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Incarto n. |
28 agosto 1996 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente, |
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vicecancelliera |
Daniela Regazzi |
visto il ricorso del 4 ottobre 1988 presentato da
__________
__________, __________
(rapp. dall’avv. __________
__________, __________)
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 30 agosto 1988
che approva il Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 10 novembre 1988 del Comune di __________, nonché la risposta del 30 agosto 1994 del Consiglio
di Stato;
visto i ricorsi del 30 dicembre 1993, del 4 gennaio 1994, del 11 gennaio 1994 presentati rispettivamente da:
__________ __________, ____________________
Comune di __________, ____________________
__________ __________, ____________________
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato no. __________ del 30 novembre 1993 che approva alcune varianti del PR;
visto il ricorso del 28 aprile 1994 rispettivamente del 5 maggio 1994 presentati dal
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Comune
di __________, ____________________
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contro |
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la risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 12 aprile 1994 che modifica l’approvazione della variante di Piano Regolatore del Comune di __________ del 30 novembre 1993 ;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti; |
r i t e n u t o,
in fatto
a. In data 30 agosto
1988 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di
__________, decidendo nel contempo sui ricorsi contro di esso sollevati.
In particolare l’autorità governativa ha respinto l’impugnativa presentata dal
signor __________ __________, proprietario dei mappali no. __________e
__________, che contestava il perimetro della zona nucleo vecchio previsto,
chiedendone un allargamento al suo particellare no. __________. Il Governo ha
in merito precisato come la delimitazione della zona __________ sia stata
correttamente stabilita, in quanto tracciata sul perimetro definito dalle
costruzioni tradizionali che formavano il paese di __________ e rispettosa
della casa “__________ ” che presenta aspetti meritevoli di conservazione e di
protezione. Contro questa decisione il signor __________ è insorto, in data 4
ottobre 1988, davanti all’allora competente Gran Consiglio.
b. Successivamente,
visto il ricorso di seconda istanza interposto dal signor __________, il Comune
di __________ ha deciso di rivedere la tematica della delimitazione rigorosa
del nucleo vecchio. Esso ha in particolare adottato, con decisione assembleare
del 22 giugno 1992, alcune varianti del Piano regolatore, tra cui l’estensione
della zona nucleo vecchio onde permettere l’edificazione di una nuova casa
primaria sul particellare no. __________di proprietà __________, da costruirsi
in una posizione ben prestabilita. In data 30 novembre 1993 il Consiglio di
Stato approvava queste varianti, apportando tuttavia alcune modifiche
d’ufficio.
In particolare per quanto riguarda l’estensione della zona nucleo vecchio ai
mappali no. __________, __________, __________ ( come detto intrapresa per
permettere l’edificazione di una casa primaria sul particellare no.
__________), l’autorità governativa, ritenuta la mancanza di una chiara
motivazione urbanistica della scelta pianificatoria del comune e il pericolo di
snaturare con ciò la pregevole immagine del nucleo di __________, ha disposto
una linea di costruzione obbligatoria lungo la strada comunale costeggiante il
lato est delle particelle in questione, imponendo così che la nuova costruzione
sul particellare no. __________venisse eseguita a filo della strada comunale e
non perpendicolarmente a quest’ultima come previsto dal Comune. Inoltre
modificando l’art 22 delle NAPR ha portato l’altezza massima per gli edifici di
questo comparto da 7,70 metri a 10 metri. A detta del governo solo con queste
misure pianificatorie la tipologia edilizia del nucleo poteva venir rispettata
ed essere garantito un minimo ordine urbanistico.
c. Dissentendo da tale decisione, il Comune di __________, il signor __________ __________, proprietario delle particelle no. __________e no. __________ (adiacente quest’ultima alla no. __________di proprietà __________i), come pure il signor __________ __________, sono insorti davanti a questa autorità giudicante, con ricorsi rispettivamente del 4 gennaio 1994, 30 dicembre 1993 e 11 gennaio 1994, chiedendo lo stralcio della succitata modifica d’ufficio operata dal Consiglio di Stato e la conseguente conferma della scelta pianificatoria adottata dall’autorità comunale con decisione assembleare del 22 giugno 1992.
d. A seguito di questi ricorsi, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno modificare il suo giudizio del 30 novembre 1993 risolvendo, con decisione del 12 aprile 1994, che la linea di costruzione obbligatoria prevista sui particellari no. __________, __________, __________venisse mantenuta, ma arretrata di 10 metri rispetto a quanto stabilito in precedenza.
e. Contro quest’ultima
decisione del Governo sono nuovamente insorti presso questo Tribunale sia il
Comune di __________, riconfermando con scritto di data 28 aprile 1994 il
contenuto della sua precedente impugnativa, sia il signor __________
__________, con ricorso del 5 maggio 1994. Entrambi i qui ricorrenti chiedono
l’annullamento dell’ultima modifica d’ufficio decisa dal Consiglio di Stato e
di conseguenza la conferma della scelta pianificatoria operata dall’Assemblea
comunale.
Non è percontro più insorto contro quest’ultima decisione governativa il
proprietario della particella no. __________, __________ __________, ,
ritenendo la sua impugnativa dell’ 11 gennaio 1994 evasa dalla nuova decisione
del Governo (vedi scritto del 25 aprile 1995 indirizzato a questo Tribunale).
Egli ha invece dichiarato di mantenere il ricorso contro il PR del 1988 (cfr.
verbale del sopralluogo del 10 maggio 1995).
f. Il Consiglio di Stato, con risposta del 30 agosto 1994, chiede la reiezione delle impugnative con argomentazione di cui si dirà all’occorrenza nei considerandi di diritto.
g. In data 10 maggio 1995 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti che si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando alle conclusioni e al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1. Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di (cpv. 4 lett. c, entrato in vigore il 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale del signor __________ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, quella del signor __________ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, quella del Municipio di __________ a norma del cpv. a) del medesimo disposto.
I ricorsi, inoltrati nel
termine di legge, risultano tempestivi ed sono dunque ricevibili in ordine.
2. Preliminarmente va
rilevato che la decisione del 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato, contro
la quale i ricorrenti sono pure insorti, è da ritenersi decaduta in quanto
superata dalla successiva risoluzione governativa del 12 aprile 1994 qui
all’esame, che pur mantenendo la linea obbligatoria di costruzione, prevede un
suo arretramento di 10 metri dal filo della strada. Venuta quindi a cadere la
decisione del Governo che imponeva un’edificazione filo strada sul particellare
no. __________, è venuto pure a mancare l’interesse alla sua impugnazione. I
ricorsi del 30 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994 e 11 gennaio 1994 contro di
essa inoltrati dal signor __________ __________, dal Comune di __________ e dal
signor __________ __________ sono da ritenersi di conseguenza privi d’oggetto e
vanno pertanto stralciati.
Con il presente giudizio si evaderà percontro l’impugnativa del signor
__________ contro la soluzione prevista dal PR del 1988 per il comparto in esame,
che potrebbe riacquistare interesse e forza esecutiva qualora non fosse
confermata l’ultima variante proposta dal Governo, come pure le due impugnative
sollevate dal Comune di __________ e dal signor __________ contro la decisione
governativa del 12 aprile 1994.
3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
4. L'art. 1 LPT prevede che Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'inserimento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese.
Nell'art. 3 LPT sono enunciati i principi pianificatori cui le autorità preposte alla pianificazione devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti. Tra questi figura in primo luogo il rispetto del paesaggio , nonché l'esigenza di strutturare gli insediamenti secondo il bisogno della popolazione.
La pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
5. L’art. 15 LPT pone
le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare
in linea di conto, ossia la presenza di terreni idonei all’edificazione, già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all’edificazione e
urbanizzati entro quindici anni. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è
escluso a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo
chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si
imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più
zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere
valori naturali e paesaggistici che ne impongono la protezione a dispetto delle
altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli
requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta
effettivamente alla costruzione, se rientra o può essere fatto rientrare in un
comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per
l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art
15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a
raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in
quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid.
5b, 118 Ib 344 ss consid 4a).
Tranne dunque nella misura in cui servono ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
6. Nella fattispecie in
esame, come già rilevato nei fatti, l’assemblea comunale, ha provveduto, con
una serie di modifiche del Piano Regolatore, ad estendere la zona edificabile
al particellare no __________ (allargando il perimetro della zona nucleo
vecchio) con l’intento dichiarato di permettere la costruzione di un’abitazione
primaria al figlio del proprietario del terreno. Onde ridurre al minimo
l’incidenza di questo nuovo edificio sul resto del nucleo di __________, il
Comune ha vincolato la costruzione ad una posizione ben prestabilita,
ubicazione che non ha però trovato consenziente il Consiglio di Stato che l’ha
definita priva di qualsiasi criterio urbanistico. Il Governo ha quindi imposto
d’ufficio un’edificazione parallela alla strada comunale ad una distanza di 10
metri da quest’ultima.
Sulla scorta dei principi esposti nei considerandi precedenti, nonché per i
motivi che verranno qui di seguito enunciati, a mente di questo Tribunale
questo modo di procedere non può essere tutelato.
Con l’adozione del Piano Regolatore del 30 agosto 1988, il pianificatore ha
previsto una delimitazione molto rigorosa del nucleo vecchio di __________o,
conglobandovi unicamente l’agglomerato originale di case. Per proteggere e
valorizzare questo nucleo, che costituisce un evidente patrimonio culturale
(tra l’altro inserito nell’inventario svizzero degli insediamenti da proteggere
ISOS come insediamento d’importanza regionale), il pianificatore ha inoltre
istituito un cosiddetto “cordone verde” formato da spazi verdi inedificati che
s’intrecciano tra gl’insediamenti esistenti cercando con ciò da un lato di
mettere in risalto l’aspetto urbanistico tradizionale del luogo e dall’altro di
creare un distacco tra vecchio e nuovo (vedi relazione tecnica allestita dallo
studio d’ingegneria __________ /__________, __________, pag. 5,6). Si è in
pratica voluto evitare l’espansione edilizia in prossimità dei nuclei
meritevoli di protezione.
Con la variante adottata dall’Assemblea comunale e altresì con quelle imposte
d’ufficio dal Consiglio di Stato si vorrebbe ora permettere l’edificazione
proprio all’interno di questo cordone, in un’area verde che caratterizza e
articola in modo particolare l’agglomerato di __________, ossia nel grande
prato che si estende tra la strada cantonale e la dorsale del nucleo e sul
quale si affaccia “Casa __________ ”, edificio di rara testimonianza
dell’architettura rurale di un tempo e come tale iscritto nell’elenco cantonale
dei monumenti protetti (vedi art 20 NAPR). È evidente che la costruzione di un
nuovo edificio in questo preciso punto, oltre che contraddire i principi
pianificatori posti alla base del PR, compromette la bellezza e l’originalità
del luogo, e tutto ciò senza che vi sia un interesse pubblico che giustifichi
il sacrificio. Infatti, come risulta chiaramente dagli atti in nostro possesso
(vedi estratto assemblea straordinaria del 22 giugno 1992), la modifica pianificatoria
è stata essenzialmente intrapresa per soddisfare le esigenze di un singolo cittadino
che intendeva edificare la casa per suo figlio più che per pertinenti
considerazioni pianificatorie. È evidente che in questo contesto la semplice
misura della linea obbligatoria di costruzione prevista d’ufficio dal Consiglio
di Stato non può costituire una valida alternativa.
Alla fin fine si deve concludere che la scelta iniziale, operata dal Comune al
momento dell’adozione del PR nel 1988 prevedendo l’inedificabilità del comparto
in esame, appare la soluzione più corretta per salvaguardare i valori
paesaggistici e culturali di questo villaggio montano.
Del resto non sussiste alcun bisogno di estendere la zona edificabile attorno
al nucleo, ritenuto che al momento dell’adozione del piano si è istituito una
zona di espansione e di completazione dell’edificazione in posizione
periferica, appositamente destinata alla realizzazione di alloggi per famiglie
che intendono stabilirsi nel paese. È precisamente in questo comparto che il
signor __________ possiede un terreno dove il figlio ha costruito di recente la
sua abitazione, rendendo caduco uno dei motivi principali per cui l’Assemblea
comunale aveva reso edificabile il mappale no. 151 (cfr. lettera del 29.9.1994
del comune di __________ al Tribunale della pianificazione).
7. Per i motivi
anzidetti, nella circostanza di specie l’attribuzione dei particellari no.
__________,__________, __________alla zona nucleo vecchio non trova valida
giustificazione. Questo Tribunale non può quindi che pronunciare l’annullamento
della risoluzione governativa qui impugnata e nel contempo respingere il
ricorso del signor __________ __________ contro la risoluzione del Consiglio di
Stato che ha approvato il PR del 1988 nel quale i fondi suddetti erano esclusi
dalla zona nucleo. La situazione prevista dal PR ‘88 fa dunque stato per i particellari
in questione.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
.
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi 30 dicembre 1993
di __________ __________, 4 gennaio 1994 del Comune di __________ e 11 gennaio
1994 di __________ __________ sono stralciati.
2. Il ricorso 4 ottobre 1988
di __________ __________ contro la risoluzione governativa no __________del 30
agosto 1988 è respinto.
§ La tassa e le spese di giustizia per complessivi Fr. 500.- è posta a carico
del ricorrente.
.
3. l ricorsi del 28 aprile
1994 del Comune di __________ e del
5 maggio 1994 del signor __________ __________ sono accolti limitatamente alla
domanda di annullamento della risoluzione governativa no. __________del 12
aprile 1994, mentre non possono essere accolti, per i motivi espressi nei considerandi,
nella misura in cui postulano l’approvazione della variante adottata
dall’Assemblea comunale il 22 giugno 1992.
§ Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Intimazione: -
Municipio di __________
- _______ _______
- _______ _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario