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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada |
sedente per statuire sul reclamo 2.1.2024 presentato da
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RE 1, , patr. da: avv. PR 1, , |
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contro |
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il decreto di abbandono 1980/2023 del 21.12.2023 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 10/14.7.2020 a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace; |
richiamate le osservazioni 12.1.2024 del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 12/13.2.2024 (replica) di RE 1 – che ha rinviato al contenuto del reclamo –;
richiamati inoltre gli scritti 26.4./6.5.2024 di PI 1 e di PI 2 – che, osservato, hanno domandato la reiezione del reclamo –, 8/10.5.2024 (replica) di RE 1 – che, osservato, ha ribadito l’adempimento dei reati ipotizzati – e 13.5.2024 (duplica) del pubblico ministero – che ha rilevato di non avere ulteriori osservazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie, diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi indebitamente impossessata degli __________.
Nel contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati sequestrati a __________ il 27.4.2020.
b. Il 10/14.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace in merito al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch), in cui veniva riportato quanto sarebbe stato rivelato dalla giornalista PI 1 e dal criminologo PI 2, autori del libro-inchiesta “__________”.
Nell’articolo in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.
RE 1 si è costituito accusatore privato.
Il suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.
c. Il 10.9.2021 (AI 32) il magistrato inquirente ha interrogato __________, responsabile della cronaca giudiziaria del Corriere del Ticino, quale persona informata sui fatti (art. 178 lit. d CPP).
d. Il 17.9.2021 (AI 38) il procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma.
Il magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________ e di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da PI 1 e da PI 2 nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________. RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 (allegato ad AI 10) dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura grigia”.
Il pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di cui agli __________.
Ha specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT – Roma, senza nondimeno ricevere risposta.
Il procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________ rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza privata.
Ha infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione indebita).
e. Il 12.10.2021 (AI 42) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente.
Ha chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata.
f. Il 12.10.2021 (AI 43) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, rimarcando che esso confermava lo scritto 3.6.2019 (secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale). Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al diritto di essere sentito, a determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________, archivista di US – New York, trasmesso da __________ (inc. MP 2020.2730).
g. Con scritto 30.11./1.12.2021 (AI 46), dopo sollecito (AI 45), RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle, all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa, attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.
h. Il pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 47), ha evidenziato che nel procedimento penale quest’ultimo era parte, per cui riteneva non soltanto poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano rispetto agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento della fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale della Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla richiesta di quest’ultima.
i. Il 2.12.2021 (AI 49), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE 1 (AI 48), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del procedimento penale, era necessario ottenere una risposta del competente ufficio che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter acquisire prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo leva sulla buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il richiamo giusta l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi controparte avrebbe avuto (agevole) modo non solo di interpretare negativamente, ma anche di strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.
Il pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.
j. Il 10/13.12.2021 (AI 50) RE 1 ha presentato reclamo a questa Corte postulando che la pronuncia 1.12.2021 del magistrato inquirente fosse annullata e che a quest’ultimo fosse ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione disponendo l’interrogatorio di PI 1 e di PI 2.
Il reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, ha rilevato che l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale” – a quel momento non dato – degli __________ sarebbero state circostanze del tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento. Le affermazioni ritenute lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace avrebbero infatti dovuto essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto e di diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015, momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive dell’onore nulla avrebbero comunque avuto a che vedere con l’interesse (attuale o futuro) dello Stato italiano sugli __________.
La diffida 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe stata inadeguata, arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).
k. Con giudizio CRP 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58) questa Corte ha dichiarato irricevibile il gravame di RE 1.
La Corte ha ritenuto manifesto che una simile diffida non avesse alcuna portata giuridica: si trattava unicamente di un invito del procuratore pubblico all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana. La diffida non si fondava in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico ministero non esplicitava. L’art. 73 cpv. 2 CPP, a prescindere dal fatto che in concreto non si trattava di serbare segreti, non era peraltro base legale per imporre un divieto di contattare. Il fatto che la diffida non fosse vincolante per RE 1 era del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico nel suo scritto 2.12.2021. Si doveva quindi concludere che la diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non fosse una decisione giusta l’art. 80 cpv. 1 CPP, per cui non era impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.
Questa Corte ha tuttavia esposto alcune considerazioni sul caso.
Il procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, era pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in relazione al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino. Il magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, doveva dunque accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. Doveva perciò, in altre parole, stabilire se quanto riportato nel suddetto articolo adempisse i reati ipotizzati. Questa Corte ha ricordato che, per i reati contro l’onore, l’onere della prova competeva al colpevole, non al procuratore pubblico. Non spettava inoltre al pubblico ministero, e più in generale alle autorità penali, risolvere vertenze di carattere civile, da definire – per l’appunto – con i mezzi messi a disposizione dal diritto civile. Ha invitato il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il procedimento e ad emanare le relative decisioni.
l. Con scritto 25.4.2022 (AI 59) il pubblico ministero, richiamata la pronuncia di questa Corte, ha rinnovato a RE 1 la soluzione proposta concernente la trasmissione alla Soprintendenza Archivistica del Lazio del catalogo allestito da __________. Ha aggiunto che, sulla scorta della risposta che sarebbe giunta da IT – Roma, in quanto proveniente da un ente interessato da aspetti storici e culturali, ma non dall’esito del procedimento penale, le rispettive posizioni delle parti avrebbero potuto essere meglio, se non definitivamente, demarcate. Ha rilevato che, qualora RE 1 avesse dovuto opporsi a tale modo di procedere, non sarebbe stato possibile mettere la Soprintendenza Archivistica del Lazio nella condizione di fornire una risposta. Conseguentemente, l’inchiesta si sarebbe trovata a fare i conti con le posizioni opposte delle parti, che di fatto non coincidevano con le premesse necessarie per rendere una decisione oggettiva.
m. Con scritto 28/29.4.2022 (AI 60) RE 1 ha riaffermato che quanto addotto da PI 1 e da PI 2 sarebbe stato assolutamente falso, come sarebbe emerso dagli atti. Il contenuto dell’eventuale risposta delle autorità italiane sarebbe stata una circostanza del tutto estranea al procedimento penale, alla sua istruzione ed alle determinazioni attese. Ha contestualmente presentato istanza probatoria affinché PI 1 e PI 2 fossero interrogati, eventualmente tramite rogatoria, atto che avrebbe reputato urgente per l’istruzione.
n. Il procuratore pubblico, il 29.4.2022 (AI 61), ha comunicato a RE 1 che, a quello stadio, in luogo di sentire subito i denunciati/querelati che, come era presumibile, si sarebbero limitati a ribadire i loro argomenti senza che l’emersione della verità e quindi la definizione del procedimento ne avrebbero tratto giovamento, riteneva non solo opportuno ma necessario che il catalogo venisse trasmesso senza tante tergiversazioni alla Soprintendenza Archivistica del Lazio affinché potesse fornire la risposta determinante, preventiva a qualsiasi interrogatorio. Per il magistrato inquirente, gli interrogatori dei denunciati/querelati, sulla scorta di questa presa di posizione, avrebbero avuto ben altra valenza.
o. Con scritto 23/24.5.2022 (AI 64) RE 1 ha manifestato al procuratore pubblico di non aderire alla richiesta di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica del Lazio il catalogo allestito da __________. Ha indicato che gli atti di querela e di denuncia avrebbero infatti dovuto essere valutati, per quanto atteneva allo “status” degli __________ e per rapporto alle affermazioni incriminate, alla luce della situazione vigente nel periodo delle esternazioni, non già di quella di un’ipotetica ed a divenire futura situazione derivante da un eventuale, ancorché improbabile, interessamento futuro da parte dello Stato italiano. Ha richiamato il tenore del suo scritto 28.4.2022 in relazione agli atti istruttori più volte sollecitati (interrogatorio dei denunciati/querelati).
p. Con decreto 24.5.2022 (AI 65) il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento ed assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità ex art. 429 CPP.
q. Il medesimo giorno (AI 66) il magistrato inquirente si è pronunciato sullo scritto 23/24.5.2022 (AI 64) di RE 1. Ha constatato che la sua posizione lasciava in sospeso non pochi interrogativi, fra i quali l’eventualità che egli avesse timore che dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio potesse giungere una risposta diversa dallo scritto 3.6.2019, aspetto questo sufficientemente rilevante da non poter essere ignorato. Per il procuratore pubblico, visto lo scritto 12.10.2021 con cui la Soprintendenza chiedeva di conoscere la composizione degli archivi, la risposta data a RE 1 tre anni orsono non poteva più essere ritenuta sufficiente per fungere da contestazione da rivolgere ai denunciati/querelati. D’altra parte, una conferma di quanto sosteneva RE 1, affidata al pubblico ministero, sarebbe certamente stata non solo utile alla sua posizione, ma probabilmente anche conclusiva. Qualora PI 1 e PI 2 avessero dovuto essere sentiti, con ogni probabilità in Italia, essi avrebbero confermato la loro posizione. Tenuto conto delle posizioni contrastanti delle parti, in assenza di una dichiarazione chiara e puntuale di un terzo, quale sarebbe stata la Soprintendenza Archivistica del Lazio, la fattispecie non sarebbe stata chiarita in alcun modo con l’oggettività necessaria per fondare una decisione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza sull’apprezzamento anticipato delle prove, non ravvedendo ulteriori misure istruttorie idonee per chiarire i fatti, il procuratore pubblico ha comunicato di trasmettere a RE 1 in allegato la suddetta decisione in applicazione dell’art. 318 CPP.
r. Con istanza 30/31.5.2022 (AI 68) RE 1 ha postulato la ricusazione del magistrato inquirente giusta l’art. 56 lit. f CPP. L’istante ha rimproverato al procuratore pubblico di avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP senza aver esperito gli atti istruttori che permettessero un effettivo avanzamento del procedimento, di aver proceduto ad un irrito apprezzamento anticipato, contestualmente all’assegnazione del termine per proporre istanze probatorie, in relazione al rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato seguito a quanto indicato da questa Corte.
s. Con giudizio CRP 60.2022.153 del 5.10.2022 (AI 78) questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza di ricusazione.
Questa Corte, ricordato il diritto applicabile, ha ritenuto che il fatto che il procuratore pubblico il 24.5.2022 avesse comunicato a RE 1, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati non poteva di per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del magistrato inquirente. Ma anche il fatto che, a giudizio dell’istante, detta comunicazione fosse avvenuta senza che il procuratore pubblico avesse proceduto ad acquisire le prove che si sarebbero imposte in concreto non costituiva un elemento indiziante la parzialità del ricusando. Il magistrato inquirente poteva infatti procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove. Un eventuale irrito anticipato apprezzamento delle prove avrebbe peraltro costituito un errore che non fondava motivo di ricusazione: esso avrebbe potuto semmai essere invocato con reclamo contro l’annunciato decreto di abbandono, nel cui ambito questa Corte avrebbe valutato, segnatamente, l’apprezzamento delle prove.
Questa Corte ha poi rilevato – con riferimento al fatto che il pubblico ministero avesse comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art. 318 cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica del Lazio, non riteneva di disporre l’interrogatorio degli imputati – che il magistrato inquirente si era limitato a prendere posizione sull’istanza probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il 23/24.5.2022 (AI 64). Ovvero introdotta dall’accusatore privato prima della comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CPP. Il fatto che, con la comunicazione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, il procuratore pubblico avesse evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare eventuali ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua presa di posizione sulle istanze già pendenti. Non si comprendeva quindi perché RE 1 intravvedesse un motivo di ricusazione per il fatto che il magistrato inquirente si fosse espresso su una sua esplicita istanza probatoria. Già il 2.12.2021 (AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto indicato, rispondendo all’istanza 2.12.2021 intesa all’audizione degli imputati (AI 48), che non avrebbe proceduto all’interrogatorio prima di avere acquisito una risposta delle autorità amministrative italiane. A RE 1 era noto da mesi che, per il pubblico ministero, l’acquisizione all’incarto di tale atto era indispensabile per evadere e per definire il procedimento.
La circostanza che, secondo l’istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova liberatoria spettava al colpevole, non al magistrato inquirente, era parimenti fatto non idoneo a fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione errata del caso da parte del magistrato inquirente avrebbe infatti potuto essere censurata con reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.
Il fatto che RE 1 non concordasse su come il procuratore pubblico avesse svolto l’istruzione, ovvero che reputasse che si sarebbe imposto l’interrogatorio degli imputati, a prescindere dall’acquisizione di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica del Lazio, considerata inutile, non era sufficiente per ritenere la parzialità del pubblico ministero nella trattazione del procedimento. Eventuali errori nel procedimento non fondavano – di per sé – motivo di ricusazione: essi potevano infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti.
t. Con istanza probatoria 14.11.2022 (AI 79) RE 1 ha chiesto l’interrogatorio di PI 2 e/o di PI 1, di __________ (già direttore del Corriere del Ticino), di __________ e di __________ (già rispettivamente soprintendente del Ministero per i beni culturali e le attività culturali, Direzione generali archivi, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio). Ha inoltre quantificato le sue pretese risarcitorie.
u. Con decreto 9.12.2022 (AI 80) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza siccome si trattava di prove non solo irrilevanti, ma fuorvianti.
L’interrogatorio degli imputati, da effettuare in Italia, non aveva alcuna pertinenza processuale in quanto c’era da supporre che essi non avrebbero avuto alcuna ragione di ritrattare le posizioni assunte sia con il libro-inchiesta “__________” sia con l’articolo diffuso tramite il sito del Corriere del Ticino. Mal si comprendeva perché si chiedeva all’autorità elvetica di agire all’esterno dei confini della propria competenza, ritenuto che in genere, nel contesto processuale prospettato dal denunciante/querelante, i soggetti interrogati nelle migliori delle ipotesi si avvalevano, ab initio, della facoltà di non rispondere, come previsto dal codice italiano.
Il 10.9.2021 era stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, il giornalista __________, intervenuto quale responsabile della cronaca giudiziaria e rappresentante della testata giornalistica. L’interrogatorio dell’allora direttore era pertanto inutile.
Le posizioni di __________ e di __________ erano chiare.
Il procuratore pubblico ha evidenziato di aver indicato a RE 1 ed al suo legale che il caso avrebbe potuto essere opportunamente chiarito con l’invio della lista degli articoli che componevano gli Archivi, oggetto di sequestro, all’attuale soprintendente, che – prima di sostenere che gli oggetti erano, o meno, di interesse per lo Stato italiano – voleva sapere di cosa si stesse parlando. L’unico a voler ignorare tale legittima richiesta era (chissà perché) il denunciante, il quale persisteva nel voler essere il solo a poter contattare direttamente la Soprintendenza del Lazio.
v. Con decreto 2111/2022 del 9.12.2022 il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento a carico di PI 1 e di PI 2 per diffamazione, calunnia e denuncia mendace.
Il magistrato inquirente ha rammentato il sequestro degli __________ disposto nell’inc. MP 2020.2730 ed il tenore della denuncia 10/14.7.2020 di RE 1 a carico di PI 1 e di PI 2, nel cui ambito il denunciante aveva prodotto lo scritto 3.6.2019 dell’allora soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio, secondo cui gli oggetti che componevano gli __________ non erano stati ritenuti di interesse culturale.
Ha poi esposto lo scambio di corrispondenza con la Soprintendenza. Il soprintendente aveva comunicato che, per poter prendere posizione, faceva richiesta di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano gli __________ o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata. RE 1, interpellato dal pubblico ministero su tale richiesta, aveva comunicato che avrebbe valutato di mettersi in contatto direttamente con l’autorità amministrativa italiana. Alla richiesta del procuratore pubblico di non rivolgersi a tale autorità, RE 1 aveva interposto reclamo. Dopo che questa Corte aveva dichiarato irricevibile il gravame, il denunciante si era opposto alla domanda del soprintendente, sollecitando l’audizione degli imputati.
Dopo avere ricordato il decreto giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’istanza di ricusazione, respinta, e l’istanza probatoria, il magistrato inquirente ha rilevato che, tenuto conto del comportamento contraddittorio di RE 1, il quale sembrava pretendere che venissero accolti in maniera apodittica i suoi argomenti e la documentazione che riteneva di presentare, si era rivelato oltremodo difficile, per non dire impossibile, raccogliere le prove a carico dei denunciati. Ha addotto che, per quanto era nelle sue possibilità, oltre a resistere al reclamo ed alla ricusazione, aveva condotto gli atti istruttori opportuni che potevano essere intrapresi, ossia l’acquisizione di documenti (con la messa a disposizione di atti già acquisiti nell’inc. MP 2020.2730), l’interrogatorio del giornalista responsabile e l’invio di richieste alla Procura di IT – Roma ed alla Soprintendenza ai beni culturali del Lazio.
Non era stato possibile, visto il veto posto ripetutamente dal denunciante, ottenere le dichiarazioni dell’attuale soprintendente, ciò che avrebbe permesso di chiarire la situazione, fondando i presupposti per sostanziare le sue successive decisioni.
Un’eventuale decisione di condanna degli imputati avrebbe violato la presunzione di innocenza per quanto riguardava l’onere della prova, imposto soprattutto all’accusa, ma in parte anche al denunciante. La pubblica accusa si trovava dunque confrontata con l’impossibilità anche solo di entrare nel merito dei reati prospettati.
Il magistrato inquirente ha addotto che avrebbe potuto, forse, non dare seguito al rifiuto espresso da RE 1, trattandosi dell’invio a IT – Roma del catalogo __________. Visti nondimeno i precedenti, segnatamente la ricusazione, si era voluto evitare anche solo il sospetto che il rappresentante dell’accusa potesse nutrire un qualsiasi sentimento di inimicizia nei confronti del denunciante. L’assenza di avversione non poteva però trasformarsi in un favore, quale sarebbe stata l’emanazione di una decisione di condanna di PI 1 e di PI 2.
Spiaceva certamente, ed in un certo senso suscitava qualche legittimo sospetto, la reiterata volontà di escludere la possibilità che la Soprintendenza del Lazio potesse prendere posizione in merito all’interesse che avrebbe potuto avere, o non avere, lo Stato italiano sugli oggetti che componevano gli __________.
Da qui la conclusione che coincideva con l’impossibilità di emanare una decisione, se non quella di abbandonare il procedimento.
w. Con gravame 22/23.12.2022 (AI 83) RE 1 ha postulato l’annullamento del decreto di abbandono e, in via principale, la promozione dell’accusa a carico di PI 1 e PI 2 per diffamazione o calunnia e denuncia mendace e, in via subordinata, il rinvio della causa al pubblico ministero affinché promuovesse l’accusa a carico degli imputati.
x. Con giudizio CRP 60.2022.361 del 19.5.2023 (AI 95) questa Corte ha parzialmente accolto la predetta impugnativa annullando il decreto di abbandono 2111/2022 del 9.12.2022 e rinviando gli atti del procedimento al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
Questa Corte ha evidenziato che con scritto del 17.9.2021 il procuratore pubblico aveva interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma, chiedendo di comunicare se lo Stato italiano fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________ rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza privata. Il 12.10.2021 il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, aveva preso posizione indicando che, come già espresso nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Aveva aggiunto che non si poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente. Aveva chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata.
Per questa Corte, dalla risposta dello Stato italiano si evinceva anzitutto che gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Fatto, questo, che già risultava dallo scritto 3.6.2019, sempre della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, che aveva evidenziato che l’__________ non era stato donato allo Stato italiano e che non era un bene dello Stato italiano. Dallo scritto 12.10.2021 si evinceva inoltre che, qualora quanto sequestrato dal Ministero pubblico costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata nel corso del sopralluogo conoscitivo 14.11.2011, la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare la sua portata per disporre gli eventuali provvedimenti di tutela. La circostanza che il contenuto degli __________ avrebbe potuto essere di interesse per lo Stato italiano era però del tutto irrilevante al fine dell’evasione del procedimento. Era invero circostanza che esulava manifestamente dal procedimento.
Per rispondere alla questione a sapere se erano adempiuti, o meno, i reati ipotizzati a carico degli imputati [che nell’articolo intitolato “__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) avrebbero addotto che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati” all’estero] determinante era infatti unicamente la situazione nel luglio 2020, al momento delle asserzioni incriminate, momento in cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale e non erano stati donati allo Stato italiano, di cui esso non era proprietario. Questi fatti, accertati tramite prese di posizione ufficiali dell’autorità italiana, erano indubbi.
Il procuratore pubblico, tenute presenti queste circostanze, da valutare unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, segnatamente al giudizio n. 51/2014 del 30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma (doc. 1, allegato alla denuncia, AI 1), doveva esaminare i presupposti dei reati ipotizzati nei confronti degli imputati.
y. Il 14.6.2023 (AI 100) sono pervenuti al Ministero pubblico gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di IT – Roma in esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria 6.8.2021 (AI 20).
z. Con decreto 20.11.2023 (AI 125), acquisiti segnatamente gli scritti 30.9./2.10.2023 (AI 112), 13/16.10.2023 (AI 115) e 23.10.2023 (AI 116) degli imputati (allora assistiti dall’avv. __________, __________), il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento per tutti i reati e fissando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
aa. Con istanza 1/4.12.2023 (AI 127) RE 1 ha postulato l’acquisizione agli atti di tutti gli scritti di “messaggeria istantanea” tra gli imputati e lui stesso, se il procuratore pubblico intendeva utilizzarli, e l’interrogatorio suo e degli imputati.
Con decreto 21.12.2023 (AI 129) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza in quanto si trattava di prove irrilevanti per il giudizio.
ab. Con decreto 1980/2023 del 21.12.2023 il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento a carico degli imputati.
Il procuratore pubblico, ricordati gli art. 173 s. CP, ha indicato che gli imputati, nello scritto 2.10.2023, avevano evidenziato l’intempestività della querela di RE 1, in quanto il libro “__________” era stato diffuso nell’ottobre 2019 e presentato dagli autori in tutta Italia ed all’estero. Egli non aveva inoltrato alcun esposto contro il contenuto del libro ed i suoi autori, né all’epoca della diffusione del libro né successivamente in Italia o in altre nazioni in cui il libro era stato messo in vendita. Per il pubblico ministero, non era possibile astenersi dal sottolineare che, essendo trascorsi nove mesi dalla pubblicazione del libro e certamente dal momento in cui RE 1 aveva avuto conoscenza del suo contenuto, la querela presentata in Ticino il 10/14.7.2020 appariva tardiva e, ritenuta anche l’esistenza di un altro procedimento penale che coinvolgeva RE 1 in relazione agli __________, pretestuosa.
Dalle conversazioni intervenute tra PI 2 e RE 1 (AI 116) si scorgevano in effetti alcuni stralci dai quali si poteva facilmente desumere che questi fosse perfettamente a conoscenza del contenuto del libro, degli autori e del merito, di cui si estrapolava il contenuto nell’articolo di giornale. Simile atteggiamento era del tutto contraddittorio rispetto a quanto emergeva dall’esposto penale, nel quale gli imputati venivano indicati facendo precedere i loro nominativi da “tale”, approccio con cui il denunciante intendeva avvalorare il fatto di non sapere chi fossero. Ha esposto alcune conversazioni dei primi mesi del 2019.
Era in ogni caso prescritta ex art. 178 CP l’azione penale. Ritenuto che il reato era stato commesso al più tardi il 10.10.2019, data di pubblicazione del libro “__________”, dal quale erano state riprese le affermazioni contestate agli imputati, la prescrizione per i reati contro l’onore era intervenuta al più tardi il 10.10.2023.
Non sussisteva l’ipotesi di denuncia mendace. Agli atti non c’erano sufficienti indizi di un agire intenzionale degli imputati tendente a provocare l’apertura di un procedimento penale a carico di RE 1, che essi sapevano innocente.
Ha riconosciuto agli imputati, a titolo di indennità per ingiusto procedimento, la somma di CHF 4'738.80 per spese legali.
ac. Con gravame 2.1.2024 RE 1 postula che sia annullato il decreto di abbandono e in via principale siano rinviati gli atti al procuratore pubblico per promuovere l’accusa nei confronti degli imputati per diffamazione o calunnia ed eventualmente denuncia mendace e in via subordinata sia ordinato al pubblico ministero di promuovere l’accusa per le predette ipotesi accusatorie.
Il reclamante ricorda anzitutto il giudizio 19.5.2023 di questa Corte, in cui si sarebbero date indicazioni ed istruzioni al magistrato inquirente. Eluse da quest’ultimo, avendo egli soltanto rilevato, a sorpresa, per la prima volta, l’intervenuta prescrizione dell’azione penale e la perenzione del diritto di querela.
Dopo avere esposto lo scambio di corrispondenza con il procuratore pubblico rispettivamente gli atti intervenuti dopo la citata decisione di questa Corte, RE 1 adduce che i reati di diffamazione e di calunnia sarebbero reati istantanei. Nulla toglierebbe tuttavia al fatto che, ovviamente, la stessa incolpazione possa essere comunicata, ovvero divulgata, dallo stesso autore, in più circostanze di tempo e di luogo e financo da più autori diversi. Il Tribunale federale (DTF 118 IV 153 consid. 4a) avrebbe stabilito che il reato di diffamazione sottoforma di divulgazione si configurerebbe già con la citazione di accuse diffamatorie già precedentemente formulate. Inoltre, nell’ambito dei media elettronici, sempre secondo il Tribunale federale (DTF 146 IV 23), la semplice apposizione di un cenno di condivisione verso articoli di carattere diffamatorio e pur senza commento configurerebbe l’ipotesi di divulgazione in applicazione dell’art. 173 cifra 1 cpv. 2 CP.
Già alla luce di queste considerazioni si dovrebbe concludere che il contenuto delle pubblicazioni apparse il 3.7.2020 ed il 16.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino dovrebbe essere valutato in quanto tale e certamente separatamente ed indipendentemente da quanto sia o fosse contenuto nel “libro” pubblicato altrove.
Fino al 15.9.2023 il pubblico ministero avrebbe giustamente indicato di essere cosciente del fatto che “l’azione penale si prescriverà agli inizi del mese di luglio 2024” (scritto 15.9.2023 del magistrato inquirente). Il reclamante non avrebbe mai negato di essere a conoscenza dell’esistenza del “libro”. Sarebbe un fatto irrilevante. Le pubblicazioni sul sito del Corriere del Ticino del luglio 2020 dovrebbero infatti essere valutate indipendentemente ed in quanto tali. La querela sarebbe tempestiva. Non sarebbe intervenuta la prescrizione dell’azione penale per i reati contro l’onore.
Con riferimento al reato di denuncia mendace, il reclamante sostiene che gli imputati, rilasciando l’intervista ai media svizzeri in Ticino (in data 16.7.2020), avrebbero ordito mene subdole, ritenuto come le false accuse proferite nei suoi confronti darebbero oggettivamente conto di elementi per i quali un procedimento penale avrebbe potuto essere anche promosso d’ufficio (segnatamente sulla base della legislazione interna sui beni culturali).
ad. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 2.1.2024 contro il decreto di abbandono 21.12.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 173 s. CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.) e dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n. 1)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica oppure all’annullamento del decreto di abbandono che ha ritenuto, con riferimento ai reati contro l’onore, che il diritto di querela fosse perento e che l’azione penale fosse prescritta e, con riferimento al reato di denuncia mendace, che non fossero adempiuti i presupposti dell’ipotesi accusatoria.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. RE 1 ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] e, ancora, di denuncia mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] in relazione a quanto risulta dal testo intitolato “__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) [doc. 3, allegato alla denuncia, AI 1]:
“il caso Lo rivelano gli autori del libro-inchiesta <<__________>> secondo i quali <<il materiale che è giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano è al sicuro nelle mani di un’autorità governativa>> Ansa Gli archivi del __________ sotto sequestro in Ticino Ansa Gli archivi di __________ <<sono da metà maggio sotto sequestro dell’autorità giudiziaria del Canton Ticino. Finalmente il materiale che è giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano è al sicuro nelle mani di un’autorità governativa>>. Lo rivelano la giornalista PI 1 e il criminologo PI 2, autori del libro-inchiesta ‘__________. Nel volume, edito da __________, era stato ricostruito un intrigo internazionale che riguarda i 6000 reperti appartenenti al pittore __________ e alla sua famiglia. <<Gli Archivi – spiegano PI 1 e PI 2 – nel 2006 erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote e unica erede di __________, __________, come risulta da documenti che abbiamo acquisito presso la Soprintendenza. Con un accordo sospetto tra RE 1 (presidente degli __________, ndr) e __________ (mercante d’arte, ndr), gli Archivi erano poi definitivamente ‘volati’ all’estero. Ora, con un’operazione a sorpresa, la polizia cantonale ha bloccato presso il porto franco di __________ gli Archivi di __________. Poche settimane fa – continuano PI 1 e PI 2 – la senatrice __________ della Commissione Cultura aveva rivolto un’interrogazione parlamentare al ministro __________ sulle intenzioni della Mibac di recuperare i preziosi reperti, ma fino (ad) oggi dal Ministero nessuna risposta, nonostante la Procura di __________ abbia avviato un’inchiesta sulle modalità di fuga degli __________ dal nostro Paese. CdT.ch – Riproduzione riservata”
4. 4.1.
Il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento per i reati di diffamazione e di calunnia, ritenendo tardiva la querela di RE 1 e prescritta l’azione penale.
4.2.
4.2.1.
La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor art. 97-101 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 8).
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.].
4.2.2.
Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 178 CP n. 1).
La prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art. 178 CP n. 3]: essa – anche qualora essi siano perpetrati mediante un testo pubblicato in internet – decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva, ovvero con la pubblicazione del testo incriminato (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.).
Secondo la citata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), dunque, “una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo stampa, risulta (…) consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo. Come visto, il fatto che il risultato illecito duri per qualche tempo non è di per sé sufficiente per ammettere un reato permanente. E’ comunque riservato il caso in cui l’autore interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro l’onore.”
4.2.3.
Si è detto che il procuratore pubblico ha ritenuto che l’azione penale per i reati contro l’onore fosse prescritta perché essi erano stati commessi al più tardi il 10.10.2019, data di pubblicazione del libro “__________”, dal quale erano state riprese le affermazioni contestate agli imputati. Di modo che la prescrizione per i reati contro l’onore era intervenuta al più tardi il 10.10.2023.
Ora, dalla lettura del testo pubblicato sul sito cdt.ch (consid. 3.) risulta nondimeno che gli imputati sono stati interpellati in relazione al sequestro degli __________ da parte degli inquirenti svizzeri e che, in questo contesto, hanno addotto, in particolare, che tali beni erano stati indebitamente sottratti allo Stato italiano e che con un accordo sospetto tra RE 1 e __________ gli __________ erano “volati” all’estero.
Non si tratta quindi, manifestamente, di affermazioni riprese dal libro “__________”, ma di asserzioni degli imputati rilasciate, per quanto si comprende, all’Ansa in seguito al sequestro degli __________. Il fatto che, nell’articolo, venga menzionato il citato libro nulla muta. A giudizio di questa Corte si è perciò, per analogia, nel caso evocato dalla giurisprudenza del Tribunale federale: qualora “(…) l’autore interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro l’onore.” (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), decorre un nuovo termine di prescrizione.
In queste circostanze, essendo l’articolo incriminato stato pubblicato in data 3.7.2020, richiamati gli art. 178 cpv. 1 e 98 lit. a CP, la prescrizione dell’azione penale per i reati contro l’onore, ipotizzati da RE 1, interverrà in data 3.7.2024.
4.3.
4.3.1.
Giusta l’art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile soltanto a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 6 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 30 CP n. 1 ss.; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 9. ed., p. 422 ss.). Ha dunque facoltà di presentare querela colui che è stato leso dal reato, ossia il titolare del bene giuridico preteso come leso (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; decisione TF 6B_1253/2019 del 18.2.2020 consid. 5.1.). Il significato di leso secondo l’art. 30 CP è identico al significato di danneggiato ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.).
In applicazione dell’art. 31 CP il diritto di querela si estigue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato e, evidentemente, anche il reato (decisione TF 6B_152/2022 del 30.11.2022 consid. 3.1.).
Affinché il termine giusta l’art. 31 CP cominci a decorrere, l’avente diritto deve conoscere gli elementi costitutivi del reato (decisione TF 6B_825/2023 dell’8.11.2023 consid. 1.1.1.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 15 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 3). Non è sufficiente che il leso abbia un sospetto nei confronti di una determinata persona. E’ necessario che abbia una conoscenza sicura ed attendibile, che faccia apparire promettente un procedimento contro l’autore e che protegga l’avente diritto da un procedimento per denuncia mendace o diffamazione (DTF 142 IV 129 consid. 4.3.; decisioni TF 6B_152/2022 del 30.11.2022 consid. 3.1.; 6B_5/2019 del 4.4.2019 consid. 2.1.1.; StGB Praxiskommentar – TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 5).
Decisiva, per la decorrenza del termine, è la conoscenza effettiva dei fatti, non la mera possibilità di conoscerli (DTF 97 I 769 consid. 3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 6). Il leso non è obbligato a ricercare l’autore rispettivamente i fatti (decisione TF 6B_5/2019 del 4.4.2019 consid. 2.1.1.). Il fatto che il leso avrebbe potuto venire a conoscenza prima dell’infrazione, rispettivamente dell’identità del suo autore non è pertanto determinante (DTF 97 I 769 consid. 3.; decisione TF 6B_5/2019 del 4.4.2019 consid. 2.1.1.; CR CP I – K. VILLARD, 2. ed., art. 31 CP n. 7). In tale ambito il danneggiato non ha in effetti un dovere di diligenza (CR CP I – K. VILLARD, op. cit., art. 31 CP n. 7). Fintanto che, in base alla situazione, non è chiaro se sia stato commesso un reato, il termine ai sensi dell’art. 31 CP non decorre (decisioni TF 6B_729/2020 del 3.2.2021 consid. 2.4.1.; 6B_5/2019 del 4.4.2019 consid. 2.1.1.).
Si tratta di un presupposto processuale, da esaminare d’ufficio (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 39; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 13). La prova dell’esistenza di una valida querela incombe allo Stato (DTF 145 IV 190 consid. 1.5.1.; decisione TF 6B_719/2018 del 25.9.2019 consid. 1.4.). Se non è stata presentata una querela o se è stata introdotta tardivamente [per cui il diritto è perento (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 2; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 1)] deve essere emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., vor art. 30 CP n. 11).
4.3.2.
Il pubblico ministero ha reputato tardiva la querela di RE 1, inoltrata il 10/14.7.2020, perché il libro “__________” era stato diffuso nell’ottobre 2019 e presentato dagli autori in tutta Italia ed all’estero. Fatto a conoscenza di RE 1, al quale era noto anche il contenuto del libro.
Si è detto, con riferimento alla prescrizione dell’azione penale, che – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – qualora “(…) l’autore interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro l’onore.” (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), decorre un nuovo termine di prescrizione. Di modo che, per le medesime ragioni, anche il termine giusta l’art. 31 CP deve necessariamente decorrere dal momento in cui RE 1 è venuto a conoscenza della pubblicazione occorsa il 3.7.2020. La sua querela inoltrata il 10/14.7.2020 è dunque senz’altro tempestiva.
Certo, posto che – come si evince dagli atti prodotti dagli imputati, in particolare dallo scambio di messaggi (allegati ad AI 116) – RE 1 sapeva benissimo chi fossero PI 1 e PI 2, lascia più che perplessi che l’esposto di denuncia/querela sia stato presentato contro ignoti. In ogni caso, non appare abusivo il fatto che il reclamante abbia deciso di querelare i predetti per le dichiarazioni rilasciate in relazione al sequestro degli __________, senza averli apparentemente mai querelati in precedenza con riferimento alla pubblicazione del noto libro. Gli imputati, come indicato, si sono espressi sul sequestro.
Si deve aggiungere che la querela è un presupposto processuale, da esaminare d’ufficio. Se il procuratore pubblico avesse avuto dubbi sulla tempestività dell’esposto del querelante, avrebbe invero dovuto approfondire immediatamente la questione, senza procedere con l’istruzione del procedimento penale.
5. Per il magistrato inquirente, non era dato il reato di denuncia mendace. Agli atti non c’erano sufficienti indizi di un agire intenzionale degli imputati tendente a provocare l’apertura di un procedimento penale a carico del reclamante, che essi sapevano innocente.
Tale conclusione è nondimeno prematura. Si rileva che, come già esposto nel giudizio CRP 60.2022.361 del 19.5.2023, con cui è stato annullato il decreto di abbandono 2111/2022 del 9.12.2022, il 12.10.2021 il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, aveva indicato che gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Fatto, questo, che già risultava dallo scritto 3.6.2019, sempre della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio [scritto inviato a PI 1 (allegato ad AI 10)], che aveva evidenziato che l’__________ non era stato donato allo Stato italiano e che non era un bene dello Stato italiano. Di modo che, per esaminare il reato di denuncia mendace, occorreva tenere presente queste circostanze e valutarle con riferimento a quanto riportato nell’articolo intitolato “__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino, secondo il quale gli imputati avrebbero addotto che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati” all’estero.
6. Il decreto di abbandono è annullato. Gli atti del procedimento penale sono rinviati al procuratore pubblico che riesaminerà il caso e si ripronuncerà sui fatti oggetto dell’esposto del reclamante.
7. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto di abbandono 1980/2023 del 21.12.2023 del procuratore pubblico Andrea Gianini è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. ABB 1980/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) quale indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera