Incarto n.
90.1994.252

Lugano

1 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 2 febbraio 1982 di

 

 

 

__________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ __________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 ottobre 1981 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

 

 

ritenuto che il 28 novembre 1995, __________ __________, e il 30 novembre 1995, __________ __________ __________, hanno comunicato a questo Tribunale di ritirare il proprio ricorso;

 

rilevato altresì che il mapp. __________, erroneamente assegnato nel ricorso a __________ __________, è in realtà di proprietà di __________ __________;

 

preso atto che il 26 febbraio 2004 __________ __________ ha a sua volta dichiarato di ritirare il ricorso;

 

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________ ed __________ __________, __________ __________,

c.p.c.: avv. __________ __________ __________, __________ __________;

Comune di __________, __________ __________,

rappr. da: municipio di __________, __________ __________;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, 6501 Bellinzona.

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

 

Il segretario