|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
|
cancelliera: |
Diana Buetti |
sedente per statuire sul reclamo 31.05/03.06.2024 presentato da
|
|
RE 1 |
|
|
contro |
|
|
la decisione 17.05.2024 del procuratore pubblico Valentina Tuoni che ha dichiarato tardiva la sua domanda 15.05.2024 di apporre i sigilli al telefono cellulare sequestratogli il 05.05.2024 nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di danneggiamento e contravvenzione alla LF sulle ferrovie (inc. MP __________); |
richiamato lo scritto 11/12.06.2024 del procuratore pubblico, che senza osservare, chiede la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 05.05.2024, alle ore 03:30 circa, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno chiesto l’intervento della polizia dei trasporti perché, tramite le telecamere di sorveglianza, erano state viste 4/5 persone lungo i binari tra __________ e __________ “intente ad imbrattare le proprietà ferroviarie con graffiti vari”. Gli agenti intervenuti hanno fermato e identificato due di queste persone, ossia RE 1 e __________. Nelle vicinanze è pure stato ritrovato l’autoveicolo __________ targato TI __________ intestato a RE 1 (cfr. AI 12).
Alle ore 04:06, il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha ordinato la perquisizione personale di RE 1 e quella della sua autovettura e il sequestro (alle ore 06:38) quali mezzi di prova, di alcune bombolette spray, un pennarello, un passamontagna, dei guanti, una pila frontale e, nell’autovettura, del suo telefono cellulare.
RE 1 ha sottoscritto sia il verbale di perquisizione e sequestro, che l’elenco degli oggetti sequestrati (cfr. AI 7).
Interrogato a partire dalle ore 07:30 quale imputato, RE 1 ha ammesso di aver raggiunto __________ con l’amico __________ con l’intento di fare dei graffiti, luogo in cui avrebbe poi casualmente incontrato altre due persone sconosciute. Dopo aver potuto visionare le immagini della videosorveglianza, ha ammesso (“decido di svuotare il sacco e di collaborare fin dove so”) che con lui vi sarebbero stati, oltre a __________, anche __________ e un altro ragazzo il cui “nome d’arte” sarebbe “__________” (cfr. AI 15, p. 3).
Ha nel contempo preso atto, senza contestarlo, che il materiale trovato in suo possesso veniva sequestrato “su ordine del Procuratore Pubblico Tuoni V.” (cfr. AI 15, p. 4).
Gli è poi stato chiesto di “fornire tutte le credenziali in merito al (suo) dispositivo e ai (suoi) account”, ciò che egli ha fatto, aggiungendo che avrebbe voluto mostrare di sua spontanea volontà tutti i graffiti illegali che aveva eseguito. Anche alla domanda degli interroganti se era d’accordo di “sbloccare e mostrare il suo telefono”, egli ha risposto affermativamente (cfr. AI 15, p. 4).
Dal verbale d’interrogatorio – da lui sottoscritto – risulta anche che egli ha preso atto che “dall’analisi preventiva del telefono” erano emersi “5 graffiti illegali” e ha sottoscritto il documento denominato “GRAFFITI ILLEGALI CANTON TICINO”, annotando a lato di ogni immagine la sua ubicazione. Gli interroganti gli hanno infine comunicato che il telefono cellulare veniva “sequestrato e sigillato nel reperto AGRE n°__________” (cfr. AI 15, p. 4).
b. Con scritto 15.05.2024 al magistrato inquirente, l’avv. PR 1, notificatosi patrocinatore di RE 1, ha evidenziato che il 04/05.05.2024 al suo mandante era stato “tra l’altro trattenuto il telefono cellulare, con l’intimazione di fornire il codice di sblocco, senza che tale modo di procedere possa trovare giustificazione o anche solo una legittimità a posteriori”. Ne ha di conseguenza chiesto la restituzione, “rispettivamente di apporvi i sigilli e di eliminare gli eventuali elementi probatori ottenuti indebitamente a fronte di un presunto consenso che è tuttavia manifestamente viziato e in ogni caso qui revocato”.
Ha pure chiesto l’accesso agli atti (cfr. AI 5).
c. Con breve risposta datata 17.05.2024 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del “verbale di sequestro del 5 maggio 2024 sottoscritto dal suo cliente, rilevando che la domanda di apporre i sigilli è tardiva”, senza aggiungere nient’altro, tranne la frase: “le sono note le vie di reclamo contro la presente decisione” (cfr. AI 10).
d. Con lettera 21.05.2024, il legale ha chiesto al procuratore pubblico di chiarire se fossero da considerare respinte anche le “altre richieste (…) volte a ottenere la restituzione del telefono, all’eliminazione di elementi probatori raccolti in violazione del diritto e ad avere l’accesso agli atti”. Ha inoltre chiesto la formale intimazione dell’ordine “di perquisizione e di sequestro a sostegno dei provvedimenti avversati” (cfr. AI 11).
Il magistrato inquirente non ha risposto.
e. Con gravame 31.05/03.06.2024, RE 1 chiede che la decisione impugnata venga annullata e che sia fatto ordine al procuratore pubblico di restituirgli il telefono cellulare, “rispettivamente di apporvi i sigilli, eliminando eventuali elementi probatori che dovessero essere stati raccolti nel frattempo”.
Sostiene che al momento della perquisizione e del sequestro non sarebbe stato sufficientemente informato in merito alla possibilità di chiedere l’apposizione dei sigilli sul telefono cellulare. Sottolinea, infatti, che il solo fatto di riportare “sui moduli utilizzati” (verbale di perquisizione e/o di sequestro) il tenore dell’art. 248 CPP non potrebbe essere considerata un’informazione sufficiente, ma dovrebbe essere documentata in modo esplicito e comprensibile per ragioni di sicurezza giuridica e di prova, senza la quale non si può presumere un consenso tacito alla perquisizione. La richiesta del suo legale del 15.05.2024 di apporre i sigilli non sarebbe pertanto tardiva. Precisa, inoltre, che neppure sarebbero state chiarite e documentate le modalità con cui le autorità avrebbero ottenuto il codice di sblocco dell’apparecchio, senza averlo espressamente informato che non era obbligato a svelarlo.
Infine, ritiene che la sua richiesta di apposizione dei sigilli debba essere ammessa, motivo per cui eventuali elementi probatori “indebitamente ottenuti” dal sequestro del telefono cellulare non possano essere utilizzati.
f. Il magistrato inquirente non ha presentato osservazioni, limitandosi a chiedere la conferma della decisione impugnata.
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 31.05/03.06.2024 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 17.05.2024 (recapitato il 21.05.2024) con cui il procuratore pubblico ha rifiutato di dar seguito alla domanda del reclamante di apposizione dei sigilli al telefono cellulare sequestratogli il 05.05.2024 nell’inc. MP __________, dichiarandola tardiva, è tempestivo (perché presentato nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 396 cpv. 1 CPP).
Il gravame è pure proponibile, poiché con la decisione impugnata il procuratore pubblico ha di fatto e nella sostanza escluso il reclamante dalla procedura di dissigillamento davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. decisione TF 1B_464/2012 del 07.03.2013 consid. 2.) (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
1.3.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
In applicazione dell’art. 197 cpv. 1 CPP il pubblico ministero (art. 198 cpv. 1 lit. a CPP), l’autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio (art. 198 cpv. 1 lit. b CPP) e la polizia, nei casi previsti dalla legge (art. 198 cpv. 1 lit. c CPP), possono adottare provvedimenti coercitivi solo se: a) sono previsti dalla legge; b) vi sono sufficienti indizi di reato; c) gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; e d) l’importanza del reato li giustifica (BSK StPO – J. WEBER, 3. ed., art. 197 CPP n. 3 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 197 CPP n. 3 ss.).
La polizia è competente a disporre provvedimenti coercitivi unicamente nei casi esplicitamente previsi dalla legge, per esempio secondo i combinati art. 241 cpv. 3 e 244 CPP per quanto concerne la perquisizione domiciliare e secondo l’art. 263 cpv. 3 CPP per quanto concerne il sequestro (BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 198 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 198 CPP n. 7).
2.2.
2.2.1.
Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può, senza mandato, eseguire perquisizioni [perquisizioni domiciliari, di carte e registrazioni, di persone ed oggetti (BSK StPO – D.R. GFELLER, op. cit., art. 241 CPP n. 32)]; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti (art. 241 cpv. 3 CPP). Il procuratore pubblico deve confermare per scritto la perquisizione disposta dalla polizia (BSK StPO – D.R. GFELLER, op. cit., art. 241 CPP n. 5/39).
C’è pericolo nel ritardo qualora un rinvio, in considerazione del tempo che trascorrerebbe, vanifichi lo scopo della perquisizione (BSK StPO – D.R. GFELLER, op. cit., art. 241 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 241 CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 241 CPP n. 6).
2.2.2.
Persone e oggetti possono essere perquisiti senza il consenso dell’interessato solo se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato o oggetti o valori patrimoniali da sequestrare (art. 249 CPP); è applicabile l’art. 241 cpv. 3 CPP (BSK StPO – D.R. GFELLER / S. OSWALD, op. cit., art. 249 CPP n. 10; ZK StPO – T. HANSJAKOB / D.K. GRAF, op. cit., art. 249 CPP n. 10). La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza delle persone (art. 241 cpv. 4 CPP).
2.3.
2.3.1.
Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c), confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato (art. 71 CP).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.04.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 06.07.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.05.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
2.3.2.
Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato; nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto (art. 263 cpv. 2 CPP). La legge prevede pertanto per la misura del sequestro la forma scritta (BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 199 CPP n. 3).
Se vi è pericolo nel ritardo (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.), senza mandato la polizia oppure i privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice (art. 263 cpv. 3 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 67; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 8].
Il procuratore pubblico deve nondimeno successivamente procedere giusta l’art. 263 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.), ovvero emanare un ordine di sequestro, a meno che l’interessato rinunci a questa formalità (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 8).
La conferma scritta ha tuttavia carattere soltanto dichiarativo e la ritardata o mancata conferma scritta di un sequestro disposto oralmente dal magistrato inquirente non comporta l'inutilizzabilità della misura, poiché non si tratta di una disposizione di validità, ma solo d’ordine (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 25).
2.3.3.
Giusta l’art. 69 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità oppure l’ordine pubblico (cpv. 1); può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2).
3. Nel caso in esame, il 05.05.2024, verso le ore 04:06, RE 1 è stato fermato dagli agenti della polizia dei trasporti siccome colto in flagranza di reato (art. 217 cpv. 1 lett. a CPP).
Egli è infatti stato dapprima immortalato dalla videosorveglianza delle FFS intento a realizzare dei graffiti su manufatti di proprietà delle FFS e poi, all’arrivo degli agenti, pur essendo scappato assieme a __________, è stato sorpreso dagli agenti nascosto poco distante in __________.
Il suo fermo, la perquisizione personale e quella dell’autovettura e il sequestro degli oggetti sono quindi stati eseguiti dagli agenti in presenza di sufficienti ed evidenti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lett. b CPP, peraltro subito riconosciuti dal reclamante e neppure contestati in questa sede.
Sia la perquisizione che il sequestro sono poi stati confermati oralmente dal procuratore pubblico, lo stesso giorno alle ore 06:38, come risulta dall’annotazione apposta sul verbale di perquisizione e sequestro 05.05.2024, pure sottoscritto dal reclamante (cfr. AI 7, p. 2).
La perquisizione e il sequestro, il cui scopo era quello di acquisire e conservare gli oggetti ritrovati quali mezzi di prova, non sono stati contestati da RE 1 il 05.05.2024, in particolare durante il suo interrogatorio. Egli ha infatti sottoscritto sia il verbale d’interrogatorio, sia quello di sequestro così come l’elenco di tutti gli oggetti sequestrati.
Durante l’interrogatorio – all’inizio del quale è stato informato dagli inquirenti della facoltà di non rispondere e di non collaborare (cfr. AI 15, p. 1) –, egli si è subito dichiarato pronto a collaborare, dicendosi d’accordo di sbloccare il cellulare, mostrando agli agenti di sua “spontanea volontà” le immagini dei graffiti che sarebbero stati realizzati sia da lui che dai suoi amici e/o conoscenti.
Non vi sono agli atti e neppure il reclamante ne indica in questa sede, indizi che il suo consenso al sequestro del cellulare fosse viziato, anche perché se così fosse stato, RE 1 non avrebbe atteso fino al 14.05.2024 per rivolgersi ad un legale, dare mandato all’avv. PR 1 di patrocinarlo e comunicare al procuratore pubblico la “revoca” del proprio “presunto consenso” (cfr. AI 5, procura).
Di conseguenza, il sequestro degli oggetti menzionati nel relativo elenco del 05.05.2024 e segnatamente del cellulare marca Samsung del reclamante è avvenuto correttamente.
Si constata unicamente che, per quanto emerge dagli atti, il procuratore pubblico non ha ad oggi ancora formalmente confermato il sequestro degli oggetti giusta l’art. 263 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.).
4. 4.1.
RE 1 sostiene di non essere stato sufficientemente informato dagli inquirenti al momento del sequestro del cellulare il 05.05.2024, della possibilità di apporvi i sigilli, motivo per cui la richiesta formulata 10 giorni dopo dal suo legale non poteva essere considerata tardiva dal magistrato inquirente, ma anzi “doveva essere ammessa, tanto più che non risultano essere state chiarite e documentate le modalità con cui l’autorità ha ottenuto il codice di sblocco dell’apparecchio, senza avere espressamente informato l’imputato che egli non fosse obbligato a svelarlo, nel rispetto del suo diritto di rifiutarsi di collaborare e di non autoincriminarsi”.
4.2.
4.2.1.
L’art. 246 CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate carte o registrazioni tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1141).
Il detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142), istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 3).
Scopo della misura di sigillamento è di escludere la possibilità per l’autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro utilizzabilità ai fini dell’istruzione (decisione TF 1B_619/2022 del 24.02.2023 consid. 2.2.).
4.2.2.
Prima della perquisizione, allo scopo di proteggere eventuali segreti, al detentore (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 2) delle carte o delle registrazioni è data l’opportunità di esprimersi sul loro contenuto (art. 247 cpv. 1 CPP) [decisioni TF 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 5.1.; 1B_309/2012 del 06.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.], facoltà che discende dal diritto di essere sentito (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 1). Questi ha l’obbligo di indicare gli atti che, a suo giudizio, sono coperti dal segreto invocato oppure non presentano alcun legame con l’inchiesta (decisione TF 1B_345/2014 del 09.01.2015 consid. 2.2.).
4.2.3.
Il Tribunale federale (decisione TF 1B_85/2019 dell’08.08.2019 consid. 4.2.) ha precisato che, affinché una persona non cognita di diritto possa avvalersi della protezione giuridica legale data dalla facoltà di chiedere il sigillo degli atti, deve essere informata in modo sufficiente e tempestivo. L’autorità d’istruzione, al momento della perquisizione, deve informare [in maniera esplicita (la mera riproduzione su un formulario delle relative norme di legge non essendo sufficiente) e con messa a verbale dell’avvenuta comunicazione (art. 143 cpv. 1 lit. c e cpv. 2 CPP) (decisione TF 1B_309/2012 del 06.11.2012 consid. 5.7.)] la persona non cognita di diritto che può opporsi al provvedimento coercitivo postulando il sigillamento degli atti qualora voglia invocare la facoltà di non rispondere o di non deporre o altri motivi, che – in assenza di immediata richiesta – perde tale diritto e che, dopo l’eventuale domanda di dissigillamento del procuratore pubblico, è competente a decidere sul destino degli atti il giudice del dissigillamento.
4.2.4.
La domanda di apposizione dei sigilli non deve avere una forma particolare (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 16), ma deve essere presentata dal detentore – giusta il nuovo testo dell’art. 248 CPP in vigore dal 01.01.2024 – al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro (art. 248 cpv. 1 CPP) e non più “immediatamente non appena l’avente diritto è stato informato di questa facoltà” come previsto dalla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale sulla precedente versione dell’art. 248 CPP (decisione TF 1B_321/2022 del 30.11.2022 consid. 2.1.).
Durante questo termine e dopo l’eventuale apposizione dei sigilli l’autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti (art. 248 cpv. 1 CPP). A quel punto, se il procuratore pubblico non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillari sono restituiti al detentore (art. 248 cpv. 3 CPP).
4.2.5.
Nel caso in esame, il verbale di perquisizione e/o sequestro redatto dagli inquirenti il 05.05.2024, a partire dalle ore 04:06 e concluso alle ore 07:30, al termine della perquisizione riporta, per quanto attiene ai “sigilli”, il seguente testo (prestampato): “L’interessato prende atto della facoltà di chiedere la posa dei sigilli se ritiene che le carte, le registrazioni o gli altri oggetti non possano essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere e di non deporre oppure per altri motivi (art. 248 CPP). È pertanto chiesto all’interessato se intende rinunciare alla posa dei sigilli oppure se ne chiede la posa, motivandone in tal caso succintamente le ragioni”.
Questo documento riporta ancora (inspiegabilmente) il testo dell’art. 248 CPP nella versione in vigore fino al 31.12.2023.
Alla domanda (prestampata): “L’interessato chiede la posa dei sigilli? (se si, circostanziare con breve descrizione)”, è stata crociata la casella NO, senza ulteriori annotazioni.
Ora, considerato che la principale modifica dell’art. 248 CPP riguarda il nuovo termine di tre giorni entro il quale presentare la domanda di apposizione dei sigilli e che la sostanza di tale istituto legale – la tutela della sfera segreta e privata da un intervento statale ingiustificato – è rimasta immutata in seguito all’entrata in vigore delle summenzionate modifiche, si rileva che la mancata indicazione al reclamante del termine di tre giorni per domandare la posa dei sigilli, non influisce sull’esito della presente decisione.
Infatti questa Corte ritiene che, né dal verbale di perquisizione e/o sequestro né dal verbale d’interrogatorio di RE 1 del 05.05.2024, emergono elementi che possano supportare la sua tesi secondo la quale il suo consenso sarebbe stato “manifestamente viziato”. Non vi sono infatti elementi che lascino trasparire alcuna volontà del reclamante di voler nascondere il contenuto del suo cellulare alla polizia, anzi, come già ricordato in precedenza (cfr. consid. a., p. 2), egli ha da subito ammesso i fatti e deciso di collaborare (“decido di svuotare il sacco e di collaborare fin dove so”) con gli inquirenti (cfr. AI 15, p. 3). Al momento in cui gli è stato comunicato che il materiale in suo possesso era sequestrato, egli non l’ha contestato (cfr. AI 15, p. 4); quando gli è stato chiesto – senza che emerga dal verbale alcuna forzatura da parte dell’interrogante – di fornire tutte le credenziali in merito al suo dispositivo elettronico e ai suoi account social, egli ha elencato quanto richiesto senza reticenza alcuna (cfr. AI 15, p. 4). Anzi, egli ha inoltre aggiunto che “da parte mia voglio mostrare di mia spontanea volontà tutti i graffiti illegali che ho eseguito […] Graffiti che confermo essere illegali”, sottoscrivendo il documento denominato “GRAFFITI ILLEGALI CANTON TICINO”, indicando anche la loro ubicazione (cfr. AI 15, p. 4).
Come già ricordato in precedenza (cfr. consid. 3), contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, all’inizio del verbale d’interrogatorio RE 1 è stato debitamente informato dall’interrogante sul suo diritto di non rispondere e di non collaborare (cfr. AI 15, p. 1), ciò che include senz’altro anche la facoltà di non rispondere, per esempio, alla domanda di fornire i codici di sblocco e le sue credenziali.
4.2.6.
Per questi motivi, essendo il comportamento e le dichiarazioni di RE 1 in manifesta contraddizione con la finalità del diritto di apposizione dei sigilli ed essendo la domanda stata presentata dieci giorni dopo l’avvenuto sequestro, la decisione impugnata dev’essere confermata.
Ne consegue che le immagini dei graffiti realizzati dal reclamante e dai suoi amici/conoscenti contenute nel telefono cellulare sequestrato a RE 1 sono quindi state acquisite legalmente, per cui non vanno estromesse.
5. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 246 ss., 263 ss., 379 ss., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera