Incarto n.
60.2024.198

 

Lugano

14 ottobre 2024/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati

 

 

sedente per statuire sul reclamo 08/10.07.2024 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto 18.06.2024 della presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione del 17.05.2024 al decreto di accusa 22.04.2024 (DA __________) del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis;

 

 

richiamato lo scritto 15/16.07.2024 della presidente della Pretura penale, che – senza formulare osservazioni – si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

 

richiamato inoltre lo scritto 17/18.07.2024 del procuratore pubblico, che – senza formulare osservazioni – chiede la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato


 

in fatto

 

                                 a.   Nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, il 10.08.2023 RE 1 è stato interrogato dalla polizia come imputato per titolo di infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti (art. 19/19a LStup) in relazione all’intervento del 26.07.2023 della Polizia cantonale, alle ore __________, a __________, in Via __________, presso un appartamento da lui preso in locazione.

 

 

                                 b.   Con decreto 22.04.2024 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19 cifra 1 lit. c LStup [“per avere, tra il mese di gennaio 2023 e il 26 luglio 2023 a __________, senza essere autorizzato, alienato un quantitativo complessivo di 2 grammi di cocaina a __________, ovvero per avergli consegnato il denaro con cui acquistava complessivi 10 grammi di cocaina, al prezzo di CHF 480.00 ogni 5 grammi, di cui riceveva 8 grammi per il proprio consumo e 2 grammi rimanevano a __________“], e anche di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, ripetuta giusta l’art. 19a cifra 1 LStup [“per avere, tra il mese di aprile 2021 e il 10 agosto 2023 a __________ e __________, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo tra i 2 e i 3 grammi di cocaina ogni mese”], e meglio come descritto nel DA __________. Ha proposto – a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli con decreto di accusa del 26.01.2024 del Ministero pubblico – la sua condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 8'700.00 (trenta aliquote a CHF 290.00 /aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF 600.00 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

 

                                         Il decreto di accusa, intimato per lettera raccomandata il medesimo giorno, non è stato però ritirato dall’imputato.

 

                                         Il 02.05.2024 l’Ufficio postale ha rinviato la raccomandata contenente il DA __________ al Ministero pubblico, che il 07.05.2024 ha trasmesso, per conoscenza, una copia del decreto a RE 1.

 

 

                                 c.   Con scritto 17.05.2024, consegnato brevi manu il medesimo giorno al Ministero pubblico, RE 1 si è opposto al decreto, chiedendo allo stesso tempo di essere sentito entro la fine del mese (dovendosi assentare per sei mesi).

                                  d.   Il 23.05.2024 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.

 

 

                                 e.   Il 24.05.2024 la presidente della Pretura penale, visto che l’opposizione sarebbe sembrata essere tardiva, ha assegnato a RE 1 un termine di dieci giorni per pronunciarsi sulla tempestività e per eventualmente produrre la necessaria documentazione.

 

 

                                  f.   RE 1 ha preso posizione con lettera datata 06.06.2024, consegnata brevi manu il 12.06.2024 alla Pretura penale.

 

Ha anzitutto evidenziato di aver preso conoscenza del decreto di accusa 22.04.2024 emanato a suo carico soltanto a partire dal giorno 08.05.2024 in considerazione della data riportata sul timbro postale del Ministero pubblico. A fronte di ciò il termine di dieci giorni per presentare opposizione sarebbe scaduto il 18.05.2024 e pertanto la sua opposizione 17.05.2024 sarebbe da considerarsi tempestiva. Ha altresì adotto che dallo scritto 23.05.2024 del procuratore pubblico “… sembrerebbe che nullaosta al proseguimento del dibattimento” (AI 3 – inc. __________).

 

 

                                  g.   Il 18.06.2024 la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione, consegnata brevi manu il 17.05.2024, poiché tardiva (inc. __________).

 

                                         Ha dapprima stabilito che il decreto di accusa era stato intimato per raccomandata all’imputato il 22.04.2024 e che l’ufficio postale di destinazione l’aveva ritornata al mittente il 02.05.2024, considerato come, nonostante l’avviso di ritiro del 23.04.2024, la raccomandata non era stata ritirata. Il 07.05.2024 il Ministero pubblico ha inviato, per conoscenza, all’imputato copia del citato decreto. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione aveva iniziato a decorrere il 1°.05.2024 ed era scaduto il 10.05.2024.

 

                                         Ha poi reputato che nel caso in disamina fosse applicabile la finzione di notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP al decreto di accusa: l’imputato avrebbe dovuto attendersi una notificazione, essendo stato interrogato il 26.07.2023 (recte 10.08.2023) come imputato e avendo saputo che nei suoi confronti era pendente un procedimento penale. Allo stesso tempo ha ricordato che, secondo costante giurisprudenza, il secondo invio del decreto di accusa (non per invio raccomandato) era avvenuto soltanto per conoscenza e pertanto non si trattava di una nuova intimazione.

 

                                       Ha altresì reputato, avendo preso atto delle sue osservazioni consegnate brevi manu il 12.06.2024, che la data cui fa riferimento l’imputato come “dies a quo” corrispondeva a quella in cui egli avrebbe dovuto ricevere, per conoscenza, la copia del decreto di accusa, evidenziando nondimeno che questo invio non era da considerarsi come una nuova intimazione.

 

Il fatto poi che il procuratore pubblico avesse confermato il decreto di accusa non avrebbe implicato in alcun modo la tempestività dell’opposizione, poiché spettava al tribunale di primo grado statuire sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP).

                                        

Ha concluso che l’opposizione consegnata brevi manu soltanto il 17.05.2024 era tardiva.

 

 

                                 h.   Con gravame 08/10.07.2024 RE 1 chiede di annullare il decreto 18.06.2024 della presidente della Pretura penale.

 

Il reclamante, esposti i fatti e ricordati l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP con la relativa dottrina e giurisprudenza, evidenzia come siano trascorsi circa nove mesi tra il suo interrogatorio del 16.07.2023 (recte 10.08.2023) e l’emanazione del decreto di accusa 22.04.2024 a suo carico. Reputa che questo lasso di tempo non permetterebbe più di ritenere che egli avrebbe dovuto “aspettarsi una notificazione” ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP (doc. CRP 1, p. 7). Già solo per questo motivo il gravame meriterebbe di essere accolto integralmente. Ripropone altresì la sua argomentazione secondo la quale avrebbe preso atto del decreto di accusa unicamente l’08.05.2024, adducendo che da ciò non si potrebbe escludere (“e su tale aspetto si tornerà una volta esaminato l’intero dossier”) che “… egli non abbia mai ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata per un errore a lui non imputabile” (doc. CRP 1, p. 7).

 

 

                                   i.   Come esposto in entrata, il 15/16.07.2024 la presidente della Pretura penale si è rimessa al prudente giudizio di questa Corte, mentre il 17/18.07.2024 il procuratore pubblico, ha chiesto la reiezione del gravame (senza formulare osservazioni).

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato l’08/10.07.2024 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 18.06.2024 della presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 18.06.2024 con cui la presidente della Pretura penale ha ritenuto la sua opposizione irricevibile (in quanto tardiva).

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                 2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta. Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; in assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).

 

Se la validità dell’opposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare d’ufficio la validità dell’opposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dell’opposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).

 

                                       2.2.

                                         Salvo disposizione contraria, le comunicazioni delle autorità penali – tra cui il decreto di accusa (art. 353 cpv. 3 CPP) – rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP; decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.).

 

                                         La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

 

L’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.06.2016 consid. 2.3.), stabilisce che la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. La finzione della notificazione prevista da questa norma costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessario al regolare svolgimento del procedimento (decisioni TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.2.; 6B_554/2020 del 23.09.2020 consid. 1.3.5).

 

                                         Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 1.1.; 6B_1455/2021 dell’11.01.2023 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisioni TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.; 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3.). Se l’autorità rimane a lungo inattiva, detto obbligo non può essere preteso oltre (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 85 CPP n. 9). In ogni caso occorre procedere ad una ponderazione degli interessi (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Non essendo un obbligo illimitato nel tempo, non è infatti possibile pretendere dalle parti al procedimento che siano per anni costantemente raggiungibili e che segnalino alle autorità anche le assenze più brevi per non subire pregiudizi giuridici. L’applicazione della notificazione impone dunque di prendere in considerazione anche la durata del procedimento e le circostanze del caso (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. con rinvii). Per quanto riguarda la durata di attenzione necessaria, il Tribunale federale ha più volte ritenuto sostenibile un periodo fino a un anno dall’ultimo atto procedurale dell’autorità (decisioni TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 3.; 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.; 6B_826/2023 del 26.10.2023 consid. 2.2.).

                                         Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi la notificazione di atti ufficiali, è tenuto a ritirare la sua corrispondenza o, se si assenta dal proprio domicilio, ad adottare le misure adeguate affinché gli possa comunque pervenire. In caso contrario egli è reputato aver preso conoscenza, alla scadenza del termine di giacenza, del contenuto degli invii raccomandati trasmessigli dall’autorità. Il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, fare inoltrare la sua corrispondenza, comunicare alle autorità la sua assenza prolungata o indicare loro il nuovo indirizzo di notificazione (decisioni TF 6B_1057/2022 del 03.03.2023 consid. 1.1.; 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2.; 139 IV 228 consid. 1.1.). Una richiesta di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente e appropriata (decisione TF 6B_474/2021 del 18.08.2022 consid. 2.3. con riferimenti).

 

                                         2.3.

                                         Giusta l’art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze.

 

                                         Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.

 

                                         Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

 

                                         Secondo l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2).


 

                                         2.4.

L’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (decisioni TF 6B_271/2021 del 12.05.2021 consid. 4.1.; 6B_185/2020 dell’11.05.2020 consid. 2.; DTF 144 IV 57 consid. 2.3.; 142 IV 125 consid. 4.3.; ciascuna con rinvii). Per gli invii raccomandati vale nondimeno la presunzione, confutabile, secondo cui l’impiegato postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di tale consegna sia registrata correttamente. Questa presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova a sfavore del destinatario, che è tenuto a dimostrare l’assenza dell’avviso nella sua bucalettere o casella postale alla data indicata dal postino. Trattandosi di un fatto negativo, non è richiesta la prova stretta; è sufficiente che il destinatario provi con una verosimiglianza preponderante che si siano verificati errori nella notificazione. La semplice possibilità che sia stato commesso un errore non è sufficiente. Il destinatario deve apportare elementi concreti attestanti un errore (decisioni TF 6B_448/2024 del 19.09.2024 consid. 3.2.1.; 6B_880/2022 del 30.01.2023 consid. 3.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.3.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 11; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, 3. ed., art. 85 CPP n. 8).

 

 

                                 3.   3.1.

                                       Si è detto che l’opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto d’accusa in applicazione dell’art. 354 cpv. 1 CPP.

 

                                       Nel caso in disamina il decreto di accusa 22.04.2024 è stato intimato all’imputato, tramite invio raccomandato, lo stesso giorno. Secondo il tracciamento degli invii postali (invio n. __________), il 23.04.2024, alle ore 11:05, l’atto è stato “avvisato per il ritiro”. Il giorno successivo la busta è giunta al punto di ritiro/all’ufficio di recapito. Il 02.05.2024 l’ufficio postale ha rinviato la busta al mittente, ossia al Ministero pubblico, siccome non ritirata. In data 07.05.2024 copia per conoscenza del decreto di accusa è stata trasmessa a per posta semplice.

 

                                       Si ha dunque che, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 24.04.2024 ed è venuto a scadere il 30.04.2023, per cui il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha iniziato a decorrere il 1°.05.2024, è giunto a scadenza il 10.05.2024, termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).

                                       In queste circostanze l’opposizione di RE 1 consegnata brevi manu il 17.05.2024 dev’essere considerata tardiva.

 

                                         Giova al riguardo ricordare come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ulteriore invio all’imputato del decreto di accusa il 07.05.2024, per conoscenza e posta semplice, sia irrilevante per la decorrenza del termine secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione (decisione TF 6B_758/2022 del 09.11.2022 consid. 2.3.).

 

3.2.

3.2.1.

Con il gravame RE 1 contesta questa conclusione. Egli, visto il periodo di tempo trascorso (circa nove mesi), dal suo interrogatorio tenutosi il 16.07.2023 (recte il 10.08.2023) e l’emanazione del decreto di accusa a suo carico il 22.04.2024, non avrebbe più dovuto aspettarsi una notificazione. Inoltre, avendo preso atto del decreto di accusa soltanto l’08.05.2024, non si potrebbe nemmeno escludere che egli non abbia ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata (che conteneva il decreto di accusa) per un errore a lui non imputabile.

 

                                       3.2.2.

                                         Giova anzitutto evidenziare che il reclamante ben sapeva che a suo carico era pendente un procedimento penale, essendo stato interrogato dalla polizia il 10.08.2023 (e non il 26.07.2023) come imputato per titolo infrazione/contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 e 19a LStup) [cfr. AI 2 – inc. MP __________]. Egli, in occasione del suo interrogatorio, ha rinunciato espressamente alla presenza di un difensore, dichiarando allo stesso tempo di aver compreso i suoi diritti. Egli è riuscito a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande dell’agente interrogante (con ammissioni da parte sua, tra cui il consumo di cocaina). Al termine del suo interrogatorio, l’imputato ha preso pure atto che __________ (che è stato più volte ospitato dallo stesso imputato nell’appartamento da lui locato) “… nell’ultimo anno ha potuto beneficiare di un luogo sicuro in Via __________ a __________ quale base logistica per poter trafficare cocaina” e che “… per questo motivo e per quanto da me dichiarato finora vengo denunciato per infrazione e contravvenzione alla LFStup” (VI 10.08.2023, p. 5, AI 2 – inc. MP __________).

 

                                         Nulla muta il fatto che l’imputato sia stato interrogato soltanto dalla polizia e non dal procuratore pubblico (come peraltro da costante prassi nell’ambito della LStup), essendo stato debitamente informato dall’agente interrogante dell’apertura di un procedimento penale a suo carico per i suindicati reati. Si trattava dunque di indicazioni molto chiare e comprensibili, anche per una persona non cognita di diritto. Va inoltre tenuto presente che nella dichiarazione dello stato civile e patrimoniale 10.08.2023 l’imputato ha indicato l’indirizzo che il Ministero pubblico ha utilizzato per intimare il decreto di accusa.

 

                                         In queste circostanze si può concludere che il reclamante fosse perfettamente consapevole dell’esistenza del suddetto procedimento penale a suo carico e che dovesse dunque attendersi la notificazione di atti (tra cui l’emanazione di un decreto di accusa) dopo il suo interrogatorio del 10.08.2023.

 

Come detto sopra (cfr. consid. 2.2.), secondo la giurisprudenza il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale non è illimitato nel tempo, ciò che impone di prendere in considerazione anche la durata del procedimento e le circostanze del caso nell’applicazione della finzione della notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. L’Alta Corte ha recentemente confermato che un lasso di tempo fino a un anno dall’ultimo atto procedurale dell’autorità possa ancora giustificare una tale finzione (decisione TF 6B_1085/2022 del 20.12.2023 consid. 3. che rinvia alle decisioni TF 6B_826/2023 del 26.10.2023 consid. 2.; 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.). Nella decisione del 19.09.2019 l’Alta Corte ha comunque precisato che un lasso di tempo fino a un anno non si giustifica a priori e senza considerare le circostanze specifiche del caso (decisione TF 6B_674/2019 del 19.09.2019 consid. 1.4.3.).

 

Nel caso in esame dall’interrogatorio dell’imputato (10.08.2023) fino all’emanazione del decreto di accusa DA __________ del 22.04.024 sono trascorsi otto mesi e dodici giorni. Questo lasso di tempo è dunque ancora conforme al periodo di un anno considerato, di principio, giustificato dal Tribunale federale. Si trattava del resto di un caso bagatellare (come emerge inequivocabilmente dalle accuse mosse a carico dell’imputato e dalla pena proposta dal procuratore pubblico nel decreto di accusa), che non presentava dal profilo fattuale e giuridico difficoltà particolari (come si evince manifestamente dal verbale d’interrogatorio dell’imputato che ha rinunciato espressamente alla presenza di un difensore, avendo deciso di difendersi da sé, ma anche dal decreto di accusa). Nel reclamo RE 1 peraltro non indica per quale ragione, in quel lasso di tempo, non avrebbe dovuto aspettarsi una notificazione ai sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

 

                                         3.2.3.

Il fatto poi che il reclamante affermi di non poter escludere di non aver mai ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata (che conteneva il decreto di accusa 22.04.2024 emanato a suo carico) per un errore a lui non imputabile, non è comunque un elemento sufficiente per dimostrare che si siano verificati degli errori nella sua notificazione, come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. 2.4.).

 

3.3.

Visto quanto precede, a ragione la presidente della Pretura penale ha reputato l’opposizione irricevibile poiché tardiva. Il decreto 18.06.2024 (inc. __________) non presta il fianco a critiche.

 

 

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 


 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF).

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera