Incarto n.
90.94.00101

Lugano

20 dicembre 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 21 febbraio 1990 di

 

 

__________ fu __________ __________ __________ e fu __________ __________, __________

rappr. dall’avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione no. __________pc del 16 gennaio 1990 del Consiglio di Stato

 

 

                                   a.   Il PR del comune di __________, adottato il 17 marzo 1988 dall’Assemblea comunale, ha apposto sui mapp. no. __________, __________, __________, __________, __________e __________di proprietà degli Eredi in epigrafe, rappr. da __________ __________, un vincolo __________, da adibirsi a Casa Comunale.

                                         Gli eredi sono insorti dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendo che il vincolo venga tolto.

 

                                  b.   Contro la risoluzione governativa che respinge i loro ricorsi ed approva il PR così come adottato dal legislativo comunale, i suddetti proprietari si sono aggravati presso il Gran Consiglio il 21 febbraio 1990. Il ricorso è stato trasmesso a questo tribunale a fine 1992 in forza della norma transitoria (BU __________, __________- __________.__________.1992).

                                         Nel sopralluogo del 25 marzo 1993 la vertenza è rimasta sospesa in attesa di una soluzione bonale.

 

 

 

 

                                   c.   Con scritto 17 luglio 1996 del suo patrocinatore i ricorrenti comunicano al TPT di ritirare il ricorso, posto che il Comune di __________ ha adottato una variante, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. __________del 20 marzo 1996, che stralcia il contestato vincolo __________ gravante i suddetti loro fondi.

 

considerato

 

in diritto

 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);

 

                                         che in concreto il PR di __________ è stato modificato nel senso postulato dai ricorrenti, con variante approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. __________ del 20 marzo 1996, talché l’impugnativa è divenuta priva di oggetto per acquiescenza del comune e va stralciata dai ruoli con attribuzione a carico del comune di ripetibili a favore degli insorgenti;

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato.

 

                                   2.   Il Comune di __________ verserà fr. 800.- di ripetibili alla Comunione Ereditaria ricorrente;

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________ per i ricorrenti
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, __________
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             __________

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario