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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 30.3.2023 presentato da
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RE 1, , patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, , |
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contro |
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“(…) il mancato adempimento del Procuratore pubblico Avv. Daniele Galliano, inteso all’emissione di decisione formale ex art. CPP 324 o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione infedele, denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (reclamo 30.3.2023, p. 1); |
richiamate le osservazioni 3/4.4.2023 del magistrato inquirente – che ha chiesto la reiezione del reclamo – e 18.4.2023 di PI 1 (patr. da: avv. PR 3, __________) – che ha parimenti domandato il non accoglimento dell’impugnativa –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 25/26.1.2021 la RE 1 ha denunciato PI 1 – asseritamente fondatore, amministratore ed alter ego della __________, già in __________, società attiva nella consulenza finanziaria – ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro rimproverando loro, postosi il denunciato in sottaciuto conflitto di interessi, di averla indotta, ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte connessa a PI 1, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita, ulteriori rilevanti redditi (segnatamente retrocessioni), con la conseguenza di averle provocato perdite per circa Euro 40 mio.
La denunciante ha in particolare esposto quanto segue.
1.
La RE 1 sarebbe stata un’azienda al vertice di un gruppo che si sarebbe occupato di pavimentazione, con oltre 1400 dipendenti e con una cifra d’affari superiore ad Euro 400 mio/anno.
2.
Il 22.10.2013 __________, asseritamente responsabile finanziario e amministratore dell’azienda, avrebbe sottoscritto con la __________, per conto della controllata __________, un contratto di consulenza, con mercede pattuita allo 0.4%/anno del patrimonio. Questa prima fase, che sarebbe giunta formalmente a termine il 31.10.2014, non sarebbe stata oggetto di denuncia.
3.
Oggetto di denuncia sarebbe stata la fase immediatamente seguente. A seguito del trasferimento della gestione degli investimenti finanziari del gruppo alla RE 1, il contratto di consulenza sarebbe stato aggiornato il 22.10.2014 e l’1.11.2014. La mercede sarebbe stata suddivisa a metà tra la __________ (0.2.%) e la __________ (0.2%). Nel maggio 2017 la __________ avrebbe comunicato con email alla RE 1 il trasferimento del contratto di consulenza alla __________, __________ (della quale PI 1 sarebbe stato presidente ed amministratore delegato).
Nei primi quattro anni e mezzo del rapporto di mandato, prima con la __________ e poi con la RE 1, oggetto degli investimenti sarebbe stato un patrimonio di circa Euro 70/80 mio, piazzati in diversi strumenti tra obbligazioni e prodotti strutturati identificati, consigliati (e negoziati) dalla __________. Sarebbe stato laborioso, per la mandante, tenere costantemente aggiornati i valori di circa sessanta diversi prodotti finanziari, in parte non quotati.
4.
PI 1, nel corso di un colloquio ad inizio 2018, avrebbe indicato alla RE 1 che essa avrebbe potuto significativamente migliorare i propri redditi da capitale, mantenendo lo stesso livello di rischio, segnatamente ampliando la diversificazione, investendo in un fondo __________ da lui consigliato, provvisto di diversi interessanti compartimenti e opportunità, con il vantaggio pratico di avere un unico NAV di riferimento, così da semplificare le modalità amministrative e di contabilizzazione degli investimenti.
Il denunciato avrebbe consigliato di investire in quote del fondo __________ (__________), assicurando a __________ che l’investimento non comportava grossi rischi.
In data 1.6.2018 la RE 1 avrebbe iniziato ad investire nel fondo. Nei mesi successivi essa avrebbe investito importanti somme. Nel mese di marzo 2020, in connessione con la pandemia covid19, ci sarebbe stato un peggioramento significativo dei mercati finanziari. Soltanto il 17.3.2020 un collaboratore di PI 1, per suo conto, avrebbe comunicato alla RE 1 che avrebbe perso Euro 40 mio dell’investimento in __________.
5.
Tema della denuncia non sarebbero stati i risultati degli investimenti (che sarebbero stati contestati nelle appropriate sedi), ma i rapporti tra il denunciato, la __________ e le società connesse con il fondo __________ __________, suscettibili di ingenerare concreti sospetti di infedeltà nell’esecuzione del mandato di consulenza.
6.
La denunciante RE 1 ha indicato che, per delineare la posizione di conflitto di interessi in cui PI 1 avrebbe operato, sarebbe stato indispensabile identificare parti e soggetti attivatisi nell’ambito dell’esecuzione di questi investimenti.
La __________, __________, sarebbe stata il general partner del fondo, responsabile per la definizione della politica di investimento del fondo e per il monitoraggio dell’attività del fondo.
La __________ sarebbe stata il gestore (fund manager), responsabile dell’assunzione delle decisioni di investimento del fondo, sotto la supervisione del general partner. Sarebbe inoltre stata responsabile per la commercializzazione delle quote del fondo e sarebbe risultata remunerare la __________, __________, con succursale a __________ (società asseritamente riconducibile a PI 1), per non meglio precisate attività di servizio, che a sua volta avrebbe ricevuto servizi dalla __________, __________, per non meglio noti servizi.
La __________ sarebbe stata la banca depositaria.
7.
La RE 1, a seguito di approfondimenti e di indagini, avrebbe potuto riscontrare segnali di una gestione irregolare del fondo, nonché di vari inadempimenti e irregolarità commessi da vari soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti nel fondo.
Sarebbe emerso il sospetto che la __________, ossia il fund manager del fondo, non avrebbe adeguatamente svolto il suo compito di gestore ed avrebbe agito in realtà quale mero esecutore di ordini predisposti da società collegate a PI 1, quali la __________ e la __________.
Il concreto sospetto sarebbe stato che PI 1, nella sua funzione di consulente agli investimenti, avrebbe indotto la RE 1 ad investire le proprie riserve in una struttura finanziaria da lui integralmente architettata ed implementata, a lui segretamente connessa e riconducibile, in lesione dei suoi doveri di fedeltà e trasparenza, in adempimento di amministrazione infedele, già soltanto per la violazione del suo dovere di informazione.
Ci sarebbe stato il concreto sospetto che le performance fees sarebbero state trattenute dalla __________ soltanto in minima parte; esse sarebbero invece direttamente finite alla __________ e ad altri soggetti connessi con la __________ e con PI 1 tramite una formula esplicitamente studiata per determinare un compenso a favore degli stessi sostanzialmente uguale o di poco inferiore alle performance fees dovute dall’investitore alla __________.
8.
La RE 1 si è costituita accusatrice privata.
9.
L’esposto (AI 1) è stato registrato come inc. MP 2021.597.
b. Il 10.3.2021 (AI 10) il procuratore pubblico ha sentito __________, che ha confermato i fatti oggetto della denuncia penale.
c. Con esposto 28.6.2021 (AI 51A) la __________ ha denunciato PI 1 ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia presentata dalla __________.
La denunciante, che avrebbe sofferto un danno di circa Euro 37 mio, ha in particolare indicato quanto segue.
1.
Essa sarebbe stata di proprietà e destinata ad investimenti di un’importante famiglia imprenditoriale (__________).
Essa sarebbe stata diretta da __________, che avrebbe partecipato a tutti gli incontri significativi, in particolare con PI 1 e __________ (responsabile delle finanze della __________).
Essi si sarebbero incontrati in data 12.5.2016. __________ avrebbe spiegato che la __________ avrebbe desiderato avvalersi di un consulente agli investimenti indipendente per il miglioramento del rapporto costi/benefici dei propri investimenti famigliari; avrebbe spiegato che l’esigenza della clientela sarebbe stata quella di evitare contatti con istituzioni in costante conflitto di interessi per gli investimenti proposti, spesso interessati da meccaniche di retrocessioni e di rilevanti commissioni. La potenziale collaborazione tra di essi non avrebbe neppure dovuto amplificare l’assunzione dei rischi. PI 1 e __________ avrebbero tranquillizzato __________ su questi aspetti.
Il 9.6.2016 ci sarebbe stato un secondo incontro, presenti PI 1, __________ e __________, nel corso del quale sarebbero stati sostanzialmente ribaditi i concetti già discussi nel corso della riunione del 12.5.2016. Dopo altri incontri, il 18.7.2016 la __________ avrebbe sottoscritto con la __________, a titolo esplorativo, un contratto di consulenza della durata di due mesi: si sarebbe trattato, da parte della __________, di effettuare un’analisi della situazione degli investimenti in essere e di proporre eventualmente strategie alternative.
In data 20.9.2016, presenti __________ e __________ e __________ e, per la __________, PI 1 e __________, questi ultimi avrebbero indicato che l’attuale strutturazione del patrimonio sarebbe stata inefficiente in conseguenza delle troppe commissioni pagate alle diverse istituzioni finanziarie di riferimento. Avrebbero consigliato di disinvestire e di investire in __________, che avrebbero offerto buone garanzie di reddittività compatibili con gli obiettivi di investimento famigliari.
Si sarebbe così giunti alla sottoscrizione di un effettivo doppio mandato di consulenza, conferito dalla __________ in data 21.9.2016 alla __________ con compenso di Euro 50'000.00/trimestre rispettivamente alla __________ con compenso di Euro 25'000.00/trimestre. I menzionati contratti sarebbero stati sostanzialmente identici. Nel contratto con la società __________ quest’ultima si sarebbe impegnata ad applicare una politica intesa a controllare, registrare e mitigare possibili conflitti di interesse.
Il 23.5.2018 la __________ avrebbe riconfermato per scritto, con “certificazione strategia di investimento e controparti”, che la strategia di investimento era “coerente con gli obiettivi espressi dal cliente” e che “tutte le controparti selezionate hanno superato scrupolose due diligence ed operano in regime di costi competitivo”.
In data 1.7.2018 la __________ avrebbe sottoscritto ulteriori contratti di consulenza con la __________ e con la __________, con condizioni generali immutate; sarebbe stata concordata una diversa remunerazione per la consulenza prestata.
In conseguenza di questi ultimi contratti, PI 1 ed i suoi collaboratori avrebbero decisamente spinto la mandante nella direzione delle strutture __________ __________.
La __________ avrebbe preparato cinque lettere, che il 20.7.2018 la __________ avrebbe spedito alla __________ ed al general partner di __________ intese ad ottenere informazioni in merito alle strategie di investimento dei comparti del fondo. Nel settembre 2018, dopo avere ricevuto informazioni, la denunciante avrebbe richiesto maggiori informazioni, in particolare la copia dei rapporti finanziari annuali e i dati sull’andamento storico del fondo, sulla politica finanziaria di gestione della liquidità e sul NAV.
Le informazioni avrebbero fatto sorgere qualche perplessità poiché, in sostanza, il denaro che fosse confluito nel fondo sarebbe stato indirettamente dedicato a prodotti sottostanti e non investito direttamente, con la conseguenza di costi e rischi aggiuntivi che non sembravano rientrare nei suoi obiettivi di investimento.
PI 1 avrebbe nondimeno tranquillizzato __________, assicurandogli che i rischi sarebbero stati standard e che gli investimenti sarebbero stati strettamente monitorati. La __________ avrebbe quindi investito oltre Euro 60 mio.
2.
La denunciante, e per essa __________, con i membri della famiglia __________, non avrebbe mai dubitato che la __________ potesse ulteriormente lucrare tramite la percezione di denaro da terzi (che poi in sostanza e materialmente terzi non sarebbero stati) quale conseguenza dei consigli agli investimenti che impartiva o addirittura che PI 1 potesse essere in qualche modo connesso con il fondo in cui induceva ad investire.
A seguito delle perdite e delle verifiche effettuate, sarebbe sorto il concreto dubbio che l’inserimento di __________ quale apparente controparte contrattuale fosse stato determinato dall’intento di ulteriormente lucrare sugli investimenti consigliati alla denunciante.
Tema della denuncia sarebbero stati i rapporti occulti ed occultati tra PI 1, la __________ e società connesse con __________ e __________. La denunciante ha indicato che, per delineare la posizione di conflitto di interessi in cui PI 1 avrebbe operato, sarebbe stato indispensabile identificare le parti attivatesi nell’ambito dell’esecuzione di questi investimenti. Ha dunque citato la __________ (general partner del fondo), la __________ (fund manager) e la __________, che sarebbe stata la banca depositaria.
La denunciante, a seguito di approfondimenti e di indagini, avrebbe potuto riscontrare segnali di una gestione irregolare del fondo, nonché di vari inadempimenti e irregolarità commesse da vari soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti nel fondo.
Sarebbe emerso il sospetto che la __________, fund manager del fondo, non avrebbe adeguatamente svolto il suo compito di gestore ed avrebbe agito in realtà quale mero esecutore di ordini predisposti da società collegate alla __________ ed a PI 1, quali la __________ e la __________.
La __________ sarebbe stata convinta che, a sua insaputa, il fondo __________ sia stato costituito con il personale coinvolgimento di PI 1 e dei suoi collaboratori, che avrebbero continuato a scegliere i prodotti sottostanti ed a trattare i prezzi con intermediari e controparti. PI 1 avrebbe posizionato le proprie pedine in un diffuso conflitto di interesse, di cui la denunciante, e con lei __________ e la famiglia __________, sarebbe stata ignara. PI 1, nella sua funzione di consulente agli investimenti, avrebbe indotto la __________ ad investire le proprie riserve in una struttura finanziaria da lui integralmente costruita e controllata, con triplicazione dei redditi, in conflitto di interessi, in lesione dei suoi doveri di lealtà e trasparenza ed in adempimento di amministrazione infedele, già solo per la violazione del suo dovere di informazione.
La __________ non avrebbe investito in __________ se avesse saputo che sarebbe stata connessa alla medesima persona che le si era presentata quale consulente indipendente ed imparziale, scevro da conflitti di interesse, e che, in tale funzione, era appunto stata mandatata, e certamente non avrebbe accettato di pagare commissioni aggiuntive, tramite il fondo, al proprio consulente agli investimenti. Sarebbe stato dato il reato di truffa.
Si sarebbe dovuto ritenere che il fondo sia stato istituito su iniziativa di PI 1 e delle sue società __________, con la connivenza di __________ e __________ (che formalmente si sarebbero prestate a fungere da sorveglianti e garanti, salvo poi invece limitarsi a lasciare fare al consulente agli investimenti, incassando e retrocedendo commissioni all’insaputa della clientela in buona fede). Gli investimenti avrebbero portato alla perdita di Euro 37 mio, oltre all’addebito di rilevanti commissioni aggiuntive occulte.
3.
La __________ si è costituita accusatrice privata.
d. In data 1.7.2021 (AI 52) il magistrato inquirente ha interrogato __________ nella veste di persona informata sui fatti.
e. Il procuratore pubblico, il 13.7.2021, ha sentito PI 1 (AI 56).
f. Con decreto 24.8.2021 (AI 72) il pubblico ministero ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando un termine per eventuali istanze probatorie rispettivamente di indennità per ingiusto procedimento.
g. Con istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono, hanno proposto l’assunzione di prove.
h. Con decreto 12.10.2021 (AI 82) il magistrato inquirente ha respinto le predette istanze siccome mezzi di prova inutili per il caso.
i. Con pronuncia 12.10.2021 (ABB 1392/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale dipendente dalle denunce della RE 1 e della __________.
j. Con gravami 25.10.2021 (inc. 60.2021.324/325) le denuncianti hanno contestato il predetto decreto di abbandono.
k. Con giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 questa Corte, per quanto ricevibili, ha accolto le citate impugnative annullando il decreto di abbandono 12.10.2021 (ABB 1392/2021) e ritornando gli atti al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
l. Il 5.9.2022 (AI 144) è stato interrogato __________.
m. Nel procedimento inc. MP 2021.597 sono stati interrogati, quali persone informate sui fatti (art. 178 lit. d CPP), __________ (verbale 22.9.2022, AI 152) e __________ (verbale 27.9.2022, AI 155).
n. Con scritto 26.9.2022 (AI 153) la __________ e la RE 1, con riferimento all’audizione di __________, hanno anzitutto censurato le modalità superficiali con cui si sarebbe svolto l’interrogatorio. Hanno rilevato che con denuncia (ripetutamente sollecitata) sarebbe stato chiesto di sequestrare le note interne del fiduciario __________ intese all’accertamento del suo aspetto soggettivo in relazione ai reati denunciati. Hanno domandato di perquisire gli uffici di __________ con il fine di recuperare le istruzioni pervenutegli da PI 1 e sodali, con riferimento sia alla questione degli storni milionari transitati dai conti da lui amministrati sia alla corrispondenza intercorsa con la __________. Hanno domandato i medesimi atti nei confronti del fiduciario __________. Hanno evidenziato che __________ avrebbe dovuto essere concretamente sospettato di complicità nei reati prospettati, perlomeno con dolo eventuale. E questo in conseguenza dell’evidente reticenza dimostrata, essendo assolutamente inverosimile che non si fosse interessato di conoscere l’origine del denaro e la primaria attività di consulente finanziario di PI 1, tenuto conto dei suoi rapporti con la __________ (che non sarebbero ancora stati istruiti dal procuratore pubblico nel procedimento).
Hanno ricordato che la denuncia avrebbe riguardato PI 1 e terzi ignoti, con responsabilità da accertare da parte dell’autorità inquirente, che – a quel momento, sul coinvolgimento di terzi – non avrebbe istruito, né sarebbe sembrato voler istruire.
o. Con scritto 29.9.2022 (AI 158A) la __________ e la RE 1 hanno indicato che l’interrogatorio di __________ del 27.9.2022 avrebbe permesso di individuare altri ignoti menzionati nella denuncia, ossia coloro che avrebbero supportato oggettivamente e consapevolmente PI 1 in relazione ai reati, tra i quali perlomeno __________ e __________, oltre allo stesso __________, concretamente sospettati e denunciati di complicità, da citare nel procedimento come imputati. Hanno ribadito la richiesta di sequestro delle note interne di __________ e di __________, atto istruttorio inteso anche alla verifica del loro aspetto soggettivo. __________, grazie alle sue straordinarie competenze, non avrebbe potuto oggettivamente non sapere di cosa si occupassero PI 1, __________ e __________ oppure quale fosse l’origine del denaro transitato sui conti della società da lui amministrata.
p. Il 30.11.2022 (AI 168), nell’inc. MP 2021.597, è stato interrogato __________ quale persona informata sui fatti.
q. Il 2.12.2022 il procuratore pubblico ha aperto l’inc. MP 2022.10374 nei confronti di __________ e di __________ con riferimento agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid. n./o.) della __________ e della RE 1.
Ha inoltre aperto, sempre il 2.12.2022, l’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________ e di __________ con riferimento allo scritto 29.9.2022 (consid. o.) delle denuncianti.
r. Il 5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il magistrato inquirente ha comunicato a __________ (AI 3) rispettivamente ad __________ (AI 4) che la __________ e la PR 2, con scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per quanto comprensibile)” per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Ha fissato loro un termine per esprimersi.
Sempre il 5.12.2022, il procuratore pubblico ha inviato un analogo scritto a __________ (AI 2, inc. MP 2022.10375), chiedendogli di prendere posizione sulle accuse delle denuncianti.
__________ si è pronunciato il 13/14.12.2022 (AI 5, inc. MP 2022.10374). __________ si è espresso il 20.12.2022 (AI 6, inc. MP 2022.10374). __________ si è pronunciato il 20/21.12.2022 (AI 3, inc. MP 2022.10375). Tutti hanno contestato le accuse mosse nei loro confronti dalle suddette denuncianti.
s. __________, nel procedimento inc. MP 2021.597, è stato interrogato il 16.1.2023 quale persona informata sui fatti (AI 179).
t. Il 17.1.2023 il procuratore pubblico, nell’inc. MP 2022.10375, ha comunicato a __________ (AI 4) che la __________ e la RE 1, con scritto 29.9.2022, l’avevano denunciato “(per quanto comprensibile)” per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Ha fissato un termine per esprimersi.
__________ si è pronunciato il 25/26.1.2023 (AI 6, inc. MP 2022.10375) contestando le accuse mosse a suo carico.
u. Con decreto 17.1.2023 (AI 180) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione a carico di PI 1 prospettando la promozione dell’accusa per i reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro e fissando un termine per presentare eventuali istanze probatorie.
v. Il 17.1.2023 (NLP 129/2023, inc. MP 2022.10374) il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in relazione agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Il citato decreto è stato impugnato dalla __________ (inc. 60.2023.10) e dalla RE 1 (inc. 60.2023.11).
Con decisione di data odierna i reclami sono stati accolti.
w. Il 17.3.2023 (NLP 700/2023, inc. MP 2022.10375) il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in relazione allo scritto 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Il decreto è stato impugnato dalla RE 1 (inc. 60.2023.71) e dalla __________ (inc. 60.2023.73).
Con decisione di data odierna i reclami sono stati accolti.
x. Con decreto 17.3.2023 (AI 191) il magistrato inquirente ha respinto le istanze probatorie 30.5.2022, 29.8.2022, 9.9.2022 e 6.2.2023 degli accusatori privati e 15.3.2023 di PI 1.
y. Con atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il pubblico ministero ha deferito PI 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione infedele aggravata [“(…) per avere, nel periodo compreso dal 02 giugno 2017 al 03 marzo 2020, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, in veste di amministratore unico di __________ (oggi radiata), società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale e immobiliare, in qualità di “director” di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei clienti, in particolare di RE 1, RE 1, __________ e __________, nonché in veste di dirigente effettivo (organo di fatto) del fondo di investimento “__________” (…), in particolare per i comparti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, dotato di facoltà decisionale autonoma nelle decisioni sugli investimenti, sulle strategie e più in generale sull’impiego dei capitali raccolti nei vari comparti, e, infine, di Presidente del Consiglio di amministrazione di __________ e __________, mancando al proprio dovere, segnatamente percependo delle retrocessioni occulte originate dalle fees regolarmente incassate dal General Partner __________, ripetutamente danneggiato il patrimonio dei clienti per almeno CHF 1'654'362.14 (…), e meglio, per avere (…)”].
Il procedimento penale è attualmente sub iudice.
z. Con scritto 17.3.2023 (AI 192) il pubblico ministero, con riferimento alla promozione dell’accusa, ha comunicato all’imputato ed agli accusatori privati __________, RE 1, __________ e __________ che aveva qualificato i fatti dal profilo giuridico unicamente nel reato di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).
Ha indicato che non aveva ritenuto il reato di truffa in assenza dei requisiti dell’inganno astuto e del nesso causale fra l’ipotetico inganno ed il danno. Ciò valeva anche per l’investimento di Euro 5 mio eseguito dalla RE 1 nel comparto __________ fra fine febbraio ed il 3.3.2020, in quanto non risultava alcun inganno astuto o tessuto di menzogne particolare. La RE 1 era cosciente dei forti rischi (viste l’emergenza pandemica e le perdite di mercato) e aveva scelto liberamente di investire. Il denaro era andato perduto a seguito del crollo dei mercati. La fattispecie (e i fatti relativi all’investimento di Euro 5 mio) era stata vestita dal profilo giuridico nel reato di amministrazione infedele, in relazione all’ottenimento di retrocessioni occulte. Il magistrato inquirente ha aggiunto che non aveva ritenuto il reato di riciclaggio di denaro in quanto si sovrapponeva perfettamente con l’indebito profitto (l’aggravante) del reato di amministrazione infedele. Dall’analisi dei conti bancari non era stato identificato un solo atto vanificatorio.
Il procuratore pubblico ha addotto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.), non poteva emanare una decisione concernente la scelta della qualifica giuridica, in quanto si trattava di una diversa veste giuridica del medesimo complesso di fatti rimproverati all’imputato. Un abbandono parziale del procedimento era escluso se concerneva unicamente un’altra qualificazione giuridica del medesimo evento.
La fattispecie rimproverata all’imputato inerente ai reati di truffa e di riciclaggio di denaro poggiava sullo stesso complesso di fatti ed era perfettamente sovrapponibile con i fatti descritti nell’atto di accusa per il reato di amministrazione infedele. Nel caso concreto, un abbandono (parziale) del procedimento penale avrebbe comportato una grave violazione del principio ne bis in idem.
Ha evidenziato che sarebbe semmai spettato al giudice di merito, che non era vincolato alla qualifica giuridica, di valutare se i fatti come indicati fossero sussumibili ai reati ipotizzati nell’atto di accusa. Gli art. 329, 333 e 344 CPP permettevano al giudice di dare la possibilità al procuratore pubblico di modificare o di completare l’atto di accusa. Ha invitato l’imputato e gli accusatori privati a formulare le proprie obbiezioni e contestazioni davanti al giudice di primo grado nell’ambito dell’esame dell’atto di accusa (art. 329 CPP).
aa. Con reclamo 30.3.2023 la RE 1 si aggrava contro “(…) il mancato adempimento del Procuratore pubblico (…), inteso all’emissione di decisione formale ex art. CPP 324 o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione infedele, denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (p. 1).
Essa adduce che il procedimento penale riguarderebbe anche fatti sui quali il magistrato inquirente non si sarebbe pronunciato, commettendo diniego di giustizia. Il procuratore pubblico non si sarebbe espresso formalmente in merito ad aspetti di rilevanza penale segnalati con la denuncia e con i suoi complementi.
Rimprovera al magistrato inquirente l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in contrasto con il principio in dubio pro duriore. Il pubblico ministero, indotto a dar seguito ad un’inchiesta che voleva abbandonare, l’avrebbe segmentata arbitrariamente, rilasciando decreti di non luogo a procedere di coimputati, per poi evitare di citare altri corresponsabili, rilasciando comunicazioni in qualche modo intese ad indebolire la sua stessa inchiesta, sia mediante la reiezione di mezzi di prova rilevanti sia mediante l’esposizione di argomentazioni che di fatto rappresenterebbero una tardiva, riottosa critica alla sentenza di questa Corte. Rimanderebbe abusivamente l’assunzione di prove determinanti al Tribunale penale cantonale, anche per fatti che egli stesso non avrebbe inserito né nell’atto di accusa né nel decreto di abbandono.
L’investimento di Euro 5 mio indotto dalla __________ in un momento in cui la volatilità dei mercati si era accresciuta in maniera straordinaria, con amplificazione dei rischi di investimento e peggiorata situazione del comparto __________ del fondo e dei rapporti di copertura delle esposizioni, non sarebbe stato oggetto di decisione (decreto di abbandono o atto di accusa) e di chiusura formale dell’inchiesta. Così come la consulenza agli investimenti determinata a fare convergere i soldi dei clienti nelle mani del medesimo consulente, con violazione dei limiti da egli assicurati nel prospetto di investimento.
L’inchiesta, successivamente al giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022, che aveva negato un inganno astuto, avrebbe fatto emergere che PI 1, che avrebbe controllato direttamente il fondo, di fatto l’avrebbe fatto, oltre che in lesione dei suoi doveri di mandatario, anche in violazione dei termini da egli stesso posti nei prospetti di investimento sottoposti agli ignari mandanti. Ne avrebbe dato conferma il teste __________, non considerato dal procuratore pubblico. Questi dovrebbe determinarsi sulle ipotesi di truffa e di amministrazione infedele aggravata (in tema di investimenti sollecitati alla clientela ed in particolare di quello di Euro 5 mio nel comparto __________, ottenuto tra febbraio e marzo 2020), nel contesto oltretutto dei reati perpetrati da __________ descritti nell’atto di accusa. Si sarebbe trattato di aspetti contemplati in due diverse denunce aggiuntive (AI 113, 119, 137, 138). Questi fatti sarebbero di natura diversa da quelli nell’atto di accusa.
Le prove respinte dal pubblico ministero riguarderebbero ipotesi di reato denunciate, ma abbandonate di fatto, senza decisione. Le prove offerte avrebbero riguardato anche questioni connesse sia con l’investimento finale per Euro 5 mio nel comparto __________ che con il superamento dei limiti di investimento assicurato agli investitori.
La reclamante chiede quindi che il procuratore pubblico, a seguito di chiusura dell’istruzione conforme al CPP, sia invitato a pronunciarsi in merito alle ipotesi di adempimento di reato penale, perseguibili d’ufficio, riferibili al reato di: truffa, sub. amministrazione infedele aggravata riguardo alla denuncia in merito all’investimento di Euro 5 mio nel comparto __________ del fondo __________, sollecitato ed ottenuto tra fine febbraio ed inizio marzo 2020; truffa, sub. amministrazione infedele aggravata riguardo al superamento dei limiti imposti dal prospetto di __________ sottoposti agli investitori.
La RE 1 domanda che sia accertata la sua veste di accusatrice privata nel procedimento con riferimento a questi aspetti.
ab. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
1. In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. Il gravame, introdotto il 30.3.2023 contro “(…) il mancato adempimento del Procuratore pubblico (…), inteso all’emissione di decisione formale ex art. CPP 324 o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione infedele, denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (reclamo 30.3.2023, p. 1), nel contesto delle decisioni [atto di accusa 17.3.2023 (ACC 70/2023) a carico di PI 1 (doc. A, allegato al gravame); scritto/comunicazione 17.3.2023 del procuratore pubblico (doc. B, allegato al gravame); decisione 17.3.2023 su istanza probatoria (doc. C, allegato al gravame); scritto 17.3.2023 del magistrato inquirente a questa Corte (doc. D, allegato al gravame)] notificate alla RE 1 il 20.3.2023, è tempestivo (art. 396 cpv. 1/2 CPP).
3. 3.1.
Con atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il procuratore pubblico ha deferito PI 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione infedele aggravata.
3.2.
La reclamante rimprovera al magistrato inquirente di non essersi pronunciato sulle ipotesi di truffa, sub. amministrazione infedele aggravata in relazione all’investimento di Euro 5 mio nel comparto __________ del fondo base __________ ed al superamento dei limiti imposti dal prospetto di __________ sottoposti agli investitori.
3.3.
3.3.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6.; decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.), se il procuratore pubblico, nel contesto dell’emanazione di un decreto d’accusa o della promozione dell’accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto del procedimento, deve poi statuire sugli altri fatti secondo il CPP, vale a dire pronunciando simultaneamente anche un decreto di abbandono parziale, censurabile con reclamo. Se il magistrato inquirente non si esprime su tutti i fatti, si è confrontati con un decreto di abbandono implicito, omissione impugnabile con reclamo (art. 393 ss. CPP).
Un decreto di abbandono parziale entra quindi in considerazione solo se devono essere valutati molteplici fatti oppure comportamenti che possono essere oggetto di decisioni separate (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6.; 144 IV 362 consid. 1.3.1.; sentenza TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 319 CPP n. 3).
Non deve, al contrario, essere emanato un decreto di abbandono parziale se si è confrontati con diverse qualifiche giuridiche di un medesimo fatto: in questo caso il procuratore pubblico deve pronunciarsi unicamente con un decreto di accusa o con la promozione dell’accusa (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 3).
Promuovere l’accusa ed emanare contemporaneamente un decreto di abbandono concernente i medesimi fatti è peraltro errato anche con riferimento al principio del divieto di un secondo procedimento giusta l’art. 11 cpv. 1 CPP [da interpretarsi restrittivamente (decisione TF 6B_111/2022 del 24.8.2022 consid. 2.2.2.)].
3.3.2.
Si è detto al consid. z. che con scritto 17.3.2023 il pubblico ministero, con riferimento alla promozione dell’accusa a carico di PI 1, ha comunicato all’imputato ed agli accusatori privati che aveva qualificato i fatti dal profilo giuridico solo nel reato di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).
3.3.3.
Giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento (art. 318 cpv. 1 prima frase CPP).
In tale comunicazione il magistrato inquirente deve esprimersi su tutti i reati ipotizzati nel corso del procedimento penale e su tutte le fattispecie oggetto di inchiesta (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, 3. ed., art. 318 CPP n. 4; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 318 CPP n. 3). E questo per permettere alle parti di comprendere l’esito del procedimento penale dato dal pubblico ministero.
In concreto, nel procedimento inc. MP 2021.597, con decreto 17.1.2023 (AI 180) il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando la promozione dell’accusa nei confronti di PI 1 per i reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro “in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2016 al 25 febbraio 2021 a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località.” Ha aggiunto che la qualifica giuridica dei fatti oggetto del procedimento sarebbe stata decisa al momento della promozione dell’accusa.
Ora, detta indicazione è manifestamente lacunosa in considerazione della complessità dei fatti oggetto del procedimento, come risulta già soltanto dalla lettura delle denunce (AI 1/51A), che avrebbe esatto una menzione più dettagliata della fattispecie.
In queste circostanze, anche se di principio questa Corte è competente per esaminare la censura secondo cui il procuratore pubblico avrebbe emanato un decreto di abbandono implicito, nel caso concreto – proprio in ragione della superficiale descrizione dei fatti nella comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP – essa deve esercitare ritegno per non sostituirsi ad altra autorità: chiedere a questa Corte di verificare se sia stato emanato un decreto di abbandono implicito equivarrebbe, nel caso di specie, ad esaminare il complesso atto di accusa (che però non è impugnabile giusta l’art. 324 cpv. 2 CPP), ovvero a verificare se la qualifica giuridica attribuita ai fatti dal procuratore pubblico sia corretta (cfr. decisione CRP 60.2021.211/241 dell’8.10.2021 consid. 8.4.3.).
Un tale esame spetta nondimeno a chi dirige il procedimento nella procedura di primo grado (art. 329 CPP) rispettivamente alla Corte di merito, non già – oggi – a questa Corte, incompetente.
Il procuratore pubblico, nello scritto 17.3.2023 [atto non impugnabile, trattandosi di una mera comunicazione senza conseguenze giuridiche vincolanti, con cui si è limitato ad informare sulla sua scelta inerente alla promozione dell’accusa (BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10; decisione CRP 60.2021.211/241 dell’8.10.2021 consid. 4.3.)], ha peraltro indicato di aver sussunto i fatti al reato di amministrazione infedele aggravata. Il magistrato inquirente, a cui – solo – compete la messa in stato di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.), ha dunque ritenuto che i fatti per cui PI 1 era stato inchiestato nel procedimento fossero da sussumere a detto reato.
Si ricorda che la promozione dell’accusa, il decreto di accusa e la sua conferma non sono impugnabili (art. 324 cpv. 2 CPP) [DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.; decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.1.], per cui non si può, con l’impugnazione di un asserito decreto di abbandono implicito, attribuire a questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata delle accuse oggetto di promozione dell’accusa o di decreto di accusa.
Spetterà al giudice di merito [che non è vincolato alla qualifica giuridica data dal pubblico ministero, ma solo ai fatti (art. 350 cpv. 1 CPP) (BSK StPO – S. WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 344 CPP n. 2; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M. A. NIGGLI, op. cit., art. 325 CPP n. 41 / art. 350 CPP n. 4; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 9 CPP n. 15)] valutare se i fatti come indicati nella promozione dell’accusa siano sussumibili al reato di amministrazione infedele aggravata, come ritenuto dal magistrato inquirente. Gli art. 329, 333 e 344 CPP permettono peraltro al giudice di dare la possibilità al procuratore pubblico di modificare o di completare l’atto di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.).
Si rammenta che, se venisse emanato, e crescesse in giudicato, un decreto di abbandono per i medesimi fatti oggetto dell’atto di accusa, il decreto di abbandono – quale decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP) – osterebbe ad un giudizio sull’atto di accusa (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019 consid. 1.5.).
La reclamante non vuole del resto un decreto di abbandono. Vorrebbe al contrario la completazione dell’atto di accusa. Non si può nondimeno impugnare un decreto di abbandono implicito o invocare denegata giustizia [che commette l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema a lei sottoposto nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisione TF 6B_929/2023 del 10.11.2023 consid. 6.)] per far completare un atto di accusa ritenuto lacunoso.
Le censure invocate dalla RE 1 rientrano nell’esame spettante a chi dirige il procedimento giusta l’art. 329 CPP rispettivamente, in seguito, al giudice di merito nel corso del dibattimento.
4. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
pronuncia
1. ll reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera