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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada |
sedente per statuire sul reclamo 14/18.12.2023 presentato da
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RE 1, , rappr. da: RA 1, , |
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contro |
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il decreto 29.11.2023 del procuratore pubblico Claudio Luraschi, nel procedimento inc. MP 2019.10630, in tema di indennizzo; |
richiamate le osservazioni 8.1.2024 e 20.2.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 27/31.1.2024 della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con rapporto 23/25.10.2019 (AI 1) la Polizia Comunale Città di __________ ha segnalato al Ministero pubblico il commerciante ambulante __________, indicando che aveva ricevuto richieste di intervento da cittadini sulle modalità con cui questi – che si sarebbe presentato quale “informatore scientifico” – operava, con riferimento alla vendita, per il tramite della RE 1, __________, di prodotti asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.
La segnalazione è stata registrata come inc. MP 2019.10630.
b. Con decreto 25.10.2019 (AI 2) il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione del domicilio degli imputati – __________ e RA 1, in quel momento organo di fatto della RE 1 (di cui è divenuto amministratore unico il 23.12.2020) – e della sede della società ed il sequestro di quanto utile per il procedimento.
La perquisizione si è svolta nei giorni seguenti, a tappe (AI 196).
c. RA 1 è stato sentito quale imputato il 28.10.2019 (AI 196).
d. Con scritto 30/31.10.2019 (AI 8) la RE 1 ha chiesto al pubblico ministero, con riferimento al sequestro dello stabile sito a __________, dove operava, il dissequestro, ritenuto che la situazione le avrebbe causato un danno di immagine e finanziario elevato.
e. Con scritto 20.11.2019 (AI 31) all’avv. __________, allora legale della società, il magistrato inquirente ha informato che la perquisizione degli uffici della RE 1, eseguita in data 30.10.2019 e 11.11.2019, si fondava sia sull’ordine di perquisizione e sequestro 25.10.2019 nel procedimento inc. MP 2019.10630 sia sull’ordine di perquisizione e sequestro 30.10.2019 nel procedimento inc. MP 2019.10742. Ha precisato che una parte dello stabile, in cui erano contenuti diversi classificatori con la contabilità della società, era ancora in quel momento sequestrata, fintanto che gli atti non fossero stati esaminati. Ha aggiunto che si era proceduto in quel senso nel rispetto dell’economia del procedimento ed al fine di mettere a disposizione degli imputati gli uffici nel minor tempo possibile per poter proseguire con l’attività professionale.
f. Con scritto 24.2.2020 (AI 94), con riferimento alla lettera 14/17.2.2020 dell’avv. __________ (AI 92), allora legale della RE 1, il pubblico ministero ha menzionato, in relazione alla richiesta di dissequestro, che i sigilli erano stati apposti solo in una parte dei locali della sede della RE 1, dove era conservata la contabilità degli anni passati della società, proprio per non intralciare l’operatività corrente dell’azienda. La misura non poteva quindi rendere impossibile la continuazione dell’attività aziendale. Ha respinto la richiesta di dissequestro di documenti e oggetti.
g. Con lettera 28.2./2.3.2020 (AI 95) la RE 1 ha osservato e precisato che i sigilli apposti avrebbero impedito l’accesso ad un archivio che avrebbe contenuto anche effetti personali degli imputati. Il divieto di accesso al locale sotto sigilli sarebbero stato all’origine di ritardi nell’emissione delle fatture, non disponendo dei listini dei prezzi, provocando così difficoltà di natura finanziaria.
h. Con scritto 8/9.1.2021 (AI 140) la RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente che, in seguito ai suoi interventi, la sua attività commerciale sarebbe stata paralizzata; diversi clienti, a cui sarebbe già stato regolarmente fornito il dispositivo medico, avrebbero sospeso il pagamento del prezzo pattuito apparentemente su invito degli agenti di polizia. Questa situazione di stallo avrebbe nuociuto gravemente all’azienda. Nel corso delle perquisizioni e dei sequestri non sarebbe infatti mai stato precisato se oggetto del procedimento penale per truffa sub. usura fossero unicamente le modalità utilizzate dal venditore ambulante per commercializzare i dispositivi medici o se oggetto del procedimento fossero gli stessi dispositivi medici e/o la loro commercializzazione. Ha chiesto se potesse continuare a liberamente commercializzare il dispositivo medico e se potesse procedere all’incasso del prezzo dei dispositivi medici già venduti e consegnati.
Il 5/8.2.2021 (AI 142) la società ha sollecitato una risposta.
i. Il 10.2.2021 (AI 143) il procuratore pubblico ha preso posizione segnalando che oggetto del procedimento penale erano in particolare le modalità con cui erano stati venduti i prodotti che sarebbero serviti ad assorbire/neutralizzare onde elettromagnetiche. In quel momento non poteva tuttavia essere esclusa la rilevanza penale della commercializzazione di tali prodotti, la cui efficacia appariva alquanto dubbia. Solo al termine dell’istruttoria sarebbe stato possibile determinare la fattispecie oggettiva ben definita. Non era in ogni caso compito dell’autorità di perseguimento penale rilasciare autorizzazioni inerenti all’attività economica della RE 1. Non poteva pertanto esprimersi sulle sue richieste.
j. La RE 1, con scritto 12/15.2.2021 (AI 144), sulla predetta risposta, ha chiesto se esistevano decisioni (ordini di divieto, sequestri, ecc.) emanate dal magistrato inquirente sotto qualsiasi forma nell’ambito dell’inc. MP 2019.10630 che le avrebbero impedito di continuare a liberamente commercializzare il dispositivo medico e se esistevano decisioni (ordini di divieto, sequestri, ecc.) emanate dal procuratore pubblico sotto qualsiasi forma nell’ambito dell’inc. MP 2019.10630 che le avrebbero impedito di procedere all’incasso del prezzo dei dispositivi venduti e consegnati.
k. Il 5.3.2021 (AI 145) il pubblico ministero ha comunicato che, nel procedimento inc. MP 2019.10630, non era stata emanata alcuna decisione di divieto di commercializzazione del dispositivo e che non erano state emanate decisioni che impedivano alla RE 1 di procedere all’incasso del prezzo dei dispositivi già venduti e consegnati. Ha nondimeno evidenziato che, per diverse vendite oggetto di indagine, sulla base delle circostanze concrete (come si evincevano dai verbali di interrogatorio degli imputati e degli acquirenti), venivano ipotizzati i reati di truffa, in alternativa usura, e infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. Qualora l’ipotesi accusatoria avesse dovuto essere confermata, il prezzo di vendita avrebbe costituito provento di reato, che non poteva essere oggetto di una legale procedura di incasso. Inoltre, un eventuale atto suscettibile di vanificare la confisca di tale provento di reato avrebbe potuto comportare per chi lo intraprendeva (qualora si fosse concretizzata l’ipotesi di reato a monte di truffa o usura) una responsabilità penale per riciclaggio di denaro.
l. Con scritto 8/9.3.2021 (AI 147) la RE 1 ha rilevato che la situazione di incertezza in merito alla procedura di incasso del prezzo dei dispositivi avrebbe dovuto essere chiarita al più presto. Ha auspicato una riattivazione in tempi brevi del procedimento in relazione alle modalità con cui sarebbe stato venduto il dispositivo da parte del venditore ambulante. Ha chiesto, se avesse ritenuto verosimili le ipotesi di reato, di procedere al sequestro del prezzo. Ha osservato che la principale, se non esclusiva, danneggiata dal procedimento penale sarebbe stata lei medesima, che ha dichiarato di costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale.
Il 6/7.4.2021 (AI 148) ha sollecitato una presa di posizione.
m. Il procuratore pubblico, con scritto 8.4.2021 (AI 149), ha in particolare comunicato che non c’erano i presupposti per sequestrare il prezzo ed i dispositivi. Ha respinto l’istanza della RE 1 intesa al riconoscimento della sua veste di accusatrice privata. Potenziali accusatori privati erano soltanto gli acquirenti.
n. Con scritto 16/19.4.2021 (AI 150) la RE 1 si è espressa sulla citata comunicazione del magistrato inquirente, indicando le ragioni per cui i reati ipotizzati non sarebbero stati adempiuti.
Il 19/22.11.2021 (AI 166) la società si è ulteriormente espressa.
o. Con decreto 14.9.2022 (AI 194) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando nei confronti di RA 1 l’abbandono del procedimento e fissando un termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP.
p. Il 22.9.2022 (AI 196) è stato acquisito agli atti il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 19.9.2022, al quale sono stati allegati – anche – i verbali di interrogatorio dei numerosi accusatori privati.
q. Con scritto 24/25.8.2023 (AI 224), riferito anche all’istanza di indennità per ingiusto procedimento di RA 1, la RE 1 ha indicato che sarebbe rimasta esplicitamente riservata la pretesa risarcitoria del danno economicamente rilevante subito dalla società, a cui sarebbe stata inibita illecitamente la facoltà di commercializzare il suo prodotto, e questo malgrado – fin dal suo scritto 16.4.2021 – sarebbe stato chiaro e non equivoco il fatto che si sarebbe trattato di un dispositivo medico regolarmente autorizzato alla messa in commercio sul libero mercato. Trattandosi di un terzo danneggiato da atti procedurali (art. 434 CPP), ha chiesto pregiudizialmente di notificarle il decreto di abbandono (ex art. 321 cpv. 1 lit. c CPP) affinché potesse far valere le sue pretese.
La RE 1 ha ribadito di riservarsi il diritto di far valere le sue pretese anche con il successivo scritto 6/9.10.2023 (AI 226).
r. Il 9.10.2023 (AI 227) il procuratore pubblico ha domandato alla RE 1 direttamente, ritenuto che dagli atti del procedimento penale non risultava una procura a favore dell’avv. __________, di indicare se essa intendeva formulare pretese di indennizzo in applicazione dell’art. 434 CPP e, nell’affermativa, la relativa quantificazione corredata dalla documentazione a comprova.
s. Con decreto 1590/2023 del 17.10.2023 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale a carico di RA 1.
t. Con scritto 20/23.10.2023 (AI 229) la RE 1, per il tramite dell’avv. __________, ha informato che il legale l’avrebbe patrocinata fin dal 29.12.2020. Ha prodotto copia di una procura. Ha chiesto una proroga del termine per formulare le sue pretese.
Il 23/24.10.2023 (AI 230) il legale ha comunicato al procuratore pubblico che la RE 1 gli aveva revocato il mandato.
u. Con istanza 15/16.11.2023 (AI 243) la RE 1, patrocinata dall’avv. __________, __________, ha chiesto – in applicazione dell’art. 434 CPP – la somma di CHF 2'698'320.85.
Ha addotto che, in seguito all’apposizione dei sigilli nel corso delle perquisizioni della sua sede, sarebbe stato reso di fatto impossibile il contatto dei clienti, in quanto la documentazione dell’archivio sarebbe stata oggetto di sequestro fino al 30.9.2020 con inagibilità dei locali ed impossibilità di poter eseguire qualsiasi attività lavorativa e reddituale, considerato che gli effetti professionali, le carte e l’intera produttività aziendale sarebbe stata contenuta nei locali della sua sede. Ha rilevato che il dispositivo – stuoia antiossidante – sarebbe stato debitamente e legalmente registrato nel registro riconosciuto dal Ministero della salute italiano e pertanto sarebbe stato legalmente commerciabile. Avrebbe registrato il marchio __________ presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Essa ha quantificato in CHF 131'286.30, come da relativa offerta (doc. 2), i danni alle cassette di sicurezza completamente danneggiate in seguito alle perquisizioni. Ha chiesto CHF 1'396.50, come da relativa offerta (doc. 2), per lavatura, ritocchi di pittura, ecc..
Ha inoltre domandato il versamento di CHF 100'000.00 (CHF 25'000.00/anno per quattro anni) per danni economici e finanziari.
Con riferimento agli asseriti danni derivanti dai contratti sottoscritti dalla RE 1 con i propri clienti e dal fatto che la merce non sarebbe stata fornita in seguito al blocco delle consegne da parte del produttore che avrebbe saputo dell’avvio del procedimento penale, la società ha postulato il versamento di CHF 23'275.00. Ha quantificato in CHF 23'056.15 il danno derivante dai contratti sottoscritti dalla RE 1 con i propri clienti, i quali – nonostante la consegna della merce – non avrebbero corrisposto il prezzo residuo in ragione del procedimento penale. Il danno relativo al mancato guadagno sarebbe ammontato a CHF 48'000.00/mese, per cui ha chiesto il risarcimento di CHF 2'304'000.00.
La società ha domandato CHF 100'000.00 per danno d’immagine e reputazionale che avrebbe sofferto per il procedimento.
La RE 1 ha postulato infine la rifusione delle spese legali (CHF 5'306.90 riferiti all’avv. __________ e CHF 10'000.00, somma stimata, riferiti all’avv. __________).
v. Con decreto 29.11.2023 il procuratore pubblico ha parzialmente accolto l’istanza di indennizzo giusta l’art. 434 CPP, riconoscendo l’importo di CHF 2'396.50, di cui CHF 1'396.50 per danni materiali (per lavori di pittura, ecc.) e CHF 1'000.00 per spese legali.
Ha indicato, quale mezzo di impugnazione contro la sua pronuncia, il reclamo a questa Corte nel termine di dieci giorni.
w. Con gravame 14/18.12.2023 la RE 1, rappresentata dal suo amministratore unico RA 1, ha contestato detto decreto.
y. Con decreto 6469/2023 del 30.11.2023 (AI 248) il magistrato inquirente ha posto __________ in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale, ripetuta, e di registrazione clandestina di conversazioni, ripetuta. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.00 (sessanta aliquote a CHF 30.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 360.00 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Ha rinviato gli accusatori privati al foro civile. Ha ordinato il dissequestro di alcuni oggetti a favore dell’imputato rispettivamente a favore della RE 1.
L’imputato si è opposto al decreto di accusa il 7/11.12.2023 (AI 251).
Il 19.12.2023 (AI 257) il pubblico ministero ha confermato la pronuncia ed ha trasmesso gli atti al giudice per il dibattimento.
Il procedimento è sub iudice davanti alla Pretura penale.
in diritto
1. Ai sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
Con l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al 31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in legalis.ch).
2. In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
3. 3.1.
Si pone anzitutto la questione della competenza di questa Corte a pronunciarsi sull’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP.
3.2.
3.2.1.
In applicazione dell’art. 434 cpv. 1 prima frase CPP i terzi danneggiati da atti procedurali oppure nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e ad un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.
L’art. 433 cpv. 2 CPP (sull’indennizzo all’accusatore privato) è applicabile per analogia (art. 434 cpv. 1 seconda frase CPP).
Ai sensi dell’art. 434 cpv. 2 prima frase CPP la decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfare dette pretese già nel corso della procedura preliminare (art. 434 cpv. 2 seconda frase CPP).
3.2.2.
L’art. 434 CPP permette al terzo di fondare la sua pretesa nei confronti dello Stato direttamente sul CPP (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022 consid. 9.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 2; ZK StPO – Y. GRIESSER, 3. ed., art. 434 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 434 CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 1832; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1233). Si tratta di una responsabilità causale (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 4). Questa norma crea una responsabilità sussidiaria dello Stato, che si applica quando il danno non è coperto in altro modo (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 7a; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 434 CPP n. 2).
Per terzo si intende il partecipante al procedimento penale che non è né imputato né accusatore privato. Può trattarsi di persone fisiche o giuridiche, non di autorità (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 3; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 434 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 2).
L’istanza deve essere presentata entro la fine del procedimento, sotto pena di perenzione (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 2). L’art. 433 cpv. 2 CPP – secondo cui l’accusatore privato inoltra l’istanza di indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese; se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza – è applicabile per analogia. Anche se giusta l’art. 433 cpv. 2 CPP non vale il principio inquisitorio, nel senso che spetta all’accusatore privato quantificare e comprovare le proprie pretese, sotto pena di perenzione (decisione TF 6B_67/2019 del 16.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 8; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 433 CPP n. 4 / art. 434 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 433 CPP n. 9), l’autorità penale deve nondimeno rendere attenta la parte del suo diritto di richiedere un indennizzo e del suo onere di cifrare e documentare le pretese (decisione TF 6B_764/2023 del 19.2.2024 consid. 3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 433 CPP n. 4; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1233).
Si ha un caso non controverso secondo l’art. 434 cpv. 2 seconda frase CPP – che può essere evaso già nel corso della procedura preliminare, senza attendere la decisione finale – se il fondamento delle pretese è dimostrato e l’istanza di indennizzo è inequivocabilmente da accogliere (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 11; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 9).
Il giudizio che respinge le pretese non può, al contrario, essere emanato nel corso della procedura preliminare: esso è pronunciato al momento della decisione finale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 11; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 434 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 9/10; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1832). Il procuratore pubblico si esprime al proposito con un decreto di abbandono o con un decreto di accusa (decisione TF 6B_1007/2015 del 14.6.2016 consid. 1.5.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 9; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1832 nota 192; CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, 2. ed., art. 434 CPP n. 18).
3.3.
3.3.1.
Si è detto (consid. u.) che con istanza 15/16.11.2023 (AI 243) la RE 1 ha chiesto, giusta l’art. 434 CPP, la somma di CHF 2'698'320.85 quale risarcimento del danno asseritamente sofferto.
Il procuratore pubblico si è pronunciato il 29.11.2023, accogliendo l’istanza, soltanto parzialmente, per CHF 2'396.50 (consid. v.).
3.3.2.
Ora, la pretesa della reclamante era più che controversa, tanto è vero che è stata ammessa unicamente per CHF 2'396.50 (consid. v.), con pronuncia emanata il 29.11.2023, nel corso della procedura preliminare, che – in quel momento – non era ancora conclusa. La procedura preliminare di cui all’inc. MP 2019.10630 è infatti formalmente terminata soltanto con il decreto di accusa 6469/2023 del 30.11.2023 (AI 248) a carico di __________.
Secondo l’art. 434 cpv. 2 CPP il magistrato inquirente, trattandosi di una pretesa controversa, avrebbe pertanto dovuto esprimersi sull’istanza 15/16.11.2023 (AI 243) della RE 1 nella decisione finale – ossia, in concreto, in tale decreto di accusa a carico dell’imputato – e non già nel corso della procedura preliminare.
Giusta l’art. 353 cpv. 1 lit. g CPP nel decreto d’accusa sono difatti indicate le conseguenze in materia di spese (art. 422 ss. CPP) e indennità (art. 429 ss. CPP) [BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 353 CPP n. 20; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 353 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 353 CPP n. 9]. Di modo che deve essere menzionata nel decreto di accusa, qualora la procedura preliminare termini con tale atto, anche la decisione giusta l’art. 434 CPP.
3.3.3.
Il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n. 2), improrogabile (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 vCPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).
L’opposizione non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194).
Il decreto di accusa può essere contestato solo con opposizione, non con reclamo o appello (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 3; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, egli decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento penale; c. emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell’ipotesi in cui non ritenga valida l’opposizione (decisione TF 6B_1230/2020 del 29.4.2021 consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
In queste circostanze, ritenuto che l’istanza 15/16.11.2023 (AI 243), le cui pretese erano controverse, è stata presentata nel corso della procedura preliminare e che essa si è conclusa con il decreto di accusa 6469/2023 del 30.11.2023 (AI 248) emanato a carico di __________, di modo che la decisione giusta l’art. 434 CPP avrebbe dovuto essere oggetto del decreto di accusa (art. 353 cpv. 1 lit. g CPP), la pronuncia ex art. 434 CPP può essere impugnata soltanto con opposizione, non con reclamo.
Qualora, infatti, il magistrato inquirente si fosse espresso sull’istanza di indennizzo della RE 1 in modo corretto, giusta l’art. 434 cpv. 2 CPP, nella decisione finale, ovvero nel menzionato decreto di accusa a carico di __________, il decreto di accusa sarebbe stato censurabile solo con opposizione.
Il reclamo, che può essere inteso come opposizione giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP, è trasmesso per competenza al procuratore pubblico per i suoi incombenti in applicazione dell’art. 355 CPP.
4. Il gravame è evaso ai sensi del considerando 3.. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è evaso ai sensi del considerando 3..
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Il reclamo 14/18.12.2023 della RE 1 è trasmesso formalmente al procuratore pubblico Claudio Luraschi per i suoi incombenti.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera