Incarto n.
90.1994.00140-141

Lugano

10 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Giudice Efrem Beretta

 

 

Preso atto che:

 

nel decreto di stralcio 5 aprile 2002 dei ricorsi 30 agosto 1991 di

 

 

__________ __________, __________

__________ -__________ __________ e __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,

 

 

contro la decisione 2 luglio 1991 del Consiglio di Stato concernente il PR del Comune di __________, al punto 2 del dispositivo è stato indicato, per una svista, come debitore delle ripetibili il Cantone benché nel considerando di diritto n. __________ fosse stato precisato che soccombente era il Comune e al considerando n. __________ che il Comune doveva corrispondere ai ricorrenti le ripetibili,

 

visto l'art. 40 Lpamm;

 

 

decreta

 

 

                                   1.   Il punto 2 del dispositivo è rettificato come segue:

"Non si prelevano né tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 2'000.-- di ripetibili ai ricorrenti e precisamente fr. 1'000.-- a __________ __________ e fr. 1'000.-- a __________ -__________ __________ e LLCC."

 

                                   2.   Il termine di ricorso decorre dall'intimazione del presente decreto.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

- avv__________ __________, __________

 

- Municipio di __________

 

- Consiglio di Stato, __________

 

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

 

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                          

 

 

Avv. _______ ____________