Incarto n.
90.1994.00297

Lugano

5 dicembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser

 

 

il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 13 luglio 1993 di

 

 

1. __________ __________, __________

2. __________ e __________ __________, __________

3. __________ __________, __________

4. __________ __________, __________

rappr. da avv. __________. __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 2 giugno 1993 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

 

 

viste le risposte:

- 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato;

- 20 ottobre 1993 del municipio di __________ ;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto e considerato

 

in fatto e in diritto

 

 

                                         che gli insorgenti hanno chiesto lo stralcio della strada di servizio __________ via __________ __________;

 

 

                                         che, all'udienza 15 giugno 1994, il procedimento è stato sospeso in vista di una variante del piano volta a soddisfare le domande degli insorgenti;

 

 

                                         che, con risoluzione 9 luglio 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla lo stralcio della menzionata strada di servizio;

 

 

                                         che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

 

 

                                         che esso va dunque stralciato dai ruoli;

 

 

                                         che gli insorgenti, consenzienti allo stralcio, protestano tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 9 ottobre 2002); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 11 novembre 2002);

 

 

                                         che, nell'ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande dei ricorrenti;

 

 

                                         che, di conseguenza, i ricorrenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

 

 

                                         che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

 

 

decreta

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 600.-- per ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

- __________ __________, __________, __________ __________ e   __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________ rappr. da avv. __________ __________, __________ __________ __________, ____________________

 

- Municipio di __________, __________ __________. __________ __________, __________ __________

 

- Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona

 

- Divisione della pianificazione territoriale, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                                                                    Il segretario