Incarto n.
60.2023.43

 

Lugano

5 febbraio 2024/mr       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada

 

 

sedente per statuire sul reclamo 20/21.2.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1, già in , ora in ,

 

 

contro

 

 

il decreto 8.2.2023 del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi nell’ambito del procedimento dipendente dalla denuncia 8.8.2022 della __________, __________, a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, Bellinzona), per appropriazione indebita, amministrazione infedele e delitto contro la concorrenza sleale (inc. MP 2022.7014);

 

 

richiamati gli scritti 2.3.2023 e 29.3.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 14/15.3.2023 di PI 1 – che, osservato, ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 27/28.3.2023 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   In data 8.8.2022 (AI 1) la __________, rappresentata da RE 1, socio e gerente della società, ha denunciato PI 1, pure socio e gerente, per appropriazione indebita, amministrazione infedele e delitto contro la concorrenza sleale.

 

                                         1.

                                         La denunciante sarebbe stata costituita nel 2018 per volontà dei fondatori PI 1 ed RE 1 di collaborare nell’ambito della loro attività professionale di gessatori. Essi sarebbero stati soci della società in ragione del 50% ciascuno. In precedenza essi avrebbero collaborato con le loro società individuali.

 

                                         Le loro ditte individuali avrebbero dovuto essere liquidate.

 

                                         RE 1 avrebbe chiuso la sua società. PI 1 avrebbe ottenuto da RE 1 il permesso di mantenere attiva la propria ditta “PI 1” per poter procedere agli ultimi incassi di pregressi appalti. In realtà questa ditta individuale sarebbe stata mantenuta attiva dal denunciato: per assumere appalti e continuare a lavorare parallelamente alla __________, in palese stato di concorrenza sleale; per assicurarsi l’attribuzione di appalti previa concessione di sconti sproporzionati e non sopportabili economicamente dalla __________.

 

                                         In seguito ad indagini compiute dal socio RE 1 e dalla segretaria storica della società, sarebbe emersa una serie di gravi illeciti commessi da PI 1 a danno della società.

 

                                         Ha esposto gli atti di asserita rilevanza penale del denunciato.

 

                                         2.

                                         La società si è costituita accusatrice privata nel procedimento.

 

                                         3.

                                         L’esposto è stato registrato come inc. MP 2022.7014.

 

 

                                  b.   Il 6.9.2022 (AI 6) ed il 22.9.2022 (AI 10) è stato interrogato RE 1 quale accusatore privato, presente il patrocinatore della __________. Ha confermato i fatti di denuncia.

                                   c.   In data 13.10.2022 (AI 14) è stata sentita __________, presente anche il patrocinatore della __________.

 

 

                                  d.   Il 17.11.2022 (AI 28) è stato interrogato PI 1, sempre alla presenza del patrocinatore della __________.

 

 

                                   e.   Con scritto 29/30.12.2022 (AI 45) RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che la situazione societaria era gravemente compromessa. Il socio PI 1 continuava a mantenere attiva la sua ditta individuale. La __________ non aveva più attività. La liquidità non era sufficiente per coprire altri acquisti. I contratti con i dipendenti erano stati disdetti. Lui stesso, quel giorno, aveva dimissionato quale gerente della società. Vista la situazione, era stato revocato il mandato ai legali della società. Considerato il grave danno (non ancora quantificabile) arrecato da PI 1 sia al patrimonio societario che a lui personalmente, RE 1 ha comunicato di costituirsi accusatore privato nel procedimento. Riteneva infatti che il denunciato avesse sempre trascurato, e quindi danneggiato, la loro comune attività, danneggiandolo come socio e organo.

 

 

                                    f.   Con decreto 8.2.2023 il pubblico ministero, ricordato il diritto applicabile ripreso da giudizi di questa Corte, ha concluso che le ipotesi di reato a carico di PI 1 erano da leggere in relazione alla gestione della __________, di cui PI 1 era organo. Essendo RE 1 unicamente socio della società, non era di conseguenza direttamente danneggiato dai reati commessi a danno della persona giuridica __________, per cui non poteva essere considerato accusatore privato nel procedimento, in difetto di un danno diretto.

 

 

                                  g.   Con gravame 20/21.2.2023 RE 1 impugna detto decreto chiedendo, in via principale, che gli sia riconosciuta la qualità di accusatore privato e, in via subordinata, che l’incarto sia ritornato al magistrato inquirente per rivalutare la sua qualità di parte.

 

                                         Il reclamante adduce che la denuncia sarebbe stata inoltrata da lui a nome della società, quale organo e socio. L’agire di PI 1 avrebbe messo in serio pericolo nonché danneggiato concretamente sia la società che lui come organo. Sarebbe legittimato a censurare il decreto del procuratore pubblico.

 

                                         Nell’esposto di denuncia sarebbero stati descritti gli atti illeciti di PI 1 a danno della __________.

 

                                         Ritenuta la situazione della società, non solo di fatto priva di organi (oltre a lui, avrebbe dimissionato anche PI 1), ma pure in una situazione finanziaria non rosea, apparirebbe certa la sua immediata messa d’ufficio in liquidazione. Ne conseguirebbe che, in qualità di socio, dovrebbe essergli riconosciuto il diritto di partecipare agli atti quale danneggiato, ora diretto, dell’agire di PI 1. Il suo agire avrebbe danneggiato anche lui come organo, in quanto avrebbe impegnato la società senza il suo (di RE 1) consenso ed in maniera scellerata.

 

                                         Il reclamante, richiamando la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale inerente alla legittimazione dell’avente diritto economico, applicabile anche in materia di diritto penale interno, afferma che essa sarebbe applicabile alle società in procinto di essere sciolte o poste in liquidazione. La __________ sarebbe, indubbiamente, in via di liquidazione rispettivamente in procinto di essere posta d’ufficio in liquidazione. La società sarebbe stata priva di organi e priva di attività. RE 1 sarebbe avente diritto economico della società, essendo ancora detentore di ½ delle quote sociali. Dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di parte.

 

 

                                  h.   Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.

 

 

                                    i.   Con decisione 16.8.2023 (pubblicazione FUSC: 7.9.2023) del pretore del distretto di __________ è stato dichiarato lo scioglimento della __________ ed è stata ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. La società è stata dichiarata in fallimento con decisione del pretore del distretto di __________ di data 18.9.2023, a far tempo dal 19.9.2023, ore 10:00 (pubblicazione FUSC: 22.9.2023). La procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo con decisione 12.9.2023 del pretore del distretto di __________ (pubblicazione FUSC: 11.12.2023). Dall’iscrizione a registro di commercio risulta che la società sarà cancellata d’ufficio se entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione della sospensione per mancanza di attivo non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la cancellazione. La società è iscritta come “__________”.

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il reclamo 20.2.2023, presentato contro il decreto 8.2.2023, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, 3. ed., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         L’Alta Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.).

 

                                         1.3.2.

                                         RE 1, escluso dal procedimento penale inc. MP 2022.7014 siccome ritenuto soltanto indirettamente danneggiato e pertanto senza veste di accusatore privato, ha un interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del decreto 8.2.2023.

 

                                         1.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

 

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

 

                                         L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b). La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

 

                                         Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

 

                                         2.3.

                                         Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).

 

                                         2.4.

                                         Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

 

                                         2.5.

                                         Secondo i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti ufficiali. E’ inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della liquidazione, ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1C_44/2022 del 28.1.2022 consid. 2.3.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia abusiva (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.).

 

                                         L’Alta Corte ipotizza l’applicazione di questa giurisprudenza anche in ambito di diritto penale interno (decisioni TF 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a).

 

                                         2.6.

                                         Nel giudizio TF 1B_169/2021 del 28.4.2022 (consid. 3.3.) il Tribunale federale ha riconosciuto la qualità di danneggiato all’azionista di minoranza di una società, liquidata e radiata, presumibilmente danneggiata dai reati oggetto della di lui denuncia per truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele nei confronti degli organi della società, sporta quando la società era in liquidazione. Appariva infatti eccessivamente formalistico negare tale veste all’azionista della società presumibilmente danneggiata e liquidata. Tanto più che dagli atti e dall’esposizione dell’accusatore privato c’era il sospetto sufficiente che l’amministrazione infedele, da indagare, a pregiudizio della società avesse condotto in breve tempo ed in nesso causale al fallimento della società, in seguito al quale l’azionista di minoranza aveva perso totalmente le sue quote.

                                         2.7.

                                         Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

 

                                         2.8.

                                         La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2c). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Con decreto 8.2.2023 il pubblico ministero ha estromesso RE 1 dal procedimento penale quale accusatore privato. Le ipotesi di reato a carico di PI 1 erano da leggere in relazione alla gestione della __________. Essendo RE 1 unicamente socio della società, non era direttamente danneggiato dai reati commessi a danno della persona giuridica __________, per cui non poteva essere considerato accusatore privato, in difetto di danno diretto.

 

                                         3.2.

                                         RE 1 sostiene che l’agire di PI 1 avrebbe messo in serio pericolo nonché danneggiato concretamente sia la società che lui come organo. Ritenuta la situazione della società, apparirebbe certa la sua immediata messa d’ufficio in liquidazione. Quale socio dovrebbe essergli riconosciuto il diritto di partecipare agli atti come danneggiato, ora diretto, dell’agire di PI 1. Il suo agire avrebbe danneggiato anche lui come organo della società, in quanto avrebbe impegnato la società senza il suo (di RE 1) consenso ed in maniera scellerata. Alla fattispecie sarebbe applicabile la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale inerente alla legittimazione dell’avente diritto economico.

 

                                         3.3.

                                         Ora, secondo la denuncia, in seguito ad indagini compiute dal socio RE 1 e dalla segretaria storica della società, sarebbe emersa una serie di gravi illeciti commessi da PI 1 a danno della società (p. 5, AI 1). Nell’esposto la denunciante ha descritto gli atti illeciti che il denunciato avrebbe commesso a pregiudizio della __________ (p. 5 ss., AI 1). Direttamente danneggiata, per stesso dire della __________ (per es.: p. 5, 13, 19, AI 1), rappresentata da RE 1, sarebbe dunque la società stessa, non quest’ultimo.

 

                                         Il fatto che il reclamante sia stato organo e sia socio della società non gli conferisce la qualità di danneggiato per reati a danno della società: secondo la giurisprudenza (consid. 2.4.), infatti, l’azionista/il socio/l’avente diritto economico di una società, così come i suoi amministratori/organi, sono – semmai – danneggiati solo indirettamente dai reati commessi a pregiudizio della società.

 

                                         Al caso concreto non è peraltro applicabile la giurisprudenza esposta ai consid. 2.5./2.6.. Una persona giuridica danneggiata perde infatti la capacità giuridica non già con il suo scioglimento, ma unicamente con la sua cancellazione dal registro di commercio (DTF 140 IV 155 consid. 3.4.4.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 33). Una persona giuridica mantiene la qualità di danneggiata anche allo stadio della liquidazione, anche se cagionata dal fallimento (DTF 140 IV 155 consid. 3.4.4.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 33). Qualora, dopo la crescita in giudicato della sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF), vengano scoperti nuovi averi della massa fallimentare, che coprono perlomeno i costi della procedura fallimentare sommaria, si pone la questione della riapertura del fallimento (BSK SchKG – U. LUSTENBERGER / S. SCHENKER, 3. ed., art. 230 LEF n. 12a). L’Ufficio dei fallimenti, nell’istanza di riapertura, deve indicare al giudice gli averi scoperti, affinché possa ordinare la procedura fallimentare in via ordinaria o sommaria (BSK SchKG – U. LUSTENBERGER / S. SCHENKER, op. cit., art. 230 LEF n. 12a). Fino alla cancellazione della persona giuridica dal registro di commercio, dopo sospensione del fallimento per mancanza di attivi, la persona giuridica può disporre dell’eventuale patrimonio restante (BSK SchKG – U. LUSTENBERGER / S. SCHENKER, op. cit., art. 230 LEF n. 20d). Decade inoltre – di principio – la restrizione della facoltà di rappresentanza degli organi (BSK SchKG – U. LUSTENBERGER / S. SCHENKER, op. cit., art. 230 LEF n. 20d). I liquidatori possono nondimeno disporre del restante patrimonio societario soltanto nell’ambito della liquidazione (BSK SchKG – U. LUSTENBERGER / S. SCHENKER, op. cit., art. 230 LEF n. 20d). Con il riacquisto della capacità di disporre la persona giuridica dispone illimitatamente di nuovo delle sue eventuali pretese di responsabilità nei confronti dei suoi organi (BSK SchKG – U. LUSTENBERGER / S. SCHENKER, op. cit., art. 230 LEF n. 20f).

 

                                         La __________, anche se sciolta, non è ancora stata radiata dal registro di commercio. Essa, iscritta con la ragione sociale “__________”, gode di conseguenza ancora, oggi, di personalità giuridica.

 

                                         3.4.

                                         RE 1 non può essere ritenuto danneggiato giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP, di modo che non può costituirsi accusatore privato ed essere parte giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP.

 

                                         3.5.

                                         Va da sé che il mancato riconoscimento della qualità di accusatore privato di RE 1 non esime il magistrato inquirente dal procedere nei suoi incombenti. Al procuratore pubblico spetta di informare l’Ufficio dei fallimenti del procedimento in corso, in cui la __________ si era costituita accusatrice privata, lasciando così all’Ufficio dei fallimenti valutare se e come riaprire la procedura di fallimento.

 

 

                                   4.   Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF 1'280.-- (milleduecentoottanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera