Incarto n.
90.1994.142

Lugano

23 maggio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

 

 

assistito dal segretario

 

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 1991 di

 

 

comune di______________

rappr. dal municipio, ___________ _________________ ___________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 luglio 1991 (n. ______________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune _________;

 

 

constatato che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n._________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di___________, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n.__________della risoluzione 5 febbraio 2002) e rendendo, di conseguenza, privo di oggetto il ricorso in esame;

 

 

ritenuto che, con lettera 12 marzo 2003, il Tribunale ha comunicato al ricorrente che avrebbe pertanto proceduto allo stralcio del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili, fissando allo stesso un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni;

 

 

preso atto che, con lettera 27 marzo 2002, il municipio di_____________ ha espresso il suo accordo allo stralcio del ricorso;

 

decreta

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

2.Non si prelevano tasse e spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

-        Municipio di_____________,______________

 

 

-         Divisione della pianificazione territoriale,___________ ____________.__________________,______________________

-         Consiglio di Stato, Residenza governativa,______________

 

 

 

Il presidente                                                                                                    Il segretario

del Tribunale della pianificazione del territorio