Incarto n.
60.2023.62

 

Lugano

15 dicembre 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 16/17.3.2023 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

il decreto di non luogo a procedere 7.3.2023 del procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento dipendente da suo esposto datato 16.2.2023 nei confronti di ignoti, per i reati di diffamazione ed ingiuria (NLP __________);

 

 

richiamato lo scritto 20/21.3.2023 del magistrato inquirente, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                 a.   Con esposto 16/17.2.2023 RE 1 ha querelato ignoti per titolo di diffamazione ed ingiuria in relazione ad un SMS da lei ricevuto in data 10.2.2023 da una persona ignota, nel quale veniva tacciata di “cornuta!” (AI 1, inc. MP __________).

 

                                  b.   Il 7.3.2023 (NLP __________) il pubblico ministero, senza esperire alcuna verifica, ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto sopraindicato, ritenuto che “(…) nella fattispecie concreta, il messaggio in questione con il quale lei (…) veniva tacciata di ‘cornuta’ non raggiunge un’intensità tale da costituire una lesione del suo onore (…). Nemmeno torna applicabile la giurisprudenza secondo cui l’essere tacciati di comportamenti sessuali disapprovati a livello sociale può assurgere a reato contro l’onore, ritenuto come l’SMS in oggetto non taccia lei di persona dedita a tali comportamenti ma, semmai, una terza persona” (NLP __________, p. 2).

 

 

                                   c.   Con gravame 16/17.3.2023 RE 1 postula, in suo accoglimento, l’annullamento del decreto di non luogo a procedere.

 

                                         La reclamante reputa errate le argomentazioni e le conclusioni del pubblico ministero. Essa, a suo dire, sarebbe stata lesa dal contenuto del messaggio SMS ricevuto, il quale sarebbe stato “(…) tanto provocatorio da causare liti in famiglia e destabilizzare la quiete di tutto il nucleo famigliare. Sono sempre più convinta che sia stato mandato personalmente a me da qualcuno che mi odia toccando la mia sensibilità provocando spesso attacchi di panico con la paura che questa persona possa farmi ancora del male, anche fisicamente. Visto il mio sospetto che la persona che mi ha mandato l’SMS è qualcuno che ha a che fare con me in ambito lavorativo, vi chiedo ancora cortesemente se a questo punto ci sono presupposti per risalire al mittente del messaggio (…)” (reclamo 16/17.3.2023, p. 1).

 

 

                                  d.   Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 16/17.3.2023 contro il decreto di non luogo a procedere 7.3.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

 

 

                                         1.3.2.

                                         RE 1, accusatrice privata nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 173 ss. CP (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), è legittimata a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di non luogo a procedere, che ha negato l’esistenza di una condotta di rilevanza penale da parte di ignoti, che l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                          L’impugnativa, in queste circostanze, è dunque ricevibile.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                 3.   3.1.

                                       RE 1 ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)] e di ingiuria giusta l’art. 177 cpv. 1 CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque offende in altro modo – che non diffamando e calunniando – con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1 ss.)] in relazione al contenuto del messaggio SMS del 10.2.2023 nel quale è stata tacciata di “cornuta”.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         L’onore protetto in applicazione degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare.

                                         Queste disposizioni proteggono l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti (decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.); sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che – senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione di cui gode in ambito politico (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.; decisione TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.) o professionale (decisione TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.) o l’opinione che ha di sé (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.).

 

                                         3.2.2.

                                         La questione a sapere se un’affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita/letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che – in concreto – le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11).

 

                                         3.2.3.

                                         I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14).

 

                                         3.2.4.

                                         Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377).

 

                                         Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377).

 

                                         “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.).

 

                                         3.2.5.

                                         In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Il procuratore pubblico ha ritenuto che il messaggio SMS “cornuta!” non raggiungesse un’intensità tale da costituire una lesione dell’onore di RE 1 ai sensi degli art. 173 ss. CP. Non era infatti pensabile, a dire del magistrato inquirente, sostenere che con tale commento ella fosse stata incolpata o resa sospetta di condotta disonorevole o di un fatto che nuocesse alla sua reputazione: “(…) nemmeno torna applicabile la giurisprudenza secondo cui l’essere tacciati di comportamenti sessuali disapprovati a livello sociale può assurgere a reato contro l’onore, ritenuto come l’SMS in oggetto non taccia lei di persona dedita a tali comportamenti ma, semmai, una terza persona (…)” (NLP __________, p. 2). La parola censurata non ravvisava, a suo dire, gli elementi costitutivi dei reati contro l’onore giusta gli art. 173 ss. CP.

 

3.3.2.

RE 1 contesta la conclusione del magistrato inquirente.

 

3.3.3.

Dai “Grandi dizionari” online (https://www.grandidizionari.it) risulta che il termine “cornuto” designa chi “è stato tradito dal proprio coniuge”. Il vocabolario Treccani online (https://www.treccani.it/vocabolario/) dà la seguente definizione: “pop. Titolo d’ingiuria al partner tradito, riferito generalmente all’uomo, raramente alla donna: marito c., o, come sost., un c., e rispettivam. moglie c.: quella è una cornuta; talora rafforzato: becco e c.; è anche titolo ingiurioso generico, talora scherzoso”.

 

In merito all’adulterio l’Alta corte, in una sua sentenza del 1972 ha stabilito che mantenere relazioni intime tra una terza persona e una persona sposata era da considerarsi un reato contro la pubblica decenza: il Codice penale prevedeva infatti che l’adulterio fosse punibile con una pena detentiva in determinate circostanze giusta l’art. 214 vCP. Pertanto se qualcuno accusava il coniuge di aver commesso adulterio, esprimeva un giudizio non solo sul proprio coniuge ma anche sul terzo ed era dunque suscettibile di denigrare l’onore di entrambe le persone, facendole apparire come spregevoli (DTF 98 IV 86). Con la modifica del Codice penale svizzero del 23.6.1989, entrata in vigore il 1.1.1990, il legislatore ha abrogato l’art. 214 vCP (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

 

In una sentenza (più) recente, i giudici federali hanno tuttavia affermato che il fatto che l'adulterio non sia più punibile non significhi ancora che non sia moralmente riprovevole. In merito il Tribunale federale ha precisato che benché la libertà sessuale sia diventata la norma e che la persona che commette adulterio non è più oggetto di vergogna, l'art. 159 cpv. 3 CC richiede ancora la fedeltà reciproca dei coniugi e definisce quindi il rapporto coniugale come esclusivo da qualsiasi rapporto simile o analogo con un altro partner. L'adulterio, anche se non è più un motivo di divorzio, rimane quindi un atto illecito (acte illicite). Il coniuge che intrattiene una relazione intima con una terza persona viene meno agli impegni assunti e tradisce la fiducia riposta dal partner e, ancora oggi, viene spesso considerato dalla società come una persona sleale che non ha mantenuto la parola data e la sua reputazione, pur non essendo rovinata, sarà comunque seriamente compromessa (decisione TF 6S.5/2007 del 14.3.2007, consid. 3.4). L’Alta corte ha dunque concluso, nella sua sentenza 14.3.2007, che l’SMS inviato da una donna alla moglie del ricorrente, nel quale affermava di aver avuto una relazione con quest’ultimo, era lesivo dell’onore del marito/ricorrente ai sensi degli art. 173 ss. CP in quanto lo tacciava di adultero (decisione TF 6S.5/2007 del 14.3.2007, consid. 3.4).

 

3.3.4.

Il procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere in oggetto ha precisato che, nel caso in esame, non tornava applicabile tale giurisprudenza, in quanto l’SMS in oggetto non tacciava RE 1 di persona dedita a comportamenti sessuali disapprovati a livello sociale, quale l’adulterio, ma, piuttosto, il di lei marito.

 

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il marito cui viene rinfacciato di avere per moglie una meretrice è leso nel suo onore e ha quindi veste per querelare l'autore (DTF 92 IV 115). Ciò in quanto, giusta i giudici federali, si associa all'accusa o almeno al sospetto che il marito tolleri il comportamento di sua moglie, favorisca il suo commercio o addirittura si lasci mantenere da lei: “Das braucht sich ein Ehemann nicht gefallen zu lassen” (DTF 92 IV 115, consid. 2).

 

Ora, nel caso in esame, è chiaro che il termine “cornuta !” oltre ad essere, come risulta dai dizionari sopraindicati, un titolo “ingiurioso” generico, alla stregua del termine “stronzo” o “cretino” (cfr. decisioni TF 6B_488/2021 del 22.12.2021; 6B_602/2009 del 29.9.2009), è stato usato dalla persona ignota nel suo SMS per colpire la querelante in modo particolare alludendo al comportamento del marito. L’intento non sembrerebbe infatti tanto quello di denigrare il marito della querelante quanto quello di offendere la querelante stessa.

 

Agli atti, tuttavia, non vi è alcunché né in merito alla persona che avrebbe scritto l’SMS in oggetto, né in merito allo scopo di tale messaggio, non avendo il procuratore pubblico eseguito alcun accertamento.

 

3.3.5.

Non va inoltre dimenticato che per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata dalla stessa, ma sul senso che – nelle circostanze concrete – le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto in cui essa è stata manifestata. La lesione dell’onore, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente, non deve venir analizzata in modo astratto e asettico, ma il termine utilizzato e la sua potenzialità denigratoria devono essere contestualizzate, cioè valutati secondo l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo o alla frase, rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito.

 

                                       Nel caso in esame la reclamante ha affermato che l’SMS in oggetto, nel quale la si tacciava di cornuta, oltre a ledere il suo onore, le avrebbe provocato degli attacchi di panico e avrebbe destabilizzato l’equilibrio famigliare. Il fatto poi che il messaggio le sarebbe stato inviato da una persona anonima e dunque della quale non conosceva il motivo di tale astio nei suoi confronti, le avrebbe fatto sorgere il timore di una nuova possibile sua aggressione, non solo verbale ma anche fisica.

 

3.4.

                                         Si impone dunque di annullare il decreto di non luogo a procedere e ritornare gli atti al pubblico ministero per i suoi incombenti, affinché cerchi di identificare, per quanto ancora possibile, il mittente dell’SMS e chiarisca i motivi che lo avrebbero spinto a tacciare RE 1 quale persona “cornuta”.

 

3.5.

                                         Si ricorda che per la decisione se emanare un decreto di non luogo a procedere vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di non luogo a procedere non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è grave.

 

 

                                   4.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 7.3.2023 (NLP __________) del procuratore pubblico Valentina Tuoni è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                         -    

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera