Incarto n.
60.2024.221

 

Lugano

14 ottobre 2024/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati

 

 

sedente per statuire sul reclamo 27.07./05.08.2024 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto 16.07.2024 della presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione al decreto di accusa 16.04.2024 (DA __________) del procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi;

 

 

 

richiamati gli scritti 07/08.08.2024 del procuratore pubblico e 08/09.08.2024 della presidente della Pretura penale, con cui – senza formulare osservazioni – si rimettono al prudente giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato


 

in fatto

 

                                 a.   A seguito della denuncia 05/07.08.2013 sporta da __________ nei confronti di RE 1, cittadino italiano, è stato aperto un procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita, sub. amministrazione infedele (inc. MP __________), sfociato poi nel decreto 16.04.2024 con cui il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita aggravata giusta l’art. 138 CP [“siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo compreso tra il 16 aprile 2012 e il 26 marzo 2013, a __________ e in altre imprecisate località, abusando della procura che __________ __________ – avente diritto economico della __________ – gli ha concesso allo scopo di far fruttare il patrimonio disponibile di __________ (detenuto fiduciariamente da __________ presso __________ Bank sulla relazione __________) nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, danneggiato il patrimonio della __________, per un importo di EUR 148'500.00, ottenendo ingiustificatamente denaro a contanti e/o facendo bonificare indebitamente a debito della relazione bancaria detenuta da __________, __________, presso __________ Banca, a società a lui riconducibili i seguenti importi/bonifici:

·         EUR 8'000.00 in data 16 aprile 2012

·         EUR 8'000.00 in data (?) maggio 2012

·         EUR 16'000.00 in data 31 maggio 2012

·         EUR 20'000.00 in data 10 agosto 2012

·         EUR 3'000.00 in data 23 ottobre 2012

·         EUR 2'000.00 in data 5 dicembre 2012

·         Bonificato EUR 20'000.00 in data 23/29 ottobre 2012 … alla __________ …;

·         Bonificato EUR 30'000.00 in data 03 dicembre 2012 alla __________ …;

·         Bonificato EUR 20'000.00 in data 23/29 ottobre 2012 alla __________ …;

·         Bonificato EUR 20'000.00 in data 10 gennaio 2013 alla __________ …”], e meglio come descritto nel DA __________.

 

                                        Ha proposto la sua condanna alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Allo stesso tempo ha rinviato l’accusatrice privata al competente foro per le pretese di natura civile e ha ordinato la confisca dell’importo pari a EUR 454.82 (pari a CHF 442.38) versato presso il conto intestato al Ministero pubblico il 09.05.2014 per l’estinzione della relazione bancaria no __________ da lui detenuta presso __________.

 

                                       Nel decreto di accusa è stato indicato il seguente rimedio di diritto: “L’imputato e le altre parti interessate hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Pubblico formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa entro 10 giorni dall’intimazione (art. 354 CPP). L’opposizione va motivata, ad eccezione di quella dell’imputato. In caso di mancata o non valida opposizione, il decreto di accusa diverrà sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP)” (DA __________, p. 2).

 

                                         Il decreto di accusa è stato intimato per lettera raccomandata AR il medesimo giorno. Esso, come si evince dalla cartolina “avviso di ricevimento”, agli atti dell’incarto MP __________, è stato notificato a RE 1, __________, in data 29.04.2024.

 

 

                                  b.   Con scritto 07.05.2024, spedito per raccomandata AR e pervenuto al Ministero pubblico il 14.05.2024, RE 1 si è opposto al decreto.

 

 

                                   c.   Il 14.05.2024 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa 16.04.2024 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento. Ha altresì chiesto all’autorità penale di valutare la tempestività dell’opposizione, apparentemente giunta in Svizzera il 13.05.2024 e pervenuta al Ministero pubblico il 14.05.2024, dal momento che il decreto di accusa era stato ritirato dall’imputato il 29.04.2024.

 

 

                                 d.   Il 27.05.2024 la presidente della Pretura penale, visto che l’opposizione sarebbe sembrata essere tardiva, ha assegnato a RE 1 un termine di dieci giorni per pronunciarsi sulla tempestività e per eventualmente produrre la necessaria documentazione.

 

 

                                 e.   RE 1 ha preso posizione con lettera datata 15.06.2024, pervenuta alla Pretura penale il 24.06.2024.

 

Egli ha evidenziato di aver ritirato, in data 29.04.2024, la raccomandata che conteneva il decreto di accusa, con il quale gli erano stati concessi dieci giorni per inoltrare formale opposizione. Il 07.05.2024 (con invio per raccomandata AR) ha inoltrato opposizione al decreto di accusa. La sua opposizione sarebbe dunque tempestiva, poiché dal ritiro della busta raccomandata (29.04.2024) all’invio dell’opposizione erano trascorsi unicamente otto giorni. Il fatto che l’invio fosse giunto all’autorità penale il 14.05.2024, sette giorni dopo la scadenza del termine, non sarebbe a lui imputabile. Ha altresì addotto di conoscere la normativa italiana per i termini di legge, ove farebbero fede le date indicate sui timbri dell’ufficio postale. Ha infine precisato che, dal 29.04.2024 al 07.05.2024, avrebbe preparato la sua “memoria difensiva” con i relativi allegati, avendo pensato che avrebbe dovuto inviarli entro il termine di dieci giorni (AI 3 – inc. __________).

 

 

                                    f.   Il 16.07.2024 la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata dall’imputato da un ufficio postale italiano il 07.05.2024, poiché tardiva (inc. __________).

 

                                         Ella ha dapprima stabilito che il decreto di accusa era stato validamente intimato per raccomandata all’imputato il 16.04.2024, che gli era stato notificato il 29.04.2024. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione aveva iniziato a decorrere il 30.04.2024 ed era scaduto il 10.05.2024 (essendo stato il giorno precedente festivo). L’imputato ha inoltrato opposizione, per invio raccomandato, il 07.05.2024, da un ufficio postale italiano, la cui busta era giunta alla Posta svizzera soltanto il 13.05.2024.

 

Ha poi reputato – preso atto delle osservazioni del 12.06.2024 dell’imputato e richiamato l’art. 91 cpv. 2 CPP con la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2. – che, nel caso concreto, l’opposizione inoltrata dall’imputato era pervenuta all’ufficio postale svizzero soltanto il 13.05.2024, senza rispettare il termine impartitogli (non essendo la data di invio e del timbro postale italiano a far fede). Ha pure addotto che non sarebbe stato necessario motivare l’opposizione: sarebbe stato sufficiente sottoscriverla e spedirla, assicurandosi che l’atto giungesse alla posta svizzera nei termini stabiliti.

 

 

                                 g.   Con gravame datato 26.07.2024, spedito il 27.07.2024 e pervenuto a questa Corte il 05.08.2024, RE 1 chiede di annullare il decreto 16.07.2024 della presidente della Pretura penale e la restituzione dei termini in applicazione dell’art. 94 CPP in relazione alla sua opposizione al decreto di accusa emanato a suo carico.

 

Il reclamante, esposti i fatti, reputa di aver rispettato il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione indicato nel decreto di accusa, avendo consegnato l’atto alle poste italiane otto giorni dopo la sua ricezione. Al riguardo evidenzia di essere cittadino italiano, privo delle conoscenze specifiche in materia di notificazione del diritto svizzero e di aver agito senza l’assistenza di un legale. Rileva altresì che nel decreto di accusa non sono state indicate le modalità legali dell’invio dell’atto e tantomeno della decorrenza del termine imposto ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 CPP. La restituzione del termine giusta l’art. 94 CPP sarebbe dunque legittima.

 

 

                                 h.   Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 27.07./05.08.2024 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 16.07.2024 della presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività dell’opposizione, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 356 CPP n. 17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 356 CPP n. 3).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 16.07.2024 con cui la presidente della Pretura penale ha ritenuto la sua opposizione irricevibile (in quanto tardiva).

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                 2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta. Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; in assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).

 

Se la validità dell’opposizione al decreto di accusa è contestata, non è il pubblico ministero bensì il tribunale di primo grado a decidere in merito (art. 356 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; 140 IV 192 consid. 1.3.). Il tribunale di primo grado è tenuto a verificare d’ufficio la validità dell’opposizione (decisione TF 6B_613/2021 del 03.03.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 41). La stessa non è in particolare valida, se viene introdotta tardivamente, ovverossia oltre il termine di dieci giorni (decisione TF 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.). In tal caso il tribunale di primo grado non entra nel merito dell’opposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.04.2021 consid. 2.1.2.; BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 42).

 

                                        2.2.

                                         2.2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.

 

                                         Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

 

                                       Secondo l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

 

                                       2.2.2.

                                         Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono, anche, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (art. 81 cpv. 1 lit. d CPP). L’indicazione dei rimedi di diritto deve porre le parti nella situazione di poter effettivamente esercitare i mezzi di ricorso spettanti loro per legge. L’indicazione dei rimedi di diritto deve dunque includere, di principio, pure il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, quando chi riceve la notificazione dell’atto abita all’estero (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.02.2021 consid. 1.3.3./2.2.; DTF 145 IV 259 consid. 1.4.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 20a).

 

                                         Se l’atto intimato all’estero non contiene il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, tale norma non può essere opposta al destinatario dell’atto (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.02.2021 consid. 2.2.).

 

                                         La consegna dell’atto alla posta estera da parte di chi presenta l’impugnativa è irrilevante per il rispetto del termine (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). Determinante è soltanto il momento in cui l’atto è preso in consegna dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). Il reclamante che sceglie di consegnare il suo ricorso alla posta estera deve fare in modo che sia ricevuto in tempo dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.).


 

                                 3.   3.1.

                                       Si è detto in fatto (consid. a.) che, nel caso in disamina, il decreto di accusa 16.04.2024 è stato intimato per lettera raccomandata AR il medesimo giorno ed è stato notificato a RE 1, __________, il 29.04.2024.

 

                                       Ne discende che, il termine di dieci giorni giusta l’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP per inoltrare opposizione al decreto di accusa, ha iniziato a decorrere il 30.04.2024 ed è giunto a scadenza il 10.05.2024 (poiché il 09.05.2024 era un giorno festivo), termine entro cui l’opposizione avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).

 

                                       L’opposizione di RE 1 è stato consegnato alle poste italiane il 07.05.2024, mentre l’atto è giunto alla posta svizzera soltanto il 13.05.2024 (cfr. tracciamento dell’invio __________ di cui all’inc. MP __________) e dunque dopo il 10.05.2024, termine ultimo per inoltrare opposizione.

 

                                         3.2.

                                       Sennonché nel decreto di accusa 16.04.2024 – e ciò invero nemmeno nel decreto 16.07.2024 della Pretura penale che nell’indicazione del rimedio di diritto ha addirittura tralasciato le norme applicabili del CPP (p. 3, in fondo) – non è stato indicato il benché minimo riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP (cfr. DA __________, p. 2). È dunque manifesto che questa disposizione non può essere opposta a RE 1, che in quel momento risiedeva all’estero (in Italia), non aveva a prima vista familiarità con il diritto svizzero e non era neppure patrocinato.

 

                                       Si ha dunque che, nel caso concreto, l’opposizione deve essere reputata tempestiva, essendo stata consegnata alle poste italiane nel termine di dieci giorni dall’intimazione del decreto di accusa, come sancito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.2.2.; decisione TF 6B_1131/2023 del 27.10.2023 consid. 2.3.2. che rinvia alla DTF 145 IV 259).

 

                                       Di conseguenza si giustifica l’annullamento del decreto del 16.07.2024 con cui è stata dichiarata irricevibile l’opposizione inoltrata da RE 1 (inc. __________) e la restituzione degli atti alla presidente della Pretura penale affinché proceda nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 356 cpv. 2 CPP (secondo cui il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione).


 

                                   4.   Il reclamo è accolto ai sensi dei precedenti considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                    §   Il decreto 16.07.2024 (inc. __________) emanato dalla presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’incarto __________ sono ritornati alla presidente della Pretura penale per procedere nei suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                         Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera