Incarto n.
90.94.00100

Lugano

26 settembre 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 15 febbraio 1990 di

 

 

__________ __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, ____________________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 16/22 gennaio 1990 del Consiglio di Stato che approva il PR di __________ ed evade i ricorsi di prima istanza

 

                                         visto le osservazioni 20 aprile 1990 del comune e la risposta       governativa del 27 aprile 1992;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

                                         esperiti i necessari accertamenti,

 

r i t e n u t o

 

in fatto e diritto

 

                                         Il PR del comune di __________, adottato il 17 marzo 1988 dall’Assemblea comunale, ha inserito parte del mapp. __________ di proprietà di __________ __________ in zona __________. Questi, di professione agricoltore, è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendo che tutto il fondo rimanesse attribuito alla zona agricola.

                                         Contro la risoluzione governativa che ha invece approvato il PR così come adottato dal legislativo comunale il __________ si è aggravato presso il Gran Consiglio il 15 febbraio 1990. Il ricorso ci è stato trasmesso a fine 1992 in forza della norma transitoria (BU __________, __________- __________.__________.1992).

                                         Nel sopralluogo del 25 marzo 1993 la vertenza è rimasta sospesa in attesa di una soluzione bonale.

                                         Ora, con scritto 23 settembre 1996 il ricorrente comunica al tribunale che nel frattempo le condizioni per un accordo tra le parti sono state sostanzialmente adempiute: in effetti la part. __________di mq 594 è stata ceduta al Comune di __________ mentre la parte residua della particella originale è rimasta assegnata alla zona agricola. Il ricorrente dichiara quindi di ritirare il gravame, divenuto privo d’interesse.

                                         Per questi motivi, considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico,

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

- Avv. __________ __________, __________

 

- Municipio di __________

 

- Consiglio di Stato, __________

 

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario