Incarto n.
90.94.00277

Lugano

3 giugno 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 10 aprile 1987 di

 

 

1. __________ __________, __________

2. __________ __________, __________

3. __________ __________, __________

4. __________ __________, __________

5. __________ __________, __________

1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

__________

 

viste la risposta 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 15 maggio 1987 del Comune di __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto;

 

preso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio;

 

 

considerato in fatto e diritto:

 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza);

 

                                         che in concreto l’abbandono da parte del comune in sede di revisione del PR delle soluzioni pianificatorie contestate dai ricorrenti rende il ricorso privo di oggetto e vale acquiescenza;

 

                                         che al comune devono dunque essere poste a carico ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da avvocato;

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese; il Comune corrisponderà fr. 1.000.- di ripetibili ai ricorrenti.

                                    3.   Intimazione a:

- __________

 

- Municipio di ________

 

- Consiglio di Stato, Bellinzona

 

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario