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Incarto n. |
3 giugno 1996 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 10 aprile 1987 di
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1. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, 3. __________ __________, __________, 4. __________ __________, __________, 5. __________ __________, __________, 1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________,
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contro |
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__________ |
viste la risposta 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 15 maggio 1987 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
visto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto;
preso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio;
considerato in fatto e diritto:
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza);
che in concreto l’abbandono da parte del comune in sede di revisione del PR delle soluzioni pianificatorie contestate dai ricorrenti rende il ricorso privo di oggetto e vale acquiescenza;
che al comune devono dunque essere poste a carico ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da avvocato;
decreta
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese; il Comune corrisponderà fr. 1.000.- di ripetibili ai ricorrenti.
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3. Intimazione a: |
- __________ |
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- Municipio di ________ |
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- Consiglio di Stato, Bellinzona |
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- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona |
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario