|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati |
sedente per statuire sul reclamo 31.05./03.06.2024 presentato da
|
|
RE 1
|
|
|
contro |
|
|
il decreto 15.05.2024 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo con cui ha tassato la sua nota professionale intermedia 08.04.2024 per la difesa d’ufficio di PI 2 (inc. MP __________); |
richiamato lo scritto 05/06.06.2024 del procuratore pubblico con cui – senza presentare osservazioni – chiede la reiezione del gravame con contestuale conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. PI 2 è stato arrestato il 21.03.2022, nel contesto del procedimento penale inc. MP __________ promosso a carico di diverse persone, per i reati di ricettazione per mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di denaro in relazione ad un ipotizzato commercio internazionale illegale di oro (provento di furto) tra l’Italia e la Svizzera.
b. L’11.12.2023 l’avv. RE 1, già difensore di fiducia di PI 2, è stato nominato suo difensore d’ufficio (con effetto retroattivo dal 24.10.2023).
c. L’08.04.2024 il legale ha chiesto al procuratore pubblico la tassazione della sua (prima) nota professionale intermedia per le prestazioni dal 24.10.2023 all’08.04.2024 per complessivi CHF 4'563.10, di cui CHF 3'810.00 (15.24 ore a CHF 250.00/ora) di onorario, CHF 425.20 di “spese vive”, CHF 292.90 di IVA al 7.7% e CHF 35.00 di IVA all’8.1%, come indicato nel time sheet allegato (AI 942).
d. Con decreto 15.05.2024, denominato “Decisione sulla richiesta di anticipo della retribuzione del difensore d’ufficio”, il procuratore pubblico ha tassato la nota professionale intermedia dell’avv. RE 1, accordandole un anticipo di complessivi CHF 2'275.40, di cui CHF 1'686.60 di onorario (9.37 ore a CHF 180.00/ora), CHF 425.20 di spese e CHF 163.60 di IVA a carico dello Stato (avendo ridotto la tariffa oraria e decurtato alcune prestazioni reputate eccessive).
e. Con gravame 31.05./03.06.2024 l’avv. RE 1 chiede, in suo accoglimento, di rinviare la suddetta decisione al procuratore pubblico ai sensi dei considerandi, e meglio di annullare il decreto impugnato e di “… rinviare la decisione affinché la nota venga integralmente tassata” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).
La reclamante, apportando le proprie argomentazioni, censura una violazione dell’art. 135 CPP, un abuso del potere di apprezzamento così come un accertamento non corretto dei fatti da parte del magistrato inquirente. Reputa altresì che la decisione impugnata violi il suo diritto di essere sentito in difetto di una sufficiente motivazione.
in diritto
1. Ai sensi dell’art. 448 cpv. 1 CPP (secondo cui i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti) il nuovo diritto è, in linea di principio, immediatamente applicabile nella misura in cui gli art. 449 ss. CPP non dispongano diversamente (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 448 CPP n. 1 e nota a piè di pagina 1 con riferimenti; BSK StPO – M. OEHEN, op. cit., art. 448 CPP “plus Aktualisierung vom 31.01.2024”, in legalis.ch).
È dunque pacifico che nel caso in disamina sia applicabile il nuovo diritto, dal momento che il decreto impugnato è stato emanato dopo il 1°.01.2024.
2. 2.1.
2.1.1.
Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP (il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1°.01.2024), in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12/13-15a).
Secondo la prassi del Tribunale federale, anche il pubblico ministero può impugnare, tramite appello, la nota d’onorario del difensore d’ufficio. Per evitare vie di ricorso separate, l’onorario del difensore d’ufficio può essere impugnato unicamente con il rimedio giuridico previsto per la causa principale [cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale) del 28.10.2019, p. 5558].
Ciononostante non è sempre chiaro quale sia la decisione finale da impugnare e addirittura se tale decisione esista (BSK CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 13).
In particolare e per quanto qui d’interesse, se il pubblico ministero decide la retribuzione della difesa d’ufficio nella procedura preliminare (come, ad esempio, a seguito della sostituzione del difensore d’ufficio a causa di un cambiamento della giurisdizione, della sostituzione o della revoca della difesa d’ufficio perché non ne sono dati più i presupposti), ciò avviene tramite l’emanazione di un decreto, impugnabile all’autorità di reclamo. Lo stesso rimedio giuridico vale pure in caso di rifiuto di un pagamento di un anticipo da parte del pubblico ministero (BSK CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 14).
2.1.2.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
Il gravame, inoltrato il 31.05./03.06.2024 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 15.05.2024 del procuratore pubblico è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).
2.3.
2.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.09.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.03.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.03.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 06.05.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.).
L’interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento si evince di regola dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, e non dalla motivazione, salvo nei casi in cui il dispositivo contenga accertamenti oppure disposizioni gravanti sulla parte (ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 382 CPP n. 8). Secondo il Tribunale federale è soltanto il dispositivo di una decisione che acquista forza di cosa giudicata e non i considerandi (decisioni TF 1B_495/2017 del 15.12.2017 consid. 3.1.; 6B_114/2011 del 30.06.2011 consid. 2.3.; DTF 120 IV 10 consid. 2b), anche se a volte, per determinare il contenuto e la portata del dispositivo, ai fini del giudizio occorre fondarsi sulle relative motivazioni (decisione TF 1B_495/2017 del 15.12.2017 consid. 3.1.; DTF 121 III 474 consid. 4a; 116 II 378 consid. 2a).
2.3.2.
L’avv. RE 1 reputa di essere legittimata ad interporre reclamo contro il decreto del procuratore pubblico, invocando tuttavia il previgente art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, che era in vigore fino al 31.12.2023.
Giova al riguardo rilevare, come visto al consid. 2.1.1., il nuovo testo dell’art. 135 CPP – entrato in vigore il 1°.01.2024 – ha subito delle modifiche (con riferimento ai suoi cpv. 2, 3 e 4).
Ora, nel caso in disamina nel dispositivo del decreto impugnato il procuratore pubblico ha accordato all’avv. RE 1 un anticipo di complessivi CHF 2'275.40 (calcolato su un totale di CHF 4'563.10 della nota d’onorario intermedia per prestazioni fornite dal 24.10.2023 all’08.04.2024). Si può pertanto concludere che il magistrato inquirente (che dirige il procedimento penale di cui all’incarto MP __________) abbia concesso al difensore d’ufficio di PI 2 un anticipo ai sensi dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (secondo cui se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento), come del resto indicato nella denominazione e nel dispositivo impugnato, e ciò indipendentemente dalle motivazioni indicate nel decreto 15.05.2024.
In queste circostanze, allo stadio attuale della procedura, la reclamante non ha subito alcun danno (avendo, come detto, ottenuto la concessione di un anticipo dell’importo di complessivi CHF 2’275.40 per la sua retribuzione ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP), dal momento che questo importo verrà poi conteggiato nella tassazione finale conformemente alla disposizione di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 1 CPP, che potrà, se del caso, essere oggetto d’impugnazione giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP.
La situazione sarebbe stata diversa se il procuratore pubblico non avesse accordato alcun anticipo all’avv. RE 1 ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP: in tal caso ella sarebbe stata legittimata a impugnare il decreto 15.05.2024 (BSK CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 14).
Visto quanto precede, all’avv. RE 1 difetta la legittimazione a contestare il decreto 15.05.2024 in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP in relazione con l’art. 135 cpv. 3 CPP, non essendo in alcun modo lesa dal medesimo.
In queste circostanze, l’impugnativa è irricevibile.
3. Occorre tuttavia aggiungere alcune considerazioni generali.
3.1.
L’art. 135 cpv. 2 CPP (il cui testo, parzialmente modificato, è entrato in vigore il 1°.01.2024) prevede alla frase 1 che il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento [la versione vigente fino al 31.12.2023 dell’art. 135 cpv. 2 CPP equivale all’art. 135 cpv. 2 frase 1 CPP (decisione TF 6B_1319/2023 del 23.04.2024 consid. 3.1.)].
Se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento (frase 2; nuovo testo).
All’art. 135 cpv. 2 CPP è stato dunque esplicitamente aggiunto il diritto del difensore d’ufficio (a determinate condizioni) ad ottenere un congruo anticipo da parte dello Stato e per esso da chi dirige il procedimento (nel caso in disamina dal pubblico ministero) [BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a; frase 2] per l’onorario già profuso e il rimborso delle spese già sostenute, compresa l’IVA.
3.2.
Secondo l’opinione di JOSITSCH e SCHMID la natura di questi pagamenti non è del tutto chiara: nel testo sono indicati quali anticipi (nel testo in tedesco Vorschüsse); gli stessi autori reputano tuttavia che non si tratta di pagamenti anticipati (Vorauszahlungen), ma piuttosto di acconti (Akontozahlungen), ossia di pagamenti intermedi (Zwischenzahlungen) per prestazioni già fornite (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a che rinvia alle ragioni della mozione presentata in Consiglio nazionale, BU CN 2021, 18.03.2021, N 599, 19.048).
3.3.
In applicazione del principio di proporzionalità, la concessione del versamento di un anticipo è imprescindibile in presenza di procedimenti più complessi e di lunga durata, ciò che il legislatore ha esplicitamente ancorato all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a; BJM 2016, p. 262 ss., decisione 05.07.2013 Appellationsgericht BS consid. 2.2.). Il diritto del difensore d’ufficio di ottenere dallo Stato un congruo anticipo per il suo onorario risale ad una mozione del Consigliere nazionale Addor [senza alcuna delibera della commissione incaricata dell’esame preliminare e senza dettagliata discussione in Parlamento (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a)], che, tra le altre cose, aveva evidenziato il fatto che in alcuni Cantoni il difensore d’ufficio fosse addirittura costretto ad attendere la conclusione del procedimento per essere remunerato e aveva pure reputato irragionevole il fatto che la difesa d’ufficio dovesse rivestire, per diversi anni, il ruolo di istituto bancario per lo Stato, non solo lavorando a credito, ma anche anticipando le spese necessarie (tra cui il costo delle fotocopie) con importi a volte considerevoli (BU CN 2021, 18.03.2021, N 598/599, 19.048; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).
Inoltre, ai fini fiscali, l’avvocato è tenuto a dichiarare come reddito il lavoro già profuso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).
In questo senso, il fatto che il difensore d’ufficio possa richiedere allo Stato un congruo anticipo sulle spese appare giustificata, come del resto lo può e lo deve fare il legale in caso di difesa di fiducia (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).
3.4.
I requisiti per il pagamento di anticipi sono definiti in maniera molto vaga: secondo l’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP gli anticipi devono essere concessi se il mandato si protrae per un lungo lasso di tempo oppure se per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento per la determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a).
A tal proposito occorre rilevare che nel Canton Zurigo, ad esempio, gli anticipi (Akontozahlungen) vengono concessi, a richiesta del difensore d’ufficio, da chi dirige il procedimento dopo un esame sommario (con riserva di un esame materiale dettagliato), se l’inchiesta dura da più di un anno oppure se vengono richieste spese superiori ai CHF 10'000.00. L’acconto si limita all’importo massimo fatturato e può essere ridotto di un quarto fino alla metà se la nota professionale è palesemente eccessiva oppure se contiene prestazioni/spese manifestamente da non retribuire. La riduzione (previa la concessione del diritto di essere sentito) deve essere brevemente motivata. Se il procedimento sta per concludersi (tramite decreto di accusa, decreto di abbandono, rinvio a giudizio, cessione dell’incarto ad un altro Cantone), non viene concesso alcun acconto (C. PHILIPP / B. HARB, Amtliche Mandate Leitfaden del 1°.01.2024, 4. ed., ad 6.1. Akontozahlung, p. 61).
Da parte sua, LIEBER conferma che nella prassi, tra cui il Canton Zurigo, già prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 135 CPP, gli anticipi venivano concessi, a richiesta e a determinate condizioni, in presenza di procedimenti di lunga durata o di una nota professionale intermedia di almeno CHF 10’000.00, ove di principio in quella fase della procedura non veniva effettuato alcun esame materiale (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 11).
Nel Canton Berna la retribuzione del difensore d’ufficio è regolamentata dal Kreisschreiben Nr. 15 des Obergerichts del 21.01.2022 (entrato in vigore il 1°.04.2022). Se la difesa d’ufficio è durata dodici mesi e se il procedimento non può essere probabilmente concluso entro i sei mesi successivi, a richiesta del difensore d’ufficio, chi dirige il procedimento deve versare degli anticipi. In via eccezionale, ossia nei casi in cui l’impegno profuso per la difesa d’ufficio entro un lasso di tempo più breve sia stato notevole, colui che dirige il procedimento può (sempre su richiesta) concedere un anticipo a prescindere dai predetti limiti di tempo (cfr. Kreisschreiben Nr. 15 des Obergerichts ad consid. 5. Akontozahlung).
Nel Canton Basilea Campagna, il Tribunale cantonale, nel 2015, aveva stabilito che, a richiesta del difensore d’ufficio, chi dirigeva il procedimento doveva concedergli un anticipo per il suo onorario in caso di procedimenti penali della durata superiore a un anno, ma anche se il credito maturato ammontava a circa CHF 10'000.00. Il predetto tribunale (ma soltanto a titolo di raccomandazione) aveva considerato ragionevole il pagamento di un anticipo nella misura del 75% dell’onorario richiesto, di modo che l’autorità giudicante potesse disporre di un margine di manovra sufficiente per un esame completo della nota d’onorario e, se del caso, ridurla. Ha infine addotto che occorreva valutare le circostanze specifiche di ogni singolo caso, in particolare laddove il richiedente invocava la sussistenza di fatti particolari [cfr. decisione 30.06.2015 (470 15 109) Kantonsgericht BL consid. 3.5.].
Alla luce di queste prassi cantonali, RUCKSTUHL reputa che il mandato del difensore d’ufficio di lunga durata di un anno sia oggettivamente giustificato, anche per ragioni fiscali (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b).
Altri motivi per cui non è opportuno attendere la fine del procedimento per la retribuzione del difensore d’ufficio possono essere, ad esempio, la sostituzione del difensore d’ufficio oppure in caso di trasferimento del difensore d’ufficio in un altro studio legale con la necessità, in quella fase, di liquidare gli onorari dei procedimenti pendenti (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b).
Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati.
Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00 appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata).
Il fatto che non venga remunerato il 100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12d).
3.5.
Si è detto che l’entità dell’anticipo ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP deve essere stabilito da chi dirige il procedimento: ciò non comporta alcuna modifica per il pubblico ministero (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12e).
La prassi adottata nel Canton Ticino (tassazione delle note professionali intermedie) perlomeno fino al 31.12.2023 – alla luce delle precedenti considerazioni – dovrebbe però essere modificata con la concessione di anticipi (sotto forma di acconti), a richiesta del difensore d’ufficio in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (senza dunque tassare la/e nota/e professionale/i intermedia/e dei difensori d’ufficio).
Dal 1°.01.2024 il pubblico ministero del Canton Ticino non sembra aver adeguato la propria prassi con riferimento al nuovo testo dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP, come si evince dalla decisione impugnata: in casu il magistrato inquirente ha sì concesso su richiesta del difensore d’ufficio un anticipo di CHF 2'275.40, ma ha operato una tassazione intermedia della sua nota d’onorario, anziché solamente decidere se e in che misura riconoscere al difensore d’ufficio un anticipo che verrà poi conteggiato nella tassazione finale conformemente alla nuova disposizione di cui all’art. 135 cpv. 2 CPP (decisione poi impugnabile ai sensi dell’art. 135 cpv. 3 CPP).
A giudizio di questa Corte, il procuratore pubblico avrebbe dovuto di principio esaminare solo sommariamente la nota d’onorario presentata l’08.04.2024 dall’avv. RE 1 e determinare dapprima se nel caso concreto fossero dati i requisiti di cui all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP per ottenere un anticipo per le prestazioni fornite dal 24.10.2023 all’08.04.2024 (verificando se si trattava di un mandato di lunga durata o se per altri motivi non era opportuno attendere la fine del procedimento) e poi stabilire – con un esame sommario (dal momento che l’importo della retribuzione viene deciso al termine del procedimento) – l’entità dell’importo da versare (cfr. consid. 3.4. e la prassi in vigore nei Cantoni Zurigo, Berna e Basilea Campagna).
Da parte sua, la reclamante al suo scritto 08.04.2024 aveva allegato il dettaglio della nota d’onorario (con le singole prestazioni dal 24.10.2023 al 08.04.2024), chiedendo la tassazione della sua nota d’onorario intermedia. Ella avrebbe invece dovuto chiedere al magistrato inquirente la concessione di un anticipo per le prestazioni già fornite conformemente all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP.
Per questi motivi, copia della presente decisione viene pertanto notificata, per conoscenza, anche al procuratore generale.
4. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della fattispecie.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera