Incarto n.
90.94.00285

Lugano

4 giugno 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 1993 di

 

 

1. __________. __________ __________, __________

2. __________. __________ __________, __________

1.,2. __________. __________. __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 13 luglio 1993 del Consiglio di Stato che ha approvato il PR del comune di __________, settore 1

 

viste le osservazioni 13 settembre 1994 del Consiglio di Stato e 13 dicembre 1993 del Comune di __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto che nel sopralluogo del 7 marzo 1995 i ricorrenti, preso atto che l’accesso alla zona artigianale da Via __________ __________ è stato definitivamente soppresso e che il Comune intende abolire la zona artigianale attraverso una variante di PR, hanno dichiarato di ritirare il ricorso, chiedendo l’assegnazione di ripetibili;

 

considerato

 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;

 

                                         che in concreto l’abbandono della soluzione pianificatoria avversata dai ricorrenti rende senza oggetto il loro ricorso e vale acquiescenza da parte del Comune;

 

                                         che dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore dei ricorrenti;

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese. Il Comune verserà fr. 600,. di ripetibili ad ognuno dei ricorrenti.

                                    3.   Intimazione a:

- __________. __________.  __________, __________

 

- Municipio di __________

 

- Consiglio di Stato, Bellinzona

 

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario