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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada |
sedente per statuire sul reclamo 20/21.3.2023 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 549/2023 del 3.3.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 1.3.2023 nei confronti di ignoti per infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale; |
richiamato lo scritto 28/29.3.2023 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio della Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. L’1.3.2023 la RE 1, attiva segnatamente nella concezione, nella consulenza, nella conduzione e nello studio di idee e progetti commerciali ed immobiliari e nella costruzione e gestione di immobili, ha querelato ignoti per violazione degli art. 5/23 LCSl.
Dalla querela si evince in particolare quanto segue.
1.
Nel periodo 2018-2019 la querelante avrebbe elaborato per sé, in parte attraverso l’arch. __________, suo impiegato, in parte con mandato all’arch. __________ ed all’ing. __________, piani per l’edificazione di un complesso immobiliare sulle part. n. __________ RFD __________ di proprietà di __________.
Essa avrebbe infatti avuto l’intenzione di acquisire, sulla base di un diritto di compera rilasciato dal proprietario, i sedimi e dunque di edificare quanto progettato e richiesto con le licenze edilizie.
Sulla base di tali piani, il Comune di __________ avrebbe rilasciato alla RE 1, quale istante, le licenze edilizie 4.10.2018 e 25.2.2019. La licenza edilizia 4.10.2018 – di piano di quartiere – avrebbe mantenuto la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui sarebbe dipesa fosse rimasto in vigore. La licenza edilizia 25.2.2019 sarebbe scaduta nel marzo 2021: l’edificazione non si sarebbe realizzata per il mancato consenso del proprietario alla proroga, in favore della RE 1, del diritto di compera.
2.
Il 25.11.2022 il Comune di __________ avrebbe emanato un “avviso di pubblicazione domanda di costruzione” per i fondi n. __________ RFD __________. __________ sarebbe risultato essere l’istante. Progettista sarebbe risultata la __________, __________, a firma dell’arch. __________.
3.
Il 5.12.2022, durante il periodo di pubblicazione, __________ – presidente della RE 1 – si sarebbe recato presso l’Ufficio tecnico del Comune di __________ per visionare la domanda di costruzione. Egli avrebbe constatato che i progetti ed i piani sarebbero stati la fedele riproduzione di quelli allestiti dalla RE 1 e presentati per il rilascio delle suddette licenze edilizie. Licenze edilizie, queste, che essa mai avrebbe ceduto a terzi in proprietà.
4.
La procedura per il rilascio della licenza edilizia richiesta da __________ sarebbe stata ancora in corso.
5.
La querelante ha ipotizzato la violazione degli art. 5/23 LCSl.
Essa non sarebbe stata in grado di indicare risolutivamente se e come i progetti ed i piani sulla base dei quali avrebbe beneficiato delle licenze edilizie fossero giunti nelle mani di chi avrebbe presentato la domanda di costruzione rispettivamente se l’istante e il progettista fossero al corrente che per tale domanda sarebbe stato sfruttato il risultato del lavoro da lei compiuto ed in parte affidato per suo conto a terzi. __________ avrebbe ricordato che, nelle more della negoziazione per la proroga del diritto di compera, si sarebbe discussa nel dettaglio con __________ la prevista edificazione. A detti terzi essa avrebbe consegnato, in buona fede e sulla base della fiducia, copia integrale degli atti.
6.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2023.1706.
b. Con pronuncia 549/2023 del 3.3.2023 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto.
Il magistrato inquirente ha rilevato che la querela accennava al fatto che il proprietario dell’immobile avrebbe utilizzato abusivamente i piani ed i progetti della RE 1 nell’ambito di una nuova domanda di costruzione. La querelante non chiariva però di quali piani si stesse parlando, non facendo neppure un raffronto. Essa aveva allegato l’intero incarto edilizio delle precedenti licenze, senza distinguere i documenti, lasciando sostanzialmente il compito al Ministero pubblico di trovare, tra centinaia di pagine di documentazione, quali erano i piani o i progetti simili. Tale maniera di procedere, soprattutto per un reato punibile solo a querela di parte, non era corretta. La questione non aveva comunque troppa importanza, in considerazione dell’esito del procedimento.
Ricordati gli art. 5 lit. a/23 LCSl, il pubblico ministero ha ritenuto che l’art. 5 lit. a LCSl non fosse applicabile al caso. Non si trattava anzitutto di un risultato di un lavoro affidato dal datore di lavoro ad un dipendente, ma di una prestazione di un architetto che aveva redatto piani e progetti commissionati da un committente conformemente ad un contratto di architettura. Tale norma non era inoltre applicabile perché una delle condizioni era che il risultato del lavoro non fosse accessibile a chiunque. Evidentemente i piani ed i progetti redatti dalla querelante erano stati pubblicati dal Municipio nell’ambito della procedura edilizia volta all’ottenimento delle domande di costruzione. Essi erano perciò accessibili a chiunque.
Per quanto riguardava l’art. 5 lit. b LCSl, per il procuratore pubblico esso non era applicabile al caso. Anzitutto perché non si trattava di un risultato di un lavoro affidato o reso accessibile senza esserne autorizzato. La RE 1 era legata al committente da un contratto di architettura/appalto, in base al quale aveva realizzato il progetto ed i piani, contro remunerazione. A pagamento avvenuto, i piani ed il progetto di costruzione erano divenuti di proprietà dell’istante. Non si trattava dunque di un risultato di un lavoro affidato. Era chiaro che il proprietario del terreno, una volta pagati i piani ed il progetto dello studio di architettura, poteva liberamente utilizzarli. Era poi assente il requisito di agire in maniera sleale nell’ambito della concorrenza, visto che l’istante (nella nuova licenza edilizia) era __________, ossia lo stesso proprietario dell’immobile delle precedenti licenze edilizie.
Per il pubblico ministero, l’agire di __________ (e di terzi) avrebbe piuttosto potuto rientrare nella clausola generale dell’art. 2 LCSl: per dottrina e giurisprudenza, in ragione del principio nullum crimen sine lege, gli atti che ricadevano in tale clausola non costituivano però infrazioni penali, ma tutt’al più illeciti civili.
c. Con gravame 20/21.3.2023 la RE 1 postula che il decreto di non luogo a procedere sia annullato e gli atti siano ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.
La reclamante osserva anzitutto che sarebbe sprovvista della documentazione tecnica perché non ne disporrebbe né potrebbe disporne. Avrebbe invitato il procuratore pubblico a procedere con l’acquisizione, presso il Comune di __________, dei piani e dei progetti.
Non sarebbe stato svolto alcun reale accertamento circa i fatti sui quali il pubblico ministero fonderebbe le sue tesi giuridiche.
Dopo aver ricordato la querela ed il decreto di non luogo a procedere, la reclamante afferma – con riferimento all’art. 5 lit. a LCSl – che il procuratore pubblico non avrebbe considerato che l’arch. __________ sarebbe al servizio di __________. Impiegato a cui, tra gli altri, essa avrebbe affidato progetti e piani. Non si potrebbe escludere aprioristicamente che l’arch. __________ abbia tradito la fiducia del suo datore di lavoro, consegnando piani e progetti a terzi, contro la volontà del datore di lavoro. Inoltre, l’affidamento di un risultato di un lavoro non dovrebbe forzatamente fondarsi su una base contrattuale; una base precontrattuale oppure quasi-contrattuale sarebbe sufficiente. Nel caso concreto sarebbe avvenuto un vero e proprio comportamento illecito. Ciò a seguito dell’affidamento dei piani e dei progetti nell’ambito del rapporto di lavoro (arch. __________), del contratto di appalto (arch. __________ e ing. __________) o nell’ambito contrattuale/precontrattuale/quasi-contrattuale tra la reclamante e __________. La reclamante non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto aspettarsi, senza aver concesso un’autorizzazione in tal senso, una violazione della fiducia nemmeno da parte dell’appaltatore che, potenzialmente, avrebbe potuto aver consegnato ad un terzo – __________ – i piani ed altra documentazione rivelatasi utile per la domanda di costruzione.
Per la reclamante, anche se è in principio generalmente pensabile che la pubblicazione nella procedura edilizia renda i piani “conosciuti o accessibili a tutti”, nel caso concreto, considerando la breve durata della pubblicazione presso la cancelleria comunale ed il fatto che essa sia stata notificata ai proprietari confinanti ed a nessun altro, di fatto non si potrebbe davvero sostenere che i piani siano divenuti conosciuti o accessibili a tutti, come ritenuto dal procuratore pubblico. Sarebbero infatti molto probabilmente poche, o meglio dire nessuna, le persone che li avrebbero visionati presso il comune. Ciò che non li renderebbe accessibili.
La reclamante, con riferimento all’art. 5 lit. b LCSl, adduce che essa sarebbe stata proprietaria dei piani. __________ non avrebbe potuto liberamente utilizzare i piani ed il progetto. Sarebbe dato il requisito di agire in maniera sleale da parte sua.
Sarebbe stato leso il principio in dubio pro duriore.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 20.3.2023 contro il decreto 3.3.2023 del procuratore pubblico, recapitato alla reclamante in data 8.3.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, parimenti, proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
La RE 1, accusatrice privata nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 5/23 LCSl, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 3.3.2023, che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati, che l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è pertanto ricevibile.
2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. 3.1.
Si è detto che con esposto 1.3.2023 la RE 1 ha querelato ignoti per violazione degli art. 5/23 LCSl. Con pronuncia 549/2023 del 3.3.2023 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela. La reclamante censura il decreto.
3.2.
Il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].
Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Il procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile al principio della legalità (decisione TF 7B_144/2024 del 15.4.2024 consid. 6.3.2.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.
3.3.
3.3.1.
La RE 1 ipotizza, in combinazione con l’art. 23 LCSl [chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art. 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1)], i reati giusta l’art. 5 lit. a LCSl – secondo cui agisce in modo sleale chiunque sfrutta, senza essere autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani – e giusta l’art. 5 lit. b LCSl – secondo cui agisce in modo sleale chiunque sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati – in relazione all’utilizzo asseritamente illecito, da parte di terzi, di progetti e piani che sarebbero stati la fedele riproduzione di quelli allestiti dalla RE 1 e presentati per il rilascio delle licenze edilizie 4.10.2018 e 25.2.2019.
3.3.2.
Il procuratore pubblico, ricevuto l’esposto di querela, ha immediatamente emanato un decreto di non luogo a procedere.
3.3.3.
Si deve anzitutto evidenziare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF 6S.684/2001 del 18.1.2002), i piani di architetto costituiscono il risultato di un lavoro giusta l’art. 5 LCSl (CR LCD – A. NUSSBAUMER, art. 5 LCSl n. 24) rispettivamente la consegna dei piani di architetto costituisce affidamento secondo la citata disposizione. In detta sentenza non viene peraltro detto che la procedura di licenza edilizia rende conosciuti da tutti oppure accessibili a tutti secondo l’art. 5 LCSl (cfr., sul citato presupposto, SHK UWG – S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. ed., art. 5 LCSl n. 15 e rif.; BSK UWG – M.R. FRICK, art. 5 LCSl n. 46; CHK UWG – L. FERRARI HOFER / D. VASELLA, 4. ed., art. 5 LCSl n. 5; OFK UWG – R. HEIZMANN, 2. ed., art. 5 LCSl n. 9; UWG Kommentar – L. FAHRLÄNDER, art. 5 LCSl n. 17; CR LCD – A. NUSSBAUMER, art. 5 LCSl n. 49) i piani di architetto. Di modo che, di principio, la fattispecie oggetto dell’esposto di querela potrebbe essere sussumibile all’ipotizzato art. 5 LCSl (cfr. CR LCD – A. NUSSBAUMER, art. 5 LCSl n. 12).
Il mero fatto, poi, di aver consegnato i piani nell’ambito della negoziazione per la proroga del diritto di compera potrebbe quindi costituire affidamento dei piani di architetto ex art. 5 LCSl. I piani non sembrerebbero infatti essere stati rimessi per utilizzarli.
Per procedere alla sussunzione dei fatti ai reati ipotizzati occorreva in effetti approfondire il caso. Richiamando dapprima dal Comune di __________ i piani asseritamente del tutto identici a quelli oggetto delle licenze edilizie 4.10.2018 e 25.2.2019. Ed in seguito interrogando le persone interessate dalla vicenda, ovvero segnatamente __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
Il decreto di non luogo a procedere, in difetto di accertamenti, è prematuro.
3.4.
Il decreto di non luogo a procedere è annullato. Gli atti del procedimento sono ritornati al pubblico ministero per i suoi incombenti.
4. ll gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, vincente, un’indennità (art. 436 cpv. 3 CPP, in analogia).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto di non luogo a procedere 549/2023 del 3.3.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. NLP 549/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) quale indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera