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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Ivano Ranzanici, vicepresidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 16/17.1.2023 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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il decreto 29.12.2022 emanato dal giudice E. Orsetta Bernasconi Matti, presidente della Pretura penale, con cui ha ritenuto irricevibile la sua opposizione 19/20.9.2022 al decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022 del procuratore generale sostituto Moreno Capella per titolo di diffamazione (inc. 81.2022.484); |
richiamati gli scritti 19/20.1.2023 e 23/27.2.2023 (duplica) del giudice – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 30/31.1.2023 e 8/9.3.2023 (duplica) di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame –, 3/6.2.2023 e 21/23.2.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che, osservato brevemente, si è rimesso al giudizio della Corte – e 17/20.2.2023 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 20/23.8.2021 PI 2 ha querelato RE 1 per reati contro l’onore in relazione a quanto quest’ultimo avrebbe proferito al suo indirizzo il 20.8.2021, a __________, nel corso di una manifestazione, mentre ella stava uscendo dal suo ufficio (__________), ovvero: “Ma guarda! La PI 2! Non ti è bastato lavorare da __________, adesso sei qua. Sei una cazzo di fascista! Hai le mani sporche di sangue.” Il querelato avrebbe sollevato contro di lei i partecipanti alla manifestazione. Tra la folla presente avrebbe sentito dire “puttana”, “lozza”, “lorda”, “assassina”.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2021.7930.
b. PI 2 ha confermato i fatti di cui alla sua querela nel corso dell’interrogatorio 18.10.2021 davanti alla polizia.
Il 22.10.2021 è stato sentito dalla polizia, quale persona informata sui fatti, __________, collega della querelante. Egli ha riferito di avere udito quanto dichiarato da PI 2.
RE 1, presentatosi all’audizione 8.11.2021, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della polizia.
c. L’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere anche davanti al pubblico ministero, che lo aveva citato per il 19.4.2022.
d. Il 19.7.2022 RE 1 ha esaminato gli atti dell’incarto.
e. Con decreto 4391/2022 del 25.8.2022 il procuratore generale sostituto ha messo RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di diffamazione [“per avere, in data 20 agosto 2021 a __________, in __________, davanti all’ingresso della sede dell’__________, nel corso di una manifestazione di protesta, organizzata per contestare le condizioni di accoglienza a cui erano sottoposti i richiedenti l’asilo stanziati presso il ricovero della Protezione civile di Camorino, incolpato e reso sospetta PI 2 di condotta disonorevole e di altri fatti, tali da nuocere alla sua reputazione, in particolare gridando al suo indirizzo, in presenza dei manifestanti e affinché tutti udissero, la seguente affermazione: “Ma guarda! La PI 2! Non ti è bastato lavorare da __________, adesso sei qua. Sei una cazzo di fascista. Hai le mani sporche di sangue.”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 600.-- (venti aliquote a CHF 30.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 120.--, alla rifusione all’accusatrice privata PI 2 di CHF 1'139.70 (art. 433 cpv. 1 CPP) ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
Il decreto è stato intimato a mezzo raccomandata il 25.8.2022.
f. Con scritto 29/30.8.2022 RE 1, facendo riferimento al procedimento inc. MP 2021.7930, ha domandato di voler indire una conciliazione giusta l’art. 316 CPP e, se non ci fosse stata la possibilità di procedere ad una conciliazione, di poter interrogare in contraddittorio __________, persona informata sui fatti.
g. Il 9.9.2022 è pervenuto al Ministero pubblico, di ritorno, il decreto di accusa, siccome non ritirato. Il 12.9.2022 copia per conoscenza dell’atto è stata trasmessa a RE 1 per posta semplice.
h. Con scritto 19/20.9.2022 RE 1, con riferimento al DA 4391/2022 del 25.8.2022, ricevuto il 14.9.2022 per posta semplice, ha osservato di non aver mai ricevuto il decreto di accusa per posta raccomandata. Ha chiesto al magistrato inquirente di comprovare la corretta notificazione. In ogni caso ha formulato opposizione al decreto di accusa. In via subordinata, nell’ipotesi in cui non fosse stata ritenuta valida l’opposizione, ha domandato la restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa. Ha ricordato il suo scritto 29.8.2022, che dimostrava che non gli era stato notificato il decreto di accusa. Per RE 1, questo scritto, in ogni caso da intendere quale opposizione al decreto di accusa, comprovava il suo interesse al procedimento penale.
i. Con decreto 22.9.2022 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti al competente giudice.
Egli ha chiesto all’autorità giudicante di verificare la tempestività dell’opposizione. Ha comunicato che la richiesta di conciliazione e di assunzione di prove era stata inviata e ricevuta dopo l’emanazione del decreto di accusa e dopo che l’imputato aveva avuto contezza di essere destinatario di un invio raccomandato da parte del Ministero pubblico. Tale richiesta, tenuto conto dello stadio del procedimento e di quanto agli atti, sarebbe comunque stata respinta. Ha indicato di intervenire al pubblico dibattimento.
j. Il 26.9.2022 il presidente della Pretura penale, ritenuto che l’opposizione sarebbe sembrata essere tardiva, ha assegnato all’imputato un termine di dieci giorni per pronunciarsi sulla tempestività e per eventualmente produrre la necessaria documentazione.
k. RE 1 ha preso posizione con scritto 6/7.10.2022. Ha addotto che il decreto di accusa era stato intimato per raccomandata il 25.8.2022. Il medesimo giorno il procuratore generale sostituto Moreno Capella aveva emanato ed inoltrato per posta raccomandata un decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti (NLP 2577/2022). L’imputato aveva trovato nella bucalettere solamente l’invito di ritiro riferito al decreto di non luogo a procedere, che ha effettivamente ritirato il 27.8.2022, ore 11:49. L’invito di ritiro della raccomandata contenente il decreto di accusa non era invece mai stato collocato nella sua bucalettere, a dispetto di quanto risultava dal track and trace. Per cui egli non l’aveva mai ritirata. Era venuto a conoscenza del decreto di accusa unicamente in seguito al suo invio per posta semplice. Il suo scritto 29.8.2022 al magistrato inquirente doveva essere interpretato in buona fede come un’opposizione al decreto di accusa, anche se egli aveva saputo solo successivamente del decreto di accusa. Nell’ipotesi in cui il giudice non considerasse valida l’opposizione, ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione.
l. Il pubblico ministero si è pronunciato il 20/21.10.2022.
Egli ha contestato che lo scritto 29.8.2022 potesse essere reputato un’opposizione al decreto di accusa, ritenuto che a quella data l’imputato non conosceva il decreto di accusa. Il track and trace, con riferimento al decreto di accusa ed al decreto di non luogo a procedere, riportava precisamente due avvisi per il ritiro in due momenti diversi del 26.8.2022 (uno alle ore 11:40 relativo al decreto di accusa; uno alle ore 11:42 relativo al decreto di non luogo a procedere). Per il magistrato inquirente, appariva ovvio che il mancato ritiro della busta contenente il decreto di accusa era interamente da addebitare all’agire, quantomeno negligente, dell’imputato, che non aveva presentato allo sportello della posta entrambi gli avvisi di ritiro, ma uno solo. Non si trattava di un errore della posta o del postino, come l’imputato tentava di far credere.
m. RE 1 ha replicato il 2/5.12.2022. Egli ha affermato che la prova della circostanza che non avesse ricevuto l’avviso di ritiro risiedeva nel fatto che, se l’avesse ricevuto, avrebbe presentato una chiara ed esplicita opposizione già il 29.8.2022 o perlomeno entro i termini legali. Il fatto che il track and trace riportava che egli era stato “avvisato per il ritiro” di due atti non significava che fossero stati concretamente depositati due distinti avvisi di ritiro. Era verosimile che l’invito di ritiro della raccomandata contenente il decreto di accusa non fosse stato collocato nella sua bucalettere.
n. Con decreto 29.12.2022 il giudice ha dichiarato irricevibile l’opposizione 19/20.9.2022 di RE 1 al decreto di accusa.
Il giudice ha indicato che il decreto di accusa era stato intimato per raccomandata all’imputato il 25.8.2022. L’ufficio postale di destinazione, visto che la raccomandata – nonostante l’avviso del 26.8.2022 – non era stata ritirata, l’aveva ritornata al mittente in data 8.9.2022, il quale – il 12.9.2022 – aveva inviato all’imputato una copia del decreto di accusa per posta semplice. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione aveva cominciato a decorrere il 3.9.2022 ed era quindi venuto a scadenza il 12.9.2022. L’imputato aveva presentato opposizione in data 19.9.2022.
Il giudice, dopo avere ricordato le prese di posizione dell’imputato e del magistrato inquirente sulla tempestività dell’opposizione, ha esposto che l’imputato non aveva prodotto il benché minimo elemento concreto atto a dimostrare, o quantomeno a rendere plausibile, che il postino si fosse sbagliato nell’introdurre nella bucalettere l’avviso di ricevimento della raccomandata concernente il decreto di accusa, limitandosi a mere ipotesi senza grande verosimiglianza. Secondo il track and trace, l’avviso relativo al decreto di accusa era stato registrato come recapitato al preciso orario delle ore 11:40, ossia un momento certo compatibile con la distribuzione della posta. L’avviso concernente il decreto di non luogo a procedere era stato inserito nella sua bucalettere alle ore 11:42, subito dopo il primo avviso, ossia il tempo per il funzionario postale di registrare l’operazione. Questa differenza oggettiva di due minuti tra le registrazioni delle due raccomandate non deponeva a favore dell’ipotesi secondo cui “trovandosi fra le mani due inviti di ritiro apparentemente uguali, (il postino) abbia inavvertitamente infilato uno solo di essi nella cassetta della posta di RE 1”.
Lo scritto 29.8.2022 dell’imputato non poteva essere considerato quale opposizione, dato che in quel momento egli, come da lui stesso affermato, non era nemmeno a conoscenza di tale decreto, avendolo visto fisicamente per la prima volta soltanto il 14.9.2022. Lo scritto 29.8.2022 dell’imputato, oltretutto avvocato di professione, non conteneva del resto nessuna dichiarazione di opposizione al decreto di accusa; esso non poteva essere interpretato come tale, non contenendo alcun riferimento a questa eventualità.
L’imputato non aveva quindi validamente giustificato il ritardo con il quale aveva inoltrato opposizione, ritenuto come egli sapesse di avere in corso un procedimento penale (non fosse altro perché interrogato) e che avrebbe potuto ricevere una decisione.
Il giudice ha rilevato, per quanto riguardava l’istanza di restituzione del termine, che a crescita in giudicato della pronuncia avrebbe trasmesso gli atti al pubblico ministero, per competenza.
o. Con gravame 16/17.1.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 29.12.2022 sia annullato e la decisione sia riformata nel senso che l’opposizione da lui formulata al decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022 sia accolta.
Il reclamante ricorda che il 25.8.2022 il Ministero pubblico gli avrebbe inviato per posta raccomandata due distinte buste. Una busta avrebbe contenuto il decreto di accusa 4391/2022 (invio n. 98.41.911982.00042161), l’altra busta avrebbe contenuto il decreto di non luogo a procedere 2577/2022 (invio n. 98.41.911982.00042173). Non avendolo trovato al suo domicilio, il 26.8.2022 la Posta Svizzera SA avrebbe depositato nella sua bucalettere un solo “invito di ritiro”, con il codice alfanumerico 271D, valido per entrambe le lettere raccomandate. Questa circostanza sarebbe stata confermata dallo scritto 10.1.2023 della Posta Svizzera SA (prodotto in allegato al reclamo). Alla consegna dell’invito di ritiro, in data 27.8.2022, il funzionario allo sportello gli avrebbe rimesso soltanto una busta, ossia l’invio n. 98.41.911982.00042173 contenente il decreto di non luogo a procedere, trattenendo la busta contenente il decreto di accusa.
Il 29.8.2022 RE 1 avrebbe chiesto al magistrato inquirente di indire una conciliazione tra le parti e subordinatamente di poter interrogare in contraddittorio __________.
Il 14.9.2022 il reclamante avrebbe ricevuto, per posta semplice, copia del decreto di accusa. Il 19.9.2022 avrebbe presentato opposizione e subordinatamente chiesto la restituzione del termine.
Egli produce lo scritto 10.1.2023 della Posta Svizzera SA, dal quale risulta che, dai chiarimenti effettuati, gli invii n. 98.41.911982.00042173 (contenente il decreto di non luogo a procedere) e n. 98.41.911982.00042161 (contenente il decreto di accusa) erano stati avvisati con il codice 271D il 26.8.2022 e consegnati alla filiale di __________ il 27.8.2022; allo sportello dell’ufficio postale gli è stata consegnata soltanto una lettera raccomandata invece di due. Per il reclamante, questo significa che quando egli si è recato allo sportello con l’invito di ritiro recante il codice 271D, ossia con l’unico avviso lasciato nella sua buca delle lettere per le due buste giacenti presso la Posta con mittente il Ministero pubblico, il funzionario postale gliene ha consegnata una sola, ovvero l’invio n. 98.41.911982.00042173 contenente il decreto di non luogo a procedere. Egli, in buona fede, è quindi partito dal presupposto che non vi fossero ulteriori lettere a suo nome depositate in giacenza presso la Posta.
Il decreto di accusa è stato rispedito al Ministero pubblico, ciò sarebbe avvenuto a seguito di un errore dell’addetto allo sportello, che – nonostante la presentazione dell’avviso di ritiro – non gli avrebbe consegnato la seconda busta giacente. L’errore sarebbe stato commesso dalla Posta.
Le argomentazioni del giudice in capo agli orari (11:40 e 11:42) in cui sarebbero stati messi gli avvisi di ritiro sarebbero infondate. La prassi della Posta permetterebbe infatti di lasciare un solo avviso di ritiro per due raccomandate se destinate al medesimo destinatario. Il reclamante produce, quale esempio, un avviso di ritiro che, salvo per il codice alfanumerico, sarebbe del tutto uguale all’avviso di ritiro recante il codice 271D depositato nella sua buca delle lettere. Da questo atto si noterebbe chiaramente la presenza di due “linguette” recanti un codice alfanumerico di quattro cifre e un codice QR. Le “linguette” sarebbero due perché gli addetti alla distruzione potrebbero depositare nella bucalettere un solo avviso di ritiro per due raccomandate se il destinatario è il medesimo. Come sarebbe stato fatto nel caso concreto di RE 1.
In ogni caso, con scritto 29.8.2022 al magistrato inquirente egli avrebbe formulato opposizione al decreto di accusa. Avrebbe reso verosimile la sua volontà di presentare opposizione al decreto.
p. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
1. Con decreto 17.1.2023 il vicepresidente della Corte dei reclami penali ha concesso al gravame il postulato effetto sospensivo.
2. 2.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
Il reclamo, presentato il 16.1.2023 contro il decreto 29.12.2022 del giudice, intimato quel giorno e notificato al patrocinatore di RE 1 in data 5.1.2023, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP).
2.3.
Esso è proponibile: il giudizio del tribunale di primo grado – competente a pronunciarsi sulla validità del decreto di accusa e segnatamente sulla tempestività dell’opposizione (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.5.2021 consid. 1.3.2.) – è impugnabile, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, con reclamo (decisione TF 6B_271/2018 del 20.6.2018 consid. 2.1.; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 356 CPP n. 3).
2.4.
Il reclamante, imputato nel procedimento, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del giudizio, ovvero che venga esaminato se la decisione impugnata – che ritiene irricevibile per tardività l’opposizione al decreto di accusa 25.8.2022, ponendo fine al procedimento e dichiarando definitivo il decreto di accusa – sia corretta.
2.5.
Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3. 3.1.
Gli art. 352 ss. CPP regolano la procedura del decreto di accusa.
Esso può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2) e come tale improrogabile ex art. 89 cpv. 1 CPP (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).
L’opposizione non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell’ipotesi in cui non ritenga valida l’opposizione (decisione TF 6B_1230/2020 del 29.4.2021 consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
3.2.
Ex art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce d’ufficio (decisione TF 6B_218/2020 del 17.4.2020 consid. 1.1.) sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione, in particolare sulla sua tempestività (decisione TF 6B_883/2020 del 15.4.2021 consid. 2.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 356 CPP n. 3).
3.3.
3.3.1.
Giusta l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
Giusta l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.3.), la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.; 6B_1455/2021 dell’11.1.2023 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.). Se l’autorità resta passiva, la parte non deve attendersi atti per un periodo indeterminato (decisione TF 6B_377/2016 del 7.11.2016 consid. 3.3.2.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi degli atti, è tenuto a ricevere la corrispondenza o, se si assenta, ad adottare le misure adeguate affinché essa gli possa in ogni caso giungere: deve, segnatamente, comunicare lunghe assenze dal domicilio o nominare un rappresentante che possa ricevere gli atti (decisione TF 6B_880/2022 del 30.1.2023 consid. 2.1.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.).
Perché possa trovare applicazione la finzione della notificazione in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il destinatario deve poter riconoscere che il mittente è l’autorità da cui deve aspettarsi di ricevere un invio in ragione di un rapporto procedurale pendente; è sufficiente che, sulla base delle indicazioni figuranti sulla busta, l’autorità inviante in questione sia riconoscibile (DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2./1.6.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7).
3.3.2.
Giusta l’art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze.
Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.
Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Ai sensi dell’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).
3.3.3.
L’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (decisione TF 6B_185/2020 dell’11.5.2020 consid. 2.; DTF 142 IV 125 consid. 4.3.). Per gli invii raccomandati vale nondimeno la presunzione, confutabile, secondo cui l’impiegato postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di tale consegna sia registrata correttamente. Questa presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova a sfavore del destinatario, che è tenuto a dimostrare l’assenza dell’avviso nella sua bucalettere o casella postale alla data indicata dal postino. Trattandosi di un fatto negativo, non è richiesta la prova stretta; è sufficiente che il destinatario provi con una verosimiglianza preponderante che si siano verificati errori nella notificazione. La sempre presente possibilità di un errore della posta non basta. Il destinatario deve apportare elementi concreti attestanti un errore (decisione TF 6B_880/2022 del 30.1.2023 consid. 3.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.3.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 11; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 8).
4. 4.1.
Si è detto che giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP l’opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto.
Il decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022 è stato intimato all’imputato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Secondo il track and trace riferito a questa raccomandata (invio n. 98.41.911982.00042161), il 26.8.2022, alle ore 11:40, l’atto è stato “avvisato per il ritiro”. Il 27.8.2022 la busta è giunta al punto di ritiro/ufficio di recapito. Successivamente, l’8.9.2022 essa è stata rinviata al mittente, ossia al Ministero pubblico, siccome non ritirata. In data 12.9.2022 copia per conoscenza del decreto di accusa è stata trasmessa a RE 1 per posta semplice.
In queste circostanze, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 27.8.2022 ed è venuto a scadere il 2.9.2022, per cui il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha cominciato a decorrere il 3.9.2022, è giunto a scadenza lunedì 12.9.2022, termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).
L’opposizione è nondimeno stata introdotta in data 19.9.2022.
L’ulteriore invio all’imputato del decreto di accusa il 12.9.2022, per posta semplice, per conoscenza, è irrilevante per la decorrenza del termine secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione (decisione TF 6B_758/2022 del 9.11.2022 consid. 2.3.).
Il reclamante sapeva inoltre che a suo carico era pendente un procedimento, essendo stato interrogato l’8.11.2021 ed il 19.4.2022 ed avendo esaminato gli atti del procedimento il 19.7.2022. Doveva pertanto attendersi la possibile notificazione dei relativi atti.
4.2.
4.2.1.
RE 1 contesta la predetta conclusione, ovvero l’applicazione al caso dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, con la relativa finzione della notificazione. Egli sostiene che, per un errore addebitabile alla Posta Svizzera SA, allo sportello non gli sarebbe stata consegnata la raccomandata contenente il decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022, di modo che l’opposizione 19.9.2022 al decreto, nel termine di dieci giorni da quando avrebbe ricevuto il decreto di accusa, riinviatogli per posta semplice, sarebbe tempestiva.
4.2.2.
Ora, il reclamante ha prodotto, quale doc. C (allegato al gravame), lo scritto 10.1.2023 della Posta CH Rete SA, Contact Center Posta, del seguente tenore: “(…) Dai miei chiarimenti è emerso che i suoi invii 984191198200042173 e 984191198200042161 sono stati avvisati con il codice 271D il 26.08.2022 e di seguito consegnati alla filiale di __________ 1 il 27.08.2022. Allo sportello dell’ufficio postale le è stata consegnata soltanto una lettera raccomandata invece di due. Può facilmente controllare l’andamento del suo invio in qualsiasi momento su www.posta.ch (…).”
Si ha quindi che, effettivamente, dei due invii avvisati con il codice 271D, soltanto un invio è stato consegnato a RE 1.
Il reclamante afferma tuttavia che la prassi della Posta permetterebbe di lasciare un solo avviso di ritiro per due raccomandate se destinate al medesimo destinatario. Il reclamante ha prodotto, quale esempio, un avviso di ritiro che, salvo per il codice alfanumerico, sarebbe del tutto uguale all’avviso di ritiro recante il codice 271D depositato nella sua bucalettere. Da questo atto (doc. D, allegato al gravame) si noterebbe chiaramente la presenza di due “linguette” recanti un codice alfanumerico di quattro cifre e un codice QR. Le “linguette” sarebbero due perché gli addetti postali potrebbero depositare nella bucalettere un solo avviso di ritiro per due raccomandate se il destinatario è il medesimo. Come, a suo dire, sarebbe stato fatto nel caso concreto, ovvero che lo riguarda.
Ne discende dunque manifestamente che, avendo avuto – per dire dello stesso RE 1 – l’avviso di ritiro lasciato nella sua bucalettere il 26.8.2022 due “linguette”, non poteva certamente essergli sfuggito che esso, che differiva da un usuale avviso di ritiro, concerneva più di una raccomandata. Nel momento in cui l’impiegato postale gli ha consegnato una sola raccomandata, egli – peraltro avvocato di formazione – avrebbe dovuto renderlo attento che l’avviso di ritiro aveva due “linguette” e che perciò doveva riguardare inevitabilmente non soltanto una busta.
In queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’applicabilità al caso della finzione di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. Per cui si deve ritenere, come esposto al consid. 4.1., che il decreto di accusa sia stato intimato a RE 1, al più tardi, il 2.9.2022, ovvero il settimo giorno dopo il deposito dell’avviso di ritiro. Il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione è pertanto giunto a scadenza lunedì 12.9.2022, termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).
4.3.
Con scritto 29/30.8.2022 RE 1, facendo riferimento al procedimento inc. MP 2021.7930, ha chiesto di voler indire una conciliazione giusta l’art. 316 CPP e, se non ci fosse stata la possibilità di procedere ad una conciliazione, di poter interrogare in contraddittorio __________, persona informata sui fatti.
Il reclamante ritiene che tale atto dovrebbe essere considerato quale opposizione al decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022.
A ragione. Si è detto che il decreto di accusa deve essere reputato intimato a RE 1, al più tardi, il 2.9.2022 in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, momento a partire dal quale il decreto di accusa si ritiene di conseguenza conosciuto all’imputato in considerazione della presunzione legale della notificazione.
Con il citato scritto 29/30.8.2022, inviato al magistrato inquirente ben prima del 12.9.2022, termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (consid. 4.1.), il reclamante ha manifestato la sua chiara, indiscutibile e palese volontà di non accettare le risultanze istruttorie come a lui note (in seguito all’esame degli atti del 19.7.2022), ma di volere una conciliazione secondo l’art. 316 CPP rispettivamente, nell’ipotesi in cui non ci fosse stata la possibilità di una conciliazione, di poter interrogare in contraddittorio __________. Di modo che tale scritto deve essere considerato un’opposizione tempestiva del reclamante al decreto di accusa emanato a suo carico.
4.4.
Il decreto 29.12.2022 del presidente della Pretura penale è annullato. Gli atti dell’incarto sono ritornati al giudice per i suoi incombenti.
5. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un’indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto 29.12.2022 del giudice E. Orsetta Bernasconi Matti, presidente della Pretura penale, nel procedimento inc. 81.2022.484, è annullato.
§§ L’opposizione di RE 1 al decreto di accusa 4391/2022 del 25.8.2022 è tempestiva.
§§§ Gli atti dell’inc. 81.2022.484 sono ritornati al giudice per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. A RE 1, __________, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera