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Incarto n. |
5 marzo 1996 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
visto il ricorso del 7 settembre 1995 di
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Municipio di __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
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contro |
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la risoluzione __________ luglio 1995 del Consiglio di Stato relativa all’art. 65 NAPR del comune di __________ |
visto la risposta 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato che propone l'accoglimento del ricorso;
preso atto dello scritto 29 febbraio 1996 del comune di __________ che con riferimento alla risposta del Consiglio di Stato chiede la prolazione della sentenza;
considerato in fatto e diritto:
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza);
che in concreto nella suddetta risposta il Consiglio di Stato ammette la fondatezza delle argomentazioni addotte dal comune a giustificazione della versione dell’art. 65 NAPR presentata per approvazione e modificata d’ufficio dalla decisione impugnata, motivo per il quale propone di accogliere il ricorso e di modificare le norme del PR “ai sensi del ricorso interposto dal Municipio”;
che questa proposta vale acquiescenza da parte del Consiglio di Stato, dimodoché, venuto a mancare l’oggetto del ricorso, la vertenza va stralciata e devono essere riconosciute ripetibili al Comune che, visto la delicatezza della problematica, si è opportunamente fatto patrocinare da un avvocato:
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili alla ricorrente.
3. Intimazione a: - Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario