Incarto n.
90.94.00157

Lugano

2 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1991 di

 

 

__________ __________ __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione governativa nr. __________del 19 novembre 1991 che approva le varianti del PR del Comune di __________ __________;

 

viste le osservazioni 13 maggio 1992 del Consiglio di Stato e 29 gennaio 1992 del Comune di __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto che con lettera 28 dicembre 1995 il rappresentante della ricorrente ha dichiarato di ritirare l’impugnativa, ripetibili a suo carico;

 

considerato che il ritiro del ricorso vale desistenza e dunque soccombenza della ricorrente sicché si giustifica, a norma dell'art. 31 LPAm richiamato dall'art. 38 cpv. 6 LPAm, l'assegnazione di ripetibili al convenuto che peraltro ne ha fatto debita istanza; con l'avvertenza che la complessità e particolarità della materia hanno comportato il ricorso all'assistenza di uno specialista, ossia spese personali particolari di cui va equamente tenuto conto;

 

d e c r e t a

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre la ricorrente verserà fr. 1'000.-- di ripetibili al comune di __________ __________.

                                    3.   Intimazione a:

- __________ ________

 

- Municipio di  ______________

 

- Consiglio di Stato, ___________

 

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

 

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario