Incarto n.
90.95.00129

Lugano

5 marzo 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 7 settembre 1995 di

 

 

Municipio di __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ luglio 1995 del Consiglio di Stato relativa all’art. 65 NAPR del comune di __________

 

visto la risposta 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato che propone l'accoglimento del ricorso;

 

preso atto dello scritto 29 febbraio 1996 del comune di __________ che con riferimento alla risposta del Consiglio di Stato chiede la prolazione della sentenza;

 

considerato in fatto e diritto:

 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);

                                         che in concreto nella suddetta risposta il Consiglio di Stato ammette la fondatezza delle argomentazioni addotte dal comune a giustificazione della versione dell’art. 65 NAPR presentata per approvazione e modificata d’ufficio dalla decisione impugnata, motivo per il quale propone di accogliere il ricorso e di modificare le norme del PR “ai sensi del ricorso interposto dal Municipio”;

 

                                         che questa proposta vale acquiescenza da parte del Consiglio di Stato, dimodoché, venuto a mancare l’oggetto del ricorso, la vertenza va stralciata e devono essere riconosciute ripetibili al Comune che, visto la delicatezza della problematica, si è opportunamente fatto patrocinare da un avvocato:

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili alla ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:                - Avv. __________ __________, __________

                                                                                - Municipio di __________

                                                                                - Consiglio di Stato, Bellinzona

                                                                                - Sezione pianificazione urbanistica,                                   Bellinzona

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario