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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sui reclami 17/20.2.2023 presentati da
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RE 1 RE 2 |
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contro |
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il decreto 6.2.2023 (“decisione incidentale”) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________) (inc. CRP 60.2023.39);
e contro
il decreto di abbandono 6.2.2023 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nel procedimento promosso a carico di PI 1, __________, per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________, ABB __________) (inc. CRP 60.2023.40); |
richiamate le osservazioni 2/3.3.2023 di PI 1 che chiede di respingere entrambi i reclami e gli scritti 23/24.2.2023 del magistrato inquirente che, senza osservare, si rimette al giudizio di questa Corte;
preso atto che i reclamanti non hanno replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto del 4/5.2.2015 RE 2 e RE 1, entrambi cittadini __________ residenti in __________, hanno denunciato PI 1, cittadino __________ residente a __________, e __________, direttore e membro del consiglio d’amministrazione della fiduciaria __________ SA, di __________ (in seguito __________), per truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e amministrazione infedele (cfr. AI 1, inc. MP __________).
Dalla denuncia si evince in particolare quanto segue:
1.
PI 1 è amministratore unico della __________ SA, __________ e titolare della ditta __________ Srl con sede a __________, società che si occupa di costruzioni e forniture di impianti industriali. Quest’ultima, nella primavera del 2010, avrebbe acquisito un contratto di fornitura per il Ministero del petrolio __________. Per gestire tale mandato PI 1 avrebbe richiesto la collaborazione di RE 1, esperto del ramo petrolifero (e manager dipendente della __________ Srl dal 2011 e fino al 2013), e di RE 2, finanziatore (dipendente della __________ Srl nel 2008/2009 e poi nel 2010 attivo quale procacciatore di clienti per la stessa società). Per espletare l’incarico si sarebbero quindi rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari:
- il primo è stato sottoscritto il 6.5.2009 da RE 1, RE 2 e PI 1 (fiducianti) con la società di diritto __________ __________, con sede a __________ a __________ (fiduciaria), che si era assunta l’impegno di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto di materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita alla __________ Srl, “al fine di mantenere una riservatezza sui fornitori primari”; i tre fiducianti hanno dichiarato di essere aventi diritto economico al 33% ciascuno “dei valori/importi che la Fiduciaria riceverà a fronte degli impegni assunti sulla base del contratto di mandato fiduciario” (cfr. AI 1, doc. C);
- il secondo è stato sottoscritto il 18.3.2010 da RE 1, PI 1 e altre due persone, direttamente con la __________, che aveva assunto il “mandato di intervento nella costituzione della società” di diritto inglese __________ (attiva nella costruzione di impianti industriali e fornitura di prodotti industriali nell’area Mediterraneo e Medio Oriente), nonché la messa a disposizione del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revisione; RE 1 e PI 1 hanno dichiarato di detenere il 35% ciascuno delle quote sociali, mentre le altre due persone il 15% ciascuno (cfr. AI 1, doc. D).
Entrambi i mandati prevedevano che RE 2 e RE 1 nominavano quale loro rappresentante PI 1.
2.
Per quanto concerne la cosiddetta operazione __________, dalla denuncia emerge che secondo il mandato fiduciario PI 1 era autorizzato ad istruire __________ per l’acquisto di materiale per l’industria petrolifera e la rivendita a __________ Srl. Tuttavia la __________, su indicazione di PI 1 avrebbe eseguito diverse operazioni che non rientravano nel potere di rappresentanza poiché esulavano, a dire dei denuncianti, dall’attività della __________: “(…) si ribadisce che il mandato fiduciario riportava espressamente che la __________ (…) quale fiduciaria, ed il signor PI 1, quale rappresentante dei soci, ed era tale solo per le ‘attività commerciali e relativi ai contratti in __________. Pertanto, se non si trattava di pagamenti che rientravano nell’attività di carattere commerciale, ossia l’acquisto di merci, questi pagamenti non rientravano nel mandato fiduciario e andavano autorizzati dai soci (…)” (cfr. AI 1). In particolare dal saldo del conto bancario presso __________ intestato alla __________ sarebbe emerso che nel settembre 2013 quest’ultima società avrebbe effettuato un versamento in favore della __________ Ltd di EUR 345'000.-- senza un valido motivo. Inoltre questo pagamento non sarebbe stato autorizzato da RE 1 e da RE 2. Dall’estratto del conto bancario di __________ presso la banca __________ sarebbero anche emersi dei trasferimenti di denaro, tra gli anni 2010-2012, su di un conto corrente __________ intestato ad un cittadino __________ per un importo complessivo di EUR 1'342'085.-- con causale “Commission for contract (…) with Ministry of Oil __________”. I denuncianti non avrebbero saputo che la __________ avesse stipulato “un accordo, un contratto commerciale di agenzia o altro (…), né erano stati informati di presunti contratti con il Ministero dell’Olio __________ (…)”.
3.
Per quanto concerne invece la cosiddetta operazione __________, RE 1 lamenta, anche in questo caso, il fatto che PI 1 avrebbe agito in nome della società, andando tuttavia oltre il suo potere di rappresentanza e anche dopo la revoca di tale diritto, effettuando bonifici dal conto corrente della società a favore di terze persone, a suo dire senza motivo, o dando disposizioni alla __________ di emettere alcune fatture per della merce venduta alla __________ Srl, indicando un importo minore rispetto all’ordine ricevuto e addirittura un prezzo di vendita inferiore o pari a quello d’acquisto: “(…) In sostanza PI 1 agiva così: __________ SA, nella persona di PI 1, forniva a __________ la merce incassando prontamente le fatture di vendita. In seguito per conto di __________, il signor PI 1, senza autorizzazione del socio RE 1, vendeva la merce a __________ SA [recte __________ Srl] senza però emettere alcuna fattura oppure emettendo fatture inferiori al prezzo d’acquisto e per alcune senza richiederne il rispettivo pagamento (…)” (cfr. AI 1).
4.
RE 1 ed RE 2 hanno dunque denunciato PI 1 per truffa sia in merito all’operazione __________ che all’operazione __________: nel primo caso, per avere sottaciuto loro astutamente che “(…) i fondi non rimanevano alla __________ (…), ma inviati su una off-shore di proprietà o di cui il beneficiario finale era il signor PI 1 (…) distraendo i proventi delle operazioni (…)”; nel secondo caso invece __________ (…) e PI 1 avrebbero “(…) intenzionalmente e astutamente ingannato RE 1, poiché nascondevano il fatto che __________ non fatturava, rispettivamente non incassava, quanto forniva a __________ Srl (…)”. Sostengono inoltre che, in entrambe le operazioni, la documentazione contabile prodotta dalla fiduciaria sarebbe stata lacunosa e probabilmente anche non conforme alla realtà; da qui la denuncia per falsità in documenti.
I denuncianti ritengono dati i presupposti dell’appropriazione indebita sia per l’operazione __________ che __________: nel primo caso la __________ sapeva di poter prendere istruzioni da PI 1 solo per le operazioni inerenti allo scopo del mandato fiduciario, ma ciononostante avrebbe intenzionalmente effettuato ben quattro pagamenti dal conto della società, danneggiando gravemente i denuncianti, mentre nel secondo caso, la fiduciaria avrebbe dovuto chiedere istruzioni a tutti i soci ed in particolare a RE 1, in quanto quest’ultimo aveva revocato il diritto di rappresentanza ad PI 1.
Per quanto concerne l’accusa di amministrazione infedele i denuncianti sostengono che la __________ avrebbe sempre dovuto agire su mandato dei tre soci e non unicamente sulla base delle indicazioni di PI 1; così facendo avrebbe agito in modo imprudente in entrambe le operazioni.
b. Il 28.7.2015 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha dapprima interrogato RE 1 ed RE 2 in qualità di accusatori privati (cfr. AI 9 e 10), in data 10.5.2016 RE 1 in qualità di imputato (cfr. AI 35) e in data 10.5.2016 __________ in qualità di persona informata sui fatti (cfr. AI 36). In entrambi i verbali è stato indicato che era presente anche il patrocinatore degli accusatori privati.
Lo stesso giorno, il procuratore pubblico ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro della relazione bancaria intestata alla __________ SA presso l’allora __________ (cfr. AI 34).
In data 11.5.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione a carico di RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata, sub. semplice e falsità in documenti (cfr. AI 37).
In data 29.11.2017 il magistrato inquirente ha interrogato __________ in qualità di imputato (cfr. AI 100) e il 24.6.2019 ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione nei suoi confronti, prospettando l’emanazione di un decreto d’abbandono (cfr. AI 175), che gli è stato intimato il 10.9.2021 (ABB __________).
PI 1 è stato nuovamente interrogato dal magistrato inquirente il 30.4.2019, il 3.3.2020 e da ultimo (interrogatorio finale) il 28.10.2021 (cfr. AI 160, 199 e 233). Il giorno successivo ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione, prospettando la promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di amministrazione infedele aggravata (cfr. AI 234).
Pure RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente interrogati, sempre in qualità di accusatori privati, il 13.6.2019, 16.7.2019 e il 16.5.2022 (cfr. AI 173, 177, 256 e 257) e, dando seguito alle istanze probatorie delle parti (cfr. AI 237 e 238), sono stati interrogati anche sei testimoni (cfr. AI 171, 172, 244, 245, 255 e 265), sempre alla presenza del loro patrocinatore.
c. Con lettera 18.10.2022 il procuratore pubblico Daniele Galliano, subentrato nell’inchiesta a Francesca Piffaretti-Lanz, ha informato il patrocinatore di RE 1 e RE 2 di avere “qualche dubbio” in merito al fatto che i suoi assistiti potessero essere ritenuti accusatori privati nel procedimento penale in oggetto, in quanto l’unica danneggiata dall’ipotesi accusatoria di amministrazione infedele aggravata prospettata ad PI 1 il 28.10.2021 (cfr. AI 233), sarebbe la __________ in quanto tale, dotata di personalità giuridica (cfr. AI 267).
Gli ha quindi assegnato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni precisando che, qualora la __________ fosse nel frattempo stata radiata dal registro di commercio, i suoi assistiti avrebbero dovuto dimostrare di essere gli unici aventi diritto/azionisti della società; l’ha informato che avrebbe deciso la sua istanza probatoria 15.6.2022, dopo aver ricevuto le sue osservazioni (cfr. AI 267).
Con scritto del 25.11.2022 RE 1 e RE 2 - sorpresi dalla richiesta del magistrato inquirente poiché giunta dopo oltre sette anni dall’apertura del procedimento e dopo che essi avevano fattivamente contribuito all’avanzamento dello stesso – hanno ribadito di essere stati direttamente danneggiati dall’agire di PI 1 con il quale avevano costituito una società semplice nelle diverse operazioni implementate tramite le società inglesi messe a disposizione da __________. Hanno nel contempo chiesto al magistrato inquirente, nell’eventualità in cui avesse deciso per la loro estromissione, di disporre l’edizione da __________ della documentazione relativa alle due società inglesi così da accertare chi fossero gli azionisti e gli aventi diritto economico (cfr. AI 273).
L’1.12.2022 il magistrato inquirente ha intimato alle parti una nuova chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione nei confronti di PI 1 di un decreto d’abbandono per i reati di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, limitatamente ad alcuni fatti, e la promozione dell’accusa per amministrazione infedele aggravata “(…) in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dal 05 agosto 2013 e al 04 settembre 2013 a __________ e in altre imprecisate località, e meglio in relazione ai bonifici di complessivi Euro 345'000.00 a debito della relazione bancaria intestata a __________, __________ (UK)”; ha nel contempo assegnato alle parti un termine scadente il 16.12.2022 per presentare eventuali istanze probatorie (cfr. AI 274).
Con lettera accompagnatoria datata 1.12.2022, il magistrato inquirente ha informato le parti che alla scadenza del termine avrebbe deciso le istanze probatorie precedenti e quelle nuove, così come sulla legittimazione di RE 1 e RE 2 ad essere considerati accusatori privati (cfr. AI 275).
Su quest’ultimo punto, il 15.12.2022 il difensore dell’imputato PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente, in via principale di negare la qualità di accusatori privati a RE 1 ed RE 2 e, in via subordinata, di svolgere ulteriori accertamenti sull’esistenza delle società __________ Ltd e __________, rispettivamente sui loro azionisti, aventi diritto economico e amministratori (cfr. AI 277).
d. Con decisioni/decreti datati 6.2.2023 il procuratore pubblico ha respinto le istanze probatorie dell’imputato, di RE 1 ed RE 2 (cfr. AI 279: decisione su istanza probatoria) e ha escluso questi ultimi dal procedimento (cfr. AI 280: decreto denominato “decisione incidentale”). Nel contempo ha intimato il decreto di abbandono a favore di RE 1 (cfr. ABB __________) e l’atto di accusa nei suoi confronti (cfr. ACC __________), come meglio si dirà in seguito.
e. Con il decreto di abbandono il procuratore pubblico ha escluso i reati di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, limitatamente ai fatti avvenuti nei periodi compresi “(…) dall’anno 2010 all’anno 2012 in relazione ai pagamenti dal conto corrente __________ (…) per complessivi Euro 1'345'085.00 in favore di __________ (…); dal 29 dicembre 2009 al 27 aprile 2011 in relazione al pagamento di fatture per costi di merci e servizi per complessivi Euro 45'917.25; in relazione a presunti documenti giustificativi falsi riguardo al calcolo finale degli utili da ripartire (…); al bonifico del 27 settembre 2010 di Euro 500'000.00 in favore di __________ Corp; nonché per i fatti (…) dal 21 febbraio 2012 al 10 maggio 2013, in relazione ai bonifici di Euro 40'145.00 (versamento a __________), 15 marzo 2013 di Euro 190'000.00 e 10 maggio 2013 per Euro 200'000.00 e da maggio 2010 al 10 settembre 2013, in relazione al mancato pagamento di merce fatturata (…)” (cfr. ABB __________).
In particolare, per quanto qui di interesse, il magistrato inquirente ha dapprima evidenziato che la persona lesa dal reato di amministrazione infedele, se commesso da parte degli organi (o dai dirigenti effettivi) di una persona giuridica, poteva essere unicamente la società; azionisti e creditori non sarebbero direttamente danneggiati. Sarebbe dunque, a suo dire, irrilevante la questione a sapere “(…) se è stato rispettato un accordo interno con gli azionisti in merito alla divisione dell’utile, oppure il rispetto di un ipotetico contratto di mandato (fiduciario), o ancora se il pagamento di fatture sia avvenuto con l’accordo di tutti i soci (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 15). La denuncia penale sarebbe in merito, a dire del procuratore pubblico, particolarmente confusa “(…) visto che più volte viene sostenuto che PI 1 avrebbe commesso un atto di malagestione per non aver rispettato degli accordi interni o il mandato fiduciario, quando invece l’esame avrebbe dovuto essere rivolto sulla corretta amministrazione delle società inglesi e se l’ipotetico pagamento di fatture era nell’interesse delle società o meno (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 15).
In merito al pagamento di complessivi EUR 1'345'085.-- in favore di __________ (non giustificato a dire dei denuncianti, in quanto quest’ultima quale agente in __________ di __________ Srl non poteva emettere fatture per provvigioni alla __________), non vi sarebbero sufficienti indizi di reato a carico di PI 1. Da un lato perché __________ era in contatto unicamente con RE 1 in quanto l’imputato non conosceva l’inglese, “(…) per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le fatture dal conto di __________, altrimenti mal si spiegherebbe come mai una persona di fiducia che lavorava per lui da anni riceve dei bonifici da parte di una società inglese (sconosciuta) e non si pone nessuna domanda (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 17). Inoltre, a dire del procuratore pubblico, i rapporti di dare e avere fra __________ e __________ Srl erano intensi e __________ aveva fornito prestazioni anche per la __________, “(…) il pagamento del suo onorario non appare problematico, anche perché non spetta al Ministero Pubblico disquisire se le fatture fossero più o meno congrue rispetto all’effettiva prestazione fornita (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 17).
Contro questo decreto sono insorti i denuncianti con reclamo 17.2.2023 davanti a questa Corte, ma limitatamente ai pagamenti dal conto della società __________ in favore dell’agente __________a __________ per complessivi EUR 1'345'085.00 (inc. CRP 60.2023.40).
Secondo i reclamanti, PI 1, approfittando dell’autorizzazione da loro conferitagli, avrebbe posto in atto, intenzionalmente, un comportamento penalmente rilevante, in violazione dell’art. 158 CP. In particolare egli avrebbe dato ordine alla __________ di pagare a __________, agente irachena, 29 fatture dai conti di __________ che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ Srl. Essi sostengono che il procuratore pubblico non avrebbe sufficientemente approfondito la questione a sapere chi avrebbe dato gli ordini alla __________ per il pagamento di queste fatture. L’inchiesta avrebbe d’altronde chiarito che vi era unicamente un rapporto contrattuale fra __________ e la __________ Srl, e non risultava per contro alcun contratto fra l’agente iracheno e la __________ o la __________. Il procuratore pubblico avrebbe, a torto, affermato che sarebbe stato unicamente RE 1 ad interloquire con __________, mentre, come risulterebbe dalla dichiarazione spontanea fatta da quest’ultima, emergerebbe che sarebbe stato lo stesso PI 1 a dare le disposizioni di pagamento per il tramite della sua segretaria attraverso l’email della società __________ Srl.
I reclamanti postulano dunque che il decreto d’abbandono venga annullato limitatamente ai fatti in relazione ai pagamenti dal conto corrente __________ in favore di __________.
f. Nel contempo, come indicato in precedenza, il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 1 siccome accusato di amministrazione infedele aggravata “(…) per avere (…) a __________ e in altre imprecisate località, in veste di dirigente effettivo (organo di fatto) della società inglese __________, dotato di facoltà decisionale autonoma sugli affari correnti della società, di fatto da lui gestita da __________ dando istruzioni ai dipendenti della fiduciaria __________ e __________ SA, obbligato quindi per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi patrimoniali, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio per almeno CHF 424'022.00 (…), e meglio, trovandosi in ristrettezze finanziarie, decidendo quindi di attingere dai conti della società inglese __________ Ltd per coprire uno scoperto di __________ SA, allestendo all’uopo la fattura fittizia datata 5 agosto 2013 a nome di __________ Ltd quando fra quest’ultima e __________ Ltd non vi era in essere alcuna relazione commerciale (…)” (cfr. ACC __________).
Il processo, inizialmente aggiornato dalla Corte delle assise correzionali per il 16.6.2023, è stato rinviato a data da stabilire (inc. TPC __________).
g. Sempre il 6.2.2023, con decreto denominato “decisione incidentale” il procuratore pubblico ha escluso RE 1 ed RE 2 dal procedimento “(…) in quanto non possono essere (più) riconosciuti accusatori privati, non avendo subito un danno diretto (…)”.
Il magistrato inquirente, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale né gli azionisti, né i creditori societari sarebbero lesi direttamente dai reati patrimoniali perpetrati a danno di una società anonima, ha concluso che le presunte malversazioni segnalate da RE 1 ed RE 2 sarebbero state eventualmente commesse a danno delle società __________ __________ e __________ ambedue “(…) dotate di un patrimonio autonomo rispetto agli azionisti o i creditori (…)” (cfr. AI 280, p. 2).
Contro questo decreto sono insorti RE 1 ed RE 2 con gravame 17/20.2.2023, chiedendone l’annullamento (inc. CRP 60.2023.39).
Essi invocano, dapprima una manifesta violazione del principio della buona fede processuale da parte del magistrato inquirente, in quanto la loro estromissione sarebbe tardiva, poiché decisa ad oltre otto anni di distanza dall’apertura del procedimento penale, e contraddittoria, ritenuto che nel corso di tutto il procedimento essi avrebbero contribuito attivamente all’accertamento dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria, sarebbero stati interrogati più volte, avrebbero avuto regolare accesso agli atti, sarebbero stati più volte invitati dagli inquirenti a prendere posizione in merito ai passi istruttori compiuti, avrebbero proposto di far allestire un rapporto dall’equipe finanziaria, sarebbero stati destinatari delle decisioni di chiusura, avrebbero potuto presentare istanze probatorie, ecc., senza che l’imputato e/o il precedente titolare del procedimento contestassero il loro ruolo, ma anzi ricevendo da quest’ultimo “garanzie chiare” sul loro status.
Nel merito ribadiscono che essi andrebbero considerati soci (di una società semplice ai sensi degli artt. 530 ss. CO) nelle diverse operazioni implementate per il tramite dei veicoli societari messi a disposizione a titolo fiduciario da __________. RE 1 ed RE 2 ricordano di non aver avuto legami contrattuali con le due società inglesi, ma unicamente con la __________, e che pertanto essi non potrebbero essere considerati, in alcun modo, azionisti o creditori della __________ o della __________.
h. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di PI 1, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. Gli inc. 60.2023.39 e 60.2023.40 sono congiunti nel giudizio, ex art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie.
2. 2.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
I reclami 17/20.2.2023, il primo presentato contro il decreto (“decisione incidentale”) 6.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39), il secondo contro il decreto d’abbandono 6.2.3023 (inc. CRP 60.2023.40), sono tempestivi (perché introdotti nel termine di dieci giorni in applicazione degli artt. 396 cpv. 1 CPP e 322 cpv. 2 CPP) e, parimenti, proponibili (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
2.3.
2.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
L’Alta Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.). Un mero interesse di fatto non è, per contro, sufficiente (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
2.3.2.
RE 1 ed RE 2 esclusi dal procedimento penale con decreto (“decisione incidentale”) 6.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39) siccome ritenuti non danneggiati e quindi non accusatori privati, hanno un interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del decreto 6.2.2023, che ha negato loro tale qualità di parte.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Per quanto riguarda invece la legittimazione ad impugnare il decreto d’abbandono 6.2.2023 (ABB __________), limitatamente al reato di amministrazione infedele, in concreto si pone la questione a sapere se direttamente danneggiati siano stati i reclamanti o la stessa società __________; ciò può essere spiegato unicamente tramite la qualifica del contratto di mandato fiduciario, il chiarimento dei legami contrattuali fra denuncianti e denunciato e gli accertamenti in merito ai reciproci rapporti di dare e avere fra le diverse società implicate nella fattispecie.
La questione della legittimazione dei reclamanti si confonde quindi con il merito. Essa sarà esaminata ed evasa in seguito.
3. 3.1.
Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
3.2.
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_940/2021 del 9.2.2023 consid. 2.1.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
3.3.
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.).
3.4.
Gli azionisti (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 684; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
3.5.
Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
3.6.
La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).
Reclamo contro il decreto (“decisione incidentale”) 6.2.2023
(inc. 60.2023.39)
4. 4.1.
Nell’ambito del diritto penale e della sua attuazione procedurale, lo Stato può utilizzare i mezzi coercitivi più incisivi per garantire l’osservanza degli obiettivi da esso perseguiti. Il Codice di procedura penale pone quindi tra i “principi del diritto processuale penale” il rispetto della dignità umana e la correttezza, sanciti dall’art. 3 CPP, all’inizio del codice. Quale concretizzazione di questi principi, l’art. 3 cpv. 2 CPP prevede che le autorità penali si attengano segnatamente al principio della buona fede (lit. a), al divieto dell’abuso di diritto (lit. b), all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti (lit. c) e al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana (lit. d) (DTF 142 IV 158).
Giusta l’art. 5 cpv. 3 Cost, organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. Da questo principio generale discende in particolare il diritto fondamentale dell’individuo alla protezione della sua buona fede nelle sue relazioni con lo Stato, consacrato dall’art. 9 in fine Cost. Nel procedimento penale, il principio della buona fede concerne principalmente le autorità, ma anche le altre parti al procedimento penale (DTF 143 IV 11).
4.2.
Ora, si ricorda che la veste di danneggiato si determina all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato. Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato
inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione. Il fatto, dunque, che il pubblico ministero, nel prosieguo del procedimento, ritenga di riesaminare la posizione del reclamante è un atto corretto ed invero dovuto.
Inoltre si rileva che nel caso di reati, quale, ad esempio, il reato di amministrazione infedele, questi sono perseguibili d’ufficio, ossia a prescindere dall’esistenza di un accusatore privato, di modo che gli imputati devono essere puniti anche in sua assenza.
4.3.
Va dapprima evidenziato che il magistrato inquirente ha denominato il citato decreto 6.2.2023 di estromissione dei reclamanti dal procedimento penale, quale “decisione incidentale”.
Esso è nondimeno stato emanato e intimato alle parti il 6.2.2023 in contemporanea con l’atto d’accusa ACC __________ e il decreto d’abbandono ABB __________, che evidentemente sono stati prolati al termine dell’inchiesta, come peraltro ben risulta anche dal tenore degli art. 319 cpv. 1 lit. b e 324 cpv. 1 CPP.
Una decisione incidentale non può, per definizione, essere emanata al termine dell’istruzione.
Già da questo punto di vista, la procedura adottata dal magistrato inquirente non è corretta e solleva qualche perplessità.
4.4.
Dagli atti risulta che, dall’inoltro della denuncia del 4/5.2.2015 e per tutta la durata del procedimento, RE 1 ed RE 2 hanno partecipato attivamente all’accertamento dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria: hanno avuto, da subito, regolare accesso agli atti (cfr. AI 24); hanno richiesto e ottenuto l’allestimento di un rapporto dell’equipe finanziaria (cfr. AI 222); hanno avuto numerosi scambi di corrispondenza con il magistrato inquirente (cfr. AI 12, 22, 24, 39, 42, 54, 55, 61, 72, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 94, 97 e 122); sono stati citati ed erano presenti, personalmente o tramite il loro patrocinatore, a tutti gli interrogatori degli imputati PI 1 e __________ (cfr. AI 35, 100, 160, 199, 232 e 233), delle persone informate sui fatti (cfr. AI 36) e dei testimoni (cfr. AI 171, 172, 244, 245, 247, 248 e 265); sono stati più volte interrogati in veste di accusatori privati (cfr. AI 9, 10, 173, 177, 256 e 257) e hanno potuto inoltrare il 30.11.2021 una prima istanza probatoria (cfr. AI 239) a seguito della comunicazione della chiusura dell’istruzione penale del 29.10.2021 (cfr. AI 234), senza che la loro qualità di accusatori privati fosse mai stata messa in discussione, né dal precedente magistrato inquirente che, di fatto, l’ha riconosciuta, né dall’imputato, se non (per la prima volta) con scritto 15.12.2022 (cfr. AI 277), ma solo dopo aver preso atto del contenuto della lettera 18.10.2022 del nuovo titolare del procedimento penale (cfr. AI 267).
Anche al termine dell’istruzione il comportamento del magistrato inquirente è stato, ancora una volta, ambiguo e contraddittorio. Infatti, con scritto 1.12.2022 (cfr. AI 275), egli ha comunicato alle parti di aver emanato, lo stesso giorno, una “nuova comunicazione di chiusura dell’istruzione” (cfr. AI 274), informandoli che alla scadenza del termine assegnato per presentare eventuali istanze probatorie avrebbe deciso, sia “quelle già presentate” che eventuali nuove istanze, sia sulla “legittimazione di RE 2 e di RE 1 ad essere considerati accusatori privati”.
Sennonché, con decisione 6.2.2023 (cfr. AI 279), dovendo statuire in merito all’istanza probatoria 16/19.12.2022 dei reclamanti (cfr. AI 276), il procuratore pubblico l’ha dichiarata irricevibile, motivandola con il fatto “(…) che RE 2 e RE 1 sono stati esclusi dalla veste di accusatori privati, in quanto non direttamente danneggiati per i reati a danno della società __________ (…)”.
Certo, prima di emanare la decisione qui contestata, nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare 6B_1226/2016, consid. 4), con lettera 18.10.2022 (cfr. AI 267) il magistrato inquirente ha informato i reclamanti di avere “qualche dubbio” in merito al fatto che potessero essere ritenuti accusatori privati, dando loro la possibilità di esprimersi in merito, invitandoli a presentare eventuali osservazioni, senza però chiedere loro se la __________, società tuttora esistente ed iscritta al registro di commercio inglese, come confermato dallo stesso magistrato (cfr. AI 279) e in quanto tale dotata di personalità giuridica, fosse intenzionata a subentrare quale accusatrice privata nel procedimento penale o effettuare lui stesso questo accertamento interpellando direttamente la società o la __________, come del resto richiestogli sia dai reclamanti il 25.11.2022 (cfr. AI 273) che dall’imputato il 15.12.2022 (cfr. AI 277).
Accertamento questo sicuramente utile se non addirittura necessario ai fini del procedimento, visto che i fatti contestati all’imputato nell’ACC __________ del __________ sarebbero stati commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, a danno della società __________ senza che questa sia mai stata interpellata giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi accusatrice privata e senza neppure notificarle l’atto di accusa.
4.5.
In queste circostanze, il comportamento del pubblico ministero, a prescindere dal fatto che due magistrati inquirenti si siano susseguiti nella conduzione dell’inchiesta, che prima ha di fatto accordato la qualità di accusatore privato a RE 1 ed a RE 2, senza mai porsi un dubbio in merito per anni e durante un numero importante di atti istruttori, ed in seguito, nel decreto impugnato, dopo ben otto anni dall’apertura dell’inchiesta, ed unicamente con l’emanazione dell’atto d’accusa e del decreto d’abbandono, ha negato loro tale qualità, costituisce una violazione del divieto “venire contra factum proprium”, quale forma di abuso di diritto.
Si ricorda, in proposito, che il divieto dell'abuso di diritto, previsto anche dall'art. 3 cpv. 2 lit. b CPP, esclude, per tutti i partecipanti al procedimento, comportamenti contraddittori (secondo il divieto di “venire contra factum proprium”), reazioni tardive o tatticismi esasperati o defatigatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 16, 17 e 18).
5. Il gravame, per quanto concerne il reclamo di cui all’inc. CRP 60.2023.39, deve essere accolto ed il decreto di estromissione 6.2.2023 (“decisione incidentale”) annullato.
RE 1 e RE 2 restano ammessi al procedimento penale contro PI 1 quali accusatori privati, ruolo che andrà comunque approfondito e chiarito, come meglio si dirà in seguito.
Reclamo contro il decreto di abbandono 6.2.2023 (ABB __________) (inc. 60.2023.40)
6. 6.1.
La legittimazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP presuppone, anzitutto, come visto, la qualità di parte al procedimento penale.
6.2.
RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di pertinenza di PI 1).
Il reato di cui all’art. 158 CP presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.).
6.3.
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.). L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato. Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati, ovvero il titolare dei valori patrimoniali lesi. Gli azionisti, l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono, come già sopraindicato, lesi direttamente.
6.4.
Il reclamo in esame, contro il decreto d’abbandono 6.2.2023 emanato dal procuratore pubblico nei confronti di RE 1per il reato, fra gli altri, di amministrazione infedele, è stato presentato dagli stessi RE 2 e RE 1 in data 17/20.2.2023.
Questi ultimi, giusta la tesi del procuratore pubblico, non sarebbero tuttavia stati direttamente danneggiati dall’agire di PI 1; l’unica direttamente danneggiata sarebbe, a suo dire, la società __________ Ltd in quanto tale, dotata di personalità giuridica (cfr. AI 267). Di conseguenza, i reclamanti non avrebbero la qualità di parte al procedimento penale e non sarebbero dunque legittimati in questa sede giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.
6.5.
Ora, come indicato in precedenza, i fatti in oggetto si riferiscono ad alcune operazioni complesse e finanziariamente importanti che vedono coinvolti RE 1, RE 2 e PI 1 ed il Ministero del petrolio __________. I primi tre, per espletare tali operazioni si sarebbero rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari. In particolare, il primo contratto stipulato il 6.5.2009 tra RE 1, RE 2 e PI 1, in qualità di fiducianti, e la __________ Ltd (fiduciaria), che si era assunta l’impegno di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto di materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita alla __________ Srl (doc. C, AI 1). Dalla documentazione e dai verbali di interrogatorio agli atti è emerso che la società di diritto inglese __________ Ltd è/era una struttura, specializzata nel trading internazionale, cosiddetta “agent” avente come “principal” due società offshore.
__________ Ltd è/era di proprietà della __________ Ltd (corrispondente inglese di __________) e veniva messa a disposizione dei clienti della __________ per i suoi servizi. Scopo di questa struttura, fra “agent”, “principal”, RE 1, RE 2 e PI 1 era l’ottimizzazione fiscale degli utili.
Dal verbale di interrogatorio di __________ emerge che __________ aveva messo a disposizione di RE 1, RE 2 e PI 1, a titolo fiduciario, la società __________ Ltd per eseguire le operazioni previste in __________.
Dagli atti non emerge dunque che i reclamanti siano/siano stati azionisti della __________ Ltd; non compare infatti tra i documenti presentati dalle parti alcun acquisto di un pacchetto azionario della società in oggetto da parte di RE 1, RE 2 o PI 1. Gli stessi si sono sempre definiti “soci” fra di essi, in qualità di investitori nell’operazione __________, stabilendo una chiave di riparto degli utili di 1/3 ciascuno.
Il magistrato inquirente non ha tuttavia effettuato alcun accertamento in merito alla __________, ed in particolare in merito agli azionisti, rispettivamente agli amministratori di detta società, benché vi fossero state delle richieste in tal senso sia da parte dell’imputato (cfr. AI 277) che dei reclamanti (cfr. AI 273), senza neppure interpellare la società giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi accusatrice privata nei fatti per i quali ha emanato l’atto di accusa 6.2.2023 (ACC __________).
Egli ha in particolare affermato, nella decisione 06.02.2023 con la quale ha respinto le istanze probatorie delle parti, che tali ulteriori verifiche erano, a suo dire, “inutili”, limitandosi a sostenere che “(…) a prescindere dal fatto che __________ sia oggi ancora iscritta a registro, comunque ciò sarebbe ininfluente sul reato di amministrazione infedele commesso a suo danno. In ogni caso, dal registro di commercio inglese (…) la società risulta ancora attiva (…)” (cfr. AI 279, p. 2).
A mente di questa Corte appare tuttavia imprescindibile accertare quale sia la struttura della __________, ed analizzare, oltre a quanto sopraindicato, anche i rapporti di quest’ultima con la __________ e la __________, al fine di non incorrere, come in questo caso, in una decisione prematura. Il magistrato inquirente è infatti giunto alla sua conclusione applicando la dottrina e la giurisprudenza secondo le quali, come già sopra indicato, quando un reato contro il patrimonio è commesso a danno di una persona giuridica, solo quest’ultima subisce un danno e può dichiararsi parte lesa, escludendo in particolare i suoi azionisti. La situazione degli azionisti o dei soci di una persona giuridica si distingue però da quella dei soci di una società semplice (art. 530 ss. CO); quest’ultima non ha personalità giuridica (DTF 141 IV 380) e, di conseguenza, ciascun socio, in qualità di membro di una società semplice, può costituirsi accusatore privato e, in tale qualità, inoltrare un reclamo ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82).
Il procuratore pubblico non ha tuttavia verificato la tesi dei qui reclamanti secondo la quale essi non sarebbero stati né azionisti della __________ Ltd, né aventi diritto economico della stessa, ma unicamente soci di una società semplice (ai sensi dell’art. 530 ss. CO) attiva nelle diverse operazioni in __________, implementate per il tramite dei veicoli societari (tra cui la __________), messi a disposizione, a titolo fiduciario, dalla __________.
6.6.
In questa situazione, visto quanto precede, questa Corte non è in grado di esprimersi compiutamente sulla legittimazione dei reclamanti in questa sede giusta l’art. 382 CPP. Al fine di chiarire se, come essi affermano, RE 2 e RE 1 siano stati direttamente danneggiati dall’agire dell’imputato, o se, al contrario, direttamente danneggiata sia stata unicamente la __________ Ltd. (ed i reclamanti soltanto di riflesso quali aventi diritto economico della stessa), è necessario effettuare gli accertamenti di cui sopra.
7. 7.1.
A prescindere dalla legittimazione dei qui reclamanti (questione che come visto dovrà essere ulteriormente chiarita), vanno comunque espresse le seguenti considerazione in merito alla fattispecie.
7.2.
RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di pertinenza di PI 1).
RE 1 è stato sentito quale accusatore privato in data 29.7.2015. Egli ha in particolare affermato che “(…) con riferimento al pagamento alla signora __________ posso dire che lo stesso non è giustificato; la signora era l’agente in __________ di __________ srl e quindi non poteva emettere fattura di provvigioni alla __________. (…) il contratto di mandato sottoscritto per __________ prevedeva chiaramente che quest’ultima si dovesse occupare dell’attività di acquisto merci da terzi e rivendita a __________ srl. In nessun punto era stato autorizzato il pagamento per esempio per provvigioni o consulenze. PI 1 come rappresentante degli azionisti poteva quindi conferire ordini solo nell’ambito dell’attività di acquisto e vendita materiale (…)” (cfr. AI 9, p. 7).
Anche RE 2, sentito in stessa data, ha confermato la versione di RE 1 affermando che grazie all’aiuto di quest’ultimo avrebbe capito che PI 1 “(…) con l’aiuto di __________, aveva spostato gli utili dove voleva, pagando per esempio l’agente di __________ consortile sul territorio __________ con denaro di __________, e quindi con l’utile da dividere fra noi soci, anche per contratti che non riguardavano __________ (…)” (cfr. AI 10, p. 4).
PI 1 è stato interrogato il 10.5.2016 e ha fornito la sua versione dei fatti: “(…) RE 1, già attivo nel settore petrolchimico in __________ tramite una sua società chiamata __________ Srl, si occupava di piccoli appalti nel settore indicato. Desideroso di partecipare a gare per grossi appalti, che necessitavano quindi grandi finanziamenti economici, per i quali lui non disponeva delle capacità finanziarie, ha deciso di proporre a __________ Srl una collaborazione per aggiudicarsi simili appalti. Vorrei precisare che __________ Srl si è aggiudicata grazie alle conoscenze di RE 1 alcuni grossi appalti in __________ e al tempo stesso ha emesso fidejussioni bancarie che hanno permesso alla stessa __________ Srl di accaparrarsi pure grossi appalti. (…). Le gare di appalto sono state vinte dalle due citate società che come agente in loco si riferivano alla signora __________. Per operare in __________ in questo settore è necessario avere un’agente che conosce la realtà locale. Sia __________ Srl che __________ Srl avevano quindi concluso un mandato di rappresentanza con la signora __________; questi 2 contratti non prevedevano le condizioni di retribuzione in quanto queste ultime venivano decise ad ogni gara di appalto vinta e definite in un contratto a sé. (…). Vorrei precisare che visto che __________ era la persona di riferimento di RE 1 è sempre stato lui a gestire i rapporti con la stessa. Era lui a indicare quando e quanto bonificare a questa signora (…)” (cfr. AI 35, p. 5).
PI 1 ha poi precisato che le spettanze in favore dell’agente in loco __________ venivano a lui corrisposte a volte da __________ Srl e a volte da __________. L’agente non aveva alcun contratto con la __________ ma unicamente con la __________ Srl, rispettivamente con la __________ Srl; tuttavia, a suo dire “(…) la signora di fatto agiva nel contesto delle operazioni con il Ministero del petrolio dell’__________, nelle quali era coinvolta anche __________ (…)” (cfr. AI 35, p. 6).
PI 1 è stato nuovamente sentito il 30.4.2019: ha ribadito che era RE 1 che dava le disposizioni (sia in merito al quantum che al quando) alla __________per eseguire i pagamenti in favore di __________ (cfr. AI 160). Questa conclusione è però stata contestata da RE 1 nel suo interrogatorio del 13.6.2019: “(…) Quanto dice PI 1 è completamente falso. Voglio precisare che __________ aveva come riferimento __________ [__________] che era la segretaria di PI 1 in Srl e che parlava inglese (…)” (cfr. AI 173, p. 5).
Il 22.3.2022 è stata dunque sentita la segretaria di PI 1, __________ che ha riferito di non essersi mai occupata delle fatture di __________, che quest’ultima discuteva con RE 1 (cfr. AI 244).
Tali affermazioni risultano tuttavia in contrasto con quanto è emerso dagli atti e, in particolare, con i numerosi e-mail che __________ e __________ si sarebbero scambiate nel 2012/2013 (cfr. AI 218).
__________, interrogata quale persona informata sui fatti il 10.5.2016, dipendente della __________, che si occupava della contabilità di __________, ha affermato che “(…) in sostanza PI 1 o RE 1 mi dicevano di aver contattato i fornitori; le fatture dei fornitori sarebbero in seguito arrivate a __________ direttamente dai fornitori, e io in __________ ne avrei ricevuto una copia. Successivamente i mandanti PI 1 e RE 1 mi dicevano quando pagare le fatture ai fornitori, pagamento che eseguivo io personalmente poiché avevo accesso online al conto in Banca __________ di __________. (…). (…) la signora __________ era una conoscente di RE 1, era lui che aveva il contatto con lei per una questione di amicizia e poiché solo RE 1 parlava inglese. PI 1 invece non sapeva parlare inglese (…)” (cfr. AI 36, p. 4 ss.).
7.3.
Con istanza probatoria 15.6.2022 i denuncianti hanno chiesto l’audizione dell’agente __________ allegando, nel contempo, una sua dichiarazione scritta: “(…) The undersigned __________ born in __________ __________ (…), i declare that payments received by the company __________ ltd based __________, __________ relating to the contracts acquired by __________ srl __________ with the Ministery of oil SCOP – __________. This agreement was done with only Mr. PI 1 by e-mail through Miss __________ as interpreter. All the invoices I issued to __________ LTD against which the above payments were then sent to me, were due to me by __________ srl __________ as per the agency contract for __________. Mr. PI 1 asked me if he could pay these commissions through __________ instead of __________ __________. Request to which I agreed. Mr RE 1 with whom I had technical / commercial relations, I sometimes asked to push Mr. PI 1 to pay me (…)” (cfr. AI 266).
Il magistrato inquirente ha dichiarato irricevibile l’istanza probatoria adducendo che RE 1 e RE 2 erano stati esclusi dal procedimento penale, non essendo più accusatori privati (cfr. inc. CRP 60.2023.39).
Nel merito, il procuratore pubblico ha affermato che “(…) un’audizione di __________ __________ non appare necessaria, in quanto la fattispecie appare sufficientemente comprovata sotto il profilo giuridico (…)” (cfr. AI 279, p. 2).
A questo proposito si ricorda che il pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (art. 318 cpv. 2 prima frase CPP). La reiezione delle prove proposte è dunque circoscritta a motivi ben precisi. L’apprezzamento anticipato delle prove proposte è ammissibile solo nei limiti sopra descritti: esso deve in effetti essere applicato con ritegno in considerazione della restrizione del diritto di essere sentito che determina (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.; TF 6B_481/2017 del 15.9. 2017 consid. 3.1.). La decisione sulle prove è emessa per scritto e succintamente motivata (art. 318 cpv. 2 seconda frase CPP). Il pubblico ministero deve in particolare esporre perché, sulla base delle prove già esperite, ha il convincimento che le prove richieste non possano mutare l’esito del procedimento (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.).
Ora dalla decisione sull’istanza probatoria del 6.2.2023 e dal decreto di abbandono di stessa data non si può desumere, nemmeno implicitamente, per quali motivi il procuratore pubblico abbia ritenuto tale prova irrilevante, non essendosi espresso al riguardo. Al contrario, nel decreto di abbandono in oggetto egli ha concluso che dagli atti non fossero emersi sufficienti indizi di reato in quanto “(…) dai verbali d’interrogatorio emerge che __________ interloquiva unicamente con RE 1 a seguito di barriere linguistiche con PI 1 (che non conosce l’inglese). Per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le fatture dal conto della società __________ (…)” (ABB 220/2023, p. 17).
Il magistrato inquirente ha dato dunque per assodate le dichiarazioni di PI 1 e della sua segretaria __________, senza tuttavia verificare tali asserzioni con la diretta interessata (__________) che si è/era, oltretutto, messa a disposizione per venire in Ticino per essere interrogata.
Dopo gli accertamenti di cui sopra (cfr. consid. 6.5.) il magistrato inquirente dovrà dunque valutare se procedere con l’audizione di __________ e, nel caso contrario, esprimersi compiutamente in merito.
8. I reclami 17/20.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39 e CRP 60.2023.40) sono accolti ai sensi dei precedenti considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti una congrua indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2023.39 e 60.2023.40 sono congiunti nel giudizio.
2. I gravami sono accolti ai sensi dei considerandi.
§. Il decreto (“decisione incidentale”) 6.2.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP __________, è annullato (inc. CRP 60.2023.39).
§§. Il decreto di abbandono 6.2.2023 (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP __________, è annullato (inc. CRP 60.2023.40).
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, e a RE 2, __________, complessivamente CHF 1’000.-- (mille) a titolo di indennità.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La le
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera