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Incarto n. |
13 dicembre 1995 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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vicecancelliera |
Daniela Regazzi |
visto il ricorso del 6 gennaio 1988 di
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__________ _________ e __________ _________ _______________ __________, __________, (rappr. __________. __________ & __________. __________, __________) |
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contro |
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la risoluzione 1 dicembre 1987 , no. __________, del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del Comune di Croglio e evade i ricorsi di prima istanza;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti; |
r i t e n u t o
in fatto
a. Le signore __________ __________ e __________ __________ sono proprietarie del mappale no. __________del comune di __________ posto nella frazione di Purasca Inferiore.
b. Nelle sedute del 28
novembre, 5 e 6 dicembre 1983 il Consiglio comunale di __________ ha adottato
il nuovo PR.
Tale piano prevedeva l’assegnazione del mappale delle ricorrenti alla zona
boschiva.
c. Contro questo azzonamento le signore __________ e __________ sono insorte in data 12 febbraio 1985 al Consiglio di Stato chiedendo lo stralcio della zona boschiva dalla loro particella con conseguente suo inserimento in zona edificabile.
d. Con decisione 1 dicembre 1987 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di Croglio e respinto il ricorso interposto dalle insorgenti. In particolare l’autorità governativa ha rilevato che, pur essendo stato accertato in data 21 maggio 1985, da parte dell’Ufficio forestale competente, che la maggior parte del particellare no. __________non era bosco, l’assegnazione di questo fondo alla zona edificabile R2 non poteva comunque avvenire essendo il comparto edificabile in quel luogo delimitato dalla presenza di un riale. Trovandosi il mappale in questione oltre il corso d’acqua, l’edificazione era esclusa.
e. Dissentendo da tale decisione le signore __________ e __________ sono insorte in data 6 gennaio 1988 al Gran Consiglio riproponendo la richiesta d’inserimento della loro proprietà in zona edificabile dato che, a loro dire, il citato riale da parecchi anni non convoglia più acqua e di conseguenza è come se non esistesse.
f. Con messaggio n.
__________ dicembre 1990 il Municipio di __________ ha sottoposto al
legislativo comunale alcune varianti del PR che il Consiglio Comunale ha
adottato nella seduta dell’8 marzo 1991. Tra queste figurava l’estensione della
zona edificabile ai terreni siti in località __________ Inferiore compresi tra
il riale e la fascia boschiva e quindi pure al mappale delle ricorrenti.
Con risoluzione 5 maggio 1993 sulle varianti, il Consiglio di Stato ha però
espresso l’intenzione di non approvare questo ampliamento della zona
edificabile. A sostegno di questa risoluzione il Governo ha spiegato che
durante i mesi di giugno-ottobre 1992 è stato allestito uno studio
idrogeologico sul Comune di __________, dal quale è risultato che per il
comparto in esame esiste un elevato rischio di flusso di detriti attraverso il riale
esistente. Un’estensione della zona edificabile a questo comparto non appariva
pertanto opportuna (cfr. decisione no. __________5 maggio 1993, pag. 15, 16 ).
Alla medesima conclusione era giunto l’istituto geologico cantonale, che con
scritto del 12 febbraio 1993, confermava alla sezione della pianificazione
urbanistica la presenza di un elevato rischio d’alluvionamento proprio in corrispondenza
con i mappali no. __________, __________.
Il Governo ha quindi assegnato al Municipio e ai proprietari dei fondi
interessati un termine di 60 giorni per presentare le proprie osservazioni in
merito, a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti, prima di emanare la
decisione finale.
g. In data 20 aprile
1993 questo Tribunale ha esperito un sopralluogo alla presenza delle parti.
All’occasione si è potuto constatare la presenza di uno stretto canalone
fittamente boscato, all’imbocco del quale c’era una griglia su un pozzetto di
raccolta dell’acqua.
In questa sede il rappresentate del Consiglio di Stato fece presente che era
stato effettuato uno studio geologico sulla zona, dal quale risultava un
pericolo d’alluvionamento per i fondi delle ricorrenti. Queste ultime
affermavano contestarono la presenza di una situazione di pericolo,
specialmente in considerazione della posizione rialzata della loro particella.
Si è quindi deciso di tenere in sospeso il ricorso in attesa della decisione
definitiva del Governo.
h. In data 5 luglio 1993 le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni alla decisione del 5 maggio 1993 del Consiglio di Stato che non approvava l’estensione della zona edificabile al loro particellare. In particolare esse hanno rilevato che nella zona non vi sono mai state alluvioni e che l’alveo del riale è da lungo tempo in secca. Inoltre esse sostengono che il mappale no. __________ si sviluppa in collina per rapporto al riale, per cui mal comprendono come una potenziale alluvione possa mettere in pericolo eventuali costruzioni. A loro dire potrebbero entrare in linea di conto delle misure tecniche appropriate a tutela della zona, evitando così la grave restrizione prevista. Le ricorrenti rilevano inoltre che le autorità hanno del resto già concesso la costruzione di due autorimesse in loco. Per concludere ritengono che l’esclusione del loro terreno dalla zona edificabile configuri una disparità di trattamento, non rispetti il principio della proporzionalità e dell’adeguatezza, come pure della buona fede.
i. Con decisione
successiva no. __________del 4 agosto 1993 il Consiglio di Stato, ha
definitivamente risolto, sulla scorta delle risultanze dello studio
idrogeologico dell’Istituto geologico cantonale, di non approvare l’estensione
della zona edificabile per i fondi __________e __________ (ora conglobato con
il fondo no. 944) e quindi di attribuirli d’ufficio alla destinazione
precedente (territorio senza destinazione specifica).
Contro questa decisione le insorgenti non hanno più interposto ricorso.
in diritto
1. Con l’entrata in vigore in data 18 maggio 1992 della Legge concernente l’istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, si è sancito che i ricorsi già pendenti al Gran Consiglio per i quali non è stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio (cfr. Norma transitoria) . Giusta l’art. 38 LALPT è legittimato a ricorrere al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti al Consiglio di Stato, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto il ricorso
delle insorgenti, inoltrato a suo tempo, tempestivamente, al Gran Consiglio,
non è mai stato oggetto di istruttoria presso quell’autorità. Esso è pertanto
stato correttamente trasmesso a questo Tribunale per sua competenza. Avendo le
ricorrenti già ricorso davanti al Consiglio di Stato, esse sono legittimate ad
insorgere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Si può quindi concludere che l’impugnativa in esame è ricevibile in ordine.
2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3. In concreto con il
ricorso del 6 gennaio 1988 qui in esame, le ricorrenti censurano la decisione 1
dicembre 1987 del Consiglio di Stato di approvare il non inserimento della
particella no. __________in zona edificabile.
Come già rilevato nei fatti, dal 1987 a oggi i presupposti per l’azzonamento
del comparto in questione sono cambiati. A seguito di uno studio idrogeologico
eseguito sulla zona, l’area in esame è in effetti risultata soggetta a pericoli
d’alluvionamento. Ciò ha indotto il Governo ad escluderla definitivamente
dall’edificazione, riassegnandola alla zona senza destinazione specifica (vedi
decisione no. __________4 agosto 1993 del Consiglio di Stato).
È pacifico che questa misura limita pesantemente la proprietà delle insorgenti.
Ora una tale limitazione è ammissibile ai sensi dell’art. 22 ter Cost. solo se
si fonda su una base legale chiara ed inequivocabile, è sorretta da un
interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità.
3.1 Le autorità incaricate
di compiti pianificatori devono preservare per quanto possibile i luoghi
destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. b
LPT). In particolare giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. c LPT, i Cantoni devono
designare, in vista dell’allestimento dei loro piani direttori, i territori che
sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni
nocive. Il 27 marzo 1990 è entrata in vigore la Legge cantonale sui territori
soggetti a pericoli naturali intesa a disciplinare l’accertamento, la
premunizione ed il risanamento dei territori esposti o colpiti da pericoli
naturali. A norma di questa legge l’accertamento dei territori esposti a
pericoli naturali è operato mediante l’allestimento di un catasto cantonale ( art.
2 cap. 1), che serve da base per il disciplinamento degli interventi di
premunizione e di risanamento (art. 3 cap. 1). Il Cantone, i Comuni e le
Regioni devono tener conto di questo catasto nell’ambito delle loro
pianificazioni territoriali (art 3. cap. 2).
Pure l’art 28 cpv. 2 lett. l LALPT prevede espressamente che nelle
rappresentazioni grafiche del PR devono essere fissate le zone che, secondo
l’esperienza comune o gli accertamenti tecnici, non offrono sufficienti
garanzie di salubrità o di stabilità o che sono soggette ad immissioni
eccessive o a pericoli naturali, segnatamente a caduta di valanghe, frane o massi,
ad alluvionamenti o inondazioni.
Da queste considerazioni altro non si può concludere che la misura pianificatoria
all’esame è sorretta da una valida base legale.
3.2 Quanto all’interesse
pubblico a questa scelta pianificatoria, va rilevato come esso appare in
concreto evidente. Come già precisato nei fatti, l’Istituto geologico
cantonale, nel quadro delle competenze fissate dalla Legge sui territori
esposti a pericoli naturali pocanzi citata, ha proceduto al rilievo del
territorio del Comune di __________. Dallo studio è risultato che in
corrispondenza dei mappali no. __________e __________esiste un elevato rischio
di alluvionamento. In particolare il rilevamento morfologico del riale che
attraversa questi due fondi ha evidenziato la presenza, in alveo e lungo i
versanti della valletta, d’ingenti quantitativi di legname, il che può
costituire la premessa per la formazione di pericolose serre, la cui rottura in
caso di forti precipitazioni potrebbe provocare punti di piena molto
pericolosi. Inoltre le sponde di questo riale sono in generale instabili con
fenomeni di crolli di roccia e soprattutto con scoscendimenti superficiali che
provocano costante caduta di tronchi in alveo. A ciò va aggiunto che non
esiste un libero sbocco verso valle. Esistono due tombini che però non possono
garantire il normale deflusso delle acque.
È evidente che in questo contesto l’esclusione dell’edificazione corrisponde ad
un chiaro interesse di sicurezza pubblica.
3.3 Resta da esaminare la questione a sapere se questa scelta rispetta il principio della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo d’interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 11 Ia 98, 113 Ia 137).
A mente di questo Tribunale la decisione contestata resiste anche a questa censura. L’inedificabilità del comparto è, in concreto, senz’altro una misura adatta alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Se da un lato é ipotizzabile che con un’adeguata sistemazione del riale, ovvero con un ripristino delle normali condizioni di deflusso del corso d’acqua, il rischio d’alluvionamento potrebbe anche diminuire, fermo resta che nella situazione attuale il pericolo sussiste e di conseguenza in mancanza di provvedimenti migliori a corto termine, l’assegnazione del comparto a zona senza destinazione specifica risulta senz’altro corretta e proporzionale. Del resto va pur rilevato che contro quest'ultimo azzonamento previsto dal Consiglio di Stato con decisione 4 agosto 1993 le insorgenti non hanno più interposto ricorso.
4. Per quel che riguarda la censura relativa alla disparità di trattamento va rilevato che il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato in ambito pianificatorio e deve essere valutato con prudenza. E' infatti insito nella natura di una disciplina urbanistica che si circoscrivano delle zone e che il limite abbia ad esserne tracciato in un certo punto. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano nel caso all'esame. Il limite della zona edificabile è stato
tracciato sulla base delle risultanze di uno studio tecnico redatto sia
dall’istituto geologico cantonale che da un operatore esterno.
L’impugnativa delle ricorrenti non merita pertanto di essere accolta neppure su
questo punto.
Per questi motivi,
visti e considerati gli articoli di legge applicabili alla fattispecie.
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le ricorrenti sono
condannate in solido al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 600.-.
3. Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario