Incarto n.
60.2023.33

 

Lugano

29 febbraio 2024/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada

 

 

sedente per statuire sul reclamo 9/13.2.2023 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

patr. da:   PR 1, ,

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 27.1.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente da suoi esposti 17/21.1.2019 e 20/21.5.2019 nei confronti, anche, di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per amministrazione infedele, infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale ed infrazione alla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (ABB 177/2023);

 

 

richiamati gli scritti 14/15.2.2023 e 31.3./3.4.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 23/24.2.2023 e 31.3.2023 (duplica) di PI 4 (patr. da: avv. PR 5, __________) – che ha rilevato che il gravame non lo concerne –, 24/27.2.2023 e 14/17.4.2023 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione dell’impugnativa –, 10/13.3.2023 di PI 3 (patr. da: avv. PR 4, __________) – che ha indicato che il reclamo non lo concerne – e 29/30.3.2023 (replica) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 17/21.1.2019 (AI 1) la RE 1, rappresentata da __________ ed __________, allora membro rispettivamente presidente della società, ha querelato i responsabili della __________, __________, succursale di __________ (nel frattempo cancellata), per concorrenza sleale e violazione del diritto d’autore.

 

                                         La querelante ha addotto che sarebbe stata proprietaria dei fondi n. __________, __________ e __________ RFD __________, su cui sorgeva l’__________, per il quale stava sviluppando un progetto di ristrutturazione.

 

                                         La __________ si sarebbe occupata di promozione di immobili.

 

                                         La RE 1 non avrebbe mai conferito a quest’ultima un qualsiasi mandato di promozione, in particolare per il progetto inerente all’__________. Essa sarebbe venuta a conoscenza del fatto che la __________ avrebbe condotto trattative, e addirittura concluso accordi, con interessati, qualificandosi contrariamente al vero quale mandataria per la promozione immobiliare, segnatamente sul sito internet della società in relazione all’__________. La querelante avrebbe esortato più volte, invano, i responsabili della __________ a sospendere immediatamente la loro attività di vendita.

 

                                         La RE 1 si è costituita accusatrice privata.

 

 

                                  b.   Il 21.3.2019 (AI 5) sono stati interrogati __________ ed __________ quali accusatori privati nel procedimento penale, allora nella titolarità del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti.

 

                                         Essi hanno riferito che il fondo __________, con sede nel Liechtenstein, aveva acquisito nel 2010 la RE 1 allo scopo di acquistare l’__________, __________. Dal 2011 al 2014 __________ (ceo della __________) e PI 1 si erano occupati dello sviluppo di questo progetto di ricostruzione dell’__________. Dal 2014, in seguito al decesso di __________, erano entrati nella gestione della società e del progetto __________ (fratello di __________) ed __________. Nel 2010 la RE 1 aveva assegnato un mandato di gestione del progetto di ricostruzione all’allora __________ (divenuta __________), __________. Questa società aveva sottoscritto alcuni contratti di appalto, per esempio con la __________, __________. Nel 2017 la RE 1 aveva disdetto tutti i rapporti contrattuali con la __________. La __________ faceva parte dello stesso gruppo della __________ e pertanto, su mandato di quest’ultima, aveva stipulato vari contratti con vari studi d’ingegneria. Nell’autunno 2015 la __________ aveva presentato una domanda edilizia per la costruzione del nuovo __________, poi ritirata. Aveva poi inoltrato un’altra domanda edilizia, preavvisata negativamente. La RE 1, in seguito al preavviso negativo, aveva interrotto la collaborazione con la __________. Per quanto gli interrogati sapevano, PI 1 ed PI 3 facevano parte, in ruoli diversi, delle società coinvolte nel procedimento.

 

 

                                   c.   Con esposto 20/21.5.2019 (AI 10) la RE 1 ha segnalato al Ministero pubblico che il 15.2.2017 sarebbe stata costituita da PI 1, ex membro del suo consiglio di amministrazione, una cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio sui fondi n. __________, __________ e __________ RFD __________. La società, per il tramite dei suoi amministratori, ha indicato che non sarebbe stata al corrente della costituzione della cartella ipotecaria, dei motivi della costituzione e delle ragioni per cui la cartella ipotecaria era stata rimessa alla __________. Non sarebbe esistito un contratto o un accordo con la __________ che avesse potuto giustificare la consegna della cartella ipotecaria, tanto più che – nel rogito – sarebbe stato menzionato che la cartella doveva essere data alla RE 1. Nei verbali del consiglio di amministrazione della società non ci sarebbe stata traccia dell’autorizzazione per la costituzione della cartella ipotecaria e/o dei motivi della consegna alla __________.

 

 

                                  d.   Il 21.5.2019 (AI 11) è stato interrogato PI 3.

 

                                         Egli, persona informata sui fatti, ha affermato che la __________ era stata costituita nell’autunno 2014 con lo scopo di gestire, promuovere e sviluppare progetti immobiliari. Lui si occupava della parte di supporto dell’attività; a volte seguiva lo sviluppo di alcuni progetti. Il consiglio di amministrazione era costituito da PI 1 e da PI 4. La succursale di __________ era stata costituita nel 2016; era stata chiusa nel 2019 per mancanza di attività.

                                         Sul progetto di rinnovo dell’__________, PI 3 ha asserito che, ad un certo punto, c’era una sovrapposizione delle persone coinvolte nelle varie società: nel consiglio di amministrazione della RE 1 e della __________ c’era PI 1. C’era una sovrapposizione di interessi in quanto l’azionista di maggioranza della __________ deteneva indirettamente circa il 23/24% (circa CHF 6 mio) della __________, gestito dalla __________. C’era quindi per tutti un interesse a trovare un acquirente per il progetto. Nell’agosto 2017 la __________ aveva stilato un modello di contratto di intermediazione da sottoporre ad eventuali broker. La __________ non aveva firmato questo contratto. Non ritenevano necessario firmare il contratto, in quanto era nell’interesse di tutti promuovere il progetto. Il consiglio di amministrazione della RE 1 sollecitava i propri membri a ricercare eventuali altri acquirenti. PI 1 aveva utilizzato la __________ per cercare finanziatori del progetto __________. La RE 1 ne era al corrente, perché – per quanto a conoscenza di PI 3 – c’erano scambi di email tra PI 1, __________, __________ ed __________. Si era deciso di vendere il progetto __________ perché il fondo __________ e la RE 1 non avevano più soldi per portarlo a termine. Ad inizio 2018 i rapporti tra la __________ ed il gruppo __________ si erano deteriorati al punto tale da sfociare in varie cause. La __________ non aveva mai sottoscritto un contratto con la RE 1: si trattava di accordi orali per la promozione del progetto __________. La RE 1 aveva disdetto due contratti con la __________ a causa del preavviso negativo del progetto. PI 3 ha confermato di aver ricevuto la cartella ipotecaria al portatore di CHF 3.4 mio a garanzia dei crediti della __________ nei confronti della RE 1 a seguito di fatture non pagate e diverse pretese. La RE 1 era a sua volta a corto di liquidità: aveva quindi deciso di emettere la cartella ipotecaria a garanzia dei suoi debiti.

 

 

                                   e.   Il 7/11.6.2019 (AI 13) la RE 1 ha inviato copia di uno scambio di email con l’avv. __________, notaio che ha costituito la cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio, dal quale si evince che aveva rimesso la cartella ipotecaria ad PI 3 su richiesta della RE 1 nella persona di PI 1. Ha inoltre trasmesso una dichiarazione di __________, secondo cui la RE 1 non aveva mai deciso la costituzione della citata cartella ipotecaria e pertanto non aveva mai deciso di consegnare ad PI 3 (rispettivamente alla __________ o alla __________) tale cartella a garanzia di asseriti crediti. Per la RE 1, si poteva ipotizzare il reato giusta l’art. 158 CP.

 

 

                                    f.   Con esposto 20/21.8.2019 (AI 17) la __________, __________, ha denunciato PI 1, membro del consiglio di amministrazione della società, e PI 2 per, segnatamente, reati contro il patrimonio. La denunciante ha indicato, in particolare, che l’iscrizione a registro di commercio delle nomine statutarie deliberate nel corso dell’assemblea generale 1.11./28.12.2016 sarebbe stata intenzionalmente impedita per permettere a PI 1 di procedere, il 13.2.2017, senza alcuna autorizzazione, all’emissione di una cartella ipotecaria documentale al portatore di CHF 1.1 mio a carico dei fondi n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________ di proprietà della __________ a favore della __________, riconducibile a PI 1.

 

                                         La __________ si è costituita accusatrice privata nel procedimento.

 

 

                                  g.   __________, presidente della __________, è stato sentito il 15.10.2019 (AI 21). Ha confermato i fatti di denuncia.

 

 

                                  h.   Il 19.11.2019 (AI 38), in seguito a mandato di accompagnamento coattivo (AI 26), è stato interrogato PI 1 quale imputato.

 

                                         Egli ha riferito, in relazione all’__________, che si trattava di un progetto nato nel 2010. Per questo progetto aveva lavorato molto con la __________. Non era né azionista né dipendente della __________, ma collaborava con la società sulla base di mandati. Per l’__________ era stato fatto un progetto embrionale da parte della __________. __________, investitore nel progetto tramite la __________, aveva detto che era meglio sviluppare il progetto, tramite un concorso internazionale. Per questo motivo, per evitare conflitti di interessi, PI 1 era uscito dal consiglio di amministrazione della __________. In seguito era rientrato nella __________ quale amministratore. Il concorso era stato vinto dalla __________. Egli lavorava su mandato da parte della __________. Avevano, con la __________, allestito tre progetti. Riceveva mensilmente, per le sue attività per i vari progetti, CHF 20/25'000.00. Riceveva denaro dalla RE 1, dalla __________, dalla __________, dalla __________ e da altre società. La __________ era stata fondata in quanto si voleva mettere tutti i progetti sotto un unico mantello. Sui rapporti tra la __________ e la RE 1 (di cui PI 1 era stato amministratore unico nel periodo 30.12.2009-17.8.2010, membro con firma collettiva a due nel periodo 17.8.2010-17.12.2010, membro e segretario con firma individuale nel periodo 28.11.2011-7.9.2017 e membro e segretario con firma collettiva a due nel periodo 7.9.2017-8.3.2018), ha addotto che tra le società c’era un contratto, secondo il quale la __________ avrebbe pubblicizzato il progetto, cercando possibili interessati all’acquisto.

 

                                         Sull’emissione della cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio gravante fondi della RE 1, PI 1 ha riferito: “Inizio col dire che so di aver fatto una cosa non giusta. Voglio precisare che nel CdA di RE 1 io ero sempre in minoranza, in quanto __________ e gli altri due componenti del CdA che rappresentavano il fondo, erano sempre contro di me. In particolare vi erano sempre delle discussioni in relazione alle fatture scoperte della __________. Con il passare del tempo, gli altri membri diventavano sempre più negativi e aggressivi, attaccando sempre la mia persona in quanto io avevo ereditato il posto da PI 4 nel CdA. Devo dire che inizialmente le cose andavano bene, poi però sono iniziati i problemi con la contabilità. In pratica io vedevo tutte le fatture e quando si doveva decidere cosa pagare e cosa no, si pagava sempre tutto tranne le fatture della __________ e della __________. Vedendo quanto __________ aveva fatto per questo progetto, io non ero per nulla d’accordo. Io ho pensato che RE 1 sarebbe stata condotta verso il fallimento o sarebbe esplosa. Ne ho quindi parlato con PI 4 e PI 3, dicendo che avremmo dovuto reagire nei confronti degli altri membri del CdA, in quanto sapevo che i soldi per la __________ non sarebbero mai arrivati. Per me il progetto __________ era come un terzo figlio e sapevo che bisognava fare qualcosa. Ho quindi fatto emettere questa cartella ipotecaria senza parlarne con il CdA di RE 1. Sapevo che stavo facendo una cosa non corretta. ADR che non ho deciso io l’importo, lo stesso è stato fissato da PI 4. ADR che non ho nemmeno deciso io questa modalità, io ho solo detto che bisognava fare qualcosa per risolvere la situazione a protezione della __________. ADR che credo che questa cartella sia stata consegnata a PI 3 o a PI 4.” (verbale, p. 16, AI 38).

 

                                         A domanda del suo legale a sapere se era a conoscenza del fatto che gli organi della RE 1 avrebbero firmato un riconoscimento di debito per alcune prestazioni della __________, PI 1 ha risposto di no. Ha precisato che, fintanto che era rimasto nel consiglio di amministrazione, era riuscito in alcune occasioni a convincerlo a pagare alcune fatture della __________ o della __________. Se non ricordava male in un’occasione si era deciso, nel consiglio di amministrazione, di dilazionare un pagamento di fatture della __________.

 

                                        Al termine dell’audizione il procuratore pubblico ha informato l’imputato della sua intenzione di chiedere la sua carcerazione.

 

                                         PI 1 è stato scarcerato il 21.11.2019 (AI 50).

 

 

                                    i.   Il medesimo giorno è stato interrogato PI 2 (AI 39).

 

                                         Ha riferito, tra l’altro, che tra gli azionisti della __________ c’erano anche la __________ (di PI 1 e di PI 4) o la __________ (pure di PI 1 e di PI 4). Il progetto di ristrutturazione dell’__________ era seguito dalla __________.

 

 

                                    j.   Il 19.11.2019 (AI 40) è stato sentito anche PI 3 quale imputato.

 

                                         Ha addotto che gli azionisti della __________ erano lui stesso (5%), persone riconducibili alla famiglia __________ (5%), __________ (5%) e, per la restante percentuale, la __________ (riconducibile a PI 4, a PI 1 e, per l’85%, alla __________). Egli, in relazione all’emissione della cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio, ha addotto che la __________ aveva stipulato due contratti con la RE 1 (uno di architettura ed uno di ingegneria). Nel 2017 le fatture emesse per il progetto __________ non venivano onorate dalla RE 1. Parlando con PI 4 del problema di scoperto, si era deciso di emettere questa cartella ipotecaria. Non sapeva dire perché gli era stata personalmente spedita. L’aveva ricevuta come __________. L’aveva sempre detenuta a titolo di garanzia dei crediti vantati dalla __________ nei confronti della RE 1. La cartella ipotecaria non era mai stata utilizzata. Come __________ stavano procedendo per via esecutiva per l’incasso. Le fatture facevano riferimento allo sviluppo del progetto, all’inoltro della domanda di costruzione e alla direzione lavori. C’era un riconoscimento di debito firmato da __________ e, credeva, da __________ per la somma di CHF 800'000.00. Il riconoscimento di debito prevedeva un piano di rimborso rateale solo parzialmente rispettato e, anche, l’impegno a ridiscutere le modalità del rimborso del saldo, pure non rispettato. Questo riconoscimento di debito era stato riconosciuto valido nella procedura esecutiva tra la RE 1 e la __________.

 

                                         Al termine dell’audizione il procuratore pubblico ha informato l’imputato della sua intenzione di chiedere la sua carcerazione.

 

                                         PI 3 è stato scarcerato il 21.11.2019 (AI 51).

 

 

                                   k.   Il 21.11.2019 (AI 127) è stato interrogato PI 4.

 

                                         L’imputato ha affermato, segnatamente, che la __________ era azionista di maggioranza della __________. Gli azionisti della __________ erano PI 1 (10%), PI 4 (5%) e la __________ (85%, i cui beneficiari erano PI 1, PI 4 e le loro famiglie).

 

                                         Sull’emissione della cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio, ha riferito che la __________ aveva vinto il concorso pubblico internazionale di architettura ed ingegneria per la nuova edificazione del complesso alberghiero e residenziale __________ per il valore complessivo di CHF 160 mio. Il concorso era stato indetto dalla RE 1, ovvero da PI 1, PI 4 e __________. I dieci membri della giuria erano stati scelti da loro. Dopo che la __________ aveva vinto il concorso, era stato stipulato un contratto con la RE 1 per la progettazione, architettura, ingegneria e direzione lavori. La RE 1 era arrivata ad un certo punto ad avere problemi di liquidità. La __________ si trovava esposta nei confronti della RE 1. La __________ doveva continuare a lavorare per evitare che si interrompesse tutto. Questo fatto era a conoscenza di tutto il consiglio di amministrazione della RE 1 (__________, __________, PI 1 e __________). __________, informato della situazione, aveva controfirmato un riconoscimento di debito nei confronti della __________. Forse anche __________ aveva firmato questo atto. Si era optato per questa soluzione nell’interesse degli azionisti di entrambe le società per assicurare il progredire del progetto. L’idea era stata sua (di PI 4). Era a conoscenza che PI 1 aveva informato gli altri membri del consiglio di amministrazione. Sapeva che nessuno si era opposto. Non sapeva dire perché la RE 1 diceva di non essere a conoscenza della cartella ipotecaria. Per stabilire l’importo della cartella ipotecaria ci si era basati sul contratto, sul lavoro eseguito, sull’incassato e sulle aspettative. L’avevano deciso lui e PI 3. La cartella ipotecaria era stata consegnata ad PI 3 come amministratore della __________. La __________ non c’entrava con la cartella ipotecaria. Non gli sembrava che nella procedura esecutiva la __________ si fosse avvalsa della cartella ipotecaria.

 

 

                                    l.   Il 5.10.2022 (AI 225) il procuratore pubblico Daniele Galliano, nel frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha interrogato PI 1. Egli si è avvalso della facoltà di non rispondere.

 

 

                                 m.   Anche PI 3, sentito il 5.10.2022 dal magistrato inquirente (AI 226), si è avvalso della facoltà di non rispondere.

 

 

                                  n.   Con scritto 6.10.2022 (AI 230) il pubblico ministero, con riferimento alla cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio, ha chiesto alla RE 1, tenuto conto che le spese notarili e di registro sembravano essere state assunte da terzi, di comunicare se essa avesse dovuto affrontare altre spese direttamente legate alla costituzione della cartella ipotecaria. Ha segnalato che per il reato di amministrazione infedele occorreva l’esistenza di un pregiudizio economico.

 

 

                                  o.   Il 10.10.2022 (AI 239) PI 4, interrogato dal procuratore pubblico, si è parimenti avvalso della facoltà di non rispondere.

 

 

                                  p.   Con scritto 28/31.10.2022 (AI 256) la RE 1 ha indicato che essa non aveva dovuto subire direttamente spese legate alla costituzione della cartella ipotecaria perché era all’oscuro della sua costituzione. Sul pregiudizio subito, ha osservato che la cartella ipotecaria costituita senza l’accordo del consiglio di amministrazione era stata consegnata ad PI 3 a garanzia dell’asserito (e contestato) credito della __________ nei confronti della RE 1. Il pregiudizio era quindi duplice: la __________ o un terzo di buona fede avrebbero potuto mettere in esecuzione la proprietaria del fondo per l’importo garantito dalla cartella ipotecaria realizzando in quel momento il pregiudizio; la costituzione della cartella ipotecaria le creava un danno nel senso che la società non poteva gravare il fondo per quell’importo. La RE 1 ha informato che i fondi gravati erano stati venduti. Il trapasso di proprietà era avvenuto il 15.2.2022. Il pregiudizio era dato dal fatto che l’importo di CHF 3.4 mio (oltre interessi) non sarebbe stato versato al fondo __________ a diminuzione del suo credito nei confronti della RE 1. La RE 1 subiva un pregiudizio (debito ed interessi nei confronti del citato fondo).

 

 

                                  q.   Il 10.11.2022 (AI 260) il procuratore pubblico, con riferimento alla posizione di PI 1, ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento per il reato di amministrazione infedele limitatamente alla costituzione di cartelle ipotecarie gravanti fondi della __________ e della RE 1 e per infrazioni alla LCSl ed alla LDA rispettivamente la promozione dell’accusa per appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio ed esercizio abusivo della professione di fiduciario. Ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

 

                                         Le istanze probatorie presentate da alcune parti sono state respinte dal pubblico ministero con decreto 27.1.2023 (AI 284).

 

 

                                   r.   Con atto di accusa 22/2023 del 27.1.2023 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti alla Pretura penale nei confronti di PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4, congiuntamente, per i reati di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata e false comunicazioni alle autorità del registro di commercio e, inoltre, nei confronti di PI 1, singolarmente, per i reati di falsità in documenti, ripetuta, ed esercizio abusivo della professione di fiduciario (caso grave).

 

                                         Il procedimento penale è sub iudice davanti all’autorità di merito.

 

 

                                   s.   Con decreto 177/2023 del 27.1.2023 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento nei confronti di PI 1 per amministrazione infedele limitatamente alla costituzione di cartelle ipotecarie gravanti fondi della __________ e della RE 1 e per infrazioni alla LCSl ed alla LDA. Ha abbandonato il procedimento per il reato di amministrazione infedele per i medesimi fatti anche a favore di PI 2, PI 3 e PI 4.

 

                                         Il magistrato inquirente, esposte le denunce e riprodotte le dichiarazioni degli interrogati, ricordato il reato giusta l’art. 158 CP, si è anzitutto confrontato con la costituzione della cartella ipotecaria di CHF 1.1 mio sui fondi della __________. Ha evidenziato che, trattandosi di una forma di garanzia, la costituzione di una cartella ipotecaria non era lesiva direttamente del patrimonio di chi la costituiva. Occorreva dunque chiedersi in che cosa potesse consistere il danno, presupposto del reato di amministrazione infedele. Ritenuto che la cartella ipotecaria era stata costituita perché c’erano debiti scaduti della __________ nei confronti della __________, tenuto conto che la __________ non aveva dovuto pagare nulla per la costituzione della cartella ipotecaria, non era possibile concludere che il suo patrimonio fosse stato messo in pericolo, visto che il credito (soggiacente) garantito dalla cartella ipotecaria esisteva. In altre parole, l’accensione della cartella ipotecaria poteva inserirsi in una logica economica e non appariva manifestamente abusiva, visto il “dare e avere” tra le parti. In assenza del requisito del danno e della violazione di una norma di gestione, il reato non sussisteva.

 

                                         Per quanto concerneva la costituzione della cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio sui fondi della RE 1, il procuratore pubblico ha evidenziato che PI 1, all’epoca dei fatti, era l’unico imputato ad essere organo della società. Ha indicato che non veniva esaminata la questione se PI 4 poteva essere assimilato ad un organo di fatto della RE 1, visto che era lui a dare le istruzioni a PI 1 ed era stata sua la decisione di costituire la cartella ipotecaria. PI 2 e PI 3 non solo non erano organi della RE 1, ma non risultava che avessero avuto il benché minimo ruolo in questa fattispecie. Certo, PI 3 era organo della __________ e come tale aveva richiesto garanzie a tutela dell’esigibilità del credito della società. In questo il magistrato inquirente non ravvedeva tuttavia alcuna forma di partecipazione al reato, ritenuto che egli non aveva alcun potere di disposizione all’interno della RE 1. In altre parole, un conto era chiedere che il credito della __________ fosse garantito da una cartella ed un conto era decidere di costituirla. In quanto organo della __________ era suo dovere assicurarsi che la pretesa (a maggior ragione se di un importo considerevole) fosse esigibile ed il creditore solvibile.

                                         La costituzione della cartella di CHF 3.4 mio aveva risvolti simili a quella costituita sui fondi della __________. Dopo aver riportato le dichiarazioni di PI 4 sui problemi di liquidità della RE 1, ha addotto che – affinché si potesse parlare di un atto di amministrazione infedele – occorreva in primo luogo una violazione del dovere di gestione. Per il procuratore pubblico, tuttavia, considerato che era verosimile che la RE 1 fosse in debito con la __________, il fatto di garantire la pretesa con una cartella ipotecaria non appariva manifestamente abusivo. Tanto più che le spese relative alla costituzione della cartella ipotecaria non erano state addebitate alla RE 1. Con riferimento al tenore dello scritto 28.10.2022 della RE 1, dagli atti non risultava che la __________ (o un terzo) avesse fatto valere il credito indicato nella cartella ipotecaria o più in generale avesse vantato i diritti sgorganti dalla cartella. Si trattava di un ragionamento puramente teorico. Tanto più che gli imputati avevano affermato che la __________ vantava veramente un credito verso la RE 1. Era un ragionamento puramente teorico che la RE 1, sussistendo la cartella ipotecaria, non avrebbe potuto aggravare il fondo per lo stesso importo.

 

                                         In relazione al fatto addotto dalla RE 1, secondo cui – stante la vendita dei fondi in data 15.2.2022 – essa avrebbe subito un danno perché l’importo di CHF 3.4 mio (oltre ad interessi) non sarebbe stato riversato al fondo __________ a diminuzione del suo credito nei confronti della RE 1, il magistrato inquirente ha sottolineato che la tesi appariva alquanto problematica sotto più punti di vista. Secondo la giurisprudenza, gli azionisti ed i creditori non sono direttamente danneggiati dai reati a danno della società, per cui il fatto che il fondo __________ avesse eventualmente subito un danno dall’esercizio del diritto di compera a seguito della cartella ipotecaria appariva irrilevante. Dall’analisi dell’atto immobiliare emergeva che era stata la RE 1 a decidere di costituire il diritto di compera sui suoi fondi ed a regolare le sorti della cartella (e del debito di CHF 3.4 mio) con un accordo separato. Venire a posteriori a lamentarsi che la cartella sarebbe stata ancora oggetto di sequestro (e l’importo di CHF 3.4 mio non sarebbe ancora stato versato all’acquirente) appariva contrario alle regole della buona fede, nella misura in cui era stata la stessa RE 1 ad avervi acconsentito. Secondo l’accordo, il credito era peraltro esigibile ed era solo temporaneamente “trattenuto” (“qualora al 30 giugno 2022 la cartella ipotecaria non fosse ancora stata consegnata alla cessionaria, ella è autorizzata a trattenere l’importo di Fr. 3'400'000.-- oltre interessi al 5% annui per 5 anni e riversare alla creditrice solo la differenza del saldo.”), per cui non si comprendeva in che cosa consisteva il danno. La denunciante avrebbe invece dovuto dimostrare che il credito soggiacente alla cartella verso la __________ fosse inesistente (cosa che non era così manifesta).

 

                                         Il procuratore pubblico, a titolo abbondanziale, ha indicato che non si intravvedeva l’aspetto soggettivo del reato. Era indubbio che PI 4 e PI 1, costituendo la cartella ipotecaria, non avessero aggravato la posizione della RE 1 rispetto alla __________, trattandosi di una garanzia reale del credito soggiacente. Gli stessi si trovavano in una posizione scomoda, visto che avevano interessi economici sia nella __________ sia nella RE 1. Il fatto di costituire una cartella ipotecaria, piuttosto che promuovere un’azione civile o esecutiva volta all’incasso del credito, poteva ancora essere ragionevole allo scopo di non mettere in difficoltà nessuna società. Dagli atti non risultava dunque che essi avessero voluto danneggiare intenzionalmente la RE 1.

 

                                         La querela per i reati per violazione della LCSl e LDA era tardiva.

 

                                         Il magistrato inquirente, facendo riferimento alle dichiarazioni rese a verbale da PI 4 sulle ragioni per cui era stata costituita la cartella ipotecaria, ha disposto il suo dissequestro a favore della __________ (che secondo gli imputati avrebbe vantato un credito verso la RE 1).

 

 

                                    t.   Con gravame 9/13.2.2023 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, in via principale il decreto di abbandono sia decretato nullo limitatamente alla posizione di PI 1, in via subordinata il decreto di abbandono sia riformulato nel senso che sia abbandonato il procedimento penale per infrazione alla LCSl e LDA e che la cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio venga dissequestrata a favore della RE 1, con fissazione di un termine di sessanta giorni agli imputati per far valere il loro (preteso) diritto, in via ancora più subordinata il decreto di abbandono sia riformulato nel senso che sia abbandonato il procedimento penale per infrazione alla LCSl e LDA e che la cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio venga dissequestrata a favore della __________, con fissazione di un termine di sessanta giorni alla RE 1 per far valere il suo (preteso) diritto e in via ulteriormente subordinata che la cartella ipotecaria venga dissequestrata a favore della __________, con fissazione del termine di sessanta giorni alla RE 1.

 

                                         La reclamante, con riferimento ai presupposti del reato giusta l’art. 158 CP, adduce che PI 1 – al momento in cui era stata costituita la cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio, in data 15.2.2017 – avrebbe agito consapevolmente, come si evincerebbe dal rogito, quale “membro del CdA con firma individuale” per la RE 1. Egli, membro e segretario della società con diritto di firma individuale, sarebbe stato a tutti gli effetti gestore. Tale posizione gli riconoscerebbe ampia autonomia ed indipendenza sufficienti per autonomamente costituire la cartella ipotecaria.

 

                                         I gestori di una società avrebbero il compito di perseguire lo scopo sociale, di gestire gli affari interni e di vegliare all’intangibilità del capitale sociale al fine di assicurare l’esistenza della società. Essi dovrebbero agire unicamente nell’interesse della società, anche a scapito dei propri interessi, dei loro famigliari e di quelli di terzi. L’art. 717 cpv. 1 CO imporrebbe inoltre agli amministratori di una società anonima un dovere di diligenza e fedeltà. PI 1 avrebbe dovuto garantire la piena tutela al patrimonio della società. Egli, costituendo la cartella ipotecaria, non avrebbe agito negli interessi della RE 1, ma unicamente negli interessi della __________, per la quale sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione, e dei propri interessi. Avrebbe agito in manifesto conflitto di interessi.

 

                                         Con riferimento al danno, la reclamante afferma che potrebbe trattarsi sia di una vera e propria lesione del patrimonio, sia di una messa in pericolo concreta del patrimonio, tale da diminuirne il valore economico. La costituzione di una cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio, senza accordo del consiglio di amministrazione, gravante fondi della società e la consegna, sempre senza accordo, della cartella ipotecaria ad PI 3 costituirebbero indubbiamente un pregiudizio economico per la RE 1. Quest’ultima nulla avrebbe infatti dovuto ad PI 3 e/o alla __________. Non ci sarebbe stato alcun valido vincolo contrattuale per cui la RE 1 sarebbe stata tenuta a garantire con la cartella ipotecaria eventuali pretese di terzi. Il pregiudizio sarebbe stato triplice. La __________ (o un terzo di buona fede) potrebbe mettere in esecuzione la totalità del credito cartolare. La RE 1 non potrebbe gravare i fondi per l’importo della cartella ipotecaria, se necessario. Gli interessi da pagare su una cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio sarebbero ben maggiori rispetto a quelli dovuti eventualmente su un debito di CHF 827'300.00, pari all’ammontare del debito all’epoca erroneamente riconosciuto dalla RE 1, oggetto di contestazione. Non ci sarebbe alcun motivo di ammettere, come avrebbe fatto erroneamente il procuratore pubblico, l’esistenza di un credito della __________ nei suoi confronti. In relazione alla vendita dei fondi in data 15.2.2022, gli interessi sarebbero stati detratti dall’importo ancora dovuto dall’acquirente alla RE 1 a partire dal 30.6.2022, dal momento che la cartella ipotecaria non sarebbe stata consegnata. Il destinatario dei CHF 3.4 mio che vedrebbe il suo patrimonio diminuito a causa degli interessi rimarrebbe la RE 1.

 

                                         La reclamante non comprenderebbe come il procuratore pubblico potrebbe negare l’aspetto soggettivo del reato, quando lo stesso PI 1 ammetterebbe di aver fatto una cosa non giusta.

 

                                         Rimprovera infine al magistrato inquirente di essersi sostituito al giudice civile, omettendo di fissare un termine giusta l’art. 267 cpv. 5 CPP alla RE 1 per promuovere l’azione civile.

 

 

                                  u.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato in data 9.2.2023 contro il decreto di abbandono 27.1.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

 

                                         1.3.2.

                                         La RE 1, accusatrice privata nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 158 CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 27.1.2023, che ha negato l’esistenza del reato ipotizzato, che l’avrebbe lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo – che concerne unicamente l’imputato PI 1 – sono rispettate.

 

                                          L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile.

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La reclamante ipotizza a carico di PI 1 il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)] in merito alla costituzione, ed alla consegna alla __________, di una cartella ipotecaria documentale al portatore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. __________ e __________ RFD __________ ed in IV° il fondo n. __________ RFD __________ già sua di proprietà.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_194/2023 del 25.9.2023 consid. 5.3.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.).

 

                                         Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6).

 

                                         E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20).

 

                                         3.2.2.

                                         Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi.

 

                                         I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO.

 

                                         L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv. 1).

 

                                         Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.2.). Gli amministratori hanno in particolare l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.). Essi sono chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società (decisione TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.).

 

                                         L’atto di amministrazione infedele consiste nella violazione dei doveri specifici che incombono al consigliere di amministrazione in funzione della sua carica (decisioni TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2028 consid. 1.2.2.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concludere un contratto con sé stesso (Selbstkontrahieren) è di principio inammissibile perché un tale atto conduce di regola a conflitti di interesse (DTF 144 III 388 consid. 5.1.; decisioni TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.; 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; OR Kommentar – C. CHAPUIS, 3. ed., art. 717 CO n. 9; B. ISENRING, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, in ZStStr Nr. 46 p. 132). Esso comporta la non validità del relativo negozio giuridico, a meno che il pericolo di pregiudicare il rappresentato sia escluso per la natura del negozio giuridico oppure perché il rappresentato ha autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con sé stesso o approva a posteriori l’atto (decisione TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9).

 

                                         Le stesse regole valgono anche nell’ipotesi di doppia rappresentanza di due parti contrattuali per il tramite del medesimo rappresentante e nel caso di rappresentanza legale di persone giuridiche per mezzo dei loro organi: è necessaria un’autorizzazione particolare o un’autorizzazione a posteriori del rappresentato o di un organo superiore o di pari grado [ovvero, per il membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, di tutto il consiglio di amministrazione e, per il consiglio di amministrazione, dell’assemblea generale (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9)], se c’è pericolo di pregiudizio (DTF 144 III 388 consid. 5.1.; decisioni TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.; 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.).

 

                                         Nel caso di un conflitto di interessi (ipotesi oggi esplicitamente regolamentata all’art. 717a CO, in vigore dall’1.1.2023), gli interessi della società – in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO – devono essere anteposti a tutti gli altri interessi (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 7; BSK OR II – R. WATTER / K. ROTH PELLANDA, 5. ed., art. 717 CO n. 15/17a), anche – di principio – agli interessi degli azionisti (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 62). In caso di pericolo di un conflitto di interessi, l’amministratore interessato deve prendere le misure adeguate per assicurare la tutela degli interessi della società (decisione TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 13.1.2.).

 

 

 

                                         3.2.3.

                                         Il reato presuppone un danno patrimoniale [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.4.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 127 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno patrimoniale è realizzato se sussiste un danno effettivo, ovvero una diminuzione degli attivi o un aumento dei passivi, una mancata diminuzione dei passivi o un mancato aumento degli attivi. O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell’ambito dell’allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12].

 

                                         Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“Verplichtungsgeschäft”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130].

 

                                         3.2.4.

                                         Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità.

 

                                         3.3.2.

                                         La RE 1 contesta questa conclusione (consid. t.).

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Il 15.2.2017 davanti al notaio avv. __________ la RE 1, “(…) rappresentata dal membro del CdA con diritto di firma individuale signor PI 1 (…)” (doc. 1, allegato ad AI 10), ha fatto constatare nella forma del pubblico istrumento il contratto di emissione di una cartella ipotecaria documentale al portatore per l’importo di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. __________ e __________ RFD __________ ed in IV° grado il fondo n. __________ RFD __________ di sua proprietà, dichiarandosi formalmente debitrice nei confronti del portatore della cartella ipotecaria per l’importo di CHF 3.4 mio. La RE 1 ha dato mandato al notaio di trasmetterle la cartella ipotecaria. Secondo il rogito, le spese e gli onorari erano a carico della RE 1. La cartella ipotecaria è stata trasmessa dal notaio ad PI 3, amministratore unico della __________, al quale ha inviato anche la relativa parcella notarile (doc. 2, allegato ad AI 10).

 

                                         3.4.2.

                                         3.4.2.1.

                                         PI 1, al 15.2.2017, era membro e segretario del consiglio di amministrazione della RE 1, con diritto di firma individuale. Egli aveva dunque, manifestamente, veste di gerente giusta l’art. 158 cifra 1 CP, potendo disporre autonomamente del patrimonio della società, come ha fatto facendo costituire la cartella ipotecaria. Questa sua veste non è peraltro in discussione.

 

                                         3.4.2.2.

                                         Si è detto (consid. 3.2.2.) che il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione. Gli amministratori hanno in particolare l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società. L’obbligo di diligenza e di fedeltà (art. 717 CO) impone loro di adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

 

                                         Ora, per il procuratore pubblico, affinché si potesse parlare di un atto di amministrazione infedele ex art. 158 CP, occorreva in primo luogo una violazione del dovere di gestione. Tuttavia, considerato che era verosimile che la RE 1 fosse in debito con la __________, il fatto di garantire la pretesa con una cartella ipotecaria non appariva manifestamente abusivo. Tanto più che le spese relative alla costituzione della cartella ipotecaria non erano state addebitate alla RE 1.

 

                                         Il magistrato inquirente non ha nondimeno determinato quali obblighi concreti avesse PI 1 nei confronti della RE 1 rispettivamente i suoi eventuali conflitti di interessi con la società. Ha invero dato per accertato che la RE 1 fosse debitrice nei confronti della __________ e che, per questa ragione, fosse giustificato per PI 1 far costituire una cartella ipotecaria al portatore di CHF 3.4 mio.

                                         Il pubblico ministero non ha tuttavia accertato l’esistenza e l’entità del debito. Si è fondato sulle dichiarazioni degli imputati, come risulta dal decreto di abbandono: dopo aver esposto le dichiarazioni dell’imputato PI 4 (sull’esistenza di un debito della RE 1 nei confronti della __________), ha concluso che era “(…) verosimile che RE 1 fosse in debito con __________, (…).” (p. 18); “Tanto più che gli imputati hanno affermato che __________ vantava veramente un credito verso l’accusatrice privata.” (p. 19); “(…) occorre disporre il dissequestro in favore di __________ (che secondo gli imputati vanterebbe un credito verso RE 1) della cartella ipotecaria (…).” (p. 23).

 

                                         Gli imputati, e la stessa __________ (cfr. AI 159), avevano però manifestamente l’interesse a sostenere che il debito ci fosse: essi dovevano evidentemente giustificare l’emissione della cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio. Per dire di PI 4, sarebbero peraltro stati lui ed PI 3, amministratore unico della __________, ovvero della presunta creditrice, a stabilire il valore della cartella ipotecaria (verbale 21.11.2019, p. 14, AI 127). Occorreva quindi verificare esistenza ed entità dell’asserito debito della RE 1. Soltanto dopo averlo appurato, si poteva in effetti dire se l’emissione della cartella ipotecaria fosse nell’interesse della RE 1 e di conseguenza se PI 1 non avesse violato i suoi doveri di amministratore della società anonima.

 

                                         Dagli atti (doc. I, allegato al reclamo) sembrerebbe che in data 8.8.2017 __________ e __________, per la RE 1, abbiano riconosciuto un debito nei confronti della __________ di CHF 827'300.00. Tale importo sarebbe tuttavia stato contestato dalla società (reclamo, p. 5). In ogni caso tale somma è ben inferiore all’importo di CHF 3.4 mio garantito dalla cartella ipotecaria fatta costituire dall’imputato.

 

                                         L’accertamento dell’asserito debito si imponeva a maggior ragione in considerazione del conflitto di interessi in cui apparentemente si trovava PI 1, pure non approfondito. Per suo dire (verbale 19.11.2019, p. 3, AI 38), infatti, egli avrebbe lavorato molto con la __________, che gli avrebbe conferito mandati, ovvero con la società [che lo remunerava (verbale 19.11.2019, p. 4, AI 38)] per cui era stata emessa la cartella ipotecaria. Per questa società egli era peraltro stato amministratore unico (28.11.2011-28.10.2013). Inoltre, sebbene abbia negato di essere azionista o dipendente della __________ (verbale 19.11.2019, p. 3, AI 38), PI 4, sentito il 21.11.2019 (p. 5 s., AI 127), ha addotto che la __________ era azionista di maggioranza della __________ e che gli azionisti della __________ erano PI 1 (10%), PI 4 (5%) e la __________ (85%). Beneficiari di quest’ultima erano PI 1, PI 4 e le loro famiglie. Di modo che PI 1, a cui quale membro del consiglio di amministrazione spettava tutelare gli interessi ed il patrimonio della RE 1, non della __________, sembrerebbe avere fatto emettere una cartella ipotecaria a favore di una società – la __________, per l’appunto – di cui, tramite altre società anche a lui riconducibili, era proprietario. Gli interessi della RE 1 dovevano però essere anteposti a tutti gli altri interessi e – quindi – anche ai suoi personali. In questa situazione di possibile conflitto di interessi, da chiarire, già la costituzione della cartella ipotecaria da parte di PI 1 potrebbe fondare un atto di amministrazione infedele.

 

                                         La conferma dell’asserito debito era del resto necessaria con riferimento al presupposto del danno. Si ha infatti un danno giusta l’art. 158 CP già quando il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito (consid. 3.2.3.). E’ evidente che, qualora il debito non esistesse oppure non esistesse per CHF 3.4 mio, valore documentale della cartella ipotecaria, una tale cartella potrebbe aver messo in pericolo il patrimonio societario al punto da diminuirne il valore economico: l’emissione di una cartella ipotecaria non giustificata potrebbe invero pregiudicare una società, risultando essa aggravata con un diritto reale limitato immotivato, che potrebbe essere posto in esecuzione [cfr. con riferimento a garanzie, DTF 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c)/d); cfr. anche, sull’assunzione di debiti senza controprestazione adeguata, decisione TF 6B_459/2007 del 18.1.2008 consid. 5.4.1.], e – inoltre – risultando essa aggravata dall’obbligo di versare interessi. Devono essere approfonditi questi aspetti.

 

                                         In ogni caso è peraltro punibile anche la tentata amministrazione infedele, per cui – anche nell’ipotesi in cui non si fosse realizzato un danno, ovvero nel caso in cui i presupposti oggettivi del reato si sarebbero soltanto parzialmente realizzati (art. 22 cpv. 1 CP) – il reato potrebbe essere perseguibile nella forma del tentativo (qualora fossero adempiuti i presupposti soggettivi del reato).

 

                                         Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato, PI 1 stesso ha addotto che “(…) so di aver fatto una cosa non giusta. (…). Ho quindi fatto emettere questa cartella ipotecaria senza parlarne con il CdA della RE 1. Sapevo che stavo facendo una cosa non corretta.” (verbale, p. 16, AI 38). Questo presupposto deve essere approfondito con riferimento ai succitati possibili conflitti di interessi dell’imputato con la __________, che potrebbero averlo indotto a trascurare gli interessi della RE 1, che era chiamato a tutelare per legge.

 

                                         3.4.3.

                                         Il decreto di abbandono 177/2023 del 27.1.2023 è annullato con riferimento alla persona di PI 1 limitatamente all’accensione, il 15.2.2017, di una cartella ipotecaria documentale al portatore del valore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. __________ e __________ RFD __________ ed in IV° il fondo n. __________ RFD __________ già di proprietà della RE 1, __________.

 

                                         Il fatto che il procuratore pubblico abbia disposto che, a crescita in giudicato del decreto di abbandono, la cartella ipotecaria sarebbe stata dissequestrata a favore della __________ (dispositivo n. 3.) non rende nullo il decreto, come ritiene la reclamante. Si ha infatti nullità assoluta soltanto nel caso di decisioni viziate da difetti gravi, manifesti o almeno facilmente riconoscibili, qualora la sua constatazione non metta seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.; decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.). Ritenuto peraltro che la nullità assoluta deve essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze sono tali che la mera annullabilità non offre manifestamente la tutela necessaria (decisione TF 6B_544/2018 del 4.9.2018 consid. 3.1.), segnatamente per incompetenza funzionale o materiale dell’autorità chiamata a giudicare oppure per un errore manifesto di procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.; decisione TF 1B_51/2020 del 25.2.2020 consid. 2.1.2.). L’illegalità di una decisione non fonda infatti, di principio, un motivo di nullità: essa deve invero essere invocata nel contesto dei rimedi ordinari di impugnazione contro l’atto reputato carente (decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.). Come ha fatto la reclamante con il gravame. In considerazione dell’annullamento del decreto con riferimento alla posizione di PI 1 per fatti inerenti alla nota cartella ipotecaria, è annullato anche il citato dispositivo n. 3.

 

                                         Nei confronti delle altre persone – PI 2, PI 3 e PI 4 – a favore delle quali è stato abbandonato il procedimento per i medesimi fatti inerenti all’emissione della cartella ipotecaria di 3.4 mio, potrà evidentemente essere riaperto il procedimento qualora fossero dati i presupposti giusta l’art. 323 CPP.

                                         3.5.

                                         Gli atti sono ritornati al procuratore pubblico, che si ripronuncerà.

 

 

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, parzialmente vincente, CHF 1’200.-- quale indennità (in analogia, art. 436 cpv. 3 CPP).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di abbandono 177/2023 del 27.1.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato con riferimento alla persona di PI 1 limitatamente all’accensione, il 15.2.2017, di una cartella ipotecaria documentale al portatore del valore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. __________ e __________ RFD __________ ed in IV° il fondo n. __________ RFD __________ già di proprietà della RE 1, __________.

 

                                 §§   E’ annullato il dispositivo n. 3. del decreto di abbandono 177/2023 del 27.1.2023 del magistrato inquirente.

 

                               §§§   Gli atti dell’inc. ABB 177/2023 sono formalmente ritornati al pubblico ministero per i suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 1'200.00 (milleduecento) a titolo di indennità.

 

 

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

                                         Per conoscenza:

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera