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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada |
sedente per statuire sul reclamo 10.10.2024 presentato da
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RE 1, , RE 2, , RE 3, , tutti patr. da: avv. PR 1, , |
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contro |
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il decreto 3.10.2024 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano con cui – nel procedimento penale inc. MP 2019.12421 promosso anche nei loro confronti per reati contro il patrimonio – ha respinto la loro istanza di dissequestro 23.9.2024; |
richiamate le osservazioni 25.10.2024, 5/6.11.2024 (duplica) e 15/18.11.2024 del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 31.10.2024 (replica) e 13/11.2024 (triplica) di RE 1, RE 2 ed RE 3 – che si sono confermati nelle loro argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 16.12.2019 (AI 1) __________, la __________ (oggi in liquidazione), __________, la __________ (oggi in liquidazione), __________, e la __________, __________, società che avrebbero fatto capo a __________, hanno denunciato __________ e le altre persone coinvolte nei fatti, in particolare RE 1, (ex) moglie di quest’ultimo, per le ipotesi accusatorie di estorsione, truffa e minaccia.
I denuncianti hanno sostanzialmente addotto che __________, che avrebbe conosciuto __________ nel 2009, avrebbe fatto credere a quest’ultimo, con segnatamente telefonate fatte da persone da lui incaricate, che __________ e la sua famiglia fossero minacciati e che l’imputato potesse proteggerlo perché appartenente ad un’organizzazione segreta. Protezione per la quale __________ avrebbe corrisposto importanti somme di denaro a __________, a RE 1 ed ai loro figli RE 2 ed RE 3. Secondo l’esposto, i denuncianti avrebbero versato a favore di RE 3 la somma di CHF 618'707.60, a favore di RE 2 l’importo di CHF 788'496.95 ed a favore di RE 1 CHF 1'385'487.66.
I denuncianti, che avrebbero avuto un danno di CHF 20 mio, si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale, allora nella titolarità del procuratore pubblico Chiara Borelli.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2019.12421.
b. Con ordine 4.9.2024 (AI 219) il procuratore pubblico Daniele Galliano, divenuto titolare del procedimento penale promosso per i reati di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, ha disposto il blocco di tutti i fondi immobiliari di proprietà di __________, RE 1, RE 2 ed RE 3. Ha indicato, in particolare, che dall’inchiesta emergeva che RE 3 aveva beneficiato di alcuni importi di denaro provenienti dalle relazioni di __________, e meglio CHF 63'500.00 e CHF 150'759.00 per presunte pigioni, e che RE 2 aveva beneficiato di alcuni importi di denaro provenienti dalle relazioni di __________, e meglio CHF 55'000.00 per presunte pigioni. RE 1 aveva beneficiato di alcuni importi provento di reato, e meglio CHF 1'072’214.00.
Occorreva procedere al blocco degli immobili in quanto soggetti a confisca o in vista della pronuncia di un risarcimento equivalente.
c. Sempre quel giorno, 4.9.2024 (AI 220/221), con le medesime motivazioni, il magistrato inquirente ha inoltre disposto – all’indirizzo di due istituti bancari – il sequestro delle relazioni intestate a RE 1, RE 2 ed RE 3.
d. Con istanza 23.9.2024 (AI 230) RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno chiesto il dissequestro dei conti.
Essi hanno addotto di essere a conoscenza soltanto di transenna, perché indicato in un allegato di una procedura civile, dell’esistenza di una denuncia penale nei confronti di __________, poi estesa a loro. Fino a quel momento non erano mai stati coinvolti in qualsiasi atto di natura procedurale penale e non avevano avuto accesso agli atti. Non sapevano nulla degli addebiti a loro mossi, se non per quanto menzionato negli ordini di sequestro.
Essi hanno contestato ogni accusa e quindi i sequestri.
Hanno esposto la stima fiscale (che avrebbe rappresentato un massimo dell’80% del valore di mercato) degli immobili: CHF 1'291’000.00 per RE 1, CHF 2'865'998.00 per RE 2 e CHF 1'847'000.00 per RE 3.
Hanno affermato che, pur contestando gli addebiti, rinunciavano – temporaneamente – a domandare il dissequestro dei beni immobili, postulando soltanto il dissequestro dei conti bancari.
In via subordinata, hanno chiesto il dissequestro parziale dei conti.
e. Il 3.10.2024 il pubblico ministero ha respinto l’istanza di dissequestro.
Ha indicato che, in quel momento, non riusciva ad esprimersi perché gli accertamenti dell’Équipe finanziaria erano in corso. Avrebbe convocato RE 2, RE 3 e RE 1 ad un verbale di interrogatorio per contestare loro le emergenze istruttorie non appena avesse avuto un quadro più chiaro della situazione. L’inchiesta era molto complessa.
Dai primi accertamenti emergeva che gli imputati avrebbero comunque ricevuto denaro provento di reato. Nei loro confronti erano state sporte diverse denunce penali da parte di più accusatori privati. Soltanto __________ lamentava un danno di CHF 20 mio. Gran parte del denaro sembrava essere confluito sulle relazioni di RE 3, RE 2 e RE 1 oppure essere stato utilizzato per acquisti in loro favore.
Non appena le ricostruzioni finanziarie fossero terminate, il magistrato inquirente avrebbe rivalutato i sequestri in essere.
f. Con gravame 10.10.2024 RE 1, RE 2 ed RE 3 postulano che, in accoglimento dell’impugnativa, in via principale l’ordine di sequestro 4.9.2024 sia annullato per tutti i beni mobili e il sequestro sia mantenuto solo sugli immobili e in via subordinata l’ordine di sequestro 4.9.2024 sia modificato nel senso che il conto in CHF di RE 1 presso la __________ sia liberato nella misura di CHF 200'000.00, che tutti i conti di RE 2 siano liberati, ad eccezione dell’importo di CHF 205'525.00, e che tutti i conti di RE 3 siano liberati almeno per CHF 100'000.00.
I reclamanti, ricordate la denuncia e l’azione risarcitoria presentata il 5.7.2021, adducono che – secondo il procuratore pubblico – occorrerebbe procedere al sequestro di tutti i loro averi (immobili e conti bancari) per un valore fiscale netto già per i soli immobili di CHF 4.3 mio. Per il magistrato inquirente, RE 3 avrebbe beneficiato di alcuni importi di denaro (CHF 63'500.00 e CHF 150'759.00) provenienti da relazioni di __________. Anche RE 2 avrebbe beneficiato di alcuni importi di denaro (CHF 55'000.00) provenienti da relazioni di __________. RE 1 avrebbe beneficiato di CHF 1'072'214.00.
Tutti gli immobili, con un’unica eccezione, sarebbero di loro proprietà da una data anteriore al momento in cui __________ avrebbe conosciuto __________. Inoltre, gli importi fatti valere da __________ nei loro confronti nella causa civile (introdotta un anno e mezzo dopo la denuncia) sarebbero differenti e, nel caso di RE 1, decisamente minori rispetto a quelli indicati dal pubblico ministero. Sarebbe quindi manifesto che un simile sequestro globale ed indiscriminato di ogni loro bene, a fronte di vantate (censurate) ben più ridotte pretese, considerata l’anteriorità degli acquisti immobiliari rispetto ai fatti contestati, lederebbe crassamente i principi fondamentali che regolerebbero il sequestro confiscatorio e la garanzia della proprietà.
Per i reclamanti, la macroscopica differenza degli importi sequestrati rispetto a quelli, secondo il denunciante ed il pubblico ministero, a loro pervenuti a seguito dei contestati fatti attesterebbe prima facie che non sarebbe comunque dato un rapporto di connessione tra i (presunti) reati ed i beni oggetto di sequestro.
Sarebbero state bloccate tutte le loro relazioni bancarie (CHF 1'031'375.22). Sarebbero stati privati perfino dei mezzi per far fronte alle proprie necessità economiche ed a quelle dei famigliari. Da qui la richiesta, in via principale, di dissequestrare tutti i loro conti.
Con riferimento alla causa civile, essi affermano che __________ non avrebbe fatto la minima chiarezza sulle proprie pretese e sul loro asserito contestato fondamento. Le sue memorie civili apparirebbero una lunga sequela di vacue infondate illazioni sul fatto che essi avrebbero ricevuto importanti somme di denaro e che “non avrebbero dovuto ignorare che esse erano versate senza la benché minima ragione”. La denuncia sarebbe stata presentata nel 2019. Essi, sebbene siano trascorsi cinque anni, non sarebbero mai stati sentiti. In cinque anni non avrebbero peraltro compiuto il minimo atto di distrazione/alienazione dei propri beni.
Il sequestro sarebbe ingiustificato: il procuratore pubblico stesso avrebbe ammesso che “l’inchiesta è molto complessa”; egli tra il 4.9.2024 ed il 3.10.2024 sarebbe nondimeno giunto alla conclusione che i reati avrebbero comportato la sottrazione di un fumoso, evanescente ed imprecisato importo di CHF 20 mio, di cui “gran parte sarebbe confluito sulle relazioni bancarie dei Ricorrenti”; con tale sommaria affermazione il magistrato inquirente parrebbe riferirsi ai milioni citati da __________ nella denuncia; sarebbe però stato lo stesso __________ ad avere in seguito sensibilmente ridotto le proprie pretese con l’azione civile; il pubblico ministero si discosterebbe pure dall’ordine di sequestro, che citerebbe importi differenti da quelli del decreto 3.10.2024.
I reclamanti censurano ogni addebito. Sarebbero estranei ai fatti contestati da __________ a __________.
g. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo 10.10.2024 presentato contro il decreto 3.10.2024 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Se si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B_354/2020 del 26.10.2020 consid. 4.1.; 6B_924/2020 dell’1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B_319/2017 del 26.7.2017 consid. 5.; 1B_305/2016 del 3.1.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).
1.3.2.
I reclamanti, imputati nel procedimento penale, sono singolarmente legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP con riferimento ai loro conti bancari rispettivamente agli immobili a loro intestati, avendo un interesse giuridicamente protetto al dissequestro dei propri averi, non potendo oggi provvisoriamente disporne.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c), confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato (art. 71 CP).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
2.2.
Giusta l’art. 266 cpv. 3 CPP in caso di sequestro di fondi (come descritti all’art. 655 cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco – che concerne unicamente i diritti reali relativi al fondo stesso e non il suo utilizzo materiale e/o la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art. 266 CPP n. 4) e che è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario, che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo in questione (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n. 8; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 266 CPP n. 5) – è menzionato nel registro.
2.3.
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).
2.4.
2.4.1.
Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca (nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi) dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.4.2.
Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.).
Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisioni TF 6B_97/2019 del 6.11.2019 consid. 4.2.3.; 6B_966/2014 del 6.3.2017 consid. 6.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è pertanto indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 1).
2.5.
Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del 4.3.2024 consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.
L’obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento.
Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.
La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
3. 3.1.
Con decreto 3.10.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di dissequestro presentata dai reclamanti. In quel momento, non riusciva ad esprimersi perché gli accertamenti dell’Équipe finanziaria erano in corso. Avrebbe convocato RE 2, RE 3 e RE 1 ad un verbale di interrogatorio per contestare loro le emergenze istruttorie non appena avesse avuto un quadro più chiaro della situazione. L’inchiesta era molto complessa. Dai primi accertamenti emergeva che gli imputati avrebbero comunque ricevuto denaro provento di reato. Nei loro confronti erano state sporte diverse denunce penali da parte di più accusatori privati. Soltanto __________ lamentava un danno di CHF 20 mio. Gran parte del denaro sembrava essere confluito sulle relazioni di RE 3, RE 2 e RE 1 oppure essere stato utilizzato per acquisti in loro favore. Non appena le ricostruzioni finanziarie fossero terminate, il magistrato inquirente avrebbe rivalutato i sequestri in essere.
3.2.
I reclamanti, che respingono ogni addebito, rimproverano al pubblico ministero di non aver rispettato il principio di proporzionalità.
3.3.
3.3.1.
Secondo il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro (cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B_356/2021 del 21.9.2021 consid. 3.1.).
3.3.2.
Si è detto che l’art. 70 CP presuppone valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato. L’applicazione dell’art. 71 CP implica che all’interessato dal sequestro siano pervenuti averi provento di reato, di cui si è in seguito liberato.
Il sequestro degli averi riconducibili ai reclamanti può, e deve, dunque estendersi solo all’entità dei beni che sono loro pervenuti quale (indebito) profitto, in relazione ai fatti ed ai reati ipotizzati.
Si ricorda peraltro che, secondo la giurisprudenza, non c’è vincolo di solidarietà tra gli autori di un reato al risarcimento compensativo, per cui ciascuno è responsabile soltanto per quanto ha ricevuto, soluzione che – oltre che per ragioni giuridiche (la legge non prevede un vincolo di solidarietà) – si giustifica per motivi logici [DTF 119 IV 17 consid. 2b; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)].
3.3.3.
Il procuratore pubblico, negli ordini 4.9.2024 (AI 219/220/221), ha indicato che dall’inchiesta emergeva che i reclamanti avevano beneficiato di denaro proveniente dalle relazioni di __________, e meglio RE 3 per CHF 63'500.00 e CHF 150'759.00 per presunte pigioni, RE 2 per CHF 55'000.00 per presunte pigioni e RE 1 per CHF 1'072’214.00.
Importi che differiscono da quanto menzionato da __________ nella denuncia e, anche, nella successiva petizione 5.7.2021 davanti alla Pretura del distretto di __________ con cui ha convenuto segnatamente i reclamanti e __________ (doc. B, allegato al reclamo). In tale petizione, al capitolo “Versamenti effettuati alla famiglia __________” (p. 29 s., doc. B, allegato al reclamo), __________ ha del resto evidenziato che aveva “(…) proceduto ad un mastodontico lavoro di ricostruzione di quanto accaduto.” (p. 29, doc. B, allegato al reclamo) e che – secondo la ricostruzione – RE 1 aveva ricevuto CHF 497'983.80, RE 2 aveva ricevuto CHF 257'685.00, Euro 48'500.00 e GBP 29'005.11 ed RE 3 aveva ricevuto CHF 283'328.45 ed Euro 128'545.00. Per dire del denunciante, per l’appunto secondo la sua ricostruzione, questi sarebbero dunque stati gli importi che essi avrebbero indebitamente ottenuto.
Il procuratore pubblico, nel decreto impugnato e nelle osservazioni al gravame, ha esposto che l’Équipe finanziaria sta procedendo alle ricostruzioni dei movimenti del denaro. Non si è specificatamente pronunciato sul rispetto del principio di proporzionalità, limitandosi ad evidenziare che __________ lamenterebbe un danno di CHF 20 mio (come sostenuto nella denuncia). Non ha inoltre trasmesso alcun rapporto parziale dell’Équipe finanziaria comprovante il provento di reato pervenuto agli imputati. La verifica del citato principio presuppone nondimeno necessariamente l’indicazione, oltre che dell’entità degli averi sequestrati (non menzionata nel decreto 3.10.2024), del provento di reato. Soltanto così l’interessato e l’autorità chiamata a valutare il provvedimento cautelare possono infatti determinarsi in merito.
3.4.
Il decreto 3.10.2024 è annullato. In attesa che il pubblico ministero si ripronunci sull’istanza di dissequestro, esprimendosi – oltre che sulla proporzionalità della misura – anche sugli indizi di reato, che devono concretizzarsi nel corso del procedimento (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3. a contrario; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 13), è mantenuto il sequestro su tutti gli averi (beni mobili e beni immobili).
4. Il gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono compensate.
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto 3.10.2024 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2019.12421, è annullato. E’ mantenuto il sequestro degli averi in attesa che il pubblico ministero si ridetermini sull’istanza di dissequestro.
§§ Gli atti dell’inc. MP 2019.12421 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono compensate.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera