Incarto n.
90.1994.144

Lugano

16 luglio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

 

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Werner Walser

 

segretario

Stefano Furger, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di

 

 

__________ __________, __________ __________

rappr. da: studio legale __________. e __________. __________ -__________, __________ __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

 

 

 

viste le risposte:

- 7 ottobre 1991 del municipio di __________ ;

- 8 gennaio 1992 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto e considerato

 

 

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                         che il ricorrente ha chiesto lo stralcio del vincolo AP 4a per la formazione di un impianto sportivo e della relativa strada di accesso, ubicati in area boschiva a monte della località di __________;

 

 

                                         che, all'udienza 29 marzo 1993, il procedimento è stato sospeso onde permettere un approfondimento di talune problematiche legate al dissodamento e alla stabilità geologica dei luoghi;

 

 

                                         che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 570), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, che contempla l'abbandono della menzionata area AP 4a e della sua via d'accesso, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione 5 febbraio 2002);

 

 

                                         che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

 

 

                                         che esso va dunque stralciato dai ruoli;

 

 

                                         che l'insorgente, consenziente allo stralcio, protesta tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 1 luglio 2002); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 18 giugno 2003);

 

 

                                         che, nell'ambito del presente procedimento, alla revisione del piano regolatore approvata il 5 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande del ricorrente;

 

 

                                         che, di conseguenza, l'insorgente, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

 

 

                                         che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

 

 

decreta

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare al ricorrente fr. 700.-- (settecento) per ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ __________, __________

      rappr. dallo studio legale __________. e __________. __________ -

      __________, Via __________ __________, ____________________;

 

 

-         Municipio di __________, __________ __________;

-         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. ________ ____________, ____________________;

-         Consiglio di Stato, Residenza governativa,  _____ _____________.

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario