Incarto n.
60.2023.30

 

Lugano

5 maggio 2023/mr    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 9/10.2.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1  

 

 

contro

 

il decreto 30.1.2023 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo   in tema di dissequestro nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

 

 

 

richiamate le osservazioni 14.2.2023 del procuratore pubblico e 23/24.2.2023 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

 

vista la replica 10/13.3.2023 di RE 1, con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;

 

considerato che il magistrato inquirente e PI 1, interpellati, non hanno presentato osservazioni di duplica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                 a.   In data 6.8.2022, verso la 01:00, il veicolo marca __________, alla cui guida vi era __________, è andato ad impattare a forte velocità contro il muro dell’autorimessa della palazzina di sua residenza, dopo aver parzialmente sfondato il portone d’accesso. Il conducente è stato rinvenuto privo di vita.

 

 

                                 b.   L’8.8.2022 il procuratore pubblico ha disposto l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma (AI 3, inc. MP __________).

 

 

                                 c.   In data 10.8.2022 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione del sistema di videosorveglianza posizionata sul tratto di strada percorso dal defunto, nonché il sequestro delle fotografie rilevate (AI 9).

 

 

                                 d.   Con scritto 11.8.2022 PI 1, figlio del defunto, per il tramite del suo legale, ha chiesto il dissequestro – tra l’altro – dell’orologio sito all’interno della vettura del padre (AI 11).

 

 

                                 e.   La relazione medico legale (datata 20.10.22) sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di __________ ha concluso che la causa del suo decesso “risiede in uno shock emorragico secondario a imponente emotorace bilaterale, alla cui formazione concorsero le fratture della gabbia toracica, le plurime lacerazioni cardiache e la lacerazione dell’aorta ascendente. Le lesioni riportate dall’uomo riconoscono quale mezzo di produzione un meccanismo contusivo in cui intervennero forze di rilevante entità. Esse risultano pienamente compatibili con la dinamica dell’incidente ricostruito in atti” (p. 19, AI 31).

 

 

                                  f.   Con ulteriore scritto 14.11.2022 PI 1 ha nuovamente chiesto al procuratore pubblico il dissequestro (tra l’altro) dell’orologio (AI 38).

 

 

                                 g.   In risposta a tale richiesta, il magistrato inquirente - in data 24.11.2022 - ha confermato che “quanto tuttora in sequestro potrà essere consegnato unicamente a chi si occuperà dell’esecuzione testamentaria del defunto, rispettivamente all’erede munito dell’attestato che lo qualifichi come tale, oppure ad una terza persona munita di autorizzazione scritta rilasciata dall’erede” (AI 41).

                                 h.   Con e-mail 16.1.2023, RE 1, ex-moglie del defunto, ha chiesto al procuratore pubblico, considerata la conclusione delle indagini, di “riavere alcuni oggetti di mia proprietà che il Dott. __________ deteneva al momento dell’incidente, mi riferisco in particolare alle chiavi di una abitazione di mia proprietà, ad un orologio ed alle chiavi della mia autovettura, una __________”, allegando i documenti – a suo dire – attestanti la proprietà dei suddetti oggetti (AI 46).

 

                                       Tale richiesta è stata ribadita anche per lettera in data 20.1.2023.

 

 

                                   i.   Con decisione 30.1.2023 il magistrato inquirente ha (tra l’altro) respinto la richiesta di dissequestro dell’orologio __________, in quanto “la documentazione da lei prodotta in merito all'acquisto dell'orologio in data 21.12.2001 non mi è sufficiente per escludere che nel corso di questi 20 anni non ci sia stato alcun passaggio di proprietà (in particolare in favore di __________, visto che l'orologio è stato trovato in suo possesso); questione che dovrà giocoforza essere stabilita a livello civile” (p. 1, AI 49).

 

 

                                   j.   Mediante reclamo 9/10.2.2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone l’annullamento.

 

La reclamante ha in particolare indicato che “ad una precisa prova di acquisto da parte mia di detto orologio, prova che allego anche alla presente, unitamente alla decisione impugnata, la Signora Lanzillo oppone una semplice presunzione, di rango giuridico notoriamente inferiore” (p. 1).

 

Il magistrato inquirente avrebbe poi invertito “indebitamente (…) l’onore della prova, che spetta in ogni caso a lei di sostenere” (p. 1).

 

 

                                 k.   Nelle more della procedura di reclamo, in data 13.2.2023, il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono e fissando altresì un termine per presentare eventuali istanze probatorie (AI 52).

 

 

                                   l.   Con osservazioni 14.2.2023 al gravame, il magistrato inquirente ha indicato che RE 1, nella sua “veste di ‘terza aggravata’, quindi pur avendo la facoltà di determinarsi su di un oggetto che ritiene essere suo, (…) non può pretenderne il dissequestro dichiarando semplicemente di averlo acquistato lei nel lontano 2001. La documentazione di supporto, da lei presentata, (…), non è sufficiente a qualificarla quale proprietaria ai sensi di legge” (p. 1).

Tale fattispecie, considerato anche il fatto che la reclamante non avrebbe veste di erede, al contrario dei tre figli del defunto, potrà essere decisa unicamente in sede civile.

Il procuratore pubblico ha poi fatto riferimento all’art. 320 cpv. 3 CPP.

 

 

                                m.   In data 23/24.2.2023 PI 1 ha confermato che il citato orologio sarebbe di effettiva proprietà della madre, chiedendone quindi la restituzione alla stessa.

 

 

                                 n.   Con replica 10/13.3.2023 RE 1 ha ribadito quanto allegato in sede di reclamo, facendo notare la mancanza di coerenza del procuratore pubblico che avrebbe dissequestrato - a suo favore - “le chiavi della mia automobile, l'agenda od altri oggetti - parimenti trovati in possesso del defunto Dr. __________” (p. 1).

 

 

                                 o.   Con ulteriore scritto 13/14.3.2023 RE 1 ha comunicato a codesta Corte di aver appreso “che tutti gli eredi del defunto Dr. __________ — __________, __________ e PI 1 — hanno rinunciato alla successione, per cui alla data odierna tecnicamente non sussiste alcun erede il quale possa opporsi alla mia rivendica di proprietà dell'orologio __________ oggetto del reclamo che ci occupa” (p. 1).

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 9/10.2.2023 contro il decreto 30.1.2023, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         1.3.2.

RE 1, che sostiene di essere la proprietaria dell’orologio marca __________ in questione e dunque terza aggravata da atti procedurali [secondo l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11)], ovvero dal sequestro del suddetto orologio, è pacificamente legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare la pronuncia 30.1.2023 del procuratore pubblico, avendo un interesse giuridicamente protetto alla restituzione del suddetto orologio.

 

                                         1.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

 

                                         Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. ed., n. 1488 ss.].

 

                                         Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_204/2020 del 22.12.2020 consid. 2.2.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1; decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

                                     

                                         2.2.

                                         La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

 

                                         Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1543].

 

                                         Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1532 e 1535).

 

                                         2.3.

                                         Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

 

                                         La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

 

 

                                   3.   3.1.

                                       Si è detto che, con decisione 30.1.2023 il magistrato inquirente ha (tra l’altro) respinto la richiesta di dissequestro dell’orologio in questione, ritenuto che la documentazione prodotta da RE 1 in relazione all'acquisto del citato bene non sarebbe sufficiente “per escludere che nel corso di questi 20 anni non ci sia stato alcun passaggio di proprietà (in particolare in favore di __________, visto che l'orologio è stato trovato in suo possesso); questione che dovrà giocoforza essere stabilita a livello civile” (p. 1, AI 49).

                                         3.2.

                                         A fronte di ciò, occorre esaminare se - in concreto - il magistrato inquirente ha compiutamente indicato i motivi a sostegno del mantenimento del sequestro, ossequiando l’obbligo di motivazione che gli compete.

                                        

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

 

                                         3.3.2.

                                         L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del 24.2.2022 consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

 

                                         Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.

 

                                         Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Ora, la decisione impugnata, nella misura in cui respinge la richiesta di dissequestro dell’orologio in questione, facendo unicamente riferimento a possibili passaggi di proprietà dello stesso, risulta essere poco chiara, lacunosa e non sufficientemente motivata.

                                        

                                         3.4.1.1.

Si è detto che il procedimento penale qui in discussione ha preso avvio a seguito dell’incidente in cui ha perso la vita __________, ex-marito della qui reclamante.

È stato aperto l’inc. MP __________ nei confronti di ignoti per il titolo di omicidio colposo (cfr. comunicazione di chiusura dell’istruzione, AI 52).

 

                                         3.4.1.2.

All’inizio dell’inchiesta, il procuratore pubblico ha rettamente disposto dei provvedimenti coercitivi, tra cui l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma, una perizia TAC post mortem, la perquisizione ed il sequestro del sistema di videosorveglianza ed un controllo tecnico del veicolo, volti ad accertare la dinamica dei fatti e ad escludere l’intervento di terzi nel decesso di __________.

 

In relazione al provvedimento qui contestato si rileva che, agli atti dell’inc. MP __________ non vi è un ordine di perquisizione e sequestro debitamente motivato; vi è unicamente il “Verbale di perquisizione e sequestro” 6.8.2022, dal quale risulta (tra l’altro) l’elenco degli oggetti sequestrati quali “mezzi di prova” (p. 2, ad AI 19), tra cui figura l’orologio in questione.

 

                                         3.4.1.3.

                                         In concreto, fanno difetto tutti i requisiti per il mantenimento del sequestro, in particolare l’esistenza di sufficienti indizi di reato, così come pure la connessione tra l’oggetto sequestrato ed un eventuale reato. Il magistrato inquirente, nel decreto qui impugnato, ha peraltro omesso di confrontarsi con detti presupposti.

 

Neppure si può sostenere che un orologio trovato al polso di una vittima di un incidente stradale possa servire quale mezzo di prova.

 

3.4.2.

Non va inoltre dimenticato che, esperiti gli atti che riteneva opportuni, pendente la procedura di reclamo, con comunicazione di chiusura dell’istruzione 13.2.2023 il procuratore pubblico ha prospettato alle parti l’emanazione di un decreto di abbandono (AI 52).

 

In sede di osservazioni al gravame, il magistrato inquirente ha indicato che, “in caso di formale abbandono, non si pronuncerà in merito alle azioni civili e demanderà la reclamante o l'accusatore privato a proporre la restituzione del pregiato orologio al foro civile (assegnando un termine per promuovere azione civile presso il foro competente), come previsto dall'art. 320 cpv. 3 CPP” (doc. 3, inc. CRP).

 

A torto.

                                         3.4.2.1.

L’art. 267 cpv. 1 CPP dispone che, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

                                        

L’inchiesta in questione è terminata ed il magistrato inquirente ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, non avendo ravvisato indizi in capo a chicchesia per il reato di omicidio colposo.

 

Il primo presupposto per il mantenimento del sequestro, segnatamente l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP, è quindi venuto a cadere.

 

                                         3.4.2.2.

A fronte di quanto sopra, non è chiaro a che titolo il procuratore pubblico abbia deciso di mantenere il sequestro dell’orologio in questione, limitandosi - come visto - ad indicare che non sarebbe possibile escludere un passaggio di proprietà del citato bene.

 

Neppure il sequestro può essere mantenuto a fini di confisca, aspetto che peraltro il procuratore pubblico nemmeno sostiene. Si è detto che l’art. 70 CP presuppone valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato. Aspetto evidentemente non contemplato in concreto.

 

                                         3.4.3.

                                         Si rileva infine che non spetta al magistrato inquirente sostituirsi al giudice civile in caso di un eventuale contenzioso legato alla successione di __________.

 

                                         In siffatte circostanze, visto come il mantenimento del sequestro non è giustificato, il procuratore pubblico provvederà a dissequestrare il citato orologio a favore degli aventi diritto, segnatamente la comunione ereditaria di __________.

                                        

                                         3.5.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto qui impugnato deve essere annullato e gli atti dell’incarto MP __________ ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                   4.   Il gravame è evaso ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità, non avendo RE 1, fatto capo ai servizi di un legale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto 30.1.2023 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo emanato nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non sono assegnate indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera