Incarto n.
90.1994.00278

Lugano

25 ottobre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliere

Tito Ponti

 

statuendo sul ricorso del 2 luglio 1993 di

 

 

__________ __________ __________. di __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ -__________, 

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

                                         rilevato che nel ricorso di seconda istanza il  ricorrente chiede la parziale attribuzione dei fondi n. __________e __________RF alla zona edificabile del comune di __________;

 

                                         visto l’udienza del 13 luglio 1995 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il Comune si è impegnato a elaborare;

 

                                         preso atto che il Comune ha adottato in via di variante una modifica del perimetro della zona edificabile, che include anche i fondi dell’insorgente;

 

                                         che con scritto 19 ottobre 1999 il ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di rifusione delle spese ripetibili,” considerato che in sede di risposta il Comune aveva chiesto la reiezione del suo ricorso;

 

                                         considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),

 

                                         che in concreto soccombente è il Comune che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali;

 

                                         che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del Comune di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da avvocato;

 

                                         che tutto considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr. 1.000.- pare adeguato;

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli .

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili al ricorrente .

                                   3.   Intimazione:                  - __________
                                       - Municipio di ______
                                       - Consiglio di Stato, Bellinzona
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario