|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio |
|||||
|
Raffaello Balerna |
|||||
|
|
|||||
|
assistito dal segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 16 settembre 1991 di
|
|
__________ __________ __________, __________ __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________; |
constatato che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della risoluzione 5 febbraio 2002) e rendendo, di conseguenza, privo di oggetto il ricorso in esame;
ritenuto che, con lettera 12 marzo 2003, il Tribunale ha comunicato alla ricorrente che avrebbe pertanto proceduto allo stralcio del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili, fissando alla stessa un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni;
preso atto che, nel termine assegnato, la ricorrente è rimasta silente;
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
- ________ ____________ __________, ____________________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________, ____________________ |
|
|
|
- Municipio di __________ - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ ______________________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ________________________ |
|
Il presidente Il segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio