Incarto n.
90.94.00378

Lugano

1 febbraio 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 4 maggio 1992 di

 

 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona __________ (__________) del Comune di __________.

 

visto

 

la risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________

 

la risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato

 

il sopralluogo del 23 agosto 1993

 

letti gli atti e assunto gli accertamenti necessari

 

ritenuto

 

in fatto e diritto

 

                                   a.   __________ __________ è proprietario della part. __________RFD __________, in zona __________, di complessivi mq 288 (204 edificati, 84 cortile), con fronte su __________ __________.

                                         Il piano particolareggiato della zona __________ (__________), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, prescrive tra l’altro una linea di arretramento di 6 mtl per la formazione di una zona verde alberata, vincolo contro il quale il proprietario è insorto dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il gravame, a questo TPT, chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi del vincolo contestato.

                                         Tanto il comune di __________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono la reiezione dell’impugnativa.

                                         Con sentenza del 7 settembre 1994 questo TPT ha respinto il ricorso.

 

                                  b.   Il ricorso di diritto pubblico interposto da __________ __________ è stato accolto dal TF che con sentenza 3 luglio 1995 (intimata il 30 novembre 1995) ha annullato la sentenza del TPT.

 

                                   c.   Per i motivi esposti dal TF nella suddetta sentenza il vincolo in contestazione comporta una restrizione della proprietà privata non sorretta da un interesse pubblico preponderante e destituita della necessaria proporzionalità. Dacciò l’annullamento della nostra decisione che aveva respinto il ricorso contro la risoluzione governativa.

                                         Per questi stessi motivi si impone in questa sede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del vincolo contestato.

 

                                  d.   Il comune, intervenuto a tutela di interessi non patrimoniali, va esente da tasse e spese di giustizia mentre deve una congrua indennità al ricorrente vittorioso in causa.

 

Per questi motivi,

 

decreta e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §)  Di conseguenza la risoluzione è annullata nella misura in cui               approva il PR di __________ riferitamente all'imposizione della                                                linea di arretramento alla part. __________RFD __________ che è                                                       dunque liberata da questo vincolo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tasse di giustizia; il comune verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________, __________
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, Bellinzona
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario