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Incarto n. 90.97.00019 |
2 marzo 1998 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
visti i ricorsi del 7 settembre 1993 e 1° aprile 1997 di
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1. __________. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, rappr. da avv. __________. __________, __________ __________,
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visto le risposte del Consiglio di Stato del 13.9.94 e del 9.5.97 al primo, rispettivamente al secondo ricorso nonché le osservazioni del 13.12.93 risp. 20.6.97 del Comune di __________;
ritenuto
in fatto
A. Situazione processuale
a. Con risoluzione 13.7.93 il
Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore della Città di __________,
Settore 1 (Piano regolatore particolareggiato __________ __________, in seguito
__________) e respinto il ricorso di __________ e __________ __________,
comproprietari del part. __________ RFD __________.
b. Questi insorgono in questa
sede il 7.9.93, riproponendo le doglianze di prima istanza contro i vincoli
derivanti alla loro proprietà dal Piano del traffico e dalle disposizioni degli
art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 2 e 11 delle norme di attuazione (__________).
c. Sul tema dell'assetto
viario la vertenza è stata sospesa in attesa del piano viario generale della
città (cfr. verbale sopralluogo 7.3.95). Sulle altre contestazioni abbiamo
atteso la variante che il Consiglio comunale ha infine adottato nella seduta
dell'8.5.95, apportando alcune modifiche agli art. 9, 10 e 11 __________.
d. Il Consiglio di Stato l'ha
approvata il 26.2.97, respingendo il gravame dei fratelli __________. Questi
sono insorti in questa sede col ricorso del 1.4.97, contestando nuovamente
l'indebita restrizione della proprietà cui darebbero luogo, malgrado le
modifiche, le suddette norme di attuazione.
e. I due ricorsi sono qui
congiunti per unità di materia. La censura riguardante il piano viario rimane
sospesa in attesa che il piano generale venga finalmente adottato.
f. Nel sopralluogo del 14.10.97 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
B. Materia del contendere
g. Sul mapp. n.
__________ RFD __________, di proprietà dei ricorrenti, sorge uno stabile
residenziale di inizio secolo, ora occupato al pianterreno da studi legali e
medici, che si affaccia col lato ovest su Piazza __________ __________.
Per i fondi prospicienti la piazza l'art. 10 cpv. 2 NAPR prescrive che in caso
di nuova costruzione o ricostruzione importante degli edifici il piano terreno
dev'essere destinato ad uso commerciale aperto al pubblico (come ad esempio
bar, ristoranti, negozi, ecc.).
h. A temperare il rigore della
disposizione la variante '97 ha introdotto la facoltà per il Municipio di
concedere deroghe per fondati motivi. Tra questi il disposto novera a titolo
esemplificativo il mancato interesse commerciale.
i. Dal canto suo l'art. 9
cpv. 1 prescrive che il 40% della superficie di ogni particella debba rimanere
libera e aperta all'uso pubblico e a tal fine sistemato. E' solo nel caso in
cui le costruzioni non prevedano un uso commerciale aperto al pubblico (negozi,
ristoranti, bar, ecc.) che la superficie può essere sistemata a verde,
accessibile agli utenti degli edifici. Altre eccezioni (o possibilità di
deroghe) non sono previste. Nel caso che ne occupa, quindi, in caso di nuova
costruzione o di ricostruzione importante dello stabile esistente, il
pianterreno deve essere destinato ad uso commerciale aperto al pubblico e il
40% della superficie del fondo va tenuta libera e aperta all'uso pubblico,
tranne se il Municipio concede la deroga dal primo di questi obblighi
(destinazione commerciale), nel qual caso cade pure il secondo.
j. L'art. 9 cpv. 3 NAPR
prevede infine che le superfici private aperte all'uso pubblico, site tra i
confini stradali e le linee di arretramento o di costruzione, debbano essere
sistemate, in particolare mediante pavimentazioni, percorsi pedonali o ciclabili,
alberature, aiuole o altri arredi urbani, secondo piani da elaborarsi dal
Comune che darà loro esecuzione e ne accollerà le spese per metà al
proprietario.
k. Quanto all'art. 11 NAPRPQ
disciplina la formazione di posteggi e rampe d'accesso.
l. I ricorrenti contestano
coi ricorsi in epigrafe i vincoli posti da queste disposizioni. La restrizione
della proprietà che ne consegue non è sorretta da un interesse pubblico
prevalente e viola il principio della proporzionalità.
Non esiste, avvertono, alcun bisogno d'insediare in quel comparto, da sempre
residenziale e pochissimo frequentato, delle attività esercentizie o
commerciali, che già sono presenti in numero largamente eccessivo nella vicina
Piazza __________.
Censurano il Consiglio di Stato che si esime dal disapprovare la scelta pianificatoria
del Comune invocandone l'autonomia e il potere di apprezzamento.
In concreto non si tratta di sola scelta di opportunità, ma di violazione di
diritti costituzionali che l'autorità superiore di vigilanza è tenuta a
tutelare negando la sua approvazione alle disposizioni del PR che li
calpestano.
m. Il Comune ribadisce la
legittimità delle soluzioni pianificatorie proposte e la loro conformità ai
disposti costituzionali, proponendone la conferma.
Osserva che l'utilizzazione aperta al pubblico delle aree private avviene
unicamente nel caso di utilizzazione commerciale pubblica delle costruzioni per
cui la variante ha previsto la possibilità di deroga. Il principio deve però
essere confermato nel rispetto degli obiettivi fondamentali del piano.
L'obbligo di formazione di posteggi nel sottosuolo scatta unicamente in caso di
nuove edificazioni o di ristrutturazione importante e peraltro, anche per
rispondere ai problemi posti dalle esondazioni del lago, verrà valutata la
possibilità di derogare all'obbligo di realizzare posteggi unicamente nel
sottosuolo con appropriate misure edificatorie.
n. Il Consiglio di Stato fa nuovamente valere che l'assetto pianificatorio adottato dal comune rientra nella sfera della sua autonomia e non può essere sindacato dall'autorità autorizzativa, tenuta a rispettarne il margine di apprezzamento.
considerato
in
diritto
1. Legittimazione ricorsuale
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile
in ordine.
2. Autonomia comunale -
potere cognitivo
Il ricorrente invoca la violazione dell'autonomia comunale e accusa il
Consiglio di Stato di aver ecceduto il proprio potere di apprezzamento.
Va premesso, in proposito, che il comune gode di autonomia in quelle materie
che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in
tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole
latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24
LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono
adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei
dettami del Piano Direttore cantonale.
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT.
Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre
il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico e in primo luogo con la
Costituzione, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995 1P.__________ /1995 in re Fond. University
of philosophy conc. PR Breganzona).
Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3. Garanzia della proprietà
In concreto le disposizioni contestate limitano la proprietà del
ricorrente. Ora, per costante giurisprudenza, una restrizione di diritto
pubblico della proprietà privata è unicamente compatibile con la garanzia della
proprietà sancita dall'art. 22ter Cost se poggia su una sufficiente base
legale, risponde a un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio
della proporzionalità (cfr. per tutti DTF 114 Ia __________/338).
Rettamente l'esistenza del primo presupposto non è messa in discussione.
Negato è invece l'interesse pubblico e ad ogni modo la sua preminenza
sull'interesse del privato di usare la sua proprietà senza i controversi
vincoli. Parimenti negata è la proporzionalità delle misure previste.
4. Interesse pubblico
Il Rapporto di pianificazione descrive la funzione che il Piano generale
d'indirizzo assegna al __________ __________ motivandola nel modo seguente:
"Nell'ambito del futuro Piano regolatore cittadino, il __________
__________ assume un ruolo di primaria importanza, quale luogo di
insediamento delle funzioni urbane centrali della città. La sua vicinanza
alla Città vecchia e alla Piazza __________, alla Stazione di __________
-__________, alla nuova "porta" di arrivo veicolare di Piazza
__________ ne fanno un luogo decisamente centrale rispetto all'agglomerato locarnese.
Il suo contatto diretto con i due parchi urbani (i __________ __________ e il
__________ __________) nonché il suo affaccio diretto al lago
(____________________. __________) valorizzano ulteriormente le sue
caratteristiche e le sue qualità urbane. Ed infine, e non da ultimo, la sua
struttura, formata dal reticolo stradale ortogonale, con isolati di forma e
dimensione fondiaria adatta alle moderne tipologie edilizie, caratterizzano e
rafforzano la vocazione "centrale" del __________: direzionale
(uffici), commerciale (negozi, ristoranti, grandi mercati di
vendita) e, parzialmente, anche turistica (alberghi a lago). Senza
d'altronde dimenticare e sottovalutare anche la sua potenzialità quale luogo di
residenza urbana qualificata (vicinanza al centro, al lago, ai parchi
cittadini, al __________)."
In quest'ottica, tra gli obiettivi principali del PRP.QR il Rapporto di
pianificazione del 31 gennaio 1991 enumera, al punto 1: "la qualifica e
la promozione funzionale del Quartiere a nuovo centro direzionale e
commerciale della Città, mantenendo e favorendo nel contempo le caratteristiche
e le qualità abitative e residenziali e stimolando inoltre alcune specifiche
vocazioni particolari quali il turismo di tipo alberghiero verso il lago e
gli insediamenti produttivi e artigianali nella parte ovest, oltre via
__________."
A questo scopo è essenziale "la valorizzazione e la salvaguardia
della sua storia e della sua tradizione urbanistica (reticolo
stradale, volumetrie, spazi liberi, ecc.) che rappresentano un esempio
senz'altro unico in Ticino e raro in Svizzera di area urbana compiutamente
disegnata con criteri ancora oggi perfettamente validi e funzionali. In un
certo senso il PRP del __________ __________ è un piano di conservazione e
di salvaguardia di una concezione urbanistica divenuta ormai patrimonio storico
(rilievo ns.)".
Le misure urbanistiche proposte dal PRPQR "si limitano alla riproposta,
selezionata e adattata alle nuove contingenze ed esigenze, delle idee e delle
indicazioni dei PR precedenti, confermando così la continuità storica e
culturale delle scelte urbanistiche che furono alla base del Piano
regolatore del quartiere."
Premesso che l'opzione di base è di mantenere il carattere misto del
Quartiere (residenza, commercio, uffici, negozi, turismo), il Rapporto
propone di rivitalizzare Piazza __________ __________ "mediante
l'imposizione dell'obbligo di utilizzazione commerciale aperta al pubblico
(negozi, ristoranti, bar, ecc.) del piano terreno dei nuovi edifici
prospicienti la Piazza stessa."
Sempre per Piazza __________ __________ è proposto il "mantenimento
dell'impostazione urbanistica originaria … e della sua assialità rispetto ai
__________ __________ (Via della __________) con l'imposizione di un vincolo
conservativo sui due edifici simmetrici e del tutto simili costruiti a mò di
"porta" alla Piazza stessa; oppure la loro ricostruzione, con edifici
simmetrici, progettati unitariamente e realizzati simultaneamente."
L'assetto viario non è ancora definito: si aspetta il Piano viario generale
della Città. Nell'attesa il ricorso del 7.9.93 rimane sospeso su questo tema.
Già ora è tuttavia chiaro che il traffico di attraversamento verrà assorbito da
Via __________; via __________ sarà strada essenzialmente interna.
Ricordiamo che nella seduta del Consiglio comunale del 23 marzo 1993 il PRP.QR
è stato adottato con 31 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. Le critiche
di insufficiente preservazione del carattere residenziale del quartiere e
l'appello ad una conservazione più rigorosa dell'attuale assetto di Piazza
__________ __________ non ebbero miglior esito.
Quanto alla qui contestata apertura al pubblico del suolo privato fu dichiarata
giusta contropartita da chiedersi al privato per "gli ampi spazi di
manovra" lasciatigli dal PR.
5. E' indubbio, alla luce
delle predette circostanze, che il piano qui contestato, frutto di approfonditi
studi pianificatori, risponde ad una chiara volontà dal legislativo comunale;
non è infine del tutto privo di significato che dopo la variante del '97 gli
unici rimasti ad impugnarlo siano i qui ricorrenti. Il PRP.QR costituisce il
tentativo di mediare le esigenze di un'oculata conservazione dell'attuale
impianto urbanistico, nel rispetto di quanto di attuale sopravvive dell'ardita
concezione di fine secolo, con l'esigenza di ridefinire le funzioni e
promuovere la centralità di questo fondamentale settore urbano. Non rileviamo
motivi stringenti per dubitare della validità, in linea generale, dei propositi
e dei principi pianificatori proclamati; quanto al ruolo assegnato al Quartiere
__________ nel contesto generale della Città si fonda su analisi e valutazioni
urbanistiche la cui attendibilità non sembra seriamente contestabile. Che vi
sia un interesse pubblico a rendere più vivo il quartiere appare evidente.
Nella presente vertenza non interessa però l'intero piano particolareggiato, ma
il comparto di Piazza __________ __________. In particolare la cerchia di
edifici che vi si affacciano e la normativa speciale che li concerne.
Qui può effettivamente sorgere il dubbio che l'obbligo di destinare il
pianterreno ad attività commerciali aperte al pubblico, come bar ristoranti
negozi ecc., parta dal presupposto di un'attrattività del comparto che sarebbe irrealistico
attribuirgli presentemente e fors'anche pronosticare, nella misura prospettata,
nel breve e medio termine.
Se nel contesto dell'intera città il quartiere __________ può essere ritenuto
centrale per i motivi giustamente evocati dal Rapporto, Piazza __________
__________ oppo vicina a Piazza __________ per poterne sostenere la concorrenza
e dall'altro troppo distante per attingere al suo bacino d'utenza. Non va
sottovalutata in questo contesto la cesura costituita da Via __________, col
suo intenso traffico che fa da barriera.
D'altra parte il comparto che fa capo a Piazza __________ __________ non ha una
dimensione sufficiente per dar vita a una serie di esercizi pubblici destinati
essenzialmente ad una clientela locale. Lo stesso vale per i negozi, per non
parlare dei centri di vendita che semmai potrebbero trovare sistemazione in
altri comparti, non lì. Ma non va scordato in proposito la fine ingloriosa del
complesso __________ il cui progetto comprendeva precisamente l'insediamento
di grandi superfici di vendita.
Va poi considerato che la prevista destinazione ad alberghi della fascia a
lago, dove tra le opere suscettibili di dare un'impronta al quartiere è ora
previsto anche il porto, - e si parla per giunta di un Museo senza contare la
vicinanza dell'importante attrezzatura pubblica del Lido e del Campo sportivo
-, è di per sé propria a convogliare su quell'asse la potenziale clientela,
tenendola lontano da Piazza __________ __________. Malgrado la bella fontana e
la felice disposizione urbanistica questa non può competere né con Piazza
__________ né con il __________.
Poco poi può giovarle la prossimità dei __________ __________, che vicini sono
ancor più a Piazza __________, o quella del Parco __________.
Proprio la vicinanza di questi parchi costituisce invece uno dei motivi che
valorizzano Piazza __________ __________ quale zona residenziale.
6. In definitiva, e tutto ben
considerato, è difficile sottrarsi all'impressione che proprio questa sia, oggi
come quando il Quartiere fu ideato dall'__________. __________, la reale
vocazione della Piazza. In questa zona essenzialmente residenziale trova una
perfetta integrazione, senza creare conflitti, l'inserimento, in particolare al
pianterreno, di attività professionali quali studi di avvocatura e notarile,
fiduciari, medici, di architettura e simili. Che è quanto l'iniziativa privata
ha scoperto per conto suo. Né va scordato che a un passo dalla Piazza sorge la
Clinica __________ __________ che esige tranquillità e silenzio.
Che uno o più esercizi pubblici possano nondimeno felicemente insediarsi in
quel contesto e apportare quella discreta animazione che alla piazza oggi manca
appare verosimile e anche auspicabile, ma pretendere di imporre d'imperio che tutte
le costruzioni nuove, ricostruite o largamente riattate attornianti la
piazza destinino il pianterreno ad attività commerciali aperte al pubblico, col
corollario della libera circolazione del pubblico sull'area non edificata, non
risponde per quanto è oggi possibile valutare a una comprovata necessità e
appare imposizione più velleitaria che realistica.
7. Comune e Consiglio di Stato
osservano che, proprio per tener conto delle obiezioni sollevate col primo
ricorso e qui riprese, è stata adottata una variante che conferisce al
Municipio la facoltà di derogare all'obbligo in discussione.
La deroga può essere concessa per fondati motivi, ad esempio per mancato
interesse commerciale.
Se la deroga è concessa, se quindi il pianterreno non dovrà essere destinato ad
uso commerciale aperto al pubblico, la superficie non edificabile potrà essere
sistemata a verde, accessibile agli utenti degli edifici (art. 9 cpv. 2 NAPR).
Mentre senza deroga i due vincoli si sommano, la deroga dal primo libera anche
dal secondo.
Partiamo dal presupposto che per mancato interesse commerciale a creare gli
spazi commerciali prescritti dalla norma non si intenda la semplice assenza di
un interesse soggettivo del singolo proprietario, ma la mancanza di un
interesse oggettivo, fondato su serie valutazioni economiche e di mercato. La
deroga verrebbe così concessa se risulterà che non vi è attorno a Piazza
__________ __________ una domanda sufficiente di simili spazi o che la loro
creazione non si giustifica economicamente.
Nella prima ipotesi la mancanza di interesse commerciale si identifica in larga
misura con l’assenza di un interesse pubblico: se non v’è una domanda di spazi
commerciali aperti al pubblico non v’è nemmeno un interesse pubblico - e non
certo un interesse pubblico prevalente - a imporne la creazione.
Ora questo interesse dev’esserci già all’atto di imporre il vincolo; già allora
dev’essere reso plausibile che in tempi ragionevoli si presenterà la necessità
di animare la zona attraverso la creazione degli spazi commerciali previsti,
necessità suffragata dalla domanda del mercato. Non basta che l’ente pubblico
lo ponga come obiettivo, questo obiettivo dev’essere anche realizzabile.
L’esito oltre che auspicabile dev’essere possibile. Altrimenti non v’è un
interesse pubblico degno di protezione, fondato su valutazioni realistiche e
non semplici propositi velleitari.
E’ peraltro un’inammissibile inversione dei ruoli esigere che sia il privato a
dimostrare l’assenza di un interesse commerciale al momento dell’intervento
edilizio, anziché pretendere che sia il comune a rendere verosimile l’esistenza
di questo presupposto all’atto di porre il vincolo contestato. In sintesi: non
è l'assenza di interesse commerciale a giustificare la deroga dal vincolo ma
l'esistenza dell'interesse commerciale che sola può giustificarlo.
Non senza rilevare che il concetto di mancato interesse commerciale è alquanto
vago e incerto; si presta a interpretazioni contrastanti, non è proprio a
definire in modo chiaro e sicuro il regime dei fondi.
E' finalmente preferibile - e risponde meglio ad una concezione liberale del
diritto e dell'economia che ispira il nostro ordinamento giuridico - che il PR
si limiti a prevedere la possibilità di destinare all'uso commerciale auspicato
i fondi circostanti la Piazza senza imporla d’imperio ai proprietari. Se il
bisogno diverrà attuale e il privato avrà interesse all'operazione vi sono
buoni motivi perché vi dia corso.
Assai meglio valgono incentivi in questo senso che imposizioni dall'alto non
rette da ragioni economiche e di mercato sufficienti.
Il rischio usando questa via è anzi di ottenere il risultato opposto, di
indurre i proprietari a mantenere lo status quo, a non ristrutturare le case, a
non costruirne di nuove pur di non sottomettersi ad un onere privo di adeguato
riscontro economico e di mercato.
8. Per i motivi che abbiamo
esposto in precedenza non risulta che l’interesse commerciale sia reso in
qualche modo verosimile nel caso concreto.
In definitiva, nemmeno nella formulazione della Variante ‘97 l’art. 10 cpv. 2
appare sorretto da un interesse pubblico preminente.
Ciò rende superfluo esaminare la proporzionalità dei vincoli previsti dal
disposto.
In queste circostanze il Consiglio di Stato non poteva farsi scudo
dell'autonomia comunale ma avrebbe dovuto negare la sua approvazione alla
contestata normativa rinviandola al comune perché la emendasse rendendola
compatibile con la garanzia della proprietà sul cui rispetto da parte dei PR
comunali è suo precipuo compito vigilare.
9. Quanto all'art. 9 resiste
indenne alle censure ricorsuali: l'obbligo di tenere libero e aperto all'uso
pubblico il 40% della superficie di ogni particella e di sistemarla a tal fine
non appare in alcun modo lesivo della proporzionalità nell'ipotesi prevista dal
cpv. 2 del disposto, ai cui sensi nel caso in cui le costruzioni non prevedono
un uso commerciale aperto al pubblico la superficie non edificabile può essere
sistemata a verde, accessibile agli utenti degli edifici. Ora, per i motivi
sopra svolti l'obbligo di destinare a esercizi pubblici ecc. il pianterreno
delle costruzioni nuove o largamente ristrutturate attorno __________
__________ dev’essere annullato e con ciò l'obbligo ad esso connesso di aprire
al pubblico la superficie inedificata.
Se le costruzioni prevederanno nondimeno un uso commerciale aperto al pubblico,
l’obbligo in discussione appare perfettamente sostenibile e sensato, coerente
con l'obiettivo di rendere più vivace e conviviale la piazza. Risponde ad un
interesse pubblico chiaramente prevalente su quello del proprietario di
escludere l’accesso pubblico a quell’area, né si vede come violi il principio
della proporzionalità. Non vi sono ad esempio motivi per ritenere a priori
sproporzionato l’onere dell’art. 9 cpv. 3 che impone al privato metà delle
spese di sistemazione iniziale, ma non della manutenzione, delle superfici
private aperte al pubblico, site tra i confini stradali e le linee di
arretramento (o di costruzione), e consistenti in particolare in
pavimentazioni, percorsi pedonali o ciclabili, alberature, aiuole e altri
arredi urbani; il tutto secondo piani di realizzazione che verranno elaborati
dal Comune. Non va dimenticato che la superficie stessa potrà essere computata
ai fini del calcolo degli indici e che questi e in genere i parametri
edificatori consentono un forte sfruttamento della proprietà. Anche per questo
il sacrificio chiesto appare ragionevolmente commisurato.
10. Rimane da esaminare la
censura sollevata (col primo ricorso) contro l'art. 11 NAPRT.QR, dal titolo
Posteggi e rampe d'accesso.
La vertenza può rimanere sospesa su questo punto come lo è peraltro tuttora sul
piano viario generale (cfr. verbale sopralluogo del 7 marzo 1995), non ancora
definito.
Già nella risposta al ricorso del 7.9.95 il Comune di __________ aveva
dichiarato che "nell'ambito dello studio pianificatorio del settore 4,
anche per rispondere ai problemi derivanti dalle recenti esondazioni del lago,
sarà valutata la possibilità di derogare all'obbligo di realizzare posteggi
unicamente nel sottosuolo, attualmente previsti dall'art. 11 NA, con
appropriate misure edificatorie."
Nella decisione di approvazione della variante '97 il Consiglio di Stato
approva la proposta comunale che intende autorizzare la realizzazione di
posteggi in superficie (in modo da evitare costi eccessivi ai proprietari), ma
suggerisce tuttavia al Comune di studiare la possibilità di realizzare dei
posteggi comuni mediante i contributi sostitutivi evitando così di portare le
macchine in superficie. Il Consiglio di Stato reputa pertanto che questa
suggestione debba venire di nuovo verificata approfittando dello studio … che
il Comune dovrà allestire sul tema dell'aumento dell'altezza massima delle
nuove costruzioni da una quota di 218 a 219 mslm." Da notare infatti
che l'altezza massima delle costruzioni è stata aumentata di un metro
portandola a quota 219, per compensare l'obbligo di inserire i locali abitabili
a partire da una quota di sicurezza fissata a 198 mslm. Ciò consentirà a
seconda dei casi di trovare soluzioni anche per il posteggio delle macchine. Il
Comune è ad ogni modo invitato dal Consiglio di Stato a definire le possibili
utilizzazioni ammissibili nei locali siti sotto la suddetta quota, con
l'obbligo di pubblicare una variante "derivante da uno studio specifico
concernente l'aspetto urbanistico e architettonico del Quartiere __________
", considerato l'aumento di un metro della quota zero.
Nell'attesa della variante il ricorso del '95 (e quello del '97 nella misura in
cui dà per ripreso il primo) rimane sospeso sul tema dei posteggi e delle rampe
d'accesso.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi, sospesi quo alla contestazione del piano viario e dell'art. 11 NAPRP.QR, sono parzialmente accolti nel senso che l'art. 10 cpv. 2 NAPRP.QR é annullato.
2. Non si prelevano tasse di
giudizio. Il Comune verserà ai ricorrenti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario