipendenza dalle sostanze è molto elevata. È assai verosimile che la sola possibilità per uscirne sia quella di un lungo percorso in un istituto stazionario”.

 

 

                               aa.   Nel frattempo con nuovo scritto 17/20.11.2023 al giudice dei provvedimenti coercitivi RE 1, ritornando sui fatti accaduti il 12.11.2023, premettendo di scrivere “oggi a mente un po’ più lucida e senza la pressione degli agenti che rivogliono la penna, perché giustamente in cella di rigore è vietata”, ha dichiarato di avere usato la cocaina - per quanto sbagliato sia - “per troncare tutto ciò che sarebbe stato malsano al momento della mia scarcerazione”. A suo dire avrebbe saputo “che poi finiva lì e rientravo con un’altra testa e da lì poi ripartire lasciandomi tutto alle spalle”. Quanto al suo mancato rientro ha precisato di non averlo fatto per “smaltire la sostanza” anche perché sarebbe stata poca - bensì perché “semplicemente non avevo i soldi per il taxi del ritorno da __________ allo Stampino. Autostop a sconosciuti NO. A piedi al buio Nemmeno!”. Ha concluso il suo scritto rivolgendosi al magistrato dicendo di sperare “di sentirla o di incontrarla presto, anche perch.nello scritto non sono così brava a spiegare le mie ragioni”. E in un post scriptum essa ha aggiunto: “non ho fatto festa, non ho commesso reati tipo furti ecc. … volevo solamente spegnere il cervello da questi 6 mesi per andare avanti nel migliore dei modi” (AI 55, inc. GPC __________).

 

 

                               bb.   Con reclamo 27/28.11.2023 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, chiede l’annullamento della decisione 16.11.2023 e dunque di non revocare il beneficio della liberazione condizionale e di far decadere la sospensione della concessione dei congedi.

                                       Lamenta in particolare l’inadeguatezza della decisione impugnata che non si fonderebbe su un accertamento completo dei fatti.

                                       Relativizza l’episodio del suo ultimo congedo per rapporto all’intera condotta da lei tenuta per tutta la durata della propria detenzione. Pone in risalto di aver fatto rientro nelle Strutture carcerarie da sola e subito l’indomani mattina del mancato rientro, di aver ammesso un consumo di sostanze stupefacenti per esclusivo scopo personale - riconducibile ad una mera contravvenzione con cui non ha messo in pericolo nessuno se non lei stessa -, e infine di aver bevuto unicamente un bicchiere di vino.

                                       Sostiene che già solo il fatto di trovarsi nuovamente in detenzione anziché essere in libertà, come avrebbe dovuto essere, avrebbe sortito in lei un ravvedimento già sufficientemente gravoso.

                                       Anziché la revoca del beneficio della condizionale e rispettivamente di quello dei congedi, sostiene che il solo ammonimento sarebbe stato più adeguato, ritenuto come la reclamante dichiara di essere disposta sin d’ora di rientrare presso le Strutture carcerarie durante il fine settimana (eventualmente anche la sera), di sottoporsi agli esami del sangue per l’alcolemia a spese proprie, di assumere una cura metadonica presentando gli esami delle proprie urine periodicamente, di portare il braccialetto elettronico, di sottoporsi a un piano terapeutico presso l’Antenna Icaro (con cui avrebbe già preso contatti) ed essere seguita anche da uno psichiatra.

                                       La reclamante infine ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. PR 1 quale patrocinatore d’ufficio.

 

 

                               cc.   Con osservazioni 30.11./1.12.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi sottolinea come la reclamante abbia, a suo avviso, sempre tradito la fiducia accordatale senza mantenere le numerose promesse fatte.

                                       Rende noto a questa Corte di stare “ventilando la possibilità di riesaminare la liberazione condizionale dell’interessata orientativamente un mese prima della fine dell’esecuzione, così da poter, se del caso impartire un periodo di prova di un anno con contestuale assegnazione di condizioni e norme di condotta, in modo da poter tenere agganciata la stessa per la durata del periodo di prova” (doc. CRP 4).

                                       In effetti il 12.11.2023 ha inoltrato a questa Corte copia dello scritto 11.12.2023 con cui il giudice ha chiesto alle autorità interessate un breve aggiornamento dei loro preavvisi con riguardo alla possibilità di concedere nuovamente a RE 1 il beneficio dei congedi e/o della liberazione condizionale (ipotizzabile nel corso del mese di gennaio 2024).

 

 

                               dd.   In sede di replica la reclamante in data 11/12.12.2023 ribadisce in buona sostanza le proprie argomentazioni e conclusioni mentre con scritto 13/14.12.2023 di duplica il giudice dei provvedimenti coercitivi richiama il contenuto del proprio scritto dell’11.12.2023 con cui ha richiesto alle autorità interessate (con un termine scadente al 22.12.2023) un breve aggiornamento dei loro preavvisi circa una possibile liberazione condizionale della reclamante.

 

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena - in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a concedere il primo congedo (lit. h) e ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

 

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 27/28.11.2023 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 393 CPP).

                                       Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         RE 1, quale condannata in espiazione di pena è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                       Il reclamo è, da questo profilo, ammissibile.

 

 

                                 2.   2.1.

                                       L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di legge (art. 123 cpv. 2 Cost.).

 

                                       Gli art. 74 segg. CPP delineano i tratti essenziali dell’esecuzione delle pene e delle misure, mentre i dettagli e le modalità dell’esecuzione sono disciplinati dal diritto cantonale e dalle direttive concordatarie pertinenti per ciascun cantone (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 1.3.1.).

 

                                       L’esecuzione dev’essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione del detenuto (cfr. art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione: nell’ottica del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (sentenze TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3.).

 

                                        2.2.

                                         2.2.1.

                                         Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

 

                                       L’art. 84 cpv. 6 CP costituisce una norma quadro circa la concessione al detenuto di congedi (“Gefangenenurlaub”, BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, art. 84 CP, 4a. ed., n. 34), che valgono per tutte le forme d’esecuzione della pena detentiva (Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1798). I dettagli della concessione sono regolati nel diritto cantonale e nelle regole concordatarie pertinenti per ciascun Cantone (sentenze TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.1. e 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.2.; BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 11 e 41).

 

                                       2.2.2.

                                       In forza all’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente a decidere la concessione del primo congedo.

                                       Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla Direzione delle SCC (art. 46 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007, RL 341.110, nel seguito REPM e art. 76 Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, RL 342.110, nel seguito RSC).

                                       Secondo il cpv. 4 dell’art. 75 RSC ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità di polizia; essa indica le condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro.

 

                                       L’inosservanza delle norme di condotta del congedo così come il consumo di sostanze stupefacenti - fattispecie queste che rientrano espressamente tra le infrazioni disciplinari a norma dell’art. 83 cpv. 1 lit. l RSC, rispettivamente dell’art. 83 cpv. 1 lit. j RSC - possono dar luogo alla pronuncia di una sanzione disciplinare, fra cui la sospensione dei benefici del regime di incarcerazione e l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni (art. 85 cpv. 1 lit. b e f RSC), della cui pronuncia la Direzione delle SCC è competente ex art. 85 cpv. 3 RSC.

 

                                       2.2.3.

                                       Nel caso in disamina, a fronte della suddetta situazione normativa, la Direzione delle SCC è competente per sospendere i benefici del regime di incarcerazione, tra i quali rientra la sospensione dei congedi.

                                       Non emerge per contro nella decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi la base legale su cui fonda, a questo riguardo, la riconsiderazione del suo precedente giudizio del 14.08.2023 (AI 31, inc. GPC __________) formalmente ormai passato in giudicato.

 

                                       2.3.

                                         2.3.1.

                                         Giusta l’art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                       Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque (art. 87 cpv. 1 CP). Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87 cpv. 2 CP).

 

                                       Le conseguenze dell’insuccesso del periodo di prova legato alla liberazione condizionale ex art. 86 CP sono regolate dall’art. 89 CP. In base all’art. 89 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione. Se il liberato condizionalmente si sottrae invece all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta è applicabile l’art. 95 cpv. 3-5 CP su rinvio dell’art. 89 cpv. 3 CP. In tal caso, secondo l’art. 95 cpv. 5 CP, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati (decisione TF 6B_1442/2020 dell’1.02.2021 consid. 1.1.2.).

 

                                       2.3.2.

                                       Secondo quanto stabilito dall’art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi la decisione sul ripristino, qualora il liberato condizionalmente si sia sottratto all’assistenza riabilitativa o abbia disatteso le norme di condotta (art. 95 cpv. 3-5 CP), mentre compete al giudice del merito la decisione sul ripristino nel caso il liberato condizionalmente abbia commesso un crimine o un delitto durante il periodo di prova (art. 89 cpv. 1 CP). Ciò però non torna applicabile al caso in disamina, posto che oggetto della decisione impugnata è la revoca della decisione 31.10.2023 con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha precedentemente concesso, assortendola a determinate condizioni, la liberazione condizionale prima che la stessa prendesse inizio e dunque prima che la reclamante fosse posta in libertà anticipata e si trovasse in periodo di prova.

 

                                       2.3.3.

                                       Non si comprende nel giudizio impugnato la base legale in virtù della quale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha potuto riconsiderare la sua precedente decisione del 31.10.2023, passata in giudicato.

                                       Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nondimeno reso una decisione sulla liberazione condizionale per la quale si impone il rispetto dei principi e della procedura riservata dal legislatore federale agli art. 86 segg. CP.

 

 

 

                                       2.3.4.

                                       Nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena (ossia - in Ticino - il giudice dei provvedimenti coercitivi), l’art. 11 cpv. 1 LEPM garantisce al condannato il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti, facoltà quest’ultima che gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

                                       Questa norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed., p. 68 n. 191).

 

                                       Nell’ambito della liberazione condizionale l’art. 86 cpv. 2 CP ha introdotto l’obbligo per le autorità cantonali competenti in base al diritto cantonale di sentire il detenuto in tutti i casi, che l’autorità abbia l’intenzione o meno di concedere la liberazione condizionale (Petit Commentaire - Code pénal, art. 86 CP n. 11).

                                       Trattasi di un diritto di essere sentito qualificato, più esteso di quello derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., nel senso che l’interessato deve essere visto e sentito dalla competente autorità, non bastando la sola forma scritta. L’autorità competente non può pronunciarsi con piena cognizione di causa senza essersi resa conto “de visu et de auditu” della situazione del detenuto (Petit Commentaire - Code pénal, art. 86 CP n. 11; BSK Strafrecht I - C. KOLLER, 4a. ed., art. 86 CP n. 28; Praxiskommentar, Schweizerisches StGB - S.TRECHSEL / P. AEBERSOLD, 3a. ed., art. 86 CP n. 14; CR Code pénal I - A. KUHN, art. 86 CP n. 19).

 

                                       2.3.5.

                                       Nel caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi prima di rendere la decisione qui impugnata (con cui è ritornato sulla sua precedente decisione del 31.10.2023 concludendo in buona sostanza per una prognosi sfavorevole circa il pericolo che la reclamante ricada nei consumi di sostanze stupefacenti) si è limitato a “prospettarle” - nello scritto 13.11.2023 - la revoca della concessione della liberazione condizionale di cui alla decisione del 31.10.2023 e la revoca del beneficio dei congedi, fissandole un termine per esprimersi per scritto (sebbene si trovasse in cella di rigore), senza sentirla personalmente.

                                       In questo modo egli è incorso nella violazione del diritto di essere sentito della reclamante sancito dall’art. 86 cpv. 2 CP. Violazione questa che, seppure non censurata in questa sede dalla reclamante, va rilevata d’ufficio.

                                       A titolo abbondanziale si rileva che già solo avuto riguardo per la situazione personale della reclamante, sottoposta a curatela generale, al beneficio di una rendita d’invalidità, da oltre 20 anni seguita dal servizio per le dipendenze Antenna Icaro di __________, e limitata dalla condizione di trovarsi in cella di rigore, si imponeva di sentirla personalmente una volta terminata l’esecuzione della sanzione disciplinare.

 

                                       Trattandosi di un vizio formale, non altrimenti sanabile, la decisione 16.11.2023, ha da essere annullata in quanto resa in violazione del diritto di essere sentita della reclamante.

 

                                       Preso atto che il giudice dei provvedimenti coercitivi, come da lui comunicato a questa Corte negli scritti 11/12.12.2023 e 13/14.12.2023, ha nel frattempo avviato una nuova procedura tendente alla liberazione condizionale in cui ha già richiesto i preavvisi dei servizi interessati (entro il prossimo 22 dicembre), non si dispone il rinvio degli atti al magistrato affinché statuisca nuovamente. Nondimeno in detta procedura pendente il giudice dei provvedimenti coercitivi avrà cura di sentire personalmente la reclamante nel rispetto all’art. 86 cpv. 2 CP ai sensi del presente considerando, facendole altresì prendere atto dei preavvisi rilasciati dalle autorità interpellate in merito alla possibilità di concederle la liberazione anticipata.

 

 

                                 3.   Con riguardo alla decisione impugnata occorre ancora esporre alcune considerazioni.

 

                                       Esula dalle competenze del giudice dei provvedimenti coercitivi ventilare per la reclamante “che la sola possibilità per uscirne sia quella di un lungo percorso in un istituto stazionario” (consid. 3.4. della decisione impugnata), posto che per l’art. 60 CP è il giudice chiamato a statuire del crimine o del delitto commesso dall’autore tossicomane o affetto da altra dipendenza ad essere competente a ordinare un trattamento stazionario, fondandosi peraltro su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP). Ciò che non riguarda il caso in disamina.

 

                                       È l’art. 387 CPP a stabilire che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del CPP o ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone quindi di alcuna competenza per togliere l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo interposto contro il proprio giudizio come erroneamente ordinato al punto 4. del dispositivo.

 

 

                                 4.   Il reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità per il patrocinio nella presente procedura.

 

                                       In considerazione dell’accoglimento del reclamo e del riconoscimento di un’indennità per le spese di patrocinio di questa sede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diventa priva di oggetto.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 84, 86 segg., 93, 95 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è accolto.

 

§.    La decisione 16.11.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, l’importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo d’indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parzial

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera