|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
|
cancelliera: |
Alessandra Mondada |
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 2.2.2024 presentata da
|
|
RE 1, , patr. da: avv. PR 1, , |
|
|
nei confronti del |
|
|
procuratore pubblico Claudio Luraschi, nell’ambito dei procedimenti inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 promossi a suo carico; |
richiamati gli scritti 12.2.2024 e 5/6.3.2024 del magistrato inquirente – che, osservato in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 CPP, ha chiesto il non accoglimento dell’istanza – e 26/27.2.2024 di RE 1 – che, osservato, ha domandato di richiamare gli inc. MP 2019.10630 (sfociato nell’ABB 1591/2023) e 2024.181 –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel corso del 2019 il procuratore pubblico Claudio Luraschi ha promosso nei confronti (anche) di RE 1 un procedimento penale – inc. MP 2019.10630 – per le ipotesi accusatorie di truffa, usura, infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale e registrazione clandestina di conversazioni in relazione alla vendita, per il tramite della __________, __________, di prodotti asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.
Questo procedimento penale è sfociato nel decreto di abbandono 1591/2023 del 17.10.2023. Esso non è stato impugnato.
b. A carico di RE 1 il magistrato inquirente ha inoltre promosso il procedimento inc. MP 2019.10742 per truffa, usura, appropriazione indebita, coazione e cattiva gestione ed il procedimento inc. MP 2019.11028 per truffa, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e infrazione alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
Questi procedimenti sono tuttora pendenti in fase d’istruzione.
c. Con esposto 5/8.1.2024 (AI 1, inc. MP 2024.181) RE 1 ha denunciato il pubblico ministero per violazione del segreto d’ufficio in merito al citato decreto di abbandono.
Ha rimproverato al magistrato inquirente di aver menzionato, nel decreto, che sarebbe stato aperto nei suoi confronti un procedimento per truffa per aver percepito prestazioni dall’Ufficio assicurazione invalidità (accuse da lui respinte): tali informazioni avrebbero violato, molto probabilmente, il segreto istruttorio giusta l’art. 73 CPP ed apparentemente avrebbero configurato un’intenzionale violazione del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.
Ha aggiunto che il 25.10.2019 sarebbe stato oggetto di violenze psicologiche da parte di alcune forze di polizia, in presenza del pubblico ministero. Gli agenti interroganti, nel procedimento di cui al succitato decreto di abbandono, si sarebbero scambiati pensieri del tipo “Cerca di trovare qualcosa contro il RE 1”, forse addirittura “per farla pagare al RE 1”. Il magistrato inquirente avrebbe voluto individuare ad ogni costo crimini che lui avrebbe sicuramente commesso. A tale fine egli avrebbe vivisezionato il suo natel (che sarebbe stato illecitamente sequestrato). Avrebbe dichiarato di aver aperto il procedimento penale n. 11028 del 2019 su segnalazione dei funzionari AI, mentre invece il procedimento penale sarebbe stato aperto dallo stesso pubblico ministero.
Ha domandato che il procuratore pubblico Claudio Luraschi venisse sostituito nei procedimenti pendenti – inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 – e che venisse valutato l’operato del magistrato inquirente nell’emissione del decreto di abbandono.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2024.181.
d. Con scritto 10.1.2024 (AI 2, inc. MP 2024.181) il procuratore generale Andrea Pagani ha comunicato a RE 1, preso atto del suo scritto 5/8.1.2024, che – in relazione alla denuncia per violazione del segreto d’ufficio – avrebbe proceduto nei suoi incombenti con atti separati. Ha aggiunto che – sulla richiesta di sostituzione del magistrato inquirente, richiamato l’art. 67 cpv. 6 LOG – non era ravvisabile negli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 grave ritardo e non emergevano gravi mancanze a carico del titolare delle inchieste. Ha inoltre segnalato che aveva la possibilità di presentare un’istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico, riproducendo il tenore dell’art. 58 CPP. Ha informato che non aveva alcuna competenza per valutare il decreto di abbandono, contro il quale era data facoltà di reclamo.
e. Con pronuncia 199/2024 del 12.1.2024 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine al succitato esposto.
In data 1.2.2024 RE 1 ha censurato il decreto.
f. Il 2.2.2024, nel procedimento inc. MP 2019.10742, il procuratore pubblico ha interrogato RE 1 a confronto con __________, imputato nel medesimo procedimento penale.
Dal verbale (p. 5, AI 210) risulta: “Sono le ore 14.57 e il verbale viene sospeso per permettere all’Avv. PR 1 di conferire con il suo cliente. Sono le ore 15:02 e si riprende. L’Avv. PR 1, avendo appreso in questo momento dell’esistenza di un procedimento penale avverso l’interrogante promosso su querela dell’interrogato RE 1 all’inizio di gennaio 2024, ritiene che sussistano i presupposti affinché il procuratore si ricusi e formula relativa richiesta. L’interrogante chiede all’Avv. PR 1 se tale richiesta è definitiva o se vuole presentare una richiesta scritta debitamente motivata. L’Avv. PR 1 risponde che i motivi sono quelli esposti ma che si riserva di produrre documentazione a suffragio della stessa. L’interrogante risponde fissando all’Avv. PR 1 un termine scadente il 09.02.2024 per presentare la documentazione a supporto della domanda. Nel frattempo richiamato l’art. 59 cpv. 3 CPP il presente interrogatorio viene continuato.”
g. Con scritto 8/9.2.2024 (AI 213, inc. MP 2019.10742) RE 1, per il tramite del suo legale, ha trasmesso al pubblico ministero copia della denuncia 5.1.2024 e del reclamo a questa Corte contro il decreto di non luogo a procedere 199/2024.
h. Delle ulteriori argomentazioni dell’istante e delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
La giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) – è, in applicazione dell’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, l’autorità competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, 3. ed., art. 59 CPP n. 4) ulteriore procedura probatoria, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP.
Questa Corte, trattandosi dell’istanza di ricusazione di un procuratore pubblico, è di conseguenza competente per il caso.
1.2.
Con osservazioni 26/27.2.2024 RE 1 ha chiesto di richiamare gli inc. MP 2019.10630 (sfociato nell’ABB 1591/2023) e 2024.181: per quanto necessario ai fini del giudizio, si utilizzeranno quindi anche atti di questi due procedimenti, oltre che gli atti degli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028 per i quali è stata postulata la ricusazione del pubblico ministero.
2. L’istante, imputato nei procedimenti penali inc. MP 2019.10742 e 2019.11028, è legittimato – in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico Claudio Luraschi, titolare dei procedimenti penali promossi (anche) nei suoi confronti.
3. 3.1
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 58 CPP n. 3)] la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; la parte ricusante deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la sua domanda.
Per determinare la tempestività, il testo di legge non fissando un termine preciso in giorni, occorre valutare le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento penale, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.).
E’ in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora l’esito della procedura sia sfavorevole alla parte oppure l’interessato ritenga che l’istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisione TF 6B_892/2023 del 14.12.2023 consid. 2.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 7).
Decisivo, al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte – che deve rendere verosimile la tempestività dell’istanza e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.) – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione oppure con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l’imparzialità e l’indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte deve inoltrare la domanda indicando in maniera sensata e credibile, citando indizi oppure mezzi di prova, i motivi di ricusazione e le circostanze che realizzerebbero una parzialità (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).
Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E’ invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 7B_266/2023 del 6.12.2023 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).
3.2.
3.2.1.
Dal verbale di interrogatorio 2.2.2024 risulta che il motivo di ricusazione invocato da RE 1 nei confronti del procuratore pubblico è da ricondurre all’esistenza del procedimento penale a carico del magistrato inquirente dipendente dalla denuncia di inizio gennaio 2024 presentata dall’imputato personalmente.
Ritenuto che la denuncia è stata inoltrata da quest’ultimo, egli non poteva pertanto non sapere, fin dall’introduzione del suo esposto in data 5.1.2024, che esso sarebbe stato registrato presso il Ministero pubblico con conseguente apertura di un incarto a carico del procuratore pubblico da lui denunciato. Il fatto che il suo legale sarebbe venuto a sapere soltanto il 2.2.2024, nel corso del suddetto verbale di interrogatorio, dell’esistenza del procedimento penale è irrilevante. Giusta l’art. 58 CPP soltanto la parte – ovvero, segnatamente, l’imputato giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP – può infatti chiedere la ricusazione, non il suo legale. Di modo che determinante, per la tempestività dell’istanza, è quando la parte è venuta a conoscenza del possibile motivo di ricusazione, non il suo legale (cfr., in analogia, StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, 4. ed., art. 31 CP n. 9), che non è annoverato tra le parti giusta gli art. 104/105 CPP (cfr. decisione TF 6B_1320/2021 del 16.6.2022 consid. 2.1.1.).
L’istanza di ricusazione 2.2.2024 è tardiva anche rispetto alla comunicazione 10.1.2024, inviata per posta A+ (AI 2, inc. MP 2024.181), del procuratore generale, con cui – nel procedimento inc. MP 2024.181 dipendente dalla denuncia 5.1.2024 – ha informato RE 1 della facoltà di ricusazione.
In queste circostanze, l’istanza di ricusazione è tardiva perché non introdotta “senza indugio” giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP.
3.2.2.
Si può aggiungere che, come anticipato in fatto, nell’esposto 5/8.1.2024 (AI 1, inc. MP 2024.181) con cui RE 1 ha denunciato il procuratore pubblico per violazione del segreto d’ufficio in merito al succitato decreto di abbandono, egli ha addotto che il magistrato inquirente avrebbe violato il segreto d’ufficio, avrebbe voluto trovare ad ogni costo crimini che lui avrebbe sicuramente commesso, avrebbe vivisezionato il suo natel (che sarebbe stato illecitamente sequestrato) e, ancora, avrebbe dichiarato di aver aperto il procedimento n. 11028 del 2019 su segnalazione di funzionari AI, mentre invece il procedimento penale sarebbe stato aperto dallo stesso pubblico ministero. Ha quindi domandato che il procuratore pubblico Claudio Luraschi venisse sostituito nei procedimenti pendenti nei suoi confronti.
Ora, volendo intendere la richiesta di sostituzione quale istanza di ricusazione, essa sarebbe tardiva perché non presentata “senza indugio” ai sensi dell’art. 58 CPP, RE 1 riconducendo i motivi di ricusazione al decreto di abbandono 1591/2023, emanato in data 17.10.2023, rispettivamente a fatti che sarebbero occorsi ben prima dell’emanazione di detto decreto.
4. A titolo abbondanziale si può dire che l’istanza di ricusazione di RE 1 è anche infondata nel merito.
4.1.
Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP.
La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 7B_122/2022 del 12.2.2024 consid. 4.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.).
La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).
4.2.
I principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; decisione TF 1B_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).
Fino all’abbandono del procedimento oppure fino alla promozione dell’accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).
Durante l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (secondo l’art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.2.).
4.3.
Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
4.4.
L’art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 7B_122/2022 del 12.2.2024 consid. 4.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).
5. L’istanza di ricusazione di RE 1, imputato nei procedimenti inc. MP 2019.10742 e 2019.11028, si fonda, come risulta dal verbale 2.2.2024 (AI 210, inc. MP 2019.10742), sul fatto che, in seguito alla sua denuncia 5.1.2024 nei confronti del procuratore pubblico, sia stato aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo, titolare degli inc. MP 2019.10742 e 2019.11028.
Ora, la presentazione di una denuncia all’autorità di perseguimento penale non costituisce un motivo oggettivo per permettere di sospettare il magistrato di prevenzione, siccome si presume che questi sia in grado di avere il necessario distacco. In caso contrario, sarebbe sufficiente una denuncia penale per escludere un magistrato non gradito e sceglierne un altro, influenzando la persona del procuratore pubblico rispettivamente la composizione del tribunale (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.; decisione TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 41; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 28). Per la ricusazione di un magistrato oggetto di denuncia è piuttosto determinante la sua reazione (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2.; decisione TF 1B_209/2022 del 22.12.2022 consid. 3.1.).
Il fatto, dunque, che RE 1 abbia denunciato il procuratore pubblico Claudio Luraschi per violazione del segreto d’ufficio non è circostanza idonea, di per sé, a fondare apparenza di prevenzione del magistrato inquirente, il quale – da parte sua –ha preso atto della denuncia a suo carico. Il magistrato inquirente non ha avuto particolari reazioni, limitandosi a respingere le accuse, come ben risulta dalle osservazioni che ha presentato a questa Corte in seguito al reclamo di RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 199/2024 del 12.1.2024.
La circostanza che il procuratore pubblico abbia promosso procedimenti penali a carico di RE 1 rispettivamente che abbia proceduto ad ordinare sequestri non fonda peraltro, manifestamente, un motivo di ricusazione nei suoi confronti.
Giusta l’art. 7 cpv. 1 CPP le autorità penali sono infatti tenute ad avviare e attuare un procedimento, nell’ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di reati oppure di indizi di reato (principio del perseguimento d’ufficio e di legalità dell’azione penale), riservato il caso in cui si tratti di reato punibile soltanto a querela di parte (art. 303 s. CPP). Questo principio – obbligatorietà dell’azione penale, ossia perseguimento d’ufficio (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), corrispettivo dell’attribuzione alle autorità penali del monopolio dell’esercizio dell’azione giudiziaria penale (art. 2 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 6 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 7 CPP n. 1] – è finalizzato a non lasciare all’apprezzamento dell’autorità la decisione di avvio del procedimento, per evitare un eventuale arbitrio, in lesione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP n. 2). Il principio della legalità processuale impone alle autorità penali, tra cui il procuratore pubblico (art. 12 lit. b CPP), responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP) [StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID , op. cit., art. 16 CPP n. 2], quando vengono a conoscenza di indizi di reato [sufficienti elementi concreti (non di semplice supposizione) in base ai quali c’è una certa probabilità che sia stato commesso un reato (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 7 CPP n. 1/22/28 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP n. 5)], di promuovere un procedimento (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), riservati i casi per i quali il magistrato inquirente procede solo su querela.
Il procuratore pubblico deve, secondo l’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. A tal fine egli raccoglie le prove, potendo anche procedere al sequestro di oggetti dell’imputato in applicazione degli art. 263 ss. CPP. L’imputato, che ha la facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento, deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 CPP), come – per l’appunto – alla misura cautelare del sequestro.
Più in generale, non sussistono circostanze concrete atte a generare timore di parzialità, anche soltanto apparente, del procuratore pubblico, il quale – per quanto si evince dagli atti – non ha palesato avversione, insofferenza oppure ostilità verso l’imputato. Non ci sono elementi, in altre parole, per ritenere che il magistrato inquirente non sia in grado di dirigere con imparzialità i procedimenti.
Il fatto che RE 1 si reputi innocente con riferimento ai procedimenti penali ancora pendenti e non concordi su come il magistrato inquirente stia svolgendo le istruzioni non è evidentemente sufficiente per ammettere un’istanza di ricusazione. Le sue apprensioni soggettive sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze non date in questo caso.
L’istituto della ricusazione non consente del resto alle parti di contestare il modo in cui è (stata) condotta l’istruzione e di rimettere dunque in discussione le decisioni di chi dirige il procedimento (sentenza TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.).
6. L’istanza di ricusazione è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RE 1, soccombente nella procedura di ricusazione (art. 59 cpv. 4 CPP).
pronuncia
1. L’istanza di ricusazione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF 980.-- (novecentoottanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera