Incarto n.
60.2025.354

 

Lugano

6 novembre 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi

 

 

sedente per statuire sul reclamo 13.10.2025 presentato da

 

 

 

 RE 1 c/o carcere giudiziario – La Farera, Lugano,

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 13.10.2025 del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis con la quale gli ha negato la possibilità di conoscere anticipatamente il nominativo del teste che sarebbe stato interrogato dalla polizia cantonale il giorno successivo nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ aperto (anche) nei suoi confronti;

 

 

 

richiamate le osservazioni 23/24.10.2025 del magistrato inquirente e la replica 27.10.2025 di RE 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

                                 a.   Il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ha aperto un procedimento penale nei confronti (anche) di RE 1 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto, furto, rapina, coazione, sequestro di persona e rapimento, infrazione alla legge federale sugli stranieri e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, a seguito di quanto accaduto la notte del 24.9.2025 a __________ (inc. MP __________).

 

Secondo quanto emerso dagli atti, in data 24.9.2025 “(…) __________ allertava la polizia dichiarando di essere stato sequestrato da quattro persone nel corso della notte a __________. Riferiva di essere riuscito a fuggire dall’appartamento nel quale veniva tenuto sequestrato saltando dal balcone e di avere trovato soccorso da dei passanti lungo la strada che in auto lo avevano accompagnato alla stazione FFS di __________, dove aveva chiamato la polizia. L’uomo precisava di essere stato avvicinato da due persone a lui sconosciute in zona __________ le quali lo avrebbero caricato contro la sua volontà su un’auto al cui interno vi erano altre due persone e quindi portato in un appartamento a __________. Qui gli sarebbe stato preso il marsupio, il telefono cellulare e le scarpe marca Nike. Gli autori gli avrebbero inoltre chiesto il codice della carta di credito, richiesta che egli rifiutava ricevendo di conseguenza dello spray al pepe (…) sul volto. A seguito dell’irritazione agli occhi, gli autori lo lasciavano uscire sul balcone a prendere aria ed egli approfittava della loro distrazione gettandosi dal balcone e dandosi alla fuga (…)” (AI 14).

 

RE 1 è stato fermato poco dopo ed interrogato in veste di imputato dalla polizia cantonale in merito ai fatti sopradescritti (AI 1).

 

Con decreto 25.9.2025 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 (AI 10). In stessa data quest’ultimo è stato interrogato dal magistrato inquirente (AI 12).

 

Con decisione 27.9.2025 il giudice dei provvedimenti coercitivi, vista l’istanza 25.9.2025 presentata dal procuratore pubblico (AI 15), ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 24.11.2025 (AI 20).

 

 

 

                                 b.   Con email 9.10.2025 l’ispettore della polizia cantonale incaricato dell’inchiesta ha comunicato all’avv. PR 1 di aver “(…) convocato un teste da sentire nell’ambito del citato procedimento (…)” per il 14.10.2025 alle ore 14:00 presso gli uffici del commissariato di Bellinzona.

 

In stessa data il patrocinatore di RE 1 ha richiesto all’ispettore di poter sapere “(…) i dati (nome e cognome) del testimone e di indicarci in quale veste sarà interrogato (testimone o persona informata sui fatti)”.

 

Il giorno dopo l’ispettore di polizia ha ribadito che “(…) procederemo all’audizione di un teste (…)”, senza fornire altre indicazioni sull’identità di quest’ultimo, e invitando RE 1 a rivolgersi “(…) direttamente alla Procuratrice per chiarire la questione (…)”.

 

Con email 10.10.2025 il patrocinatore dell’imputato si è così rivolto direttamente al magistrato inquirente informandolo in merito allo scambio di posta elettronica avuto con l’ispettore di polizia e postulando, nel caso di un ulteriore diniego delle informazioni richieste, “(…) l’annullamento (…) di quel verbale di interrogatorio fino alla comunicazione delle generalità con un preavviso di almeno 10 giorni (…)” (AI 53).

 

 

                                 c.   Con scritto 13.10.2025 il procuratore pubblico ha negato il rinvio dell’interrogatorio previsto per il giorno dopo, “(…) trattandosi di procedimento penale con diversi imputati in stato di detenzione preventiva che non può evidentemente ammettere ritardi ingiustificati (…)” (AI 55). In merito alla richiesta di voler conoscere anticipatamente il nominativo del testimone, il magistrato inquirente ha affermato di non aver mai detto “(…) che il nominativo del teste non sarebbe stato comunicato ma, semplicemente, che non sarebbe stato anticipato. In occasione del verbale di domani, la difesa avrà piena cognizione delle generalità del teste ciò che, per evidenti motivi di collusione e al fine di ottenere una testimonianza il più possibile genuina, non si vuole comunicare in anticipo (…)” (AI 55).

 

 

                                 d.   Con gravame 13.10.2025 (reclamo con richiesta urgente di concessione dell’effetto sospensivo) RE 1 è insorto contro la decisione sopraindicata.

 

Egli ha affermato che l’agire dell’ispettore e del procuratore pubblico di non volergli comunicare il nominativo della persona interrogata, violerebbe il suo diritto di accesso agli atti e sarebbe anche contrario ai diritti della difesa, ed in particolare quello di potersi preparare efficacemente: “(…) in questo contesto, il reclamante è completamente privato di qualsivoglia possibilità di disporre di una difesa efficace, ritenuto che senza preventivamente conoscere le generalità del ‘teste’ citato a comparire (…) la difesa del reclamante non ha la possibilità di confrontarsi con l’imputato ( in particolare per pronosticare quelle che potranno essere le dichiarazioni, ovvero per prepararne il controesame), né di raccogliere la documentazione e/o informazioni potenzialmente utili da sottoporre al teste, e ciò nel rispetto dei principi della parità delle armi, dell’equo processo e del contradittorio (…)” (p. 8).

 

 

                                 e.   Nelle sue osservazioni 23/24.10.2025 il magistrato inquirente ha contestato integralmente il reclamo, affermando che l’eventuale anticipazione delle generalità del testimone, ritenuto lo stadio del procedimento e considerato che l’istruttoria non avrebbe ancora permesso di identificare ed interrogare tutte le persone coinvolte nella fattispecie, avrebbe potuto avere quale conseguenza la collusione del testimone “(…) compromettendone in tal modo la genuinità delle dichiarazioni (…)”.

 

 

in diritto

 

                                 1.   Con decreto 13.10.2025 questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         2.2.

                                         Il gravame, introdotto il 13.10.2025 contro la decisione di stessa data del magistrato inquirente è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, parimenti, proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, 3. ed., art. 102 CPP n. 6; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

 

                                          2.3.

                                         2.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

 

                                         2.3.2.

                                         RE 1 imputato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’esame degli atti del procedimento a suo carico.

 

 

                                         2.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il diritto di essere sentito – sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e in ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., dall’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e dall’art. 107 CPP – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ex art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 1B_474/2019 del 6.5.2020 consid. 3.1.1.; BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 1).

 

Il diritto di essere sentito si concretizza, in diritto penale, segnatamente nel diritto delle parti di presenziare all’assunzione delle prove e nel diritto di accedere agli atti.

 

                                         3.2.

                                         Le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice e di porre domande agli interrogati (art. 147 cpv. 1 prima frase CPP). Questa facoltà deriva dal diritto di essere sentite delle parti giusta l’art. 107 cpv. 1 lit. b CPP (decisione TF 6B_1320/2020 del 12.1.2022 consid. 4.2.1.; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1.; 140 IV 172 consid. 1.2.1.).

 

                                         L’art. 147 CPP attua il principio della pubblicità dell’udienza limitata alle parti (“Parteiöffentlichkeit”) [decisione TF 6B_135/2018 del 22.3.2019 consid. 2.1.; DTF 139 IV 25 consid. 4.2.] e corrisponde al diritto al confronto, ovvero al diritto di interrogare i testi a carico giusta l’art. 6 cifra 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B_886/2017 del 26.3.2018 consid. 2.3.2.; BSK StPO – D. SCHLEIMINGER METTLER, op. cit., art. 147 CPP n. 3; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 147 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 821). Detto diritto è di principio assoluto (decisione TF 6B_595/2021 del 24.6.2022 consid. 4.3.3.).

 

                                       Il Tribunale federale, nel giudizio DTF 139 IV 25 (cfr. anche decisione TF 6B_256/2017 del 13.9.2018), ha ritenuto che negli stadi iniziali dell’istruzione, segnatamente fino al primo interrogatorio dell’imputato, nell’interpretazione dell’art. 147 CPP si debba tenere conto dell’art. 101 cpv. 1 CPP, disposizione strettamente connessa con l’art. 147 CPP (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.2.). L’Alta Corte ha reputato una lacuna della legge il fatto che l’art. 147 CPP, a differenza dell’art. 101 CPP, non preveda limitazioni ai diritti di partecipazione delle parti. Ha ritenuto che il procuratore pubblico possa esaminare nel caso concreto se sussistano motivi oggettivi per una provvisoria restrizione dei diritti di parte. Tali motivi sussistono, segnatamente, quando c’è un concreto pericolo di collusione in relazione a contestazioni non ancora effettuate. Per il Tribunale federale, la mera possibilità di una messa in pericolo astratta degli interessi del procedimento con una legittima tattica processuale delle parti non giustifica una tale restrizione (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1.).

 

                                          3.3.

                                         Sullo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento pendente (ovvero avviato giusta l’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 s. CPP (decisione TF 1B_112/2019 del 15.10.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

 

                                         In applicazione dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo la prima audizione dell’imputato (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) e, cumulativamente (decisione TF 1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.), dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15); è fatto salvo l’art. 108 CPP (limitante il diritto).

 

                                         3.4.

                                         Secondo l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (BSK StPO – H. VEST, op. cit., art. 108 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo (cpv. 2) [BSK StPO – H. VEST, op. cit., art. 108 CPP n. 7; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 12 ss.]. Per il cpv. 4, se il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare le decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui essa sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5 CPP).

 

 

                                 4.   4.1.

                                       Nel caso in esame RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente di conoscere anticipatamente l'identità del testimone che avrebbe dovuto essere interrogato il 14.10.2025; a sostegno della sua richiesta, ha indicato la necessità di poter preparare la propria difesa. Egli non ha dunque invocato solo il suo diritto di accesso agli atti, ma anche la violazione dei suoi diritti di difesa, in particolare quello di potersi preparare in modo efficace in vista dell’interrogatorio del testimone.

 

                                         4.2.

RE 1, a seguito della decisione del procuratore pubblico di non comunicare il nome del testimone da interrogare, si è dunque trovato privato della possibilità di elaborare con il proprio avvocato una strategia di difesa. Durante l’interrogatorio, egli non sarebbe quindi stato in grado di contestare validamente la testimonianza o le dichiarazioni a suo carico, né di interrogare il testimone (DTF 133 I 33 consid. 2.2; DTF 131 I 476 consid. 2.2.), trovandosi di conseguenza in una situazione simile a quella che si verifica quando all’imputato è stato negato l’accesso agli atti.

 

Ciò risulta tuttavia in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale l’imputato ha diritto di conoscere l’identità dei testimoni che saranno interrogati dal magistrato inquirente o dalla polizia cantonale prima di procedere con l’interrogatorio; questo deriva non solo dal diritto di essere sentito e di avere accesso agli atti, ma anche dal diritto a una difesa efficace (DTF 133 I 33 consid. 2.2.; DTF 129 I 85 consid. 4.1.; DTF 118 Ia 457 consid. 3c; decisioni TF 1B_24/2014 del 25.6.2014; TF 6B_276/2018 del 24.9.2018).

 

Da quanto emerge dagli atti non risulta neppure che una limitazione dei diritti della difesa sarebbe giustificata dalla ricerca della verità materiale: l’intento di ottenere una testimonianza più “genuina”, così come affermato dal magistrato inquirente, non è certo sufficiente per sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentito dell’imputato.

 

Per quanto riguarda poi il presunto rischio di collusione, sollevato dal procuratore pubblico senza tuttavia approfondire le motivazioni alla base delle sue affermazioni, esso sembra riguardare soprattutto i coimputati oltre al reclamante, persone che si trovano tutte in stato di detenzione, misura che in genere è atta a ridurre tale rischio.

 

4.3.

Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto e gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                   5.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                 1.   Il reclamo è accolto. La decisione 13.10.2025 del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis è annullata.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, c/o carcere giudiziario – La Farera, Lugano, CHF 900.-- (novecento) a titolo di indennità.

 

 

 

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

 

-        

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera