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Incarto n. |
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In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta,
presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 16 giugno 1994 di
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1. ____________, ____________, ____________, ____________, 2. ____________,____________,____________, ____________, 3. ____________,____________,____________, 1.,2.,3. avv. ____________,____________, ____________,
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contro |
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l'ampliamento della zona di pianificazione cantonale FLPT |
visto la risposta 6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
rilevato
in fatto
a. Il 21
aprile 1993 il Consiglio di Stato istituì, a salvaguardia della progettazione
relativa al potenziamento della ____________,____________,____________,
____________,e ai relativi interventi sulle reti stradali cantonali e comunali,
una zona di pianificazione cantonale della durata di 5 anni. Con risoluzione 12
aprile 1994 ampliò la zona in argomento per la parte riguardante i comuni di
____________,e ____________,
I piani relativi all'ampliamento sono stati pubblicati dal 2 maggio al 1.
giugno 1994.
b. I
nominativi in epigrafe, proprietari in ragione di un terzo ciascuno del f.m.n.
____________,di ____________,ricorsero il 16 giugno 1994 al TPT postulando
l'annullamento delle risoluzioni governative istituenti la zona di
pianificazione e il suo ampliamento.
Chiede che la zona di pianificazione FLPT, pubblicata dal 17.5 al 15.6.1993 e
l'ampliamento, dal 2.5 al 1.6.1994 resti in vigore fino al 15.6.1996. A mente
dei ricorrenti il Consiglio di Stato ha abusivamente ritardato l'istituzione
delle zona di pianificazione, preceduta da un blocco edilizio durato 5 anni.
c. Il Consiglio di Stato propone in risposta che il gravame venga dichiarato irricevibile: nella misura in cui contesta la zona di pianificazione originaria esso è tardivo, laddove contesta l'ampliamento è senza oggetto posto che il part. 785 non è toccato dalla zona di pianificazione (ampliamento).
d. Dal 20
ottobre al 18 novembre 1997 gli atti del progetto, i piani di espropriazione e
le relative tabelle furono esposti presso le rispettive Cancellerie comunali.
considerato
in diritto
1. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.
Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.
La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il
diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che
all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la
pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e
non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice
sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano
presumibilmente la pianificazione o l’attuazione
di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.
2. La
zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino
a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con
facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di
scadenza.
3. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali
dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la
pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei
pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto
loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
4. La zona di pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere.
La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione.
Nel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.
Solo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).
5. Come sopra
precisato la zona di pianificazione decade con la pubblicazione della
pianificazione ch’essa era volta a salvaguardare: in concreto, con la
pubblicazione, il 20 ottobre 1997, del progetto presso le Cancellerie dei
comuni interessati.
Con la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT.
A prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in
vigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, sarebbe comunque
scaduta unitamente al suo ampliamento il 20 aprile 1998.
6. La decadenza del provvedimento impugnato reca con sé la
perdita dell’interesse ad impugnarlo: il ricorso va dunque stralciato con
giudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili.
7. A norma dell’art. 31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente (acquiescenza), rispettivamente il
ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.
Se invece l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed., pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a).
Si opera
cioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al
momento in cui l’oggetto è venuto a mancare.
8. Nel caso
concreto non vi sono possibili dubbi a proposito della legittimità della zona
di pianificazione contestata. Lo stesso vale per l'ampliamento, la cui
necessità è apparsa solo in corso di progettazione. La tesi che la durata della
zona di pianificazione va limitata nel tempo per tener conto del ritardo col
quale fu pubblicata è suggestiva ma difficilmente reggerebbe ad un esame di
merito e non ne risultano peraltro dimostrati i presupposti fattuali.
Già per questi motivi il giudizio avrebbe con ogni verosimiglianza concluso
alla reiezione del ricorso se questo fosse stato tempestivo e se effettivamente
il terreno dei ricorrenti fosse stato toccato dal provvedimento, fatti che non
mette conto di accertare in questa sede.
Ciò basta per escludere il diritto a ripetibili.
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese di giudizio né si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
- avv. ____________, |
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- Consiglio di Stato, ____________, |
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- Sezione pianificazione urbanistica, ______ |
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Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario