Incarto n.
60.2024.272

 

Lugano

30 gennaio 2025/mr     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati

 

 

sedente per statuire sul reclamo 10.10.2024 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 30.09.2024 emanato dal procuratore pubblico Veronica Lipari nel procedimento penale a suo carico per titolo di furto, ricettazione e violazione di domicilio (ABB __________);

 

 

richiamate le osservazioni 18/21.10.2024 del procuratore pubblico, con cui comunica di non avere osservazioni, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Corte;

 

preso atto dello scritto 27.11.2024 del patrocinatore di RE 1, con cui richiama la decisione TF 7B_654/2023 del 1°.10.2024 (recte 7B_654/2024) in relazione alla legittimazione di cui all’art. 429 cpv. 3 CPP (entrato in vigore il 1°.01.2024);

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato


 

in fatto

 

 

                                 a.   A seguito della segnalazione/querela 18.08.2024 di __________, il giorno dopo RE 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. PR 1, è stato sentito dalla polizia in veste di imputato per i reati di furto, violazione di domicilio e ricettazione, poiché sospettato di aver sottratto il motoveicolo di proprietà del querelante, perpetrato tra il 20.07.2024 e il 18.08.2024, e di averlo messo successivamente in vendita sul portale “__________”.

 

 

                                 b.   Con scritto 27.08.2024 l’avv. PR 1 ha, tra le altre cose, chiesto al procuratore pubblico di ottenere copia del verbale d’interrogatorio e di procedere all’audizione del venditore (da cui l’imputato aveva acquistato sei motoveicoli) e del responsabile dell’amministrazione dello stabile (ove erano parcheggiati i motoveicoli).

 

 

                                 c.   Il 05.09.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto di segnalazione del 02.09.2024 [con allegati, tra l’altro, tre verbali d’interrogatorio e il ritiro (desistenza) della querela di __________ del 24.08.2024].

 

 

                                 d.   Il 09.09.2024 il procuratore pubblico ha revocato la nomina dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio di RE 1 ex art. 134 cpv. 1 CPP.

 

Con scritto 11.09.2024 lo stesso legale ha informato il procuratore pubblico di aver assunto la difesa di fiducia di RE 1, chiedendo l’accesso agli atti e l’emanazione di una decisione che attestasse quanto riferito oralmente dalla polizia al suo assistito in merito all’effettivo destino dei sei motoveicoli.

 

 

                                 e.   Con decreto 30.09.2024 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di RE 1 per i reati di furto, ricettazione e violazione di domicilio.

 

                                       Le spese procedurali “(ivi compresa la nota professionale dell’avv. PR 1, per quanto concerne il periodo in cui ella ha agito quale difensore d’ufficio)” sono state poste a carico dello Stato (dispositivo n. 2 dell’ABB __________). All’imputato non sono stati riconosciuti ulteriori indennizzi e/o riparazioni del torto morale (dispositivo n. 3 dell’ABB __________).

 

Il magistrato inquirente, ricostruiti i fatti, ha reputato che dalle risultanze dell’inchiesta non sarebbe emerso alcun elemento atto a dimostrare un agire delittuoso dell’imputato e nemmeno che egli avesse agito con leggerezza.

 

Ha infine precisato che “… si è rinunciato a emettere l’ordinanza di chiusura dell’istruzione ex art. 318 CP (recte 318 CPP), vista l’inutilità di fissare all’imputato un termine per proporre istanze probatorie, considerato che i fatti risultano essere stati accertati e siccome la scrivente Magistrata ritiene che l’imputato non abbia diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 429 CPP, considerato che il procedimento penale si è di fatto limitato a un suo unico verbale d’interrogatorio” (ABB __________, punto 8 p. 2).

 

 

                                  f.   Con reclamo 10.10.2024 RE 1 chiede di annullare il considerando n. 8. e il dispositivo n. 3 del decreto di abbandono 30.09.2024 e di ritornare l’incarto al procuratore pubblico per poter esercitare il suo diritto di accesso agli atti e, se del caso, dopo la notifica della chiusura dell’istruzione, di esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 429 CPP.

 

Il reclamante – esposti i fatti da cui è scaturito il procedimento penale a suo carico e il diritto applicabile – censura la violazione dell’art. 318 CPP, dal momento che non gli è stata notificata la chiusura dell’istruzione da parte del procuratore pubblico prima di emanare il decreto di abbandono. Per questa ragione non ha potuto accedere agli atti e neppure chiedere un indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP.

 

 

                                 g.   Delle ulteriori argomentazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 10.10.2024 contro il decreto di abbandono 30.09.2024 (ABB __________), è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e anche proponibile, poiché all’imputato, nei confronti del quale è stato abbandonato il procedimento penale, sono state negate ulteriori indennità (eccetto per quanto attiene alla nota professionale dell’avv. PR 1 per il periodo in cui ha agito come suo difensore d’ufficio) e una riparazione del torto morale (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ e destinatario del decreto di abbandono 30.09.2024, con cui il pubblico ministero non gli ha riconosciuto ulteriori indennizzi né riparazioni del torto morale, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica oppure all’annullamento del decreto di abbandono in relazione al suo dispositivo n. 3..

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   La reclamante censura, in primo luogo, la violazione dell’art. 318 CPP.

 

                                         Si è detto che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono 30.09.2024 ha indicato le seguenti considerazioni:

In conclusione si precisa che si è rinunciato a emettere l’ordinanza di chiusura dell’istruzione ex art. 318 CP (recte 318 CPP), vista l’inutilità di fissare all’imputato un termine per proporre istanze probatorie, considerato che i fatti risultano essere stati accertati e siccome la scrivente Magistrata ritiene che l’imputato non abbia diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 429 CPP, considerato che il procedimento penale si è di fatto limitato a un suo unico verbale d’interrogatorio” (ABB __________, punto 8 p. 2).

 

                                         È dunque necessario verificare se l’emanazione del decreto di abbandono sia avvenuta nel rispetto delle norme del CPP.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         La procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP – della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).

 

                                         4.2.

                                         Il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (decisioni TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

 

                                          4.3.

                                         Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].

 

                                         Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza (decisioni TF 6B_1385/2019 del 27.02.2020 consid. 1.1.; 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.) l’istruzione è considerata aperta non appena il procuratore pubblico cominci ad occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui non emani un decreto formale di apertura dell’istruzione, atto che – come già detto – ha soltanto effetto dichiarativo. L’istruzione si apre comunque con l’adozione di misure coercitive (decisione TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.).

 

                                         Il pubblico ministero può tuttavia emanare un decreto di non luogo a procedere anche dopo avere effettuato alcune verifiche (decisione TF 6B_810/2019 del 22.07.2019 consid. 2.1.), procedendo a propri semplici accertamenti (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), segnatamente consultando incarti o informazioni disponibili o chiedendo alla parte una semplice presa di posizione sui fatti.

 

                                         Il decreto di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 310 CPP interviene prima di ogni istruzione e non può dunque essere cumulato con l’apertura dell’istruzione (decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello).

                                         4.4.

                                         La differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.

 

                                         L’apertura dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali [per esempio all’assunzione delle prove secondo l’art. 147 CPP (decisione TF 6B_1385/2019 del 27.02.2020 consid. 1.1.)], di fare capo ad un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e, ancora, di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).

 

                                         4.5.

                                         Secondo l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

 

                                         Di principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

 

                                         L’esito prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è tuttavia vincolante: il magistrato inquirente può infatti, dopo la comunicazione scritta alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 5).

 

                                         Le formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 09.09.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 del 1°.05.2018 consid. 4.].

 

 

                                    5.   5.1.

                                         Nel caso concreto, nonostante l’assenza di un decreto formale di apertura dell’istruzione ex art. 309 cpv. 3 CPP (che secondo il Tribunale federale ha comunque effetto dichiarativo), l’istruzione è stata in ogni caso materialmente aperta d’ufficio a seguito degli atti esperiti dalla polizia giudiziaria [tra cui l’interrogatorio dell’imputato (AI 1) con l’allestimento del rapporto di segnalazione 02.09.2024 (AI 4)] e anche della nomina dell’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio (AI 2).

 

                                         Il magistrato inquirente, prima di emanare il decreto di abbandono, avrebbe però dovuto notificare per iscritto all’imputato (rispettivamente al suo difensore) limminente chiusura dellistruzione comunicandogli la sua intenzione di abbandonare il procedimento penale e impartendo un termine per presentare eventuali istanze probatorie e/o eventuali pretese di indennizzo.

 

                                         Nella motivazione della decisione impugnata il procuratore pubblico ha spiegato le ragioni per cui ha rinunciato a notificare all’imputato l’imminente chiusura dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 CPP: ha reputato che fosse inutile impartirgli un termine per presentare istanze probatorie (essendo, nel caso concreto, i fatti stati accertati) e che egli non avesse diritto ad alcun indennizzo ex art. 429 CPP, essendosi il procedimento penale limitato a un suo unico interrogatorio.

 

                                         Così facendo, nel caso in disamina, è stato violato il diritto di essere sentito di RE 1, poiché privato del suo diritto di presentare eventuali pretese di risarcimento. Si deve inoltre aggiungere che, dopo aver revocato la difesa d’ufficio dell’avv. PR 1 (senza peraltro spiegare i motivi a fondamento del suo decreto), subentrata l’11.09.2024 come difensore di fiducia, il magistrato inquirente non ha neppure preso posizione in merito al suo scritto 11.09.2024, con il quale chiedeva, in particolare l’accesso agli atti (cfr. in fatto consid. d.)

                                        

                                         Sia come sia, si ricorda come lo scopo della comunicazione scritta di cui all’art. 318 CPP sia quello di informare tutte le parti nei medesimi tempi e modalità, rispettando così l’imperativo di parità di trattamento, in relazione al prospettato esito del procedimento, sia di impartire loro un termine per presentare eventuali istanze probatorie e/o pretese di risarcimento, ossequiando così il loro diritto di essere sentite.

 

                                         5.2.

                                         Visto quanto precede, essendo stato violato il diritto di essere sentito di RE 1 e in mancanza di rispetto delle formalità (essenziali e obbligatorie) di cui agli art. 318 cpv. 1 CPP, il decreto di abbandono deve essere annullato limitatamente al suo dispositivo n. 3. [“A RE 1 non vengono accordati ulteriori indennizzi, né riparazioni del torto morale” (ABB __________, p. 3)].

Si può dunque prescindere dall’entrare nel merito delle ulteriori contestazioni sollevate dal reclamante nel suo gravame.

 

                                         Di conseguenza gli atti sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP.

 

 

                                   6.   Il reclamo è accolto ai sensi dei precedenti considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino rifonderà a RE 1, vincente, una congrua indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                    §   Il decreto di abbandono 30.09.2024 (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Veronica Lipari è annullato limitatamente al suo dispositivo n. 3..

 

                                 §§   Gli atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a titolo di indennità a RE 1, cittadino albanese, c/o __________, __________, CHF 500.-- (cinquecento).

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.


 

                                 4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera