Incarto n.
60.2024.199

 

Lugano

10 settembre 2025/mr        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada

 

 

sedente per statuire sul reclamo 10.7.2024 presentato da

 

 

 

 RE 1, ,

patr. da: avv.  PR 1, ,

 

 

 

 

il decreto di non luogo a procedere 2045/2024 del 28.6.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento dipendente da suo esposto 16.5.2024 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 2 e __________, __________), per ascolto e registrazione di conversazioni estranee e registrazione clandestina di conversazioni;

 

 

richiamati gli scritti 12/15.7.2024 e 21/22.8.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 18.7.2024 e 22.8.2024 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione del reclamo – e 19.8.2024 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 25/26.1.2021 la __________ ha denunciato RE 1 – asseritamente fondatore, amministratore ed alter ego della __________, già in __________, società attiva nella consulenza finanziaria – ed ignoti per truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro rimproverando loro, postosi il denunciato in sottaciuto conflitto di interessi, di averla indotta, ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte connessa a RE 1, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita, ulteriori rilevanti redditi (segnatamente retrocessioni), con la conseguenza di averle provocato perdite per circa Euro 40 mio.

 

                                         La denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597.

 

 

                                  b.   Con ulteriore esposto 28.6.2021 la __________ ha denunciato RE 1 ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia introdotta dalla __________.

 

 

                                   c.   In seguito le suddette denunce sono state estese anche nei confronti di altre persone, in particolare di collaboratori di RE 1. Altri denuncianti, segnatamente __________, hanno presentato esposti a carico di RE 1 per fatti simili.

 

 

                                  d.   Con atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 (riferito all’inc. MP 2021.597) il procuratore pubblico ha deferito RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione infedele aggravata. Gli accusatori privati, come emergono dall’atto di accusa, sono la __________, la __________, __________ e la __________.

 

                                         Con atto di accusa aggiuntivo 21/2025 del 7.2.2025 (riferito agli inc. MP 2024.1089, 2021.597 e 2024.7793) il magistrato inquirente ha deferito RE 1 davanti alla medesima Corte siccome accusato di amministrazione infedele aggravata. Gli accusatori privati, come si evincono dalla promozione dell’accusa, sono __________, la __________ e la __________.

 

                                         Il procedimento penale è attualmente sub iudice.

 

                                   e.   In data 23.2.2024 PI 1, per la __________, ha trasmesso al procuratore pubblico una registrazione audio 30.4.2020 inerente ad una conversazione telefonica con RE 1.

 

 

                                    f.   RE 1, interpellato dal magistrato inquirente, ha contestato l’utilizzabilità della prova perché la registrazione sarebbe avvenuta senza il suo consenso. Ciò che avrebbe costituito reato.

 

 

                                  g.   Con decreto 29.4.2024 il pubblico ministero ha disposto l’acquisizione agli atti dell’inc. MP 2021.597 della registrazione audio.

 

                                         Il magistrato inquirente ha indicato che, ritenuto che la __________ aveva sostenuto che anche __________, __________ e __________, pure denunciati, avrebbero assistito alla conversazione (senza intervenire) e che nei loro confronti l’istruzione era ancora pendente, c’era una competenza residuale del Ministero pubblico per emanare il decreto di acquisizione della registrazione. Ha aggiunto che c’era inoltre un secondo procedimento nei confronti di RE 1, di cui l’istruzione era pure pendente. Per il procuratore pubblico, la registrazione avrebbe potuto fare chiarezza anche nell’ambito di questo procedimento, in particolare per le presunte retrocessioni occulte a danno di __________. Con riferimento all’utilizzabilità della prova, ha rilevato che il reato di amministrazione infedele aggravata era contenuto nella lista di cui all’art. 269 cpv. 2 CPP. Il reato appariva grave per gli importi in gioco e per il danno subito dagli accusatori privati. Il reato era già stato commesso al momento della registrazione, avvenuta il 30.4.2020. Lo Stato avrebbe quindi potuto raccogliere legalmente la prova, disponendo una sorveglianza segreta. L’interesse alla ricerca della verità, trattandosi di un reato grave, sarebbe sembrato prevalere sull’interesse di RE 1 all’inutilizzabilità della prova. Non c’erano dunque ragioni per estromettere dal procedimento penale la registrazione audio contestata.

 

                                         Il decreto è stato impugnato da RE 1 (inc. CRP 60.2024.126) e da __________ (inc. CRP 60.2024.131).

 

                                         Con giudizio di data odierna il decreto è stato confermato.

 

 

                                  h.   Con esposto 16.5.2024 RE 1 ha querelato PI 1 per i reati di ascolto e registrazione di conversazioni estranee e registrazione clandestina di conversazioni in relazione alla registrazione audio siccome effettuata senza il suo consenso.

                                         RE 1 si è costituito accusatore privato nel procedimento.

 

                                         L’esposto è stato registrato come inc. MP 2024.4346.

 

 

                                    i.   Con pronuncia 2045/2024 del 28.6.2024 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto.

 

                                         Il magistrato inquirente, con riferimento al reato giusta l’art. 179bis CP, ha ritenuto che esso non fosse applicabile al caso, esso presupponendo che l’autore non partecipasse alla conversazione. La fattispecie era da esaminare giusta l’art. 179ter CP.

 

                                         Il procuratore pubblico ha evidenziato che la registrazione era avvenuta in Italia. Secondo il diritto italiano, registrare una conversazione senza l’assenso dei partecipanti non costituiva un reato se essa serviva quale prova in un procedimento penale. La registrazione in sé non poteva dunque essere punibile, posto che la registrazione era occorsa in Italia. In applicazione del principio della lex mitior, PI 1 doveva perciò essere prosciolto.

 

                                         Restava da chiarire se la divulgazione della registrazione ad un terzo era punibile, ritenuto che l’art. 179ter CP puniva anche il fatto di rendere accessibile ad un terzo la registrazione clandestina.

 

                                         La registrazione era stata prodotta al Ministero pubblico nell’ambito di un procedimento penale per fatti molto gravi (l’ipotesi accusatoria era inerente al reato di amministrazione infedele aggravata per un importo di oltre CHF 1.5 mio). La registrazione era stata ammessa quale prova nel procedimento penale. PI 1 doveva pertanto essere prosciolto perché il Ministero pubblico non era un terzo, ma l’Autorità preposta per vagliare ed acquisire i mezzi di prova (leciti e non leciti), e, inoltre, in applicazione dell’art. 14 CP perché la registrazione era stata ammessa quale prova.

 

 

                                    j.   Con gravame 10.7.2024 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto di non luogo a procedere sia annullato e gli atti siano ritornati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

 

                                         Il reclamante adduce che il magistrato inquirente avrebbe misconosciuto la pertinente giurisprudenza italiana non avendo considerato che, mancando la prova certa su chi fosse presente, quando, dove e chi avesse effettuato la registrazione, essa dovrebbe essere ritenuta inutilizzabile. Anche ammettendo che essa sia avvenuta in Italia, fatto non accertato, la giurisprudenza italiana stabilirebbe che essa è utilizzabile come prova unicamente se effettuata da uno dei compartecipi o da persona legittimata ad assistere all’incontro. Il procuratore pubblico non avrebbe svolto indagini adeguate per verificare la liceità della registrazione.

 

                                         Ci sarebbe stata premeditazione nell’atto di registrare la conversazione. La __________ non avrebbe consegnato il dispositivo audio originale, ma una copia della registrazione. Il reclamante contesta che la copia corrisponda all’originale.

 

                                         Con riferimento alla trasmissione della registrazione al Ministero pubblico, il reclamante afferma che avrebbe impugnato la decisione sull’acquisizione della registrazione nel procedimento penale, di modo che la decisione non potrebbe essere invocata dal magistrato inquirente. Sarebbe irrilevante che la registrazione sia stata prodotta al Ministero pubblico. Si porrebbe semmai il problema della sua utilizzabilità. Non si tratterebbe di una prova validamente acquisibile nel procedimento penale. Sarebbero dati i presupposti ai sensi degli art. 179ter sub. 179bis CP.

 

 

                                   k.   Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 10.7.2024 contro il decreto di non luogo a procedere 28.6.2024, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

 

                                         1.3.2.

                                         RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare del bene giuridico protetto dagli art. 179bis e 179ter CP (BSK Strafrecht II – R. RAMEL / A. VOGELSANG, 4. ed., art. 179bis CP n. 2 ss. e art. 179ter CP n. 2; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, 4. ed., art. 179bis CP n. 1 e art. 179ter CP n. 1), è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 28.6.2024 che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati, che l’avrebbero leso personalmente, direttamente ed attualmente.

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                          L’impugnativa, in queste circostanze, è quindi ricevibile.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   RE 1 ipotizza i reati di ascolto e registrazione di conversazioni estranee giusta l’art. 179bis CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gli interlocutori (cpv. 1), chiunque sfrutta o comunica ad un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il cpv. 1 (cpv. 2), e, ancora, chiunque conserva oppure rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa oppure deve presumere eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1 (cpv. 3) (BSK Strafrecht II – R. RAMEL / A. VOGELSANG, op. cit., art. 179bis CP n. 7 ss.)] e di registrazione clandestina di conversazioni ex art. 179ter CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi (cpv. 1) e chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1 (cpv. 2) (BSK Strafrecht II – R. RAMEL / A. VOGELSANG, op. cit., art. 179ter CP n. 3 ss.)] in relazione alla registrazione audio prodotta PI 1.

 

 

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Autore del reato ai sensi dell’art. 179bis CP può essere unicamente chi non partecipa alla conversazione che registra, conversazione per lui dunque estranea (BSK Strafrecht II – R. RAMEL / A. VOGELSANG, op. cit., art. 179bis CP n. 8). Chi registra una conversazione alla quale partecipa è punito, qualora ne siano dati i presupposti, giusta l’art. 179ter CP (BSK Strafrecht II – R. RAMEL / A. VOGELSANG, op. cit., art. 179bis CP n. 8).

 

                                         4.2.

                                         Nel caso concreto l’imputato PI 1 ha partecipato alla conversazione registrata e prodotta al Ministero pubblico.

 

                                         Di modo che il reato di ascolto e registrazione di conversazioni estranee giusta l’art. 179bis CP non entra in considerazione.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         5.1.1.

                                         Per quanto riguarda il reato di registrazione clandestina di conversazioni, il procuratore pubblico ha evidenziato che la registrazione era avvenuta in Italia. Secondo il diritto italiano, registrare una conversazione senza l’assenso dei partecipanti non costituiva un reato se essa serviva quale prova in un procedimento penale. La registrazione in sé non poteva dunque essere punibile, posto che la registrazione era occorsa in Italia. In applicazione del principio della lex mitior, PI 1 doveva perciò essere prosciolto.

 

                                         5.1.2.

                                         RE 1 non contesta che, qualora la registrazione fosse avvenuta in Italia, essa non sarebbe punibile. Sostiene nondimeno che il magistrato inquirente non avrebbe svolto indagini adeguate per verificare la liceità della registrazione.

 

                                         5.1.3.

                                         Ora, dagli atti del procedimento inc. MP 2024.4346 risulta che il pubblico ministero nulla abbia accertato. All’incarto si evince la querela 16.5.2024 di RE 1, con i relativi allegati, ed il decreto di non luogo a procedere 2045/2024 del 28.6.2024.

 

                                         Eventuali accertamenti in altri incarti non sono sufficienti.

 

                                         In considerazione dell’obbligo di documentazione [che impone che l’incarto sia completo (art. 76 CPP) (decisione TF 6B_1318/2019 del 23.6.2021 consid. 2.5.2.; BSK StPO – P. NÄPFLI, op. cit., art. 76 CPP n. 7 s.; BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 100 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 76 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit. art. 100 CPP n. 1)], i mezzi di prova a favore ed a carico di un imputato devono infatti figurare nel verbale del procedimento e, anche, essere agli atti dell’incarto che lo concerne.

 

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         Il magistrato inquirente, sempre sul reato giusta l’art. 179ter CP, con riferimento al fatto di rendere accessibile ad un terzo la registrazione clandestina, ha evidenziato che la registrazione era stata prodotta al Ministero pubblico nell’ambito di un procedimento penale per fatti molto gravi (l’ipotesi accusatoria era inerente al reato di amministrazione infedele aggravata per un importo di oltre CHF 1.5 mio). La registrazione era stata ammessa quale prova nel procedimento penale. PI 1 doveva pertanto essere prosciolto perché il Ministero pubblico non era un terzo, ma l’Autorità preposta per vagliare ed acquisire i mezzi di prova (leciti e non leciti), e, inoltre, in applicazione dell’art. 14 CP perché la registrazione era stata ammessa quale mezzo di prova.

 

                                         5.2.2.

                                         Il reclamante adduce che avrebbe impugnato la decisione sull’acquisizione della registrazione nel procedimento, di modo che la decisione non potrebbe essere invocata. Sarebbe irrilevante che la registrazione sia stata prodotta al Ministero pubblico. Si porrebbe semmai il problema della sua utilizzabilità. Non si tratterebbe di una prova validamente acquisibile nel procedimento penale.

 

                                         5.2.3.

                                         Ora, sembrerebbe che il procuratore pubblico non abbia ammesso l’adempimento del reato dal profilo oggettivo perché il Ministero pubblico, che aveva acquisito la registrazione, non era un terzo rispettivamente che abbia ammesso la realizzazione del reato dal profilo oggettivo e soggettivo ed in seguito “prosciolto” PI 1 in ragione di motivi giustificativi, ovvero perché la registrazione è un mezzo di prova nel procedimento penale.

 

                                         Anche l’autorità è nondimeno, di principio, un terzo (in analogia con riferimento all’art. 173 CP: DTF 103 IV 22; decisione TF 6S.490/2002 del 9.1.2004 consid. 3.2.1.; BSK StGB – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 7; Praxiskommentar StGB – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 5).

 

                                         Nel caso concreto occorreva esaminare eventuali motivi giustificativi, segnatamente la tutela di legittimi interessi e lo stato di necessità della prova, ovvero del cosiddetto Beweisnotstand (cfr. decisione TF 6B_1362/2020 del 20.6.2022 consid. 14.5.).

 

                                         Il magistrato inquirente non ha verificato la portata della prova sotto questo profilo, limitandosi a dire che la registrazione era stata acquisita nel procedimento quale prova. I presupposti del motivo giustificativo del Beweisnotstand – per negare l’adempimento di un reato – sono però differenti da quelli per l’acquisizione di una prova giusta l’art. 141 CPP, norma in base alla quale il pubblico ministero ha assunto la prova (decreto confermato da questa Corte con giudizio CRP 60.2024.126/131 di data odierna).

 

 

                                   6.   Si giustifica quindi annullare il decreto di non luogo a procedere e rinviare gli atti al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

 

 

                                   7.   Il reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un’adeguata indennità.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 2045/2024 del 28.6.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. NLP 2045/2024 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera